TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 12527/2022 promossa da:
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Gabriele FERRETTI
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_1 quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ROSSI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente
“Voglia l'On.le Tribunale adito
In limine litis
Previi gli incombenti di legge
Autorizzare la chiamata in causa di (C.F. ), nato a [...] C.F._1
Catania (Ct) il 29.01.1976, residente in [...]in Val di Catania (Ct), Salita Baturo n. 5, in quanto obbligato principale dell'obbligazione a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nonché per ivi sentirlo condannare a manlevare essa;
Parte_1
In via preliminare
In considerazione dell'assenza della notifica di alcuna cessione del credito alla Sig.ra Parte_1
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società e per Controparte_1
l'effetto
Revocare il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 7 Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare
Ordinare la procedura di mediazione disponendo la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito della procedura di mediazione
Con vittoria delle spese di lite
In via principale
Rilevata l'assenza di documentazione contrattuale in originale attestante l'esistenza del credito dichiarare la prescrizione del credito ovvero l'infondatezza della domanda per assenza di documentazione attestante il credito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del titolo di credito
Con vittoria di spese e competenze di lite
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Condannare in ogni caso a manlevare da ogni obbligazione la Sig.ra Controparte_3 Parte_1
e per l'effetto
[...]
Revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Sig.ra Parte_1
Con il favore delle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, iva e cpa
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda principale avanzata con il decreto ingiuntivo opposto condannare la Sig.ra al pagamento di Parte_1 quella minor somma che Verrà ritenuta di giustizia in ogni caso con beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale IG. e con dichiarazione di obbligo di Controparte_3
manleva da parte del medesimo in favore della IG.ra Parte_1
Spese e competenze come per legge
In via istruttoria … [OMISSIS].”
Parte convenuta opposta
“In via preliminare:
1. Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione di parte opponente.
In subordine
2. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Parte opponente Controparte_1
pagina 2 di 7 della somma di Euro 5.938,76 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della domma di Euro 5.938,76 (ovvero quella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%:
6. In via istruttoria … [OMISSIS].”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La società in data 13.05.2021, notificava all'odierna attrice Controparte_1 ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 3375/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data
10-11.05.2022, con il quale veniva ingiunto, alla IG.ra , in solido con il IG. Parte_1
, di pagare la somma di Euro 5.938,76, oltre interessi legali e spese di Controparte_3
procedura.
1.2. La IG.ra proponeva opposizione con la quale, in via preliminare, formulava istanza Parte_1
di chiamata in manleva del IG. ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva CP_3 dell'opposta per omessa notifica all'opponente della cessione del credito;
nel merito, eccepiva la prescrizione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, comunque, ne contestava la sussistenza;
inoltre, rilevato che l'opposta non avrebbe prodotto l'originale del contratto, ma una semplice copia fotostatica, disconosceva la propria firma riportata sui relativi moduli;
ancora, eccepiva la non debenza delle somme per impossibilità dell'opponente di effettuare i prelievi, essendo la carta di credito in possesso esclusivo del IG. invocava altresì il beneficio di preventiva CP_3 escussione del IG. quale obbligato principale;
infine, contestava l'ammontare del credito CP_3 indicato nel decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per indeterminatezza della domanda, argomentando che l'estratto conto prodotto in sede monitoria nulla proverebbe in ordine all'effettiva debenza delle somme e alla quantificazione delle medesime.
pagina 3 di 7 1.3. La si costituiva nel giudizio di opposizione, tramite la Controparte_1 mandataria sollevando, in via preliminare, eccezione di Controparte_2 improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa;
nel merito, eccepiva la mancata contestazione specifica di parte opponente della sottoscrizione del contratto e della relativa messa a disposizione delle somme richieste, nonché dell'ammontare del debito, come risultante dall'estratto conto, e dell'avvenuta cessione del credito a favore dell'opposta, oltre che dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito;
ancora, contestava che il credito fosse prescritto e rilevava l'obbligatorietà del deposito in modalità telematica dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo;
infine, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dalla IG.ra ed evidenziava di aver comunicato la cessione anche a quest'ultima; in Parte_1 subordine, richiedeva la condanna della controparte alla restituzione dell'indebito o, in subordine, per ingiustificato arricchimento.
1.4. Con ordinanza del 5.12.2022 veniva rigettata l'istanza di parte attrice opponente volta ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, IG. CP_3
1.5. Le istanze istruttorie formulate dalle parti e la richiesta di CTU formulata dall'attrice venivano respinte con ordinanza del 13.11.2023.
1.6. All'udienza del 24.02.2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
2. L'opposizione non è fondata e, dunque, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. In via preliminare, va confermato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, stante la tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, avvenuta in data
1.07.2022 (ossia entro dieci giorni dalla notifica all'opposta dell'atto introduttivo, avvenuta via PEC in data 22.06.2022).
2.2. L'attrice ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per omessa notifica della cessione del credito.
Tale eccezione è infondata, in quanto documentalmente smentita dai docc. nn.
8-9 del fascicolo monitorio, che dimostrano come la notifica della cessione si sia perfezionata per compiuta giacenza.
Inoltre, l'attrice non ha contestato che, in data 23.07.2021, nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti in blocco in favore della sia stato Controparte_1
effettivamente ceduto anche il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria. Pertanto, tale cessione, oltre a risultare documentalmente provata (doc. 4 del fascicolo monitorio e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), deve altresì ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
2.3. In sede monitoria è stata prodotta copia del contratto avente ad oggetto la concessione di un fido, sottoscritto in data 07.12.2005, tra il IG. e la IG.ra , da un lato, e la CP_3 Parte_1
pagina 4 di 7 CA BA, dall'altro lato (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Il contratto è stato stipulato sia dal IG. che dall'attrice, quale coobbligata, senza CP_3
previsione di alcun beneficio di preventiva escussione, con la conseguente applicazione della presunzione di solidarietà stabilita dall'art. 1294 c.c.; da ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione formulata dell'attrice volta a far valere il beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale, in quanto, in assenza di specifica previsione, i condebitori sono obbligati in solido nei confronti del creditore.
Alla luce di quanto sopra, va confermato il rigetto dell'istanza di chiamata in manleva del IG.
con conseguente inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti, in quanto CP_3 nella fattispecie in esame non ricorre un'ipotesi di sussidiarietà, bensì di solidarietà passiva, per cui ciascun debitore è tenuto nei confronti del creditore ad adempiere per l'intero la prestazione oggetto dell'obbligazione.
2.4. Quanto al disconoscimento della firma apposta sulla copia del contratto prodotta dalla convenuta, va evidenziato che tale difesa è generica e contraddittoria rispetto a quanto affermato dall'attrice.
In applicazione del principio di necessaria contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. e tenuto conto anche delle produzioni documentali di parte convenuta, deve infatti ritenersi provato che l'attrice abbia sottoscritto un contratto di finanziamento con la CA BA.
Inoltre, nell'atto di citazione la IG.ra ha asserito – senza fornire alcuna prova Parte_1 documentale – di aver eseguito un versamento di circa Euro 3.000,00 in favore della cedente a titolo di saldo del debito (che quindi riconosce implicitamente come Parte_2
sussistente), al fine di essere liberata dalla propria qualità di coobbligata (riconoscendo, dunque, di aver altresì sottoscritto il contratto di finanziamento in oggetto).
Per completezza, si evidenzia, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice secondo cui la produzione del contratto in copia fotostatica, anziché in originale, dovrebbe ritenersi equivalente ad assenza di prova del rapporto di finanziamento. Sul punto, si richiama la sentenza della
Cassazione n. 17889 del 2020, secondo cui affermare che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato, con la conseguenza che la parte ha l'onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
2.5. È infondata anche l'eccezione di prescrizione estintiva del credito.
Premesso che la prescrizione estintiva del credito è un'eccezione in senso stretto, come tale pagina 5 di 7 rientrante nella sola disponibilità della parte interessata a farla valere, nel caso di specie tale eccezione deve ritenersi infondata, in quanto formulata in maniera generica.
Infatti, la giurisprudenza ha precisato che chi contesta l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto, essendo invece necessario fornire anche la prova del momento dal quale il creditore poteva eIGere tale credito.
2.6. Risulta priva di rilievo anche la difesa di parte attrice secondo la quale le somme oggetto del decreto ingiuntivo non sarebbero dovute, stante l'impossibilità della stessa di prelevare i relativi importi, in quanto la carta di credito sarebbe sempre rimasta nell'esclusivo possesso del IG.
CP_3
Ciò in quanto, stante la presunzione di solidarietà di cui si è detto sopra, tali aspetti, se possono avere un qualche rilievo nei rapporti interni tra i condebitori, non influiscono nei rapporti con il creditore, rispetto al quale hanno invece valenza l'impegno contrattualmente assunto da entrambi i debitori e il ruolo di coobbligata ricoperto dell'attrice.
Per gli stessi motivi, in questa sede e ai fini della decisione risultano del tutto irrilevanti anche i rapporti personali e familiari relativi all'attrice e al IG. CP_3
2.7. Parte attrice ha altresì contestato gli importi del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
Dall'estratto conto prodotto dalla convenuta in sede monitoria risulta che, alla data della cessione del credito, il saldo debitore ammontava ad Euro 5.938,76 (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Si evidenzia che non coglie nel segno l'eccezione di parte attrice secondo cui l'estratto conto nulla proverebbe in ordine all'effettiva debenza delle somme e alla quantificazione delle stesse, ciò in quanto, non solo l'estratto conto certificato ha valenza probatoria ex art. 50 TUB già in sede monitoria ma, nel caso in esame, l'attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione nel giudizio di opposizione, non avendo chiarito in che parti e per quali motivazioni le risultanze di tale documento non sarebbero attendibili.
Neppure merita accoglimento la richiesta dell'attrice di ridurre l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione dell'importo di circa € 3.000,00 che la stessa asserisce di aver versato, in quanto si tratta di mera allegazione priva di riscontro documentale oltre che del tutto generica nelle circostanze di tempo e modo.
Sul punto, quanto all'asserita mancata contestazione di parte convenuta di aver ricevuto tale importo, si rileva che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati.
2.8. Quanto, infine, all'eccezione sollevata da parte attrice in sede di memoria conclusionale,
pagina 6 di 7 circa la nullità del decreto ingiuntivo stante l'omesso controllo da parte del giudice in sede monitoria sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali, si evidenzia che l'attrice non ha formulato un'espressa domanda e, comunque, non ha sollevato contestazioni specifiche sul punto, non avendo individuato quali clausole sarebbero da ritenersi vessatorie e per quale motivazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della parte attrice;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 (ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida applicando i parametri minimi, stante l'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3375/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 10-11.05.2022; condanna la IG.ra a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale mandataria, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
4.237,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 12.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta a cura della MOT dott.ssa Monica Funicello
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 12527/2022 promossa da:
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Gabriele FERRETTI
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_1 quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco ROSSI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente
“Voglia l'On.le Tribunale adito
In limine litis
Previi gli incombenti di legge
Autorizzare la chiamata in causa di (C.F. ), nato a [...] C.F._1
Catania (Ct) il 29.01.1976, residente in [...]in Val di Catania (Ct), Salita Baturo n. 5, in quanto obbligato principale dell'obbligazione a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nonché per ivi sentirlo condannare a manlevare essa;
Parte_1
In via preliminare
In considerazione dell'assenza della notifica di alcuna cessione del credito alla Sig.ra Parte_1
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società e per Controparte_1
l'effetto
Revocare il decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 7 Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare
Ordinare la procedura di mediazione disponendo la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito della procedura di mediazione
Con vittoria delle spese di lite
In via principale
Rilevata l'assenza di documentazione contrattuale in originale attestante l'esistenza del credito dichiarare la prescrizione del credito ovvero l'infondatezza della domanda per assenza di documentazione attestante il credito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del titolo di credito
Con vittoria di spese e competenze di lite
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Condannare in ogni caso a manlevare da ogni obbligazione la Sig.ra Controparte_3 Parte_1
e per l'effetto
[...]
Revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Sig.ra Parte_1
Con il favore delle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, iva e cpa
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda principale avanzata con il decreto ingiuntivo opposto condannare la Sig.ra al pagamento di Parte_1 quella minor somma che Verrà ritenuta di giustizia in ogni caso con beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale IG. e con dichiarazione di obbligo di Controparte_3
manleva da parte del medesimo in favore della IG.ra Parte_1
Spese e competenze come per legge
In via istruttoria … [OMISSIS].”
Parte convenuta opposta
“In via preliminare:
1. Dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione di parte opponente.
In subordine
2. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Parte opponente Controparte_1
pagina 2 di 7 della somma di Euro 5.938,76 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della domma di Euro 5.938,76 (ovvero quella diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%:
6. In via istruttoria … [OMISSIS].”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La società in data 13.05.2021, notificava all'odierna attrice Controparte_1 ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 3375/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data
10-11.05.2022, con il quale veniva ingiunto, alla IG.ra , in solido con il IG. Parte_1
, di pagare la somma di Euro 5.938,76, oltre interessi legali e spese di Controparte_3
procedura.
1.2. La IG.ra proponeva opposizione con la quale, in via preliminare, formulava istanza Parte_1
di chiamata in manleva del IG. ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva CP_3 dell'opposta per omessa notifica all'opponente della cessione del credito;
nel merito, eccepiva la prescrizione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, comunque, ne contestava la sussistenza;
inoltre, rilevato che l'opposta non avrebbe prodotto l'originale del contratto, ma una semplice copia fotostatica, disconosceva la propria firma riportata sui relativi moduli;
ancora, eccepiva la non debenza delle somme per impossibilità dell'opponente di effettuare i prelievi, essendo la carta di credito in possesso esclusivo del IG. invocava altresì il beneficio di preventiva CP_3 escussione del IG. quale obbligato principale;
infine, contestava l'ammontare del credito CP_3 indicato nel decreto ingiuntivo, eccependone la nullità per indeterminatezza della domanda, argomentando che l'estratto conto prodotto in sede monitoria nulla proverebbe in ordine all'effettiva debenza delle somme e alla quantificazione delle medesime.
pagina 3 di 7 1.3. La si costituiva nel giudizio di opposizione, tramite la Controparte_1 mandataria sollevando, in via preliminare, eccezione di Controparte_2 improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa;
nel merito, eccepiva la mancata contestazione specifica di parte opponente della sottoscrizione del contratto e della relativa messa a disposizione delle somme richieste, nonché dell'ammontare del debito, come risultante dall'estratto conto, e dell'avvenuta cessione del credito a favore dell'opposta, oltre che dell'avvenuta comunicazione della cessione del credito;
ancora, contestava che il credito fosse prescritto e rilevava l'obbligatorietà del deposito in modalità telematica dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo;
infine, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento effettuato dalla IG.ra ed evidenziava di aver comunicato la cessione anche a quest'ultima; in Parte_1 subordine, richiedeva la condanna della controparte alla restituzione dell'indebito o, in subordine, per ingiustificato arricchimento.
1.4. Con ordinanza del 5.12.2022 veniva rigettata l'istanza di parte attrice opponente volta ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, IG. CP_3
1.5. Le istanze istruttorie formulate dalle parti e la richiesta di CTU formulata dall'attrice venivano respinte con ordinanza del 13.11.2023.
1.6. All'udienza del 24.02.2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
2. L'opposizione non è fondata e, dunque, non merita accoglimento per i motivi che seguono.
2.1. In via preliminare, va confermato il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, stante la tempestiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, avvenuta in data
1.07.2022 (ossia entro dieci giorni dalla notifica all'opposta dell'atto introduttivo, avvenuta via PEC in data 22.06.2022).
2.2. L'attrice ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per omessa notifica della cessione del credito.
Tale eccezione è infondata, in quanto documentalmente smentita dai docc. nn.
8-9 del fascicolo monitorio, che dimostrano come la notifica della cessione si sia perfezionata per compiuta giacenza.
Inoltre, l'attrice non ha contestato che, in data 23.07.2021, nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti in blocco in favore della sia stato Controparte_1
effettivamente ceduto anche il contratto di finanziamento azionato in sede monitoria. Pertanto, tale cessione, oltre a risultare documentalmente provata (doc. 4 del fascicolo monitorio e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), deve altresì ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
2.3. In sede monitoria è stata prodotta copia del contratto avente ad oggetto la concessione di un fido, sottoscritto in data 07.12.2005, tra il IG. e la IG.ra , da un lato, e la CP_3 Parte_1
pagina 4 di 7 CA BA, dall'altro lato (doc. 3 del fascicolo monitorio).
Il contratto è stato stipulato sia dal IG. che dall'attrice, quale coobbligata, senza CP_3
previsione di alcun beneficio di preventiva escussione, con la conseguente applicazione della presunzione di solidarietà stabilita dall'art. 1294 c.c.; da ciò deriva l'infondatezza dell'eccezione formulata dell'attrice volta a far valere il beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale, in quanto, in assenza di specifica previsione, i condebitori sono obbligati in solido nei confronti del creditore.
Alla luce di quanto sopra, va confermato il rigetto dell'istanza di chiamata in manleva del IG.
con conseguente inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti, in quanto CP_3 nella fattispecie in esame non ricorre un'ipotesi di sussidiarietà, bensì di solidarietà passiva, per cui ciascun debitore è tenuto nei confronti del creditore ad adempiere per l'intero la prestazione oggetto dell'obbligazione.
2.4. Quanto al disconoscimento della firma apposta sulla copia del contratto prodotta dalla convenuta, va evidenziato che tale difesa è generica e contraddittoria rispetto a quanto affermato dall'attrice.
In applicazione del principio di necessaria contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. e tenuto conto anche delle produzioni documentali di parte convenuta, deve infatti ritenersi provato che l'attrice abbia sottoscritto un contratto di finanziamento con la CA BA.
Inoltre, nell'atto di citazione la IG.ra ha asserito – senza fornire alcuna prova Parte_1 documentale – di aver eseguito un versamento di circa Euro 3.000,00 in favore della cedente a titolo di saldo del debito (che quindi riconosce implicitamente come Parte_2
sussistente), al fine di essere liberata dalla propria qualità di coobbligata (riconoscendo, dunque, di aver altresì sottoscritto il contratto di finanziamento in oggetto).
Per completezza, si evidenzia, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice secondo cui la produzione del contratto in copia fotostatica, anziché in originale, dovrebbe ritenersi equivalente ad assenza di prova del rapporto di finanziamento. Sul punto, si richiama la sentenza della
Cassazione n. 17889 del 2020, secondo cui affermare che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato, con la conseguenza che la parte ha l'onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
2.5. È infondata anche l'eccezione di prescrizione estintiva del credito.
Premesso che la prescrizione estintiva del credito è un'eccezione in senso stretto, come tale pagina 5 di 7 rientrante nella sola disponibilità della parte interessata a farla valere, nel caso di specie tale eccezione deve ritenersi infondata, in quanto formulata in maniera generica.
Infatti, la giurisprudenza ha precisato che chi contesta l'intervenuta prescrizione ha l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto, essendo invece necessario fornire anche la prova del momento dal quale il creditore poteva eIGere tale credito.
2.6. Risulta priva di rilievo anche la difesa di parte attrice secondo la quale le somme oggetto del decreto ingiuntivo non sarebbero dovute, stante l'impossibilità della stessa di prelevare i relativi importi, in quanto la carta di credito sarebbe sempre rimasta nell'esclusivo possesso del IG.
CP_3
Ciò in quanto, stante la presunzione di solidarietà di cui si è detto sopra, tali aspetti, se possono avere un qualche rilievo nei rapporti interni tra i condebitori, non influiscono nei rapporti con il creditore, rispetto al quale hanno invece valenza l'impegno contrattualmente assunto da entrambi i debitori e il ruolo di coobbligata ricoperto dell'attrice.
Per gli stessi motivi, in questa sede e ai fini della decisione risultano del tutto irrilevanti anche i rapporti personali e familiari relativi all'attrice e al IG. CP_3
2.7. Parte attrice ha altresì contestato gli importi del credito azionato con il decreto ingiuntivo.
Dall'estratto conto prodotto dalla convenuta in sede monitoria risulta che, alla data della cessione del credito, il saldo debitore ammontava ad Euro 5.938,76 (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Si evidenzia che non coglie nel segno l'eccezione di parte attrice secondo cui l'estratto conto nulla proverebbe in ordine all'effettiva debenza delle somme e alla quantificazione delle stesse, ciò in quanto, non solo l'estratto conto certificato ha valenza probatoria ex art. 50 TUB già in sede monitoria ma, nel caso in esame, l'attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione nel giudizio di opposizione, non avendo chiarito in che parti e per quali motivazioni le risultanze di tale documento non sarebbero attendibili.
Neppure merita accoglimento la richiesta dell'attrice di ridurre l'ammontare del credito oggetto di ingiunzione dell'importo di circa € 3.000,00 che la stessa asserisce di aver versato, in quanto si tratta di mera allegazione priva di riscontro documentale oltre che del tutto generica nelle circostanze di tempo e modo.
Sul punto, quanto all'asserita mancata contestazione di parte convenuta di aver ricevuto tale importo, si rileva che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati.
2.8. Quanto, infine, all'eccezione sollevata da parte attrice in sede di memoria conclusionale,
pagina 6 di 7 circa la nullità del decreto ingiuntivo stante l'omesso controllo da parte del giudice in sede monitoria sull'eventuale abusività delle clausole contrattuali, si evidenzia che l'attrice non ha formulato un'espressa domanda e, comunque, non ha sollevato contestazioni specifiche sul punto, non avendo individuato quali clausole sarebbero da ritenersi vessatorie e per quale motivazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della parte attrice;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 (ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida applicando i parametri minimi, stante l'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3375/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 10-11.05.2022; condanna la IG.ra a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale mandataria, che si liquidano in complessivi € Controparte_2
4.237,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 12.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta a cura della MOT dott.ssa Monica Funicello
pagina 7 di 7