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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 748/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente e relatore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 748/2025 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 21/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, che di seguito si riproducono: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Venezia il 31 marzo 1960 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] contratto in data 5 luglio 1986; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Venezia al n. 112 Serie , P I anno 1986:
2. disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile di Venezia affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
3. omologare l'accordo secondo cui si impegna a corrispondere, in favore di Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 500,00, somma che sarà accreditata sul conto corrente della noto alle Pt_1 parti, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al febbraio 2026”
Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 05/07/1986 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 21/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/07/1986 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Venezia, al n. 112, parte I, dell'anno 1986;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 748/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente e relatore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 748/2025 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 21/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, che di seguito si riproducono: “
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Venezia il 31 marzo 1960 e (C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] contratto in data 5 luglio 1986; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Venezia al n. 112 Serie , P I anno 1986:
2. disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile di Venezia affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000;
3. omologare l'accordo secondo cui si impegna a corrispondere, in favore di Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 500,00, somma che sarà accreditata sul conto corrente della noto alle Pt_1 parti, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al febbraio 2026”
Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 05/07/1986 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 21/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/07/1986 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Venezia, al n. 112, parte I, dell'anno 1986;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca