Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, proposto da
Distribuzione Italiana Arredamenti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mieczyslaw Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelletto Sopra Ticino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia 30;
nei confronti
Soccom Italiana s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“ - del provvedimento adottato dal Comune di Castelletto Sopra Ticino in data 14.06.2021, comunicato alla DIA S.p.A. in data 21.06.2021, di diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, recante come oggetto «Art. 10/BIS – L. 241/1990. Principio del contraddittorio. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 – per “MODIFICA INSEGNA E COLORAZIONE FASCIONE SOTTOSTANTE ALL'INSEGNA, RELATIVO ALL'ATTIVITA' CENTRO VENETO DEL MOBILE” intestata a Distribuzione Italiana Arredamenti Spa.»;
nonché, se del caso,
- del presupposto parere non favorevole espresso nella seduta del 4.6.2021 al n. 1 verb. 04/2021 dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in merito all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 presentata dalla DIA S.p.A., richiamato testualmente dal provvedimento di diniego;
- del presupposto parere non favorevole espresso nella seduta del 9.3.2021 al n. 11 verb. 02/2021 dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, in merito all'Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n° AP14/2021 del 27/02/2021 – prot. 6100 presentata dalla DIA S.p.A., richiamato testualmente dal provvedimento di diniego;
- di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale a quelli impugnati ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelletto Sopra Ticino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. ET BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 18 novembre 2020, il Comune di Castelletto Sopra Ticino - Comando di Polizia municipale ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, il provvedimento del 13 luglio 2020 con il quale aveva autorizzato la società ricorrente ad installare – “ …in sovrapposizione di facciata sull’immobile posto in via Sempione angolo via del lago… ”, presso cui la predetta società ha in locazione un’unità immobiliare ad uso negozio – l’insegna di esercizio con fondo bianco e scritte nere al posto della precedente di dimensioni analoghe ma con fondo nero e scritte bianche.
In particolare, l’annullamento d’ufficio è stato motivato sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ Preso atto successivamente che con nota del 02/10/2020 l’Avv. […], per conto della Soc. Soccom Italiana S.p.A. proprietaria dell’immobile, poneva il problema circa l’incongruenza del fondo bianco con scritta nera dell’insegna con quanto autorizzato con provvedimento paesaggistico AP35/2018 del 02/07/2018 che imponeva la tinteggiatura della facciata, comprensiva della parte relativa alla balconata, in un unico colore grigio antracite. Per quanto sommariamente espresso questo Ufficio ritiene sussistano gli estremi per un annullamento d’ufficio dell’autorizzazione n. 0595130720 n. 595/2020 Reg. Cronologico impianti del 13/07/2020, relativamente alla colorazione dell’insegna, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i. significando pertanto che la stessa dovrà essere modificata in modo tale da essere conforme all’autorizzazione paesaggistica AP35/2018 del 02/07/2018 del Comune di Castelletto Sopra Ticino che prevede un fondo antracite con scritte bianche come sull’autorizzazione precedentemente rilasciata (autorizzazione n. 0319290317 n. 319 Registro cronologico impianti - protocollo 9090 del 29/03/2027) ”.
In data 27 febbraio 2021 la società ricorrente ha quindi presentato, in qualità di “locataria” dell’immobile, un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata al fine di poter modificare la colorazione dell’insegna di esercizio uniformandola alla nuova insegna aziendale (fondo bianco e scritte nere).
Con nota del 22 marzo 2021 il Comune resistente ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consistenti nel parere negativo espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 9 marzo 2021: “ Non favorevole - Motivazione: si rimanda alla soluzione uniforme autorizzata con AP35/18 in data 02/07/2018 ”.
A seguito delle osservazioni presentate in sede procedimentale dalla ricorrente, la Commissione locale per il paesaggio ha espresso nuovamente parere negativo: “ Non favorevole – Motivazione: l’esito di ulteriori valutazioni conferma la Commissione nell’opinione che la precedente soluzione autorizzata fosse preferibile in considerazione dell’unitarietà delle caratteristiche delle insegne coerentemente alla morfologia omogenea dell’edificio. Il ricorso ad insegne con colorazioni diverse pare meno giustificato nel contesto generale dei prospetti ”.
Sulla scorta di tale parere, con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune resistente ha negato l’autorizzazione paesaggistica alla ricorrente.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castelletto Sopra Ticino resistendo al ricorso.
La società proprietaria dell’immobile Soccom Italiana s.p.a., cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 436/2021 (non appellata), questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare ritenendo non sussistente il requisito del periculum in mora .
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del provvedimento del 18 novembre 2020 con il quale era stata annullata d’ufficio in autotutela l’autorizzazione in precedenza rilasciata alla ricorrente per la modifica della colorazione dell’insegna di esercizio.
In sostanza, il Comune resistente sostiene che la mancata impugnazione del suddetto provvedimento e la sua conseguente definitività non consentirebbero alla ricorrente di contestare il successivo diniego di autorizzazione paesaggistica, avente ad oggetto la medesima richiesta di modifica della colorazione dell’insegna di esercizio.
L’eccezione è infondata.
Il diniego impugnato nel presente giudizio non può qualificarsi quale atto meramente confermativo (e, come tale, non autonomamente impugnabile) del precedente provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione inizialmente rilasciata alla ricorrente. Ed infatti, il provvedimento gravato è stato emesso nell’ambito di un autonomo procedimento e all’esito di un’autonoma istruttoria a seguito della quale il Comune resistente si è espresso nel merito della richiesta della ricorrente senza addurre, nella motivazione del diniego, alcuna preclusione alla valutazione dell’istanza derivante dalla mancata impugnazione di provvedimenti precedenti (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1215/2026). Deve pertanto ritenersi autonomamente impugnabile e sindacabile nel presente giudizio.
Superata l’eccezione preliminare, si deve ora esaminare il merito del ricorso.
2. Con unico articolato motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Secondo quanto affermato in giurisprudenza “ …per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che esso sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l' iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale e, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato e i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tenendo conto delle ragioni indicate dal privato. Il parere, dunque, non sfugge al sindacato di legittimità per l'eccesso di potere, ove si riscontrino profili di difetti di motivazione, illogicità manifesta ed errori di fatto" (cfr., ex plurimis: T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezi Giulia), Sez. I, 03/03/2021, n.70.; T.A.R. Milano, (Lombardia), Sez. III, 16/12/2019, n. 2678) ” (Tar Campania – Napoli, sent. n. 6420/2023).
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non può ritenersi conforme ai principi giurisprudenziali sopra indicati.
Si deve innanzitutto rilevare che nella motivazione del diniego gravato non risultano in alcun modo indicate la tipologia e le caratteristiche del vincolo paesaggistico oggetto di tutela, il quale dovrebbe costituire il parametro sulla base del quale effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica rimessa all’Amministrazione.
Ed invero, la motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento esclusivamente alle caratteristiche in sé dell’edificio e delle insegne ivi apposte senza metterle in relazione con il contesto paesaggistico oggetto di tutela, il quale non risulta neanche menzionato. Né ulteriori indicazioni possono ricavarsi dalla richiamata precedente autorizzazione paesaggistica alla tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio, tenuto conto che i pareri resi in quella sede dalla Commissione locale per il paesaggio e dalla Soprintendenza non recano una specifica motivazione, ma esprimono solamente l’assenso al progetto di ritinteggiatura che era stato presentato dalla società proprietaria dell’edificio (cfr. docc. da 1 a 6 resistente).
Quanto sopra rilevato evidenzia di per sé un difetto di motivazione e di istruttoria del diniego gravato non essendo state rappresentate le ragioni di contrasto tra l’intervento richiesto (modifica della colorazione dell’insegna) e i valori paesaggistici tutelati dal vincolo (neppure individuati dal Comune resistente), ma essendo stata piuttosto indicata la preferenza per una determinata soluzione cromatica dell’insegna di esercizio della ricorrente “ …in considerazione dell’unitarietà delle caratteristiche delle insegne coerentemente alla morfologia omogenea dell’edificio… ”, il quale tuttavia non è un bene immobile oggetto di tutela in quanto tale, ma solamente in relazione al suo eventuale impatto sui valori paesaggistici della zona in cui insiste.
Inoltre, fermi restando i suesposti rilievi, gli elementi evidenziati nella motivazione del provvedimento impugnato non trovano piena corrispondenza con lo stato di fatto risultante dalle produzioni fotografiche della ricorrente (rispetto alle quali il Comune resistente non ha prodotto documentazione di segno contrario).
In particolare:
- per quanto riguarda il motivo ostativo relativo all’unitarietà delle caratteristiche delle insegne presenti sulla facciata dell’edificio, si deve rilevare che sulla stessa risulta apposta anche un’insegna della stessa colorazione richiesta dalla ricorrente (scritta nera su sfondo bianco, cfr. doc. 16 ricorrente, insegna “Terranova” in basso);
- per quanto concerne il contesto generale in cui è collocato l’edificio, dalle fotografie prodotte dalla ricorrente risultano collocati nella medesima zona edifici adibiti ad uso commerciale con insegne di diversi colori e non omogenee rispetto alle facciate dei rispettivi edifici (cfr. doc. 8 ricorrente).
Sotto quest’ultimo profilo, se, da un lato, la presenza di tali edifici non implica di per sé la positiva valutazione della compatibilità paesaggistica, dall’altro, si tratta di una circostanza che deve essere oggetto di adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione, onde fornire una corretta rappresentazione del contesto di riferimento in cui si inserisce l’intervento oggetto di autorizzazione ai fini del giudizio di compatibilità paesaggistica.
Più in generale, nella motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere stata del tutto omessa l’individuazione del concreto interesse paesaggistico tutelato, non risultano essere state prese in considerazione né la vocazione prettamente commerciale dell’edificio in questione e di quelli presenti nella zona né la circostanza che la richiesta di modifica della colorazione dell’insegna di esercizio era stata giustificata dalla ricorrente con la necessità di uniformarsi al cambiamento dei colori della nuova insegna commerciale dell’azienda (cfr. doc. 5 e 23 ricorrente).
2.2. Devono pertanto ritenersi sussistenti i denunciati vizi del provvedimento impugnato di difetto di motivazione e di difetto di istruttoria.
2.3. Risulta inoltre sussistente la denunciata violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 per non avere l’Amministrazione resistente dato conto nella motivazione del provvedimento delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente.
Al riguardo, si deve rilevare che, se la giurisprudenza non riconosce in capo alla pubblica amministrazione un obbligo di confutazione analitica delle osservazioni presentate dal privato, è necessario tuttavia che le ragioni del mancato accoglimento delle stesse si possano evincere dalla motivazione complessiva del provvedimento (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 8535/2023, punto 2.5 e 2.6. della motivazione).
Nel caso di specie, a fronte delle puntuali osservazioni presentate in sede procedimentale dalla ricorrente (cfr. doc. 26), il nuovo parere reso dalla Commissione locale per il paesaggio non risulta avere preso alcuna posizione, neanche implicita, sulle circostanze di fatto e sulle argomentazioni evidenziate nelle predette osservazioni, limitandosi a confermare ed esplicitare il giudizio precedentemente espresso senza metterlo in relazione con le controdeduzioni del privato.
3. Da ultimo, si deve precisare che la questione oggetto di contestazione nelle memorie e repliche delle parti sulla necessità o meno dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento richiesto non risulta assumere rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che la stessa società ricorrente, in sede procedimentale, ha ritenuto di presentare un’apposita istanza per ottenere tale autorizzazione paesaggistica e, in sede processuale, ha contestato il diniego del suo rilascio. L’oggetto del presente giudizio non è pertanto l’assentibilità o meno dell’intervento richiesto anche in assenza di una valutazione di compatibilità paesaggistica, ma la legittimità del diniego di tale compatibilità.
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico del Comune resistente, come liquidate in dispositivo, e compensate nei confronti della società controinteressata, non avendo quest’ultima resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Comune resistente a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET BU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET BU | AE PR |
IL SEGRETARIO