Art. 4.
Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non piu' di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorita' indicate dal regolamento.
Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non piu' di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorita' indicate dal regolamento.