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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3151/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 13 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022386816/000 CONTRIBUTO IRRI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Ricorrente_1 Resistente_1 ha proposto appello nei confronti del
, non costituitosi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citato, avverso la sentenza n. 4778/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320220022386816, notificata l'11.03.2023, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 2.389,33 per contributi consortili dovuti per l'anno 2020 oltre accessori. L'appello è fondato e va accolto. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa tributaria dei consorzi di bonifica rivolta alla riscossione dei contributi consortili nei confronti dei soggetti consorziati. Nella specie il contribuente con il ricorso introduttivo ha eccepito la insussistenza di alcun vantaggio o beneficio concreto riveniente dalle opere consortili, certamente non desumibili in via presuntiva dalla mera inclusione dei suoi terreni nel comprensorio Resistente_1di pertinenza del , ma che, al contrario, devono essere dimostrate dal detto Consorzio. In materia si è espressa la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 188/2018 ha sancito un punto fermo. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». La pronuncia della Corte Costituzionale in questione, ponendo definitiva chiarezza sulla questione in esame, impone di verificare nella sede giudiziale la sussistenza di un beneficio (anche solo fruibile e non attuale) da parte del contribuente consorziato Va poi richiamata la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 20359/2021) in tema di riparto dell'onere probatorio, dalla quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e in assenza di piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente e legittimi spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c., e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (v., tra altre, sentenze n. 4761 del 23/03/2012; n. 23320 del 31/10/2014)”.
2 Ciò premesso, devesi rilevare che nella fattispecie in esame, a fronte della suindicata contestazione formulata con il ricorso introduttivo dal Ric._1, il Resistente_1
non si è costituito in giudizio né in primo né in secondo grado e, quindi. non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio che, sulla base dei principi ermeneutici suesposti, incombeva a suo carico in ordine alla sussistenza di un "perimetro di contribuenza" e di un "piano di classifica" inclusivi degli immobili dell'appellante e legittimi, per cui va disattesa la pretesa impositiva del Consorzio appellato in ordine ai contributi consortili in questione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo e annullata la cartella di pagamento opposta. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in base al valore della lite pari alla somma di euro 2.389,33.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla l'atto Resistente_1impositivo opposto. Condanna il al pagamento in favore del contribuente delle spese giudiziali di I e II grado, che liquida - per ciascun grado - nella somma di euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso cut.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
TO OR
3
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3151/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4778/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 13 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220022386816/000 CONTRIBUTO IRRI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito in giudizio
FATTO E DIRITTO
1 Ricorrente_1 Resistente_1 ha proposto appello nei confronti del
, non costituitosi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citato, avverso la sentenza n. 4778/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320220022386816, notificata l'11.03.2023, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 2.389,33 per contributi consortili dovuti per l'anno 2020 oltre accessori. L'appello è fondato e va accolto. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa tributaria dei consorzi di bonifica rivolta alla riscossione dei contributi consortili nei confronti dei soggetti consorziati. Nella specie il contribuente con il ricorso introduttivo ha eccepito la insussistenza di alcun vantaggio o beneficio concreto riveniente dalle opere consortili, certamente non desumibili in via presuntiva dalla mera inclusione dei suoi terreni nel comprensorio Resistente_1di pertinenza del , ma che, al contrario, devono essere dimostrate dal detto Consorzio. In materia si è espressa la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 188/2018 ha sancito un punto fermo. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». La pronuncia della Corte Costituzionale in questione, ponendo definitiva chiarezza sulla questione in esame, impone di verificare nella sede giudiziale la sussistenza di un beneficio (anche solo fruibile e non attuale) da parte del contribuente consorziato Va poi richiamata la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 20359/2021) in tema di riparto dell'onere probatorio, dalla quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e in assenza di piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente e legittimi spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c., e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (v., tra altre, sentenze n. 4761 del 23/03/2012; n. 23320 del 31/10/2014)”.
2 Ciò premesso, devesi rilevare che nella fattispecie in esame, a fronte della suindicata contestazione formulata con il ricorso introduttivo dal Ric._1, il Resistente_1
non si è costituito in giudizio né in primo né in secondo grado e, quindi. non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio che, sulla base dei principi ermeneutici suesposti, incombeva a suo carico in ordine alla sussistenza di un "perimetro di contribuenza" e di un "piano di classifica" inclusivi degli immobili dell'appellante e legittimi, per cui va disattesa la pretesa impositiva del Consorzio appellato in ordine ai contributi consortili in questione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo e annullata la cartella di pagamento opposta. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in base al valore della lite pari alla somma di euro 2.389,33.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla l'atto Resistente_1impositivo opposto. Condanna il al pagamento in favore del contribuente delle spese giudiziali di I e II grado, che liquida - per ciascun grado - nella somma di euro 1.200,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso cut.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
TO OR
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