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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 309/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio IO Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. AN De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. DE BELLIS ALDO elettivamente C.F._2
domiciliati in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28 presso lo studio del difensore
Appellanti /Attori in riassunzione e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
UR IO AS elettivamente domiciliato in PIAZZALE GIOTTO
8 PERUGIA presso lo studio del difensore
Appellato/Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle ragioni esposte, in riesame delle statuizioni poste con la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 269/2020, cron. 2123/2020, rep. 387/2020, per effetto dell'Ordinanza Numero racc.
Gen. 3634/2024, Sez. n . 931/2023, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Terza sezione Civile, pubblicata in data 8 febbraio 2024, riformare la sentenza n. 1520/2017, cron. 8345, rep. 3769/2017 emessa dal Tribunale di Perugia, rigettando la domanda di parte attrice perché infondata, in fatto ed in diritto, ordinando la cancellazione dell'annotazione della sentenza a margine della trascrizione relativa alla costituzione del fondo patrimoniale, effettuata da parte attrice, in data 31 ottobre 2017, reg. gen. 27254 reg. part. 3978, nonché la cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio nonché con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di primo e secondo grado e del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione così come dalla stessa disposto nell'ordinanza di rinvio.
Per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis, 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello avverso la Sentenza n. 1520/17, cron
8345, rep 3769/2017 emessa dal Tribunale Civile di Perugia, in persona del G.I. dott.ssa
Ombretta Paini, in data 3 ottobre 2017 ex art 281 sexies cpc e notificata in data 17 ottobre 2017 in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma delle statuizioni del grado. - condannare gli appellanti, in caso di soccombenza, al risarcimento danni ex art. 69 cpc, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio e del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto conveniva CP_1
dinanzi al Tribunale di Perugia e deducendo di avere Parte_1 Parte_2
ottenuto nei confronti del primo un decreto ingiuntivo per crediti professionali e che il pag. 2/12 debitore in data 18/1/2010 aveva conferito i suoi unici beni immobili in un fondo patrimoniale, notaio rogante dott. , trascritto nei RR II di Perugia Persona_1
in data 20.10.2010 al n. 1112 reg. part., così rendendogli impossibile rivalersi su tali beni. Chiedeva quindi di dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. il fondo patrimoniale, autorizzando l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto.
Con comparsa di risposta del 5/1/2016 si costituivano i coniugi e Pt_1 Pt_2
eccependo la prescrizione dell'azione. Nel merito rilevavano che non sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria in quanto il credito vantato dall'architetto era successivo alla costituzione del fondo ed il aveva incrementato il suo Pt_1
patrimonio acquisendo, per il corrispettivo di euro 120.000, una quota di partecipazione nella Tast Cavalli srl di cui era socio unico, non essendo dunque stata diminuita la garanzia patrimoniale per i creditori;
osservavano poi che la signora a sua volta Pt_2
era socia accomandataria di una sas, proprietaria di beni immobili di valore CP_2
pari ad oltre euro 930.000, e che difettava l'elemento soggettivo dell'azione.
Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1520/2017 del 3/10/2017 accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione del CP_1
fondo patrimoniale.
Avverso detta sentenza i coniugi proponevano appello con atto notificato il Pt_1
16/11/2017. Gli appellanti preliminarmente eccepivano la carenza di interesse ad agire del per la dichiarazione di inefficacia del solo fondo e la nullità della sentenza CP_1
per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
(figlio minore titolare dei beni). Nel merito, premesso che l'architetto aveva CP_1
avviato nelle more attività esecutiva che aveva ridotto l'importo del proprio credito, chiedevano la riforma della sentenza, ritenuta errata per non aver il giudice di prime cure esaminato i fatti allegati in ordine alla situazione patrimoniale dei coniugi all'epoca pag. 3/12 di costituzione del fondo e non aver considerato che, inesistente la scientia damni in ragione dell'adeguatezza dei patrimoni dei coniugi, non era esistente neppure il consilium fraudis, che non poteva consistere nel solo rapporto di coniugio.
L'architetto si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto. CP_1
In merito alle deduzioni sopravvenute osservava che le successive vicende di trasferimento del 50% della nuda proprietà paterna al figlio non escludevano l'interesse ad agire per ottenere la revoca del fondo e non sussisteva litisconsorzio con il figlio poiché l'atto dispositivo era stato compiuto dai genitori.
Il giudizio veniva deciso con sentenza n. 269/2020 di questa stessa Corte, emessa in data 27/5/2020 e pubblicata il 15/6/2020, che rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza e proponevano ricorso in Cassazione sulla base di Pt_1 Pt_2
cinque motivi. Con i primi tre motivi di ricorso si censurava, sotto diversi profili, la mancata pronuncia in ordine alle eccezioni riguardanti la carenza di interesse ad agire e la mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario.
Con il quarto motivo di ricorso si lamentava la mancanza di corretta individuazione dell'elemento dell'eventus damni sulla base di valutazioni non coeve all'atto dispositivo.
Con il quinto motivo di ricorso si censurava la valutazione svolta dalla Corte riguardo all'elemento soggettivo del consilium fraudis, individuato erroneamente nel rapporto di coniugio e nella mancata contestazione del debito.
La Suprema Corte con ordinanza n. 3634/2024 pubblicata l'8 febbraio 2024 ha dichiarato infondati il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accogliendo il quarto ed il quinto motivo. Il giudice di legittimità ha verificato che la sentenza impugnata non si era attenuta al principio secondo cui, ai fini della scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale. In merito al consilium pag. 4/12 fraudis, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta apodittica nella misura in cui ha ricavato l'elemento soggettivo semplicemente dal rapporto di coniugio fra e senza alcun elemento di riscontro idoneo a ritenere che la signora fosse Pt_1 Pt_2
a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Per tali ragioni ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, gli originari appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di parte attrice, ordinando la cancellazione dell'annotazione della sentenza a margine della trascrizione relativa alla costituzione del fondo nonché la cancellazione della domanda giudiziale, riproponendo tutte le proprie difese in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'arch. CP_1
si è costituito evidenziando che la sentenza della S.C. prospetta una CP_1
interpretazione ancora più favorevole alla propria tesi, dal momento che ha ritenuto irrilevante sia l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, sia la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Poiché il vincolo di destinazione impresso dal fondo impedisce di aggredire esecutivamente i beni che ne fanno parte per debiti contratti per bisogni estranei alla famiglia, è palese la consapevolezza dei debitori di voler schermare tali beni dall'aggressione dei creditori.
La sentenza di primo grado impugnata, seppur sinteticamente, ha analizzato tutti i presupposti dell'azione revocatoria, che nella fattispecie sussistono, dovendosi tenere conto anche del carattere gratuito dell'atto, irrilevante la partecipatio fraudis del terzo.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle memorie conclusionali ex art. 352
c.p.c. e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9/10/2025.
In via assolutamente preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio.
pag. 5/12 A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
In ordine alla pronuncia da rendere va rilevato che, a seguito della cassazione della sentenza d'appello, la sentenza di primo grado non riacquista automaticamente efficacia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cassazione con rinvio comporta la caducazione della sentenza impugnata, ma non determina la reviviscenza della pronuncia di primo grado, la quale resta priva di efficacia esecutiva e decisoria, potendo tuttavia essere confermata dal giudice del rinvio all'esito di un nuovo esame della causa, nei limiti segnati dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass ord 1186/2025; Cass., Sez. lav.,
8/07/2013, n. 16934; Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955; 9/03/2001, n. 3475). In tale prospettiva, la presente decisione deve procedere a una rinnovata valutazione del merito, alla luce delle indicazioni vincolanti contenute nella sentenza rescindente.
Richiamato quanto sopra esposto, va evidenziato che la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso con il quale gli odierni appellanti avevano lamentato la mancata valutazione dell'insussistenza dell'eventus damni, con la conseguenza che, seppure la motivazione della S.C. ha citato una massima non perfettamente in termini in quanto pag. 6/12 relativa all'elemento soggettivo della scientia damni, in realtà ciò che è stato censurato dal giudice di legittimità è il passaggio della motivazione in cui la Corte di appello aveva ravvisato la sussistenza di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore ed il conseguente rischio di infruttuosità della futura azione esecutiva. Cassato tale passaggio di motivazione è evidente che l'adito giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria, attenendosi ai principi di diritto menzionati dalla Cassazione.
Orbene, l'art. 2901 c.c. prescrive sostanzialmente tre requisiti per poter procedere a revocatoria: che vi sia un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
che l'atto sia pregiudizievole rispetto alle ragioni creditorie;
la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore. Per gli atti a titolo gratuito, è sufficiente tale conoscenza da parte del solo debitore, mentre per la revoca di atti a titolo oneroso è necessaria la preordinazione anche del terzo acquirente, con l'evidente ratio di proteggere il terzo laddove abbia subito una effettiva diminuzione patrimoniale, protezione non necessaria quando l'atto sia a titolo gratuito.
Nel caso di specie, alla luce del giudicato formatosi sul punto, non è più in discussione che il credito dell'arch. vada considerato anteriore rispetto all'epoca di CP_1
compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, dovendo guardarsi l'epoca in cui è sorto il credito e non quella, successiva, in cui l'architetto ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Non è quindi necessario interrogarsi sul tema della dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
Circa i presupposti della revocatoria innanzi evidenziati, tradizionalmente compendiati nelle locuzioni latine eventus damni, consilium fraudis e scientia damni, occorre evidenziare che certamente l'atto di disposizione in questione, ovvero l'inclusione dei beni immobili di proprietà del in un fondo patrimoniale costituito con la moglie, Pt_1
ha comportato la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, dal momento pag. 7/12 che ha introdotto un vincolo di destinazione per cui detti beni avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori solo a determinate condizioni, come stabilito dall'art. 170 c.c..
L'eventus damni ricorre infatti anche quando l'atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione del credito (v. ex multis Cass. 1896/2012 e Cass. 3470/07), senza che si renda necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore. Con riferimento alla revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, secondo Cass.
15310/07 esso è atto revocabile in quanto suscettibile di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, giacché, considerate le richiamate limitazioni all'esecuzione poste dall'art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti.
La conseguenza è che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sotto tale profilo, il debitore non ha provato, come era suo onere, la concreta Pt_1
inesistenza del pregiudizio del creditore in ragione di eventuali ampie residualità nel patrimonio.
Tale dimostrazione deve essere fornita esclusivamente con riferimento al patrimonio dell'obbligato che ha compiuto l'atto dispositivo, a nulla rilevando che, in caso di solidarietà passiva, i patrimoni degli altri debitori siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. Nel caso di specie il titolo esecutivo si è formato solo nei riguardi del (la moglie è pure debitrice dell'arch. ma in forza di altri Pt_1 CP_1
titoli qui non azionati) cosicché va esaminata la sola sua consistenza patrimoniale.
L'argomento speso dagli appellanti per sostenere che l'atto non fosse di pregiudizio per l'appellato sta nel fatto che la coppia, dedita ad attività imprenditoriale, aveva una solida situazione economica, avendo peraltro il acquistato quote societarie di srl Pt_1
pag. 8/12 per euro 120.000 successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale. In merito a tale aspetto, però, è innegabile che vi sia stata variazione qualitativa, se non anche quantitativa, del patrimonio del debitore;
inoltre l'esecuzione su quote di partecipazione societaria - per quanto nel caso in esame si trattasse del 100% delle quote, con possibilità quindi di avere una maggioranza che consenta il controllo di gestione della società - appare notoriamente di esito incerto, essendo legata non al valore nominale della quota in base all'originario prezzo di acquisto, ma a dati estremamente variabili quali la patrimonializzazione e la situazione finanziaria della società, nonché le dinamiche di mercato in un preciso momento storico.
Il peraltro, nulla ha provato in merito al valore di tale quota, né quale sia la Pt_1
consistenza del suo patrimonio residuo, asseritamente capiente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore in revocatoria. Non vi è in atti una stima della quota, non sono stati prodotti i bilanci della Tast Cavalli srl, a ben vedere non vi è neppure una visura camerale che attesti che tuttora il sia unico socio di detta compagine. Pt_1
Considerato poi che il fondo patrimoniale si connota per il fatto che favorisce l'adempimento dei debiti sorti per i bisogni della famiglia, destinando determinati beni al loro soddisfacimento ed escludendo l'aggredibilità per crediti estranei, è evidente che la consapevole destinazione al fondo patrimoniale di tutto il compendio immobiliare del debitore non può non comportare la consapevole sottrazione dello stesso alla garanzia patrimoniale generica offerta indistintamente a tutti i creditori.
In questo senso la prova dell' “eventus damni” costituisce “in re ipsa” prova anche della
“scientia damni”, con la conseguenza che la mera consapevolezza della sottrazione di tali beni immobili alla garanzia patrimoniale generica, indipendentemente da una specifica intenzione di ledere gli interessi del creditore, legittima di per sé la declaratoria di inefficacia dell'atto.
pag. 9/12 Con riguardo al consilium fraudis, giova evidenziare che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi è un atto a titolo gratuito, come precisato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (da ultimo, Sezione III civile, ordinanza n. 27178/2025).
A rigore, non sarebbe quindi neppure necessario accertare la sussistenza della consapevolezza in capo al terzo, , del potenziale pregiudizio arrecato al Parte_2
soddisfacimento del credito, richiedendo la legge la sussistenza di tale requisito con esclusivo riferimento agli atti a titolo oneroso.
In ogni caso, per mera completezza anche alla luce del dictum della Suprema Corte, va evidenziato che l'architetto fin dal primo grado aveva allegato che l'incarico CP_1
conferitogli da riguardava il progetto per la realizzazione di un Parte_1
agricampeggio e di annessi per il ricovero di cavalli, ossia l'attività di allevamento nella quale sono attivi entrambi i coniugi, come risulta dai documenti in atti. La stessa Pt_2
poi, per conto della sas La Valle di cui è socia accomandataria, aveva conferito
[...]
all'architetto un altro incarico connesso.
Visto dunque il rapporto di coniugio che legava gli odierni appellanti, tenuto conto altresì della situazione di convivenza e della commistione di interessi anche imprenditoriali fra i medesimi, appare inverosimile che la signora non avesse Pt_2
consapevolezza dell'esposizione debitoria del marito e del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione patrimoniale, costituendo in questo caso il rapporto familiare elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della participatio fraudis (cfr.
Cass. 5/03/2009, n. 5359, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
L'appello proposto dai signori è è dunque infondato. Richiamati i Pt_1 Pt_2
principi esposti in premessa in ordine alla non reviviscenza della pronuncia di primo grado confermata dalla sentenza successivamente cassata, la sentenza che conclude il pag. 10/12 giudizio di rinvio non è meramente destinata a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma procede ad un rinnovato esame nel merito ed interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143).
Va conseguentemente dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e
[...] Parte_1
in data 18.1.2010, annotato a margine dell'atto di matrimonio. Parte_2
La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla presente Corte anche con riguardo alle spese di lite della relativa fase.
Orbene, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 9064/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
27606/2019).
A dispetto dell'accoglimento parziale del ricorso in Cassazione i signori e Pt_1
risultano interamente soccombenti nella vicenda, essendo fondata la domanda di Pt_2
inefficacia dell'atto dispositivo e, per contro, infondati tutti i motivi di appello proposti.
Le spese di lite vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica (salvo che per la presente fase in cui è stata depositata da avv. Curzio apposita notula), come da dispositivo che segue, considerati ratione temporis, per le spese di primo e secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il giudizio di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n 147/2022.
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che far valere in giudizio tesi rivelatesi poi infondate non costituisce ipotesi fondante la responsabilità aggravata per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di CP_1
costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e in data Parte_1 Parte_2
18.1.2010 in virtù di atto pubblico a rogito notaio dott. , trascritto in Persona_1
data 20.10.2010 reg. gen. 1593 reg. part. 1112 ed annotato a margine dell'atto di matrimonio presso i registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Passignano sul
Trasimeno.
Ordina al competente Conservatore dei RR.II. l'annotazione della presente sentenza.
Condanna gli appellanti in solido al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese di primo grado che liquida in € 4.500,00 delle spese del primo appello che liquida in €
4.500,00, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 8.470,00, il tutto oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 06/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AN De Martino Claudio IO
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 309/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio IO Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. AN De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. DE BELLIS ALDO elettivamente C.F._2
domiciliati in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28 presso lo studio del difensore
Appellanti /Attori in riassunzione e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
UR IO AS elettivamente domiciliato in PIAZZALE GIOTTO
8 PERUGIA presso lo studio del difensore
Appellato/Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI: per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle ragioni esposte, in riesame delle statuizioni poste con la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 269/2020, cron. 2123/2020, rep. 387/2020, per effetto dell'Ordinanza Numero racc.
Gen. 3634/2024, Sez. n . 931/2023, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, Terza sezione Civile, pubblicata in data 8 febbraio 2024, riformare la sentenza n. 1520/2017, cron. 8345, rep. 3769/2017 emessa dal Tribunale di Perugia, rigettando la domanda di parte attrice perché infondata, in fatto ed in diritto, ordinando la cancellazione dell'annotazione della sentenza a margine della trascrizione relativa alla costituzione del fondo patrimoniale, effettuata da parte attrice, in data 31 ottobre 2017, reg. gen. 27254 reg. part. 3978, nonché la cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio nonché con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio di primo e secondo grado e del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione così come dalla stessa disposto nell'ordinanza di rinvio.
Per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis, 1) IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, rigettare l'appello avverso la Sentenza n. 1520/17, cron
8345, rep 3769/2017 emessa dal Tribunale Civile di Perugia, in persona del G.I. dott.ssa
Ombretta Paini, in data 3 ottobre 2017 ex art 281 sexies cpc e notificata in data 17 ottobre 2017 in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma delle statuizioni del grado. - condannare gli appellanti, in caso di soccombenza, al risarcimento danni ex art. 69 cpc, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del presente giudizio e del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'architetto conveniva CP_1
dinanzi al Tribunale di Perugia e deducendo di avere Parte_1 Parte_2
ottenuto nei confronti del primo un decreto ingiuntivo per crediti professionali e che il pag. 2/12 debitore in data 18/1/2010 aveva conferito i suoi unici beni immobili in un fondo patrimoniale, notaio rogante dott. , trascritto nei RR II di Perugia Persona_1
in data 20.10.2010 al n. 1112 reg. part., così rendendogli impossibile rivalersi su tali beni. Chiedeva quindi di dichiarare inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. il fondo patrimoniale, autorizzando l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto.
Con comparsa di risposta del 5/1/2016 si costituivano i coniugi e Pt_1 Pt_2
eccependo la prescrizione dell'azione. Nel merito rilevavano che non sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria in quanto il credito vantato dall'architetto era successivo alla costituzione del fondo ed il aveva incrementato il suo Pt_1
patrimonio acquisendo, per il corrispettivo di euro 120.000, una quota di partecipazione nella Tast Cavalli srl di cui era socio unico, non essendo dunque stata diminuita la garanzia patrimoniale per i creditori;
osservavano poi che la signora a sua volta Pt_2
era socia accomandataria di una sas, proprietaria di beni immobili di valore CP_2
pari ad oltre euro 930.000, e che difettava l'elemento soggettivo dell'azione.
Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1520/2017 del 3/10/2017 accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione del CP_1
fondo patrimoniale.
Avverso detta sentenza i coniugi proponevano appello con atto notificato il Pt_1
16/11/2017. Gli appellanti preliminarmente eccepivano la carenza di interesse ad agire del per la dichiarazione di inefficacia del solo fondo e la nullità della sentenza CP_1
per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario
(figlio minore titolare dei beni). Nel merito, premesso che l'architetto aveva CP_1
avviato nelle more attività esecutiva che aveva ridotto l'importo del proprio credito, chiedevano la riforma della sentenza, ritenuta errata per non aver il giudice di prime cure esaminato i fatti allegati in ordine alla situazione patrimoniale dei coniugi all'epoca pag. 3/12 di costituzione del fondo e non aver considerato che, inesistente la scientia damni in ragione dell'adeguatezza dei patrimoni dei coniugi, non era esistente neppure il consilium fraudis, che non poteva consistere nel solo rapporto di coniugio.
L'architetto si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto. CP_1
In merito alle deduzioni sopravvenute osservava che le successive vicende di trasferimento del 50% della nuda proprietà paterna al figlio non escludevano l'interesse ad agire per ottenere la revoca del fondo e non sussisteva litisconsorzio con il figlio poiché l'atto dispositivo era stato compiuto dai genitori.
Il giudizio veniva deciso con sentenza n. 269/2020 di questa stessa Corte, emessa in data 27/5/2020 e pubblicata il 15/6/2020, che rigettava l'appello.
Avverso tale sentenza e proponevano ricorso in Cassazione sulla base di Pt_1 Pt_2
cinque motivi. Con i primi tre motivi di ricorso si censurava, sotto diversi profili, la mancata pronuncia in ordine alle eccezioni riguardanti la carenza di interesse ad agire e la mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario.
Con il quarto motivo di ricorso si lamentava la mancanza di corretta individuazione dell'elemento dell'eventus damni sulla base di valutazioni non coeve all'atto dispositivo.
Con il quinto motivo di ricorso si censurava la valutazione svolta dalla Corte riguardo all'elemento soggettivo del consilium fraudis, individuato erroneamente nel rapporto di coniugio e nella mancata contestazione del debito.
La Suprema Corte con ordinanza n. 3634/2024 pubblicata l'8 febbraio 2024 ha dichiarato infondati il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accogliendo il quarto ed il quinto motivo. Il giudice di legittimità ha verificato che la sentenza impugnata non si era attenuta al principio secondo cui, ai fini della scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale. In merito al consilium pag. 4/12 fraudis, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta apodittica nella misura in cui ha ricavato l'elemento soggettivo semplicemente dal rapporto di coniugio fra e senza alcun elemento di riscontro idoneo a ritenere che la signora fosse Pt_1 Pt_2
a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Per tali ragioni ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, gli originari appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di parte attrice, ordinando la cancellazione dell'annotazione della sentenza a margine della trascrizione relativa alla costituzione del fondo nonché la cancellazione della domanda giudiziale, riproponendo tutte le proprie difese in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'arch. CP_1
si è costituito evidenziando che la sentenza della S.C. prospetta una CP_1
interpretazione ancora più favorevole alla propria tesi, dal momento che ha ritenuto irrilevante sia l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, sia la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. Poiché il vincolo di destinazione impresso dal fondo impedisce di aggredire esecutivamente i beni che ne fanno parte per debiti contratti per bisogni estranei alla famiglia, è palese la consapevolezza dei debitori di voler schermare tali beni dall'aggressione dei creditori.
La sentenza di primo grado impugnata, seppur sinteticamente, ha analizzato tutti i presupposti dell'azione revocatoria, che nella fattispecie sussistono, dovendosi tenere conto anche del carattere gratuito dell'atto, irrilevante la partecipatio fraudis del terzo.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle memorie conclusionali ex art. 352
c.p.c. e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9/10/2025.
In via assolutamente preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio.
pag. 5/12 A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso (Cass. Sez. 3, 27/04/1995, n. 4643).
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
In ordine alla pronuncia da rendere va rilevato che, a seguito della cassazione della sentenza d'appello, la sentenza di primo grado non riacquista automaticamente efficacia. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cassazione con rinvio comporta la caducazione della sentenza impugnata, ma non determina la reviviscenza della pronuncia di primo grado, la quale resta priva di efficacia esecutiva e decisoria, potendo tuttavia essere confermata dal giudice del rinvio all'esito di un nuovo esame della causa, nei limiti segnati dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass ord 1186/2025; Cass., Sez. lav.,
8/07/2013, n. 16934; Cass., Sez. III, 7/02/ 2013, n. 2955; 9/03/2001, n. 3475). In tale prospettiva, la presente decisione deve procedere a una rinnovata valutazione del merito, alla luce delle indicazioni vincolanti contenute nella sentenza rescindente.
Richiamato quanto sopra esposto, va evidenziato che la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso con il quale gli odierni appellanti avevano lamentato la mancata valutazione dell'insussistenza dell'eventus damni, con la conseguenza che, seppure la motivazione della S.C. ha citato una massima non perfettamente in termini in quanto pag. 6/12 relativa all'elemento soggettivo della scientia damni, in realtà ciò che è stato censurato dal giudice di legittimità è il passaggio della motivazione in cui la Corte di appello aveva ravvisato la sussistenza di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore ed il conseguente rischio di infruttuosità della futura azione esecutiva. Cassato tale passaggio di motivazione è evidente che l'adito giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria, attenendosi ai principi di diritto menzionati dalla Cassazione.
Orbene, l'art. 2901 c.c. prescrive sostanzialmente tre requisiti per poter procedere a revocatoria: che vi sia un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
che l'atto sia pregiudizievole rispetto alle ragioni creditorie;
la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore. Per gli atti a titolo gratuito, è sufficiente tale conoscenza da parte del solo debitore, mentre per la revoca di atti a titolo oneroso è necessaria la preordinazione anche del terzo acquirente, con l'evidente ratio di proteggere il terzo laddove abbia subito una effettiva diminuzione patrimoniale, protezione non necessaria quando l'atto sia a titolo gratuito.
Nel caso di specie, alla luce del giudicato formatosi sul punto, non è più in discussione che il credito dell'arch. vada considerato anteriore rispetto all'epoca di CP_1
compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, dovendo guardarsi l'epoca in cui è sorto il credito e non quella, successiva, in cui l'architetto ha ottenuto il decreto ingiuntivo. Non è quindi necessario interrogarsi sul tema della dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.
Circa i presupposti della revocatoria innanzi evidenziati, tradizionalmente compendiati nelle locuzioni latine eventus damni, consilium fraudis e scientia damni, occorre evidenziare che certamente l'atto di disposizione in questione, ovvero l'inclusione dei beni immobili di proprietà del in un fondo patrimoniale costituito con la moglie, Pt_1
ha comportato la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, dal momento pag. 7/12 che ha introdotto un vincolo di destinazione per cui detti beni avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori solo a determinate condizioni, come stabilito dall'art. 170 c.c..
L'eventus damni ricorre infatti anche quando l'atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione del credito (v. ex multis Cass. 1896/2012 e Cass. 3470/07), senza che si renda necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore. Con riferimento alla revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, secondo Cass.
15310/07 esso è atto revocabile in quanto suscettibile di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, giacché, considerate le richiamate limitazioni all'esecuzione poste dall'art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti.
La conseguenza è che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sotto tale profilo, il debitore non ha provato, come era suo onere, la concreta Pt_1
inesistenza del pregiudizio del creditore in ragione di eventuali ampie residualità nel patrimonio.
Tale dimostrazione deve essere fornita esclusivamente con riferimento al patrimonio dell'obbligato che ha compiuto l'atto dispositivo, a nulla rilevando che, in caso di solidarietà passiva, i patrimoni degli altri debitori siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. Nel caso di specie il titolo esecutivo si è formato solo nei riguardi del (la moglie è pure debitrice dell'arch. ma in forza di altri Pt_1 CP_1
titoli qui non azionati) cosicché va esaminata la sola sua consistenza patrimoniale.
L'argomento speso dagli appellanti per sostenere che l'atto non fosse di pregiudizio per l'appellato sta nel fatto che la coppia, dedita ad attività imprenditoriale, aveva una solida situazione economica, avendo peraltro il acquistato quote societarie di srl Pt_1
pag. 8/12 per euro 120.000 successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale. In merito a tale aspetto, però, è innegabile che vi sia stata variazione qualitativa, se non anche quantitativa, del patrimonio del debitore;
inoltre l'esecuzione su quote di partecipazione societaria - per quanto nel caso in esame si trattasse del 100% delle quote, con possibilità quindi di avere una maggioranza che consenta il controllo di gestione della società - appare notoriamente di esito incerto, essendo legata non al valore nominale della quota in base all'originario prezzo di acquisto, ma a dati estremamente variabili quali la patrimonializzazione e la situazione finanziaria della società, nonché le dinamiche di mercato in un preciso momento storico.
Il peraltro, nulla ha provato in merito al valore di tale quota, né quale sia la Pt_1
consistenza del suo patrimonio residuo, asseritamente capiente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore in revocatoria. Non vi è in atti una stima della quota, non sono stati prodotti i bilanci della Tast Cavalli srl, a ben vedere non vi è neppure una visura camerale che attesti che tuttora il sia unico socio di detta compagine. Pt_1
Considerato poi che il fondo patrimoniale si connota per il fatto che favorisce l'adempimento dei debiti sorti per i bisogni della famiglia, destinando determinati beni al loro soddisfacimento ed escludendo l'aggredibilità per crediti estranei, è evidente che la consapevole destinazione al fondo patrimoniale di tutto il compendio immobiliare del debitore non può non comportare la consapevole sottrazione dello stesso alla garanzia patrimoniale generica offerta indistintamente a tutti i creditori.
In questo senso la prova dell' “eventus damni” costituisce “in re ipsa” prova anche della
“scientia damni”, con la conseguenza che la mera consapevolezza della sottrazione di tali beni immobili alla garanzia patrimoniale generica, indipendentemente da una specifica intenzione di ledere gli interessi del creditore, legittima di per sé la declaratoria di inefficacia dell'atto.
pag. 9/12 Con riguardo al consilium fraudis, giova evidenziare che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi è un atto a titolo gratuito, come precisato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (da ultimo, Sezione III civile, ordinanza n. 27178/2025).
A rigore, non sarebbe quindi neppure necessario accertare la sussistenza della consapevolezza in capo al terzo, , del potenziale pregiudizio arrecato al Parte_2
soddisfacimento del credito, richiedendo la legge la sussistenza di tale requisito con esclusivo riferimento agli atti a titolo oneroso.
In ogni caso, per mera completezza anche alla luce del dictum della Suprema Corte, va evidenziato che l'architetto fin dal primo grado aveva allegato che l'incarico CP_1
conferitogli da riguardava il progetto per la realizzazione di un Parte_1
agricampeggio e di annessi per il ricovero di cavalli, ossia l'attività di allevamento nella quale sono attivi entrambi i coniugi, come risulta dai documenti in atti. La stessa Pt_2
poi, per conto della sas La Valle di cui è socia accomandataria, aveva conferito
[...]
all'architetto un altro incarico connesso.
Visto dunque il rapporto di coniugio che legava gli odierni appellanti, tenuto conto altresì della situazione di convivenza e della commistione di interessi anche imprenditoriali fra i medesimi, appare inverosimile che la signora non avesse Pt_2
consapevolezza dell'esposizione debitoria del marito e del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione patrimoniale, costituendo in questo caso il rapporto familiare elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della participatio fraudis (cfr.
Cass. 5/03/2009, n. 5359, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
L'appello proposto dai signori è è dunque infondato. Richiamati i Pt_1 Pt_2
principi esposti in premessa in ordine alla non reviviscenza della pronuncia di primo grado confermata dalla sentenza successivamente cassata, la sentenza che conclude il pag. 10/12 giudizio di rinvio non è meramente destinata a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma procede ad un rinnovato esame nel merito ed interviene direttamente a statuire sulle domande proposte dalle parti (Cass., Sez. II, 31/05/2021, n. 15143).
Va conseguentemente dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e
[...] Parte_1
in data 18.1.2010, annotato a margine dell'atto di matrimonio. Parte_2
La Corte di legittimità ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla presente Corte anche con riguardo alle spese di lite della relativa fase.
Orbene, occorre tenere presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 9064/2018; Cass. Civ., Sez. 3, sent. n.
27606/2019).
A dispetto dell'accoglimento parziale del ricorso in Cassazione i signori e Pt_1
risultano interamente soccombenti nella vicenda, essendo fondata la domanda di Pt_2
inefficacia dell'atto dispositivo e, per contro, infondati tutti i motivi di appello proposti.
Le spese di lite vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica (salvo che per la presente fase in cui è stata depositata da avv. Curzio apposita notula), come da dispositivo che segue, considerati ratione temporis, per le spese di primo e secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il giudizio di Cassazione e per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n 147/2022.
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che far valere in giudizio tesi rivelatesi poi infondate non costituisce ipotesi fondante la responsabilità aggravata per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di CP_1
costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e in data Parte_1 Parte_2
18.1.2010 in virtù di atto pubblico a rogito notaio dott. , trascritto in Persona_1
data 20.10.2010 reg. gen. 1593 reg. part. 1112 ed annotato a margine dell'atto di matrimonio presso i registri dell'ufficio dello stato civile del Comune di Passignano sul
Trasimeno.
Ordina al competente Conservatore dei RR.II. l'annotazione della presente sentenza.
Condanna gli appellanti in solido al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese di primo grado che liquida in € 4.500,00 delle spese del primo appello che liquida in €
4.500,00, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 8.470,00, il tutto oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 06/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
AN De Martino Claudio IO
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