Articolo 5 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334
Articolo 4
Versione
5 ottobre 1997
Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1997