Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Fornaciari Chittoni, Francesco Rondini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla-osta in merito al permesso di soggiorno per motivi lavorativi richiesto dal ricorrente, emesso dalla Prefettura di Massa Carrara e notificato in data 24.07.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Andrea Vitucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) parte ricorrente si duole della revoca del nulla-osta lavorativo che in suo favore era stato rilasciato su domanda del datore di lavoro ed espone che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (in cui si era menzionata la sussistenza di reati ostativi), il suo legale aveva chiesto una sospensione del procedimento in quanto era stata presentata apposita istanza di riabilitazione;
- b) il provvedimento impugnato si fonda sul fatto che non era possibile sospendere la procedura di revoca e che la Questura di Massa Carrara aveva confermato il proprio parere negativo con atto prot. n. -OMISSIS- del 19 luglio 2024;
- c) in data successiva al provvedimento è effettivamente stata emessa ordinanza di riabilitazione in favore del ricorrente (v. doc. 4 ricorso);
- d) con ordinanza cautelare -OMISSIS-dell’11 dicembre 2024, la domanda cautelare veniva accolta nel bilanciamento degli interessi e veniva fissata, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, ordinandosi, nelle more, all’Amministrazione resistente di depositare il parere negativo reso dalla Questura di Massa Carrara con prot. n. -OMISSIS- del 19 luglio 2024 (citato nel provvedimento impugnato), con assegnazione del termine di 30 giorni dalla comunicazione di quella ordinanza;
- e) in data 16 dicembre 2024, la P.A. ha depositato il suddetto parere, nel quale si fa riferimento ai reati ostativi a carico del ricorrente;
- f) in data 23 dicembre 2024, la P.A. ha depositato il provvedimento esecutivo della suddetta ordinanza cautelare, col quale è stata sospesa l’efficacia della revoca impugnata ed è stato ripristinato il nulla-osta fino al termine del presente processo;
- g) all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che, secondo la giurisprudenza, “ 11. … la individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria, rappresenta da parte del legislatore un meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità sociale dello straniero. L’intervento di altro giudice che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, intervenendo con il termine “riabilitazione” proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell’interessato .. modifica il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell’ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all’interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale che ispira l’intero sistema penale” (Cons. Stato, sez. III, n. 6781/2020 che richiama le precedenti nn. 23/2016 e 4685/2013). 12. Ne discende che, a seguito dell’intervenuta riabilitazione, sull’istanza di riesame l’Autorità amministrativa deve svolgere una nuova valutazione delle eventuali altre circostanze favorevoli al soggetto interessato, quali il periodo di permanenza in Italia, il lasso temporale trascorso dalla condanna, l’eventuale espletamento di lavoro stabile, la mancata commissione di altri reati, il grado di radicamento e di integrazione sociale raggiunto. Sono queste le circostanze che la competente Autorità amministrativa deve verificare e valutare, bilanciandole con la complessiva condotta dello straniero, oltre che con la condanna precedentemente riportata, e ciò al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità sociale” (C.d.S. n. 2467 del 23 marzo 2021).
3) Ritenuto, alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, che il provvedimento impugnato sia illegittimo, in quanto si basa esclusivamente sul fatto che non si potesse sospendere il procedimento di revoca del nulla-osta, così trascurandosi la peculiarità del caso di specie, in cui il legale del ricorrente aveva segnalato, in sede procedimentale, che stava per sopravvenire la riabilitazione, come in effetti è poi accaduto.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada annullata la revoca impugnata.
5) Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.