Sentenza 22 aprile 2013
Massime • 1
Poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio quest'ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, né le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d'appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata.
Commentario • 1
- 1. Altezza minima concorsi pubblici: quando è legittimaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20324-2012 proposto da:
D'NZ SP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI - STUDIO LEGALE SANINO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO VITO, BRUNO MARIA ANTONIETTA, DE MATTEIS FRANCESCO AUGUSTO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI STIGLIANO, SANSONE MARIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 611/2011 della CORTE DEI CONTI - 2 SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l'Avvocato Francesco Augusto DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata ha convenuto in giudizio, per la parte che ancora interessa, oltre ad alcuni amministratori e ad un funzionario del Comune di Stigliano, D'NZ SP, quale progettista e direttore dei lavori, per sentirli condannare al risarcimento del danno di complessivi Euro 343.412,85, subiti dal Comune, relativamente ad un progetto redatto dal D'NZ per la costruzione di un agriturismo ed altre opere;
che successivamente il tecnico del comune segnalò la presenza di varie incongruenze progettuali, per cui non vi era la possibilità di poter effettuare la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;
che all'ing. D'NZ venne - revocato l'incarico di direttore dei lavori;
che successivamente 1'8.7.1993 gli venne riconfermato tale incarico e che lo stesso provvide in data 12.7.1993 alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicatrice Olivieri;
che i lavori vennero successivamente sospesi;
che tale sospensione costò al Comune un risarcimento di L. 615 milioni, oltre le spese di arbitrato.
La Sezione regionale ritenne la responsabilità del convenuto SA RI, sindaco di Stigliano e del D'NZ, condannando quest'ultimo al risarcimento nella misura di Euro 160.259. La sez. Giurisdizionale centrale di appello, adita dai condannati convenuti, con sentenza depositata il 22.11.2011, in parziale riforma della sentenza condannava il D'NZ al risarcimento nella misura di Euro 106.840,10.
Riteneva la Sezione Giurisdizionale centrale che sussisteva la sua giurisdizione in quanto il D'NZ nella sua qualità di direttore dei lavori ebbe a consegnare i lavori all'impresa aggiudicataria, senza verificare la compatibilità delle previsioni progettuali con le condizioni dei luoghi e contravvenendo al disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 5 e 11. Ciò determinò la sospensione dei lavori ed il risarcimento dei danni dovuti all'impresa Olivieri, a cui i lavori erano stati consegnati.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'NZ SP, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso il P.G. presso la Corte dei Conti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sul rilievo che l'affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice avvenne, contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, allorché egli era solo progettista dell'opera pubblica e non direttore dei lavori, con la conseguenza che egli era assoggettato solo alla giurisdizione ordinaria.
2.1. Il motivo è inammissibile, poiché sul punto della giurisdizione si è formato il giudicato implicito, avendo il giudice di primo grado (Sez. giurisdizionale per la Basilicata) deciso nel merito, senza che la sentenza fosse poi impugnata sul punto della giurisdizione con l'atto di appello del D'NZ.
Secondo S.U. n. 24883 del 09/10/2008, l'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione "è
rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo", deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
2.2. Pertanto, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, ove si tratti di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato interno implicito sulla giurisdizione (Sez. U, Ordinanza n. 2067 /2011).
3.1. Di nessun rilievo è il fatto che la sentenza di appello si sia posta la questione di giurisdizione (a suo dire nella specie "posta in dubbio dalla difesa dell'appellante D'NZ") (cfr. Cass. 5767 del 12.4.2012). Poiché non risulta censurata con l'atto di appello la sentenza di 1^ grado in punto di giurisdizione, ne' il ricorrente indica nel ricorso se e con quale atto abbia tempestivamente impugnato tale statuizione implicita sulla giurisdizione, non è di alcun rilievo il punto che la questione sia stata trattata dalla sentenza impugnata (anche se - eventualmente - su sollecitazione nell'udienza camerale da parte dell'appellante).
Infatti è certo che, accogliendo nel merito la domanda della procura contabile, la Corte regionale aveva affermato la sua giurisdizione. La rimozione di questo punto pregiudiziale della sentenza di primo grado postulava, stante la sua autonomia, la formulazione di un'impugnazione specifica nella sede sua propria, e cioè nell'atto di appello, idonea a rimuovere la stessa pronuncia implicita in tema di giurisdizione.
3.2. Ritenuto quindi che una statuizione di merito comporta una pronunzia implicita sulla giurisdizione, la stessa non può, in assenza di una specifica impugnazione, essere riesaminata d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione, ne' le parti possono limitarsi a solleticare in tal senso il giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che è irrilevante che il giudice si ponga egualmente la questione di giurisdizione, qualunque sia la sua conclusione.
4. La formazione del giudicato sul punto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione (Sez. un. 9 ottobre 2008 n. 24883). Ne consegue che il ricorso per cassazione che prospetta tale questione, ormai coperta dal giudicato è inammissibile.
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura di parte meramente formale della Procura generale presso la Corte dei conti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013