Articolo 4 della Legge 18 gennaio 1952, n. 40
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 febbraio 1952
Art. 4.
Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non piu' di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorita' indicate dal regolamento.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1952