Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5525
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Sentenza 18 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa dalla società attrice, rappresentata da avvocati del Foro di Matera, nei confronti della società convenuta, rappresentata da avvocati del Foro di Napoli. La società attrice, concessionaria di autovetture, ha agito in regresso ex art. 134 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) nei confronti della produttrice dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta acquistata da un consumatore finale. L'attrice ha dedotto che, a seguito di una sentenza del Tribunale di Potenza che aveva condannato la concessionaria alla sostituzione del veicolo e al risarcimento danni, essa aveva dovuto sostenere spese per complessivi € 7.690,22 a titolo di risarcimento danni al consumatore e € 9.584,52 per spese legali, oltre all'obbligo di fornire un'autovettura sostitutiva del valore di € 31.466,00. Pertanto, chiedeva la condanna della convenuta al rimborso di tali somme e alla consegna di un'autovettura nuova o al pagamento del suo valore. La convenuta, dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità, infondatezza e improponibilità della domanda, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 131 del D.Lgs. n. 205/2006 e, in via gradata, ha chiesto la limitazione del regresso ai soli costi conseguenti all'attuazione del rimedio riconosciuto al consumatore, escludendo risarcimenti e spese legali. Ha altresì richiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte d'Appello di Potenza, dove pendeva l'appello della sentenza di primo grado.

Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande avanzate dalla parte attrice. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 134 del D.Lgs. n. 206/2005, che subordina l'azione di regresso del venditore finale all'avvenuto ottemperamento ai rimedi esperiti dal consumatore. Il giudice ha ritenuto che tale presupposto non si fosse ancora integrato, poiché la sentenza del Tribunale di Potenza era stata appellata dalla stessa attrice, rendendo la vicenda risarcitoria e redibitoria ancora sub iudice e non conclusa. Pertanto, non si era verificata la chiusura della presupposta vicenda risarcitoria e redibitoria tra venditore e consumatore. Il Tribunale ha altresì escluso la possibilità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo la pregiudizialità tra i due giudizi meramente fattuale e non giuridica, e ha considerato illogico e contrario al principio di economia processuale un eventuale frazionamento della vicenda risarcitoria. In considerazione dell'obiettiva controvertibilità e incertezza sull'istituto del regresso, su cui si registra un solo precedente di legittimità non condiviso dal giudice, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5525
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5525
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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