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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n. 356/2021 R.G.A.C. promossa da con sede legale in alla piazza Coppola 1, P.IVA in persona Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
del sindaco pro tempore Dr. Avv. Maurizio Di Pietro, rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'Avv. Mario Cantoni (c.f.: ), il quale dichiara di voler ricevere avvisi e C.F._1
comunicazioni al numero fax 09351866622 ovvero al seguente indirizzo PEC: presso cui elegge domicilio;
Email_1
appellante ed appellato incidentale
CONTRO
(c.f.: ) in persona del Direttore Generale e ONroparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante Dott. , elettivamente domiciliata presso il servizio legale ONroparte_2 dell' sito in via Diaz 7/9, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena Argento CP_3 Pt_1
(c.f.: ), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con C.F._2
appello incidentale, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero fax
0935516720 o indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
appellata ed appellante incidentale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2024, di seguito trascritte:
1 Per l'appellante: insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e nei verbali di causa, precisando le conclusioni che qui vengono trascritte: <<Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito, riformare integralmente l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Enna in data 9/11/2021, depositata in data 20/11/2021 e in pari data comunicata allo scrivente, accogliendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto, in via principale: - ritenere e dichiarare che l' è debitrice nei confronti del ONroparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 306.812,00 per le causali su indicate, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- conseguentemente condannare l'
[...]
al pagamento in favore del della predetta somma di € ONroparte_1 Parte_1
306.812,00 per le causali su indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27/4/2012
e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: - ritenere e dichiarare che l' CP_1 [...]
, in ogni caso, senza una giusta causa si è arricchita a danno del CP_1 Pt_1 Parte_1
per i fatti su esposti;
- ritenere e dichiarare che l'arricchimento a beneficio dell'
[...]
e la corrispondente diminuzione patrimoniale riferibile al , sono ONroparte_1 Pt_1 Pt_1
legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e, sono quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo;
- ritenere e dichiarare la insussistenza, per entrambe le parti dell'odierno giudizio, di una giustificazione giuridica, tanto dell'arricchimento dell'odierna resistente
[...]
, quanto della corrispondente diminuzione patrimoniale subita dal ONroparte_1
- ritenere e dichiarare, pertanto, che è tenuta Parte_1 ONroparte_1 ad indennizzare il della somma di Euro 306.812,00, pari all'arricchimento Parte_1 ingiustificato conseguito ed alla correlativa diminuzione patrimoniale subita dall'odierno ricorrente;
- conseguentemente, condannare l' , al pagamento in favore del ONroparte_1
quale indennizzo ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di euro 306.812,00, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione a far data del 27/4/2012, sino all'effettivo soddisfo.; 2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre aumento di cui all'art. 4 comma 1 per la predisposizione dell'atto con modalità telematiche atte a consentire una migliore consultazione da parte del Giudice) di ogni fase e grado del giudizio>>.
Per l'appellata: insiste in comparsa con appello incidentale, precisa le proprie conclusioni come in atti che qui vengono trascritte: < eccezione disattesa, così giudicare: -rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula , le domande avanzate dall'appellante confermando l'ordinanza resa in primo grado;
in ogni caso, in via di appello incidentale, in parziale riforma dell'ordinanza del 09.11.2021resa nel giudizio iscritto
2 al n.1815/2017; dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. declinato la giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo;
condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del primo Pt_1
grado di giudizio>>.
Oggetto: pagamento somma;
arricchimento senza causa.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 28.12.2017, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi il Tribunale di Enna, l' (di seguito, per ONroparte_1 brevità, al fine di vederla condannare al pagamento della complessiva somma € CP_3
306.812,00 pari all'arricchimento ingiustificato asseritamente conseguito dalla stessa CP_3
Il a sostegno della sua domanda, esponeva: Parte_1
- che con nota del 10.07.2000 n.30909 aveva concesso all'allora CP_1 ONroparte_4
ON
(divenuta nel 2011), il nulla-osta alla vendita di un'area di proprietà comunale di mq
[...]
1200 occorrenti per la realizzazione di un edificio da adibire a sede degli uffici amministrativi per n.
40 vani in ampliamento e ristrutturazione dei locali sede dell'ex C.P.A. dell' di CP_5 Pt_1 indicando quale valore dell'area di sedime, valori impiegati per aree similari, che variavano tra le £
50.000 e £ 80.000;
- che con comunicazione di inizio lavori in data 8.10.2004, a firma del direttore dei lavori, l'Ausl di aveva comunicato l'inizio dei lavori presso la suddetta area e che da tale comunicazione Pt_1
si sarebbe potuta avviare la procedura di cessione dell'area;
- che il aveva richiesto all'Agenzia del Territorio di procedere alla stima dell'area Parte_1 da trasferire all'Ausl di Pt_1
- che in data 28.12.2007 l'Agenzia del Territorio aveva comunicato al la stima Parte_1 del valore dell'area da trasferire pervenendo ad una quantificazione di € 344.000,00;
- che, a seguito del persistente inadempimento dell'Ausl di la stessa ra stata diffidata Pt_1 CP_5
e messa in mora per il pagamento della somma risultante dalla stima effettuata dall'Agenzia del
Territorio;
ON
- che l' di in data 28.06.2012, a mezzo offerta reale, aveva pagato al Pt_1 Parte_1 la somma di € 37.188,00 e, contestualmente, aveva contestato l'importo individuato dall'Agenzia del Territorio, il quale, a suo avviso, scaturiva dal valore di trasformazione del bene.
Il tanto esposto, deduceva che l'arricchimento senza causa della Parte_1 CP_3
e la corrispondente diminuzione patrimoniale riferibile all' erano legati tra loro da un CP_6
nesso di interdipendenza necessaria, riconducibili al medesimo fatto.
3 Il chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento, ai sensi Parte_1 CP_3 dell'art.2041 cod. civ., della somma di € 306.812,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27.04.2012, pari all'arricchimento ingiustificato conseguito ed alla correlativa diminuzione patrimoniale subita.
Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito, da sommario a CP_3
ordinario; nel merito contestava la pretesa azionata dalla controparte sia con riferimento alla quantificazione economica che all'estensione dell'area di sedime oggetto di controversia.
L deduceva che non si era verificato alcun ingiusto arricchimento a danno del CP_3 Pt_1
e deduceva, altresì, la non spettanza degli interessi richiesti sulla sorte per la mancanza di liquidità del credito vantato. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Enna rigettava la richiesta di conversione di rito da sommario ad ordinario e definiva il giudizio con ordinanza ex art.702 ter, deliberata in data 9/11/2021, pubblicata in data 20/11/2021
e comunicata in pari data, rigettando il ricorso proposto dal e compensando tra Parte_1
le parti le spese di lite.
Avverso tale ordinanza proponeva appello ex art. 702-quater c.p.c. il affidato Parte_1
ai seguenti motivi.
Con il primo motivo deduceva che il giudice di prime cure aveva interpretato erroneamente i fatti posti a fondamento della decisione.
Affermava che l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio non derivava dalla nota del
10/07/2000 prot. n. 30909, con la quale il di aveva rilasciato il nullaosta alla Pt_1 Pt_1 vendita dell'area di sedime, oggetto di giudizio, bensì dall'inadempimento dell' al CP_3
pagamento dovuto in forza della cessione da realizzare secondo il regolamento per la vendita dei suoli e sottosuoli di proprietà comunale, approvato dal Consiglio comunale con delibera del
5.07.2001.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità dell'ordinanza impugnata laddove, a suo avviso, non erano stati esaminati e valutati i documenti con i quali l'Asp di aveva Pt_1
riconosciuto il proprio debito e si era impegnata, in attesa di stipulare l'atto di vendita del bene immobile, a pagare immediatamente al proprietario un acconto sul prezzo Parte_1 pari ad euro 30.000, salvo conguaglio sull'importo del prezzo della cessione complessivamente dovuto. Il Giudice di prime cure, quindi, non avrebbe tenuto conto del contenuto di tali documenti e della loro portata in termini di riconoscimento di debito.
Con il terzo motivo di appello deduceva che il Tribunale di Enna aveva errato nell'individuazione delle norme rilevanti per la decisione, in quanto nella fattispecie in esame non trovava applicazione l'art. 133 del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) che
4 alla lettera b) del comma 1 espressamente sottrae alla giurisdizione del Giudice Ammnistrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Con il quarto motivo di appello deduceva l'erroneità dell'ordinanza impugnata laddove non erano stati ritenuti sussistenti i presupposti dell'arricchimento senza causa dell'Asp in danno del ex art.2041 c.c. per la cessione dell'area di sedime oggetto della controversia. Parte_1
Affermava che il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente uno spostamento patrimoniale poiché il terreno era rimasto nella disponibilità del senza considerare che lo stesso Pt_1
pur avendo mantenuto formalmente la proprietà del terreno, aveva perso Pt_1 definitivamente la possibilità di utilizzare tale area mentre l' pur non avendone CP_3
titolo continuava ad utilizzare un bene il cui valore corrispondeva alla perdita patrimoniale subita dal Pt_1
Secondo il Comune vi era, dunque, correlazione tra il pregiudizio patito dal e Pt_1
ON l'arricchimento della in quanto, da una parte, l' realizzando l'edificio sul CP_3
terreno di proprietà del Comune di aveva realizzato una plusvalenza (pari alla differenza Pt_1 data dal valore attuale dell'edificio al netto dei costi di costruzione che l'Agenzia del Territorio aveva valutato in € 306.812); il di contro, aveva subito un depauperamento del Parte_1
proprio patrimonio corrispondente alla perdita del valore del terreno come valutato dall'Agenzia del Territorio.
Il Tribunale di Enna, ad avviso dell'appellante, aveva errato a ritenere insussistente una giusta causa poiché era stato lo stesso ad immettere l' (oggi nel Parte_1 Parte_2 CP_3 possesso dell'area di sedime, senza considerare che lo stesso aveva permesso Pt_1
l'immissione nel possesso del bene da parte dell' in quanto aveva confidato in buona CP_3 fede nel fatto che quest'ultima avrebbe saldato la somma pattuita, circostanza poi mai avvenuta.
L costituitasi tempestivamente nel giudizio di appello, deduceva che non era CP_3
applicabile al caso in esame il regolamento per la vendita di suoli e sottosuoli di proprietà comunale in quanto tale regolamento troverebbe applicazione solo nei casi di vendita mediante pubblica gara e non anche di concessione, come il caso in esame.
Eccepiva altresì il difetto di giurisdizione, sostenendo che si trattava di una controversia rientrante nella giurisdizione amministrativa ex art.133 comma. 1 lett. C, del Dlgs. 104/2010.
Deduceva poi la nullità del prospettato accordo negoziale tra le parti in mancanza di un contratto stipulato per iscritto nonché la nullità della stima fornita dall'Agenzia del Territorio, per violazione del principio della copertura finanziaria prevista per gli atti delle pubbliche amministrazioni.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di appello, negava che fosse prospettabile un arricchimento senza causa dell' a danno del poiché il CP_3 Parte_1
5 comportamento tenuto dal era stato in violazione dei principi di buona fede ex artt. 1175 Pt_1
e 1375 cod. civ.; difatti, in un primo momento, il aveva prospettato, con nota Parte_1
del 10.7.2000, prot. 30909, un esborso oscillante tra 50 e 80 milioni di lire e solo dopo, a seguito della stima dell'Agenzia del Territorio, aveva chiesto l'importo di € 306.812,00, ingenerando, ON conseguentemente, il legittimo affidamento dell' sul miglior prezzo indicato per l'acquisto del terreno, tanto che aveva avviato le pratiche per la realizzazione dell'opera ed aveva inserito l'importo minore individuato nel nullaosta del Comune nel quadro economico dell'appalto. ON L proponeva appello incidentale e deduceva l'erroneità dell'ordinanza definitoria impugnata laddove era stata statuita la compensazione delle spese processuali, in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure, in ragione della totale soccombenza del lo avrebbe Parte_1
ON dovuto condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Deduceva anche una omessa pronuncia del Tribunale di Enna quanto all'eccepito difetto di giurisdizione.
In appello non si svolgeva nuova attività istruttoria.
L'udienza del 2.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e sulle conclusioni precisate con tali note la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare, anzitutto, la questione concernente la giurisdizione sollevata dalla CP_3
[...]
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondata, in quanto le questioni dedotte in giudizio attengono agli effetti e alla portata di un presunto accordo tra le Pubbliche
Amministrazioni in causa avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un terreno del
Comune di per realizzare un edificio destinato ad ospitare la . Pt_1 CP_3
La giurisdizione su tale azione - che ha base contrattuale - esercitata dal Comune di Pt_1
spetta al giudice ordinario, sul rilievo che la nota protocollata del 10.07.2000 n.30909 con cui il
Comune manifestava la propria volontà di vendere il terreno certamente non è Pt_1
riconducibile ad un atto o potere amministrativo ex art.7 D.lgs. 2 luglio 2010 n.104.
Anche la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23284 del 18/11/2010 Rv. 614812 - 01).
I motivi di appello proposti dal possono essere esaminati congiuntamente, in Parte_1
quanto strettamente connessi, e sono infondati.
6 Il Tribunale di Enna, con motivazione succinta ma completa, ha puntualmente individuato ed esaminato le questioni che erano rilevanti per la decisione.
Il Tribunale di Enna, dopo avere richiamato le norme applicabili al caso di specie, ha ben rilevato come non sia mai stato stipulato tra le parti ed i loro danti causa alcun contratto in forma scritta idoneo al trasferimento della proprietà del terreno oggetto di causa.
E' consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n.
32337/2023, n. 7478/2020, n. 25631/2017 e n. 12540/2016), il principio per cui < I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto (nella specie, relativo ad un rapporto di locazione) sia stato concordato dalle parti>>.
I contratti conclusi dalle Pubbliche Amministrazioni, specialmente quando hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, richiedono, per la loro validità, la forma scritta ex art. 1350 c.c., con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Questa regola è espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) ed assolve alla funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 22537/2007).
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo (Cass. 32337/2023).
E' stato pure chiarito, da parte della Suprema Corte, che In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme
c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale
7 riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 Rv. 651591 - 01).
Nel caso di specie, la nota del 10/07/2000 prot. n.30909 con cui il Comune di rilasciava il Pt_1 nullaosta alla vendita di un'area di proprietà comunale di 120 mq all' può essere inteso CP_3
come manifestazione della sua volontà di alienare il suddetto terreno ma detta manifestazione di volontà non era sufficiente, in assenza di formalizzazione di tale volontà in un contratto scritto con la controparte a far sorgere reciproche obbligazioni in capo alle due Pubbliche CP_5
Amministrazioni interessate.
La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi da atti o fatti ma deve essere manifestata nelle forme di legge e deve essere manifestata all'esterno da colui che è investito del relativo potere, rispondendo tali requisiti all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e consentire su di esso i controlli previsti dalla legge.
Alla luce delle svolte premesse, è corretta l'affermazione del Tribunale di Enna che non si è mai instaurato alcun valido contratto tra il e l' per la vendita dell'area Parte_1 CP_3
oggetto di giudizio.
Ugualmente corretta risulta l'affermazione del Giudice di prime cure in ordine all'insussistenza dei presupposti per esercitare da parte del l'azione di arricchimento senza Parte_1 giusta causa di cui all'art.2041 c.c.
A tale riguardo è sufficiente osservare come, nella specie, difetti il presupposto della sussidiarietà dell'azione, richiesto dall'art.2042 c.c.
Infatti la proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass. n. 2350 del 31/01/2017).
Nel caso si specie, atteso che non vi è prova del valido trasferimento della proprietà del terreno descritto nella domanda dal alla lo stesso Comune Pt_1 Pt_1 CP_3 poteva esercitare nei confronti della l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. ed CP_3
ottenere una sentenza con la quale fosse riconosciuto il suo diritto di proprietà sul terreno e, di conseguenza, per il principio di accessione, sul fabbricato sovrastante, in quanto edificato dalla sul suolo altrui;
per tale via, quindi, il Comune di poteva ottenere CP_3 Pt_1
8 il rilascio in suo favore dell'immobile di sua proprietà, attualmente utilizzato dalla CP_3
o comunque il riconoscimento del risarcimento del danno per la perdita del terreno,
[...]
ove ritenuta definitiva.
Le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'appello principale del Parte_1
con assorbimento di ogni altro motivo. ON L'appello incidentale della è infondato.
Nella specie, ricorre l'ipotesi della reciproca soccombenza, seppur parziale, in quanto è stata rigettata, nella sostanza, dal Tribunale di Enna l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata ON in prime cure dalla e riproposta in appello.
ON Essendovi stata reciproca soccombenza (per il sulle questioni azionate;
per la Pt_1
sulla questione della giurisdizione) si poteva giustificare, di conseguenza, la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il rigetto dell'appello principale proposto dal e dell'appello incidentale Parte_1
proposto dalla giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di CP_3
appello, poiché pure in appello vi è stata soccombenza reciproca.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
Tribunale di Enna, pubblicata in data 20 novembre 2021, appellata in via principale dal Pt_1
ed in via incidentale dalla .
[...] ONroparte_1
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Emanuele De Gregorio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello iscritta al n. 356/2021 R.G.A.C. promossa da con sede legale in alla piazza Coppola 1, P.IVA in persona Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
del sindaco pro tempore Dr. Avv. Maurizio Di Pietro, rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'Avv. Mario Cantoni (c.f.: ), il quale dichiara di voler ricevere avvisi e C.F._1
comunicazioni al numero fax 09351866622 ovvero al seguente indirizzo PEC: presso cui elegge domicilio;
Email_1
appellante ed appellato incidentale
CONTRO
(c.f.: ) in persona del Direttore Generale e ONroparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante Dott. , elettivamente domiciliata presso il servizio legale ONroparte_2 dell' sito in via Diaz 7/9, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Elena Argento CP_3 Pt_1
(c.f.: ), giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con C.F._2
appello incidentale, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero fax
0935516720 o indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
appellata ed appellante incidentale
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2024, di seguito trascritte:
1 Per l'appellante: insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti e nei verbali di causa, precisando le conclusioni che qui vengono trascritte: <<Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito, riformare integralmente l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Enna in data 9/11/2021, depositata in data 20/11/2021 e in pari data comunicata allo scrivente, accogliendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto, in via principale: - ritenere e dichiarare che l' è debitrice nei confronti del ONroparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 306.812,00 per le causali su indicate, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- conseguentemente condannare l'
[...]
al pagamento in favore del della predetta somma di € ONroparte_1 Parte_1
306.812,00 per le causali su indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27/4/2012
e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: - ritenere e dichiarare che l' CP_1 [...]
, in ogni caso, senza una giusta causa si è arricchita a danno del CP_1 Pt_1 Parte_1
per i fatti su esposti;
- ritenere e dichiarare che l'arricchimento a beneficio dell'
[...]
e la corrispondente diminuzione patrimoniale riferibile al , sono ONroparte_1 Pt_1 Pt_1
legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e, sono quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo;
- ritenere e dichiarare la insussistenza, per entrambe le parti dell'odierno giudizio, di una giustificazione giuridica, tanto dell'arricchimento dell'odierna resistente
[...]
, quanto della corrispondente diminuzione patrimoniale subita dal ONroparte_1
- ritenere e dichiarare, pertanto, che è tenuta Parte_1 ONroparte_1 ad indennizzare il della somma di Euro 306.812,00, pari all'arricchimento Parte_1 ingiustificato conseguito ed alla correlativa diminuzione patrimoniale subita dall'odierno ricorrente;
- conseguentemente, condannare l' , al pagamento in favore del ONroparte_1
quale indennizzo ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di euro 306.812,00, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione a far data del 27/4/2012, sino all'effettivo soddisfo.; 2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre aumento di cui all'art. 4 comma 1 per la predisposizione dell'atto con modalità telematiche atte a consentire una migliore consultazione da parte del Giudice) di ogni fase e grado del giudizio>>.
Per l'appellata: insiste in comparsa con appello incidentale, precisa le proprie conclusioni come in atti che qui vengono trascritte: < eccezione disattesa, così giudicare: -rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula , le domande avanzate dall'appellante confermando l'ordinanza resa in primo grado;
in ogni caso, in via di appello incidentale, in parziale riforma dell'ordinanza del 09.11.2021resa nel giudizio iscritto
2 al n.1815/2017; dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. declinato la giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo;
condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite del primo Pt_1
grado di giudizio>>.
Oggetto: pagamento somma;
arricchimento senza causa.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 28.12.2017, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi il Tribunale di Enna, l' (di seguito, per ONroparte_1 brevità, al fine di vederla condannare al pagamento della complessiva somma € CP_3
306.812,00 pari all'arricchimento ingiustificato asseritamente conseguito dalla stessa CP_3
Il a sostegno della sua domanda, esponeva: Parte_1
- che con nota del 10.07.2000 n.30909 aveva concesso all'allora CP_1 ONroparte_4
ON
(divenuta nel 2011), il nulla-osta alla vendita di un'area di proprietà comunale di mq
[...]
1200 occorrenti per la realizzazione di un edificio da adibire a sede degli uffici amministrativi per n.
40 vani in ampliamento e ristrutturazione dei locali sede dell'ex C.P.A. dell' di CP_5 Pt_1 indicando quale valore dell'area di sedime, valori impiegati per aree similari, che variavano tra le £
50.000 e £ 80.000;
- che con comunicazione di inizio lavori in data 8.10.2004, a firma del direttore dei lavori, l'Ausl di aveva comunicato l'inizio dei lavori presso la suddetta area e che da tale comunicazione Pt_1
si sarebbe potuta avviare la procedura di cessione dell'area;
- che il aveva richiesto all'Agenzia del Territorio di procedere alla stima dell'area Parte_1 da trasferire all'Ausl di Pt_1
- che in data 28.12.2007 l'Agenzia del Territorio aveva comunicato al la stima Parte_1 del valore dell'area da trasferire pervenendo ad una quantificazione di € 344.000,00;
- che, a seguito del persistente inadempimento dell'Ausl di la stessa ra stata diffidata Pt_1 CP_5
e messa in mora per il pagamento della somma risultante dalla stima effettuata dall'Agenzia del
Territorio;
ON
- che l' di in data 28.06.2012, a mezzo offerta reale, aveva pagato al Pt_1 Parte_1 la somma di € 37.188,00 e, contestualmente, aveva contestato l'importo individuato dall'Agenzia del Territorio, il quale, a suo avviso, scaturiva dal valore di trasformazione del bene.
Il tanto esposto, deduceva che l'arricchimento senza causa della Parte_1 CP_3
e la corrispondente diminuzione patrimoniale riferibile all' erano legati tra loro da un CP_6
nesso di interdipendenza necessaria, riconducibili al medesimo fatto.
3 Il chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento, ai sensi Parte_1 CP_3 dell'art.2041 cod. civ., della somma di € 306.812,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 27.04.2012, pari all'arricchimento ingiustificato conseguito ed alla correlativa diminuzione patrimoniale subita.
Si costituiva l' chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito, da sommario a CP_3
ordinario; nel merito contestava la pretesa azionata dalla controparte sia con riferimento alla quantificazione economica che all'estensione dell'area di sedime oggetto di controversia.
L deduceva che non si era verificato alcun ingiusto arricchimento a danno del CP_3 Pt_1
e deduceva, altresì, la non spettanza degli interessi richiesti sulla sorte per la mancanza di liquidità del credito vantato. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale di Enna rigettava la richiesta di conversione di rito da sommario ad ordinario e definiva il giudizio con ordinanza ex art.702 ter, deliberata in data 9/11/2021, pubblicata in data 20/11/2021
e comunicata in pari data, rigettando il ricorso proposto dal e compensando tra Parte_1
le parti le spese di lite.
Avverso tale ordinanza proponeva appello ex art. 702-quater c.p.c. il affidato Parte_1
ai seguenti motivi.
Con il primo motivo deduceva che il giudice di prime cure aveva interpretato erroneamente i fatti posti a fondamento della decisione.
Affermava che l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio non derivava dalla nota del
10/07/2000 prot. n. 30909, con la quale il di aveva rilasciato il nullaosta alla Pt_1 Pt_1 vendita dell'area di sedime, oggetto di giudizio, bensì dall'inadempimento dell' al CP_3
pagamento dovuto in forza della cessione da realizzare secondo il regolamento per la vendita dei suoli e sottosuoli di proprietà comunale, approvato dal Consiglio comunale con delibera del
5.07.2001.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità dell'ordinanza impugnata laddove, a suo avviso, non erano stati esaminati e valutati i documenti con i quali l'Asp di aveva Pt_1
riconosciuto il proprio debito e si era impegnata, in attesa di stipulare l'atto di vendita del bene immobile, a pagare immediatamente al proprietario un acconto sul prezzo Parte_1 pari ad euro 30.000, salvo conguaglio sull'importo del prezzo della cessione complessivamente dovuto. Il Giudice di prime cure, quindi, non avrebbe tenuto conto del contenuto di tali documenti e della loro portata in termini di riconoscimento di debito.
Con il terzo motivo di appello deduceva che il Tribunale di Enna aveva errato nell'individuazione delle norme rilevanti per la decisione, in quanto nella fattispecie in esame non trovava applicazione l'art. 133 del D.lgs. 2 luglio 2010, n.104 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) che
4 alla lettera b) del comma 1 espressamente sottrae alla giurisdizione del Giudice Ammnistrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Con il quarto motivo di appello deduceva l'erroneità dell'ordinanza impugnata laddove non erano stati ritenuti sussistenti i presupposti dell'arricchimento senza causa dell'Asp in danno del ex art.2041 c.c. per la cessione dell'area di sedime oggetto della controversia. Parte_1
Affermava che il giudice di prime cure aveva ritenuto insussistente uno spostamento patrimoniale poiché il terreno era rimasto nella disponibilità del senza considerare che lo stesso Pt_1
pur avendo mantenuto formalmente la proprietà del terreno, aveva perso Pt_1 definitivamente la possibilità di utilizzare tale area mentre l' pur non avendone CP_3
titolo continuava ad utilizzare un bene il cui valore corrispondeva alla perdita patrimoniale subita dal Pt_1
Secondo il Comune vi era, dunque, correlazione tra il pregiudizio patito dal e Pt_1
ON l'arricchimento della in quanto, da una parte, l' realizzando l'edificio sul CP_3
terreno di proprietà del Comune di aveva realizzato una plusvalenza (pari alla differenza Pt_1 data dal valore attuale dell'edificio al netto dei costi di costruzione che l'Agenzia del Territorio aveva valutato in € 306.812); il di contro, aveva subito un depauperamento del Parte_1
proprio patrimonio corrispondente alla perdita del valore del terreno come valutato dall'Agenzia del Territorio.
Il Tribunale di Enna, ad avviso dell'appellante, aveva errato a ritenere insussistente una giusta causa poiché era stato lo stesso ad immettere l' (oggi nel Parte_1 Parte_2 CP_3 possesso dell'area di sedime, senza considerare che lo stesso aveva permesso Pt_1
l'immissione nel possesso del bene da parte dell' in quanto aveva confidato in buona CP_3 fede nel fatto che quest'ultima avrebbe saldato la somma pattuita, circostanza poi mai avvenuta.
L costituitasi tempestivamente nel giudizio di appello, deduceva che non era CP_3
applicabile al caso in esame il regolamento per la vendita di suoli e sottosuoli di proprietà comunale in quanto tale regolamento troverebbe applicazione solo nei casi di vendita mediante pubblica gara e non anche di concessione, come il caso in esame.
Eccepiva altresì il difetto di giurisdizione, sostenendo che si trattava di una controversia rientrante nella giurisdizione amministrativa ex art.133 comma. 1 lett. C, del Dlgs. 104/2010.
Deduceva poi la nullità del prospettato accordo negoziale tra le parti in mancanza di un contratto stipulato per iscritto nonché la nullità della stima fornita dall'Agenzia del Territorio, per violazione del principio della copertura finanziaria prevista per gli atti delle pubbliche amministrazioni.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di appello, negava che fosse prospettabile un arricchimento senza causa dell' a danno del poiché il CP_3 Parte_1
5 comportamento tenuto dal era stato in violazione dei principi di buona fede ex artt. 1175 Pt_1
e 1375 cod. civ.; difatti, in un primo momento, il aveva prospettato, con nota Parte_1
del 10.7.2000, prot. 30909, un esborso oscillante tra 50 e 80 milioni di lire e solo dopo, a seguito della stima dell'Agenzia del Territorio, aveva chiesto l'importo di € 306.812,00, ingenerando, ON conseguentemente, il legittimo affidamento dell' sul miglior prezzo indicato per l'acquisto del terreno, tanto che aveva avviato le pratiche per la realizzazione dell'opera ed aveva inserito l'importo minore individuato nel nullaosta del Comune nel quadro economico dell'appalto. ON L proponeva appello incidentale e deduceva l'erroneità dell'ordinanza definitoria impugnata laddove era stata statuita la compensazione delle spese processuali, in quanto, a suo avviso, il giudice di prime cure, in ragione della totale soccombenza del lo avrebbe Parte_1
ON dovuto condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Deduceva anche una omessa pronuncia del Tribunale di Enna quanto all'eccepito difetto di giurisdizione.
In appello non si svolgeva nuova attività istruttoria.
L'udienza del 2.12.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e sulle conclusioni precisate con tali note la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare, anzitutto, la questione concernente la giurisdizione sollevata dalla CP_3
[...]
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondata, in quanto le questioni dedotte in giudizio attengono agli effetti e alla portata di un presunto accordo tra le Pubbliche
Amministrazioni in causa avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un terreno del
Comune di per realizzare un edificio destinato ad ospitare la . Pt_1 CP_3
La giurisdizione su tale azione - che ha base contrattuale - esercitata dal Comune di Pt_1
spetta al giudice ordinario, sul rilievo che la nota protocollata del 10.07.2000 n.30909 con cui il
Comune manifestava la propria volontà di vendere il terreno certamente non è Pt_1
riconducibile ad un atto o potere amministrativo ex art.7 D.lgs. 2 luglio 2010 n.104.
Anche la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23284 del 18/11/2010 Rv. 614812 - 01).
I motivi di appello proposti dal possono essere esaminati congiuntamente, in Parte_1
quanto strettamente connessi, e sono infondati.
6 Il Tribunale di Enna, con motivazione succinta ma completa, ha puntualmente individuato ed esaminato le questioni che erano rilevanti per la decisione.
Il Tribunale di Enna, dopo avere richiamato le norme applicabili al caso di specie, ha ben rilevato come non sia mai stato stipulato tra le parti ed i loro danti causa alcun contratto in forma scritta idoneo al trasferimento della proprietà del terreno oggetto di causa.
E' consolidato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n.
32337/2023, n. 7478/2020, n. 25631/2017 e n. 12540/2016), il principio per cui < I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto (nella specie, relativo ad un rapporto di locazione) sia stato concordato dalle parti>>.
I contratti conclusi dalle Pubbliche Amministrazioni, specialmente quando hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, richiedono, per la loro validità, la forma scritta ex art. 1350 c.c., con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Questa regola è espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) ed assolve alla funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 22537/2007).
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo (Cass. 32337/2023).
E' stato pure chiarito, da parte della Suprema Corte, che In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme
c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale
7 riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 Rv. 651591 - 01).
Nel caso di specie, la nota del 10/07/2000 prot. n.30909 con cui il Comune di rilasciava il Pt_1 nullaosta alla vendita di un'area di proprietà comunale di 120 mq all' può essere inteso CP_3
come manifestazione della sua volontà di alienare il suddetto terreno ma detta manifestazione di volontà non era sufficiente, in assenza di formalizzazione di tale volontà in un contratto scritto con la controparte a far sorgere reciproche obbligazioni in capo alle due Pubbliche CP_5
Amministrazioni interessate.
La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi da atti o fatti ma deve essere manifestata nelle forme di legge e deve essere manifestata all'esterno da colui che è investito del relativo potere, rispondendo tali requisiti all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e consentire su di esso i controlli previsti dalla legge.
Alla luce delle svolte premesse, è corretta l'affermazione del Tribunale di Enna che non si è mai instaurato alcun valido contratto tra il e l' per la vendita dell'area Parte_1 CP_3
oggetto di giudizio.
Ugualmente corretta risulta l'affermazione del Giudice di prime cure in ordine all'insussistenza dei presupposti per esercitare da parte del l'azione di arricchimento senza Parte_1 giusta causa di cui all'art.2041 c.c.
A tale riguardo è sufficiente osservare come, nella specie, difetti il presupposto della sussidiarietà dell'azione, richiesto dall'art.2042 c.c.
Infatti la proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (cfr. Cass. n. 2350 del 31/01/2017).
Nel caso si specie, atteso che non vi è prova del valido trasferimento della proprietà del terreno descritto nella domanda dal alla lo stesso Comune Pt_1 Pt_1 CP_3 poteva esercitare nei confronti della l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. ed CP_3
ottenere una sentenza con la quale fosse riconosciuto il suo diritto di proprietà sul terreno e, di conseguenza, per il principio di accessione, sul fabbricato sovrastante, in quanto edificato dalla sul suolo altrui;
per tale via, quindi, il Comune di poteva ottenere CP_3 Pt_1
8 il rilascio in suo favore dell'immobile di sua proprietà, attualmente utilizzato dalla CP_3
o comunque il riconoscimento del risarcimento del danno per la perdita del terreno,
[...]
ove ritenuta definitiva.
Le superiori considerazioni comportano il rigetto dell'appello principale del Parte_1
con assorbimento di ogni altro motivo. ON L'appello incidentale della è infondato.
Nella specie, ricorre l'ipotesi della reciproca soccombenza, seppur parziale, in quanto è stata rigettata, nella sostanza, dal Tribunale di Enna l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata ON in prime cure dalla e riproposta in appello.
ON Essendovi stata reciproca soccombenza (per il sulle questioni azionate;
per la Pt_1
sulla questione della giurisdizione) si poteva giustificare, di conseguenza, la compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il rigetto dell'appello principale proposto dal e dell'appello incidentale Parte_1
proposto dalla giustifica anche la compensazione delle spese del giudizio di CP_3
appello, poiché pure in appello vi è stata soccombenza reciproca.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del
Tribunale di Enna, pubblicata in data 20 novembre 2021, appellata in via principale dal Pt_1
ed in via incidentale dalla .
[...] ONroparte_1
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ed incidentale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Emanuele De Gregorio
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