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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
2627/2025
procuratore generale di Parte_1 Controparte_1
Ass. avv.ti DI BIAGIO NICCOLÒ CHIACCHIO E BAIETTO GIULIO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_2
Ass. avv. CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• debbono essere integralmente compensate tra le parti in quanto il pagamento al ricorrente dei ratei di indennità di Parte_2 accompagnamento maturati e non riscossi dalla defunta coniuge
, pacificamente avvenuto in corso di causa, e, Persona_1 segnatamente, in data 10/6/2025 non risulta addebitabile all'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale, essendo, invece, conseguenza del fatto che il ricorrente , erede di Parte_2
CP_
, come dichiarato e comprovato dal funzionario Persona_1 all'odierna udienza, ha presentato domanda on-line di pagamento delle rate di pensione maturate e non riscosse soltanto in data 9/6/2025;
• secondo il ricorrente, la domanda on-line è stata presentata soltanto in data 9/6/2025, in quanto, in epoca precedente, non gli era stato
1 comunicato il numero della prestazione assistenziale spettante alla defunta , il che gli aveva impedito di richiedere in via Persona_1 telematica i ratei maturati e non riscossi;
• ora, a prescindere dal fatto che non vi è prova che la domanda on-line non potesse essere presentata in assenza del numero della prestazione assistenziale richiesta, deve osservarsi che se, come sostenuto dalla parte ricorrente, la comunicazione di liquidazione dell'indennità di accompagnamento del 4/7/2024, recante il predetto numero, acquisita all'odierna udienza, non sia stata ricevuta nè da né dal patronato , non è dato comprendere Persona_1 CP_3 come il numero sia stato reperito dal ricorrente allorquando in data
9/6/2025 ha presentato regolare domanda di pensione on-line per ottenere il pagamento delle rate maturate e adnon riscosse;
CP_
• a ciò aggiungasi che il funzionario ha precisato che il numero della prestazione avrebbe potuto essere ricavato dai cedolini relativi alle rate di indennità di accompagnamento pagate a prima del Persona_1 suo decesso e che, in ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova di avere richiesto all'istituto di indicargli il numero identificativo della prestazione assistenziale oggetto di causa;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite..
Torino, 30/9/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
2627/2025
procuratore generale di Parte_1 Controparte_1
Ass. avv.ti DI BIAGIO NICCOLÒ CHIACCHIO E BAIETTO GIULIO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_2
Ass. avv. CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• debbono essere integralmente compensate tra le parti in quanto il pagamento al ricorrente dei ratei di indennità di Parte_2 accompagnamento maturati e non riscossi dalla defunta coniuge
, pacificamente avvenuto in corso di causa, e, Persona_1 segnatamente, in data 10/6/2025 non risulta addebitabile all'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale, essendo, invece, conseguenza del fatto che il ricorrente , erede di Parte_2
CP_
, come dichiarato e comprovato dal funzionario Persona_1 all'odierna udienza, ha presentato domanda on-line di pagamento delle rate di pensione maturate e non riscosse soltanto in data 9/6/2025;
• secondo il ricorrente, la domanda on-line è stata presentata soltanto in data 9/6/2025, in quanto, in epoca precedente, non gli era stato
1 comunicato il numero della prestazione assistenziale spettante alla defunta , il che gli aveva impedito di richiedere in via Persona_1 telematica i ratei maturati e non riscossi;
• ora, a prescindere dal fatto che non vi è prova che la domanda on-line non potesse essere presentata in assenza del numero della prestazione assistenziale richiesta, deve osservarsi che se, come sostenuto dalla parte ricorrente, la comunicazione di liquidazione dell'indennità di accompagnamento del 4/7/2024, recante il predetto numero, acquisita all'odierna udienza, non sia stata ricevuta nè da né dal patronato , non è dato comprendere Persona_1 CP_3 come il numero sia stato reperito dal ricorrente allorquando in data
9/6/2025 ha presentato regolare domanda di pensione on-line per ottenere il pagamento delle rate maturate e adnon riscosse;
CP_
• a ciò aggiungasi che il funzionario ha precisato che il numero della prestazione avrebbe potuto essere ricavato dai cedolini relativi alle rate di indennità di accompagnamento pagate a prima del Persona_1 suo decesso e che, in ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova di avere richiesto all'istituto di indicargli il numero identificativo della prestazione assistenziale oggetto di causa;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite..
Torino, 30/9/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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