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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Elisabetta Artino
Innaria, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025 ha emesso ai sensi dell'art. art. 281 sexies c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata n. 2061/2017 R.G., tra
, nata a [...] il [...], CF.: , attrice, con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Clelia Soraci, presso il cui studio in Barcellona p.G., via Mandanici, 118 ha eletto domicilio;
- attrice –
Contro
corrente in Falcone, via Sicilia n. 4, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, , C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 CodiceFiscale_2
Messina via Ugo Bassi is. 81 n. 159, presso lo studio dell' avv. Manuela Licordari;
- convenuto –
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva nei confronti del Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa di una caduta occorsale, in data 8.9.2015, alle ore 12,30 circa, mentre si trovava presso i locali del detto supermercato, reparto detersivi e scivolava per la presenza sul pavimento di liquido fuoriuscito da una delle confezioni di prodotti ivi presenti, riportando le lesioni meglio indicate in citazione. Chiedeva, pertanto, che venisse accertata la responsabilità del convenuto e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che contestava la fondatezza Controparte_1
della domanda spiegata non sussistendo i presupposti per l'invocata responsabilità e concludendo per il rigetto.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale e ctu medico-legale. La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono ed in tali limiti va accolta.
Deve premettersi che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia trova fondamento nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le seguenti due condizioni: a) l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa e b) il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia. Sul piano dell'onere della prova ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, laddove spetterà invece a parte convenuta dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto. L'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.
17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018, n. 6034; Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).
In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile sia qualora la cosa custodita sia dotata di un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, che sia, da sola, idonea a provocare il danno, sia nei casi in cui sia necessaria anche l'azione del danneggiato, perché la cosa è inerte o statica;
in entrambi i casi il nesso causale viene provato soltanto dimostrando che la cosa presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cassazione civile, sentenza del
30/11/2016 n. 24480). L'attore ha, dunque, l'onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, ovvero di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (vedi ex multiplis,
Tribunale Grosseto, sentenza n.368/2020; Cassazione civile, sentenza n. 7062/2005). “Non è, dunque, sufficiente allegare che una cosa ha prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art.2051 c.c. ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all'art. 2051 c.c. non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno o un ruolo del tutto inerte e passivo” (cfr. Corte di Appello di Roma,
Sez. III, sentenza n. 4907 del 15/12/2009).
Tanto premesso, passando all'esame del caso di specie, deve ritenersi che le circostanze emerse all'esito dell'istruttoria hanno portato a ritenere sussistente il nesso causale tra la cosa ed il danno prodotto. Le prove testimoniali indotte dall'attrice sono rilevanti poiché, posto che non risulta contestato l'evento, ossia la caduta della ricorrente nel reparto in cui si trovavano i detersivi, essedo stata soccorsa dal personale dipendente del supermercato, è altresì emerso (cfr dichiarazioni dipendenti del supermercato ) che poco prima era stato segnalata la Parte_2
presenza di liquido sul pavimento e che si stava procedendo per andare a pulire.
Il teste ha sentito gridare l'attrice e percepito il tonfo della caduta ed avvicinatasi alla Testimone_1
Mola l'ha vista bagnata dal liquido sul quale l'attrice ha riferito si essere scivolata.
Va rilevato che non vi erano segnali a terra e non si era ancora proceduto a pulire il pavimento sul quale era presente il liquido.
A parere di questo giudicante il caso rientra nell'ambito disciplinato dall'art. 2051 cc, al danneggiato incombe solo l'allegazione dell'evento dannoso e della relazione dello stesso con la cosa in custodia, al custode incombe l'obbligo di dimostrare l'interruzione del nesso causale per il verificarsi del caso fortuito.
La condotta della danneggiata non integra il caso fortuito nel senso di condotta imprevedibile ed eccezionale dal momento che stava semplicemente facendo la spesa e camminava nel reparto dei detersivi.
La situazione di pericolo, invece, presenta i caratteri dell'insidia per essere costituita dalla presenza sul pavimento di detersivo quindi di un liquido scivoloso non immediatamente percepibile.
Nel supermercato non erano stati predisposti cartelli di segnalazione di pericolo a seguito della segnalazione ricevuta da parte di una cliente circa l'avvenuto sversamento del liquido anzidetto.
Lo stesso ctu ha ritenuto ammissibile il nesso causale tra la caduta come emergente dagli atti e le lesioni riportate.
Passando alla quantificazione del danno richiesto.
Il ctu dott. ha accertato che la SI.ra è risultata affetta da “Esiti di trauma Persona_1 Parte_1
contusivo alla spalla destra, anca destra e ginocchio destro”, riconducibili all'incidente dell'8/09/15.
Tali esiti possono essere quantificati dal punto di vista medico legale in un danno biologico del 2%
(due percento), tenuto conto dell'età (65 anni), dell'attività lavorativa svolta. Tenuto altresì conto dei tempi medi di guarigione di tali lesioni si è ritenuto che l'inabilità temporanea sia di 40 giorni, di cui
10 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50%, 15 giorni di ITP al 25% e che le spese del tutore pari ad euro 90,00 siano giustificate, eque e congrue. Ne consegue che alla a seguito dell'evento occorso deve essere riconosciuto il risarcimento per Pt_1
danno non patrimoniale per IP di € 1.510,95 (punto base percentuale € 947,30) e per ITP di € 1.035,
75 (indennità giornaliera € 55,24), per un totale di € 2.546,69, al quale vanno aggiunte le spese documentate e ritenute congrue di € 90,00
Sulla somma, devalutata alla data del sinistro, devono essere calcolati gli interessi legali;
non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento non essendo state allegate e provate specifiche ulteriori circostanze di incremento di sofferenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum nei minimi dello scaglione di riferimento in ragione del limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: Controparte_1
1) in accoglimento della domanda attrice condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante a pagare a la complessiva somma di € 2.636,69 per risarcimento del danno Parte_1
e rimborso delle spese sostenute, oltre interessi calcolati come in motivazione;
2) condanna in persona del legale rappresentante, a pagare all'attrice le spese Controparte_1 processuali che liquida in € 1.278,00, oltre spese esenti per € 600,00, oltre spese per rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. come liquidate in causa.
Così deciso in Patti, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE
Elisabetta Artino Innaria