Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2344/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
GIUDIZIALE Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 28/03/2025, innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono comparsi per la parte ricorrente, la parte personalmente con l'Avv. Giorgio Marcello.
Il procuratore del ricorrente discute la causa e chiede che venga dichiarata e accertata la sussistenza delle differenze retributive richieste per mancata rotazione della CIG e dichiarata e accertata l'illegittimità del licenziamento, senza la pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro stante la vis atractiva del foro fallimentale. Richima Cass. n.23418/2017, n.19308/2016 e n.2411/2010.
Il Giudice rinvia alle ore 15.30 per la pronuncia del dispositivo di sentenza.
Alle ore 15.30, al'esito della camera di consiglio, il Giudice visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
La dott.ssa E. Antenore, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al N. 2344/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIORGIO MARCELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
GIUDIZIALE (C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accerta l'illegittimità della sospensione dal lavoro del ricorrente con corresponsione della integrazione salariale disposta da CP_2 [...]
per il periodo dal 12.07.2021 Controparte_3 al 31.12.2021 e, di conseguenza, accerta il diritto di credito del ricorrente della somma di €13.576,35, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
2) dichiara ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966 l'illegittimità del licenziamento intimato da al Controparte_3 ricorrente con lettera del 30.04.2022 e la condanna a riassumere il ricorrente o, in mancanza, accerta il diritto il diritto al risarcimento del danno del ricorrente nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 2.379,44);
3) dichiara l'improcedibilità delle domande di condanna appartenenti alla cognizione del giudice fallimentare;
2 4) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'unicità del complesso aziendale tra Controparte_3
e
[...] Controparte_4
5) condanna alla Controparte_3 rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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