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Articolo 5 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334
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Legge 2 ottobre 1997, n. 334
Articolo 5 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334
Versione
5 ottobre 1997
Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1997
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