TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2355/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Labate e
AN AL entrambi del Foro di Matera nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato AN AL sito in Policoro (MT) al largo
Castello n.1 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2 in persona del procuratore speciale CP_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Barbatelli e
LE TR entrambi del Foro di Napoli nonché elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata come indicati in atti
parte convenuta
1 OGGETTO: compravendita di autovettura;
difetto di conformità del bene;
azione di regresso ex art. 134 del D.
Lgs n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo); responsabilità del produttore;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice Parte_1
“In via preliminare reitera, nel caso in cui l'on. le giudicante lo ritenga necessario (data la precedente CTU in cui le parti oggi in causa erano presenti) la richiesta di ammissione di ulteriore CTU tecnica al fine di evidenziare i vizi di conformità dell'autovettura (autovettura che da allora non è stata mai utilizzata, in ragione della richiesta dinanzi al Tribunale di Potenza di sostituzione dell'autovettura poi accolta in sentenza e sospesa dalla Corte di Appello). Si chiede ammettersi prova per testi, con eventuale prova delegata, nelle persone di: (…) In subordine si precisa come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Accertare e dichiarare che già Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, è responsabile in qualità di produttore e per le ragioni esposte in narrativa dei difetti di conformità/vizi di fabbricazione della vettura nuova Alfa Romeo Giulietta exclusive 2.0, 140 CV, tg.EJ98gLG - venduta da al Sig. in data 20 Parte_1 Parte_2 Luglio 2011 - come accertati dal Tribunale di Potenza con sentenza n. 552/2023 del 06 Maggio 2023; 2. accertare il diritto disposto dall'art. 131 D.L.vo 205/2006 della venditrice a vedersi Parte_1 rimborsare dalla produttrice già Controparte_1
la somma di € 7.690,22 pagati a titolo di Controparte_3 risarcimento danni al Sig. la somma di € Parte_2 9.584,52 versati all'avv. Ricciardone patrocinante del Sig. tutte disposte nella sentenza n. 552/2023 Parte_2 dello stesso Tribunale emessa nel procedimento R.G. 1391/2012 del Tribunale di Potenza e oltre alle somme necessarie per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 Abarth del valore di € 31.466,00; 3. conseguentemente condannare la Controparte_4
al pagamento delle somme pagate pari ad € 17.274,74
[...] oltre alla consegna di autovettura del valore di €
2 31.466,00, o in alternativa alla consegna di autovettura nuova al pagamento di ulteriori € 31.466,00, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo in favore dell' 4. condannare la convenuta al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei procuratori antistatari.”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'adito Giudicante, contrariis rejectis, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, nulla, infondata in fatto ed in diritto oltre che sprovvista di prova. In via gradata, qualora l'adito Giudicante dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 131 D. Lgs n. 206/2005, limitare tale domanda al mero rimborso dei costi conseguenti all'attuazione del rimedio riconosciuto in favore del consumatore con Parte_2 esclusione sia degli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni sia degli importi riconosciuti (o a riconoscere) a titolo di spese legali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha promosso il Parte_1 presente giudizio, nei confronti della parte convenuta in qualità di produttrice Controparte_1 dell'autovettura venduta da essa concessionaria Parte_1
al consumatore finale deducendo in
[...] Parte_2 atto di citazione - fra l'altro - quanto segue:
1) con atto di citazione del 29 maggio 2012 (R.G.
1391/2012) il consumatore ha convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale Ordinario di Potenza, essa attrice società per ivi sentirla Parte_1 condannare, in solido con la (già Controparte_3 [...]
alla sostituzione dell'auto Alfa Romeo Controparte_5
Giulietta exclusive 2.0, 140 CV, targata EJ98GLG, con altra
3 di uguale valore e caratteristiche, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
2) a fondamento della sua domanda il consumatore ha assunto di aver acquistato in data 20 Parte_2 luglio 2011 (e ricevuto in data 30 settembre 2011) la predetta autovettura e di aver riscontrato dopo circa 1.000 km un fastidioso rumore proveniente dal cambio all'innesto delle marce basse, mancanza di stabilità dell'autovettura in curva nonché uno strano rumore al motore;
3) alla luce di quanto occorso, il consumatore
, su indicazione di essa venditrice Parte_2 Parte_1
, si è recato presso il centro Alfa Romeo autorizzato
[...] concessionaria ove, effettuati i Controparte_6 controlli tecnici necessari, non è stata riscontrata alcuna anomalia;
4) sul finire del mese di novembre, al raggiungimento dei 5.000 km, l'acquirente si è altresì Parte_2 recato presso l'odierna attrice per Parte_1 effettuare un controllo generale, il cui esito non ha evidenziato alcun problema;
5) dopo circa una settimana, secondo quanto dedotto dal consumatore l'autovettura si è spenta Parte_2 senza più rimettersi in moto ed, effettuati tutti gli accertamenti tecnici sull'autovettura dalla Officina Alfa
Romeo con sede in Diamante (CS), è stato comunicato allo stesso che non vi era alcuna anomalia se non una notevole mancanza di olio e contestualmente è stato sostituito un fusibile;
6) in data 1° febbraio 2012 l'acquirente Pt_2
, mentre era in marcia nei pressi di IG (PG), ha
[...] notato un'accentuazione del rumore al motore e ha ricoverato l'auto presso l'Officina Alfa Romeo di IG
(PG), la quale ha consigliato un immediato intervento sulla autovettura che è stato effettuato dall'officina della
4 Concessionaria Sacal s.r.l di Rende, la quale lo ha informato, in data 8 febbraio 2012, della necessità di sostituire il motore;
7) a questo punto, il consumatore ha Parte_2 diffidato la Sacal s.r.l. dall'intervento e nella medesima data ha denunciato la presenza dei difetti riscontrati ad essa ed alla (già Parte_1 Controparte_3 [...]
); Controparte_7
8) la con comunicazione del 27 Controparte_3 febbraio 2012, ha così informato il consumatore Pt_2
che gli interventi sulla vettura sarebbero stati
[...] condotti senza oneri per lo stesso e che, nello specifico, era stata prevista la sostituzione del motore con altro ricondizionato;
9) a seguito di numerosa corrispondenza tra le parti, il consumatore dopo aver esperito Parte_2 procedimento di mediazione con esito negativo, ha instaurato il predetto giudizio R.G. n. 1391/2012;
10) si sono costituiti nel cennato procedimento essa e la (già Parte_1 Controparte_3 [...]
le quali hanno contestato in toto il Controparte_5 contenuto dell'atto di citazione del consumatore Pt_2
, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate;
[...]
11) esaurita l'istruttoria di rito, nel corso della quale è stata espletata la C.T.U., il Tribunale Ordinario di Potenza, con sentenza n. 552/2023, resa in data 6 maggio
2023, depositata e comunicata in data 9 maggio 2023, accogliendo parzialmente nel merito le domande attoree, testualmente ha disposto quanto segue:
“
P.Q.M.
Rigetta la domanda attrice proposta nei confronti di (già in Controparte_3 Controparte_8 persona del rappresentante legale;
Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante alla sostituzione dell'autovettura Alfa Romeo modello Giulietta exclusive 2.0 JTDm, 140 cv, tg. EJ 989 LG, con altra autovettura di uguale valore e
5 caratteristiche, senza oneri e spese a carico dell'attore, nonché al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della somma complessiva di euro 6.720,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Compensa le spese tra l'attore e (già Controparte_3
in persona del Controparte_8 rappresentante legale;
Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 475,98 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Pone definitivamente le spese della ctu, come separatamente liquidate, a carico in persona Parte_1 del legale rappresentante.”;
12) tale sentenza è stata appellata da essa Parte_1
con richiesta di riforma per quanto riguarda il
[...] rimedio, chiedendo la sostituzione del motore e non già dell'autovettura, nonché la sospensiva parziale per i danni riconosciuti al sig. Parte_2
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto al veicolo nuovo del consumatore sia imputabile Parte_2 alla produttrice convenuta nelle Controparte_1 more della definizione del predetto giudizio di appello,
l'odierna parte attrice ha quindi Parte_1 promosso il presente procedimento al fine di:
- vedersi rimborsare dalla produttrice
[...] ex art. 131 del D. Lgs. n. 205/2006 la somma CP_1 di € 7.690,22 pagata a titolo di risarcimento danni al Sig.
la somma di € 9.584,52 versata all'avv. Parte_2
Ricciardone patrocinante del sig. nel Parte_2 procedimento R.G. 1391/2012 del Tribunale Ordinario di
Potenza, oltre alle somme necessarie per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 Abarth del valore di € 31.500,00;
- veder quindi condannata l'odierna convenuta al pagamento delle somme pagate Controparte_1 pari ad € 17.274,74, oltre alla consegna di autovettura del
6 valore di € 31.500,00, o in alternativa alla consegna di autovettura nuova al pagamento di ulteriori € 31.500,00, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo in favore di Parte_1
La parte convenuta , dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, eccependo l'avvenuta decadenza e prescrizione dal diritto alla garanzia del venditore ex art. 1490 e ss. del cod. civ.,
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 131 del D.
Lgs. n. 205/2006, l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto il rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Essa convenuta peraltro, nel Controparte_1 caso in cui vengano comunque ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 131 D. Lgs n. 206/2005, in via subordinata ha richiesto:
- che venga disposta la sospensione del presente giudizio ex art. 295 del c.p.c., stante il giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Potenza, Sezione
Civile Ordinaria, R.G. n. 303/2023;
- che la domanda di parte attrice sia limitata al mero rimborso dei costi conseguenti all'attuazione del rimedio riconosciuto in favore del consumatore con Parte_2 esclusione sia degli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni sia degli importi riconosciuti a titolo di spese legali.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
7
3. Sul merito della causa.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
La parte attrice promuove nel Parte_1 presente giudizio un'azione di regresso di cui all'articolo
134 del D. Lgs n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) nei confronti della società convenuta Controparte_1
L'articolo 134, rubricato come “Diritto di regresso”, del D. Lgs. n. 206/2005 così dispone:
“1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali
a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.
Per espressa previsione normativa l'azione di regresso qui esercitata ha dunque il suo chiaro ed evidente presupposto normativo e fattuale nell'aver ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore (“Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso …”).
Ciò significa che il venditore può fondatamente esercitare l'azione di regresso solo dopo che abbia ottemperato ai rimedi richiesti dal consumatore, ovverosia dopo aver pagato delle somme ad esso consumatore a titolo risarcitorio, ovvero dopo aver riparato o sostituito il bene.
8 Tale presupposto è invalicabile e insuperabile poiché fondato sulla chiara lettera della legge, e ciò in ossequio al canone esegetico in claris non fit interpretatio.
Il Tribunale ritiene dunque di non condividere quanto affermato nella pronuncia di legittimità di cui alla sentenza Cass., Sez. 3, n. 8164/2021 ove è affermato che l'esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore va intesa non come presupposto dell'azione di regresso, bensì come mero elemento cui far riferimento per l'individuazione del dies
a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per l'esercizio di tale diritto.
La Corte Suprema di Cassazione sul punto ha affermato quanto segue:
“(…) Ritiene il Collegio che l'interpretazione dell'art. 131 del codice del consumo operata dalla Corte di merito non sia condivisibile, sul rilievo che l'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario. Ed invero non può sostenersi che la norma in parola - seguendo l'interpretazione fornitane dalla Corte di merito - abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole e plausibile ratio” (Cass., Sez. 3, sent. n. 8164/2021).
Tale interpretazione fornita dalla Corte di legittimità, come detto, non è condivisibile (non si
9 registrano peraltro altri specifici pronunciamenti;
si tratta - dunque - di un unico isolato precedente specifico), e ciò per le seguenti dirimenti ragioni:
a) in primo luogo, poiché va comunque rimarcato che è la lettera della legge a porre l'avvenuta ottemperanza ai rimedi consumeristici quale espresso limite e condizione dell'azione di regresso;
la lettera della legge, chiara e inequivoca, non può allo stato superarsi, non ricorrendo altre valide ragioni parimenti fondate su distinte disposizioni di legge di pari grado, e ciò tenuto conto
(come sopra già evidenziato) del canone esegetico espresso dal brocardo latino in claris non fit interpretatio;
b) in secondo luogo, sussiste una valida e fondata ratio di sistema a sostegno della soluzione ermeneutica in parola da individuarsi nell'esigenza di approntare in favore del consumatore una tutela rafforzata, pronta e immediata, che si fonda proprio sulla responsabilità diretta del suo unico contraddittore, in quanto suo contraente venditore, il quale, dal canto suo, una volta definita la vicenda risarcitoria, potrà rivalersi sul suo contraente diretto.
Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che solo una volta definito l'oggetto del diritto di regresso (ovvero i concreti rimedi esperiti in favore del consumatore) si può poi procedere con l'azione predetta di regresso.
Ragioni di certezza giuridica, nonché di ordine logico e sistematica, impongono dunque che solo una volta definito l'oggetto della domanda e del diritto di regresso potrà essere effettivamente promossa l'azione di regresso ex art. 134 del D. Lgs. n. 206/2005.
E - d'altra parte - nel caso in esame nulla impediva alla parte attrice di richiedere di Parte_1 essere manlevata dalla parte convenuta nel procedimento pendente presso il Tribunale Ordinario di Potenza ove
10 entrambe le cennate parti sono state convenute nel giudizio ivi avviato e promosso dal consumatore finale, e ciò senza dar corso al presente processo, il quale, tuttavia, difetta al momento del presupposto di legge come sopra illustrato.
Proprio l'assenza di tale presupposto giustifica quindi il rigetto della domanda qui delibata.
Va invero osservato che la parte attrice ha impugnato la sentenza di primo grado avutasi presso il Tribunale
Ordinario Potenza, sia con riferimento al risarcimento del danno mediante condanna al pagamento di equivalente in denaro, sia con riferimento all'esatto rimedio riparatorio o sostitutorio cui aspira l'acquirente consumatore.
La causa in essere fra il predetto consumatore e la e la relativa vicenda risarcitoria è Parte_1 dunque ancora sub iudice e non conclusa.
Non si è dunque inverato il presupposto dell'avvenuto ottemperamento ai rimedi richiesti dal consumatore, sia perché questi non sono stati ancora accettati dall'odierna parte (che come detto contesta il Parte_1 giudicato di primo grado) ovvero definiti giudizialmente, sia perché le parti ( e il consumatore Parte_1
non hanno consensualmente definito e Parte_2 concluso la vicenda risarcitoria e redibitoria in questione.
Né – peraltro – può disporsi la richiesta sospensione ex art. 295 del c.p.c. in attesa della decisione della
Corte di Appello di Potenza, atteso che non vi è fra i due giudizi ora considerati pregiudizialità giuridica, bensì meramente fattuale.
Allo stesso modo, inoltre, non potrebbe comunque parcellizzarsi la vicenda risarcitoria e redibitoria in questione (nei singoli rimedi possibili: sostituzione, riparazione, risarcimento in forma specifica, risarcimento in forma generica delle singole voci di danno, patrimoniale, non patrimoniale et cetera).
11 E invero un siffatto scenario comporterebbe il proliferare di giudizi in evidente contrapposizione al principio di economia dei mezzi giuridici e di illiceità dell'abusivo frazionamento del credito, anche di tipo risarcitorio o redibitorio.
Le domande di parte attrice devono quindi essere rigettate poiché non si è ancora integrato il presupposto normativo dell'azione di regresso qui avviata ovverosia l'aver ottemperato ai rimedi (risarcitori o redibitori) esperiti dal consumatore, con ciò dovendosi intendere l'avvenuta chiusura della presupposta vicenda risarcitoria e redibitoria coinvolgente il venditore che agisce in regresso e il consumatore acquirente del bene.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
In punto di spese di lite, si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 del codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 232/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa
12 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (v. Corte Cost. sent. n. 77/2018).
Secondo la Corte Costituzionale, invero, la rigida elencazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo
92 del c.p.c. viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie
- rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La rigidità predetta, secondo la Corte Costituzionale, ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile, può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ebbene nel caso in esame le predette analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che legittimano di per sé la disposta compensazione ex art. 92 del c.p.c., vanno individuate nella obiettiva controvertibilità e incertezza circa la consistenza e i confini operativi dell'istituto e dell'azione di regresso ex art. 134 del D. Lgs. n. 206/2005 in ordine al quale si registra un solo precedente di legittimità, peraltro qui non condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande come avanzate dalla parte attrice nei confronti della parte Parte_1 convenuta Controparte_1
13 2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2355/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Labate e
AN AL entrambi del Foro di Matera nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato AN AL sito in Policoro (MT) al largo
Castello n.1 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2 in persona del procuratore speciale CP_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Barbatelli e
LE TR entrambi del Foro di Napoli nonché elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata come indicati in atti
parte convenuta
1 OGGETTO: compravendita di autovettura;
difetto di conformità del bene;
azione di regresso ex art. 134 del D.
Lgs n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo); responsabilità del produttore;
domanda di pagamento somme.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice Parte_1
“In via preliminare reitera, nel caso in cui l'on. le giudicante lo ritenga necessario (data la precedente CTU in cui le parti oggi in causa erano presenti) la richiesta di ammissione di ulteriore CTU tecnica al fine di evidenziare i vizi di conformità dell'autovettura (autovettura che da allora non è stata mai utilizzata, in ragione della richiesta dinanzi al Tribunale di Potenza di sostituzione dell'autovettura poi accolta in sentenza e sospesa dalla Corte di Appello). Si chiede ammettersi prova per testi, con eventuale prova delegata, nelle persone di: (…) In subordine si precisa come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Accertare e dichiarare che già Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, è responsabile in qualità di produttore e per le ragioni esposte in narrativa dei difetti di conformità/vizi di fabbricazione della vettura nuova Alfa Romeo Giulietta exclusive 2.0, 140 CV, tg.EJ98gLG - venduta da al Sig. in data 20 Parte_1 Parte_2 Luglio 2011 - come accertati dal Tribunale di Potenza con sentenza n. 552/2023 del 06 Maggio 2023; 2. accertare il diritto disposto dall'art. 131 D.L.vo 205/2006 della venditrice a vedersi Parte_1 rimborsare dalla produttrice già Controparte_1
la somma di € 7.690,22 pagati a titolo di Controparte_3 risarcimento danni al Sig. la somma di € Parte_2 9.584,52 versati all'avv. Ricciardone patrocinante del Sig. tutte disposte nella sentenza n. 552/2023 Parte_2 dello stesso Tribunale emessa nel procedimento R.G. 1391/2012 del Tribunale di Potenza e oltre alle somme necessarie per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 Abarth del valore di € 31.466,00; 3. conseguentemente condannare la Controparte_4
al pagamento delle somme pagate pari ad € 17.274,74
[...] oltre alla consegna di autovettura del valore di €
2 31.466,00, o in alternativa alla consegna di autovettura nuova al pagamento di ulteriori € 31.466,00, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo in favore dell' 4. condannare la convenuta al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei procuratori antistatari.”.
Parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'adito Giudicante, contrariis rejectis, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, nulla, infondata in fatto ed in diritto oltre che sprovvista di prova. In via gradata, qualora l'adito Giudicante dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 131 D. Lgs n. 206/2005, limitare tale domanda al mero rimborso dei costi conseguenti all'attuazione del rimedio riconosciuto in favore del consumatore con Parte_2 esclusione sia degli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni sia degli importi riconosciuti (o a riconoscere) a titolo di spese legali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha promosso il Parte_1 presente giudizio, nei confronti della parte convenuta in qualità di produttrice Controparte_1 dell'autovettura venduta da essa concessionaria Parte_1
al consumatore finale deducendo in
[...] Parte_2 atto di citazione - fra l'altro - quanto segue:
1) con atto di citazione del 29 maggio 2012 (R.G.
1391/2012) il consumatore ha convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale Ordinario di Potenza, essa attrice società per ivi sentirla Parte_1 condannare, in solido con la (già Controparte_3 [...]
alla sostituzione dell'auto Alfa Romeo Controparte_5
Giulietta exclusive 2.0, 140 CV, targata EJ98GLG, con altra
3 di uguale valore e caratteristiche, nonché al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
2) a fondamento della sua domanda il consumatore ha assunto di aver acquistato in data 20 Parte_2 luglio 2011 (e ricevuto in data 30 settembre 2011) la predetta autovettura e di aver riscontrato dopo circa 1.000 km un fastidioso rumore proveniente dal cambio all'innesto delle marce basse, mancanza di stabilità dell'autovettura in curva nonché uno strano rumore al motore;
3) alla luce di quanto occorso, il consumatore
, su indicazione di essa venditrice Parte_2 Parte_1
, si è recato presso il centro Alfa Romeo autorizzato
[...] concessionaria ove, effettuati i Controparte_6 controlli tecnici necessari, non è stata riscontrata alcuna anomalia;
4) sul finire del mese di novembre, al raggiungimento dei 5.000 km, l'acquirente si è altresì Parte_2 recato presso l'odierna attrice per Parte_1 effettuare un controllo generale, il cui esito non ha evidenziato alcun problema;
5) dopo circa una settimana, secondo quanto dedotto dal consumatore l'autovettura si è spenta Parte_2 senza più rimettersi in moto ed, effettuati tutti gli accertamenti tecnici sull'autovettura dalla Officina Alfa
Romeo con sede in Diamante (CS), è stato comunicato allo stesso che non vi era alcuna anomalia se non una notevole mancanza di olio e contestualmente è stato sostituito un fusibile;
6) in data 1° febbraio 2012 l'acquirente Pt_2
, mentre era in marcia nei pressi di IG (PG), ha
[...] notato un'accentuazione del rumore al motore e ha ricoverato l'auto presso l'Officina Alfa Romeo di IG
(PG), la quale ha consigliato un immediato intervento sulla autovettura che è stato effettuato dall'officina della
4 Concessionaria Sacal s.r.l di Rende, la quale lo ha informato, in data 8 febbraio 2012, della necessità di sostituire il motore;
7) a questo punto, il consumatore ha Parte_2 diffidato la Sacal s.r.l. dall'intervento e nella medesima data ha denunciato la presenza dei difetti riscontrati ad essa ed alla (già Parte_1 Controparte_3 [...]
); Controparte_7
8) la con comunicazione del 27 Controparte_3 febbraio 2012, ha così informato il consumatore Pt_2
che gli interventi sulla vettura sarebbero stati
[...] condotti senza oneri per lo stesso e che, nello specifico, era stata prevista la sostituzione del motore con altro ricondizionato;
9) a seguito di numerosa corrispondenza tra le parti, il consumatore dopo aver esperito Parte_2 procedimento di mediazione con esito negativo, ha instaurato il predetto giudizio R.G. n. 1391/2012;
10) si sono costituiti nel cennato procedimento essa e la (già Parte_1 Controparte_3 [...]
le quali hanno contestato in toto il Controparte_5 contenuto dell'atto di citazione del consumatore Pt_2
, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate;
[...]
11) esaurita l'istruttoria di rito, nel corso della quale è stata espletata la C.T.U., il Tribunale Ordinario di Potenza, con sentenza n. 552/2023, resa in data 6 maggio
2023, depositata e comunicata in data 9 maggio 2023, accogliendo parzialmente nel merito le domande attoree, testualmente ha disposto quanto segue:
“
P.Q.M.
Rigetta la domanda attrice proposta nei confronti di (già in Controparte_3 Controparte_8 persona del rappresentante legale;
Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante alla sostituzione dell'autovettura Alfa Romeo modello Giulietta exclusive 2.0 JTDm, 140 cv, tg. EJ 989 LG, con altra autovettura di uguale valore e
5 caratteristiche, senza oneri e spese a carico dell'attore, nonché al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della somma complessiva di euro 6.720,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Compensa le spese tra l'attore e (già Controparte_3
in persona del Controparte_8 rappresentante legale;
Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in euro 475,98 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario. Pone definitivamente le spese della ctu, come separatamente liquidate, a carico in persona Parte_1 del legale rappresentante.”;
12) tale sentenza è stata appellata da essa Parte_1
con richiesta di riforma per quanto riguarda il
[...] rimedio, chiedendo la sostituzione del motore e non già dell'autovettura, nonché la sospensiva parziale per i danni riconosciuti al sig. Parte_2
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto al veicolo nuovo del consumatore sia imputabile Parte_2 alla produttrice convenuta nelle Controparte_1 more della definizione del predetto giudizio di appello,
l'odierna parte attrice ha quindi Parte_1 promosso il presente procedimento al fine di:
- vedersi rimborsare dalla produttrice
[...] ex art. 131 del D. Lgs. n. 205/2006 la somma CP_1 di € 7.690,22 pagata a titolo di risarcimento danni al Sig.
la somma di € 9.584,52 versata all'avv. Parte_2
Ricciardone patrocinante del sig. nel Parte_2 procedimento R.G. 1391/2012 del Tribunale Ordinario di
Potenza, oltre alle somme necessarie per l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 Abarth del valore di € 31.500,00;
- veder quindi condannata l'odierna convenuta al pagamento delle somme pagate Controparte_1 pari ad € 17.274,74, oltre alla consegna di autovettura del
6 valore di € 31.500,00, o in alternativa alla consegna di autovettura nuova al pagamento di ulteriori € 31.500,00, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo in favore di Parte_1
La parte convenuta , dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, eccependo l'avvenuta decadenza e prescrizione dal diritto alla garanzia del venditore ex art. 1490 e ss. del cod. civ.,
l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 131 del D.
Lgs. n. 205/2006, l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto il rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Essa convenuta peraltro, nel Controparte_1 caso in cui vengano comunque ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 131 D. Lgs n. 206/2005, in via subordinata ha richiesto:
- che venga disposta la sospensione del presente giudizio ex art. 295 del c.p.c., stante il giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Potenza, Sezione
Civile Ordinaria, R.G. n. 303/2023;
- che la domanda di parte attrice sia limitata al mero rimborso dei costi conseguenti all'attuazione del rimedio riconosciuto in favore del consumatore con Parte_2 esclusione sia degli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni sia degli importi riconosciuti a titolo di spese legali.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
7
3. Sul merito della causa.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
La parte attrice promuove nel Parte_1 presente giudizio un'azione di regresso di cui all'articolo
134 del D. Lgs n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) nei confronti della società convenuta Controparte_1
L'articolo 134, rubricato come “Diritto di regresso”, del D. Lgs. n. 206/2005 così dispone:
“1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali
a norma dell'articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.
Per espressa previsione normativa l'azione di regresso qui esercitata ha dunque il suo chiaro ed evidente presupposto normativo e fattuale nell'aver ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore (“Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso …”).
Ciò significa che il venditore può fondatamente esercitare l'azione di regresso solo dopo che abbia ottemperato ai rimedi richiesti dal consumatore, ovverosia dopo aver pagato delle somme ad esso consumatore a titolo risarcitorio, ovvero dopo aver riparato o sostituito il bene.
8 Tale presupposto è invalicabile e insuperabile poiché fondato sulla chiara lettera della legge, e ciò in ossequio al canone esegetico in claris non fit interpretatio.
Il Tribunale ritiene dunque di non condividere quanto affermato nella pronuncia di legittimità di cui alla sentenza Cass., Sez. 3, n. 8164/2021 ove è affermato che l'esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore va intesa non come presupposto dell'azione di regresso, bensì come mero elemento cui far riferimento per l'individuazione del dies
a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per l'esercizio di tale diritto.
La Corte Suprema di Cassazione sul punto ha affermato quanto segue:
“(…) Ritiene il Collegio che l'interpretazione dell'art. 131 del codice del consumo operata dalla Corte di merito non sia condivisibile, sul rilievo che l'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario. Ed invero non può sostenersi che la norma in parola - seguendo l'interpretazione fornitane dalla Corte di merito - abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole e plausibile ratio” (Cass., Sez. 3, sent. n. 8164/2021).
Tale interpretazione fornita dalla Corte di legittimità, come detto, non è condivisibile (non si
9 registrano peraltro altri specifici pronunciamenti;
si tratta - dunque - di un unico isolato precedente specifico), e ciò per le seguenti dirimenti ragioni:
a) in primo luogo, poiché va comunque rimarcato che è la lettera della legge a porre l'avvenuta ottemperanza ai rimedi consumeristici quale espresso limite e condizione dell'azione di regresso;
la lettera della legge, chiara e inequivoca, non può allo stato superarsi, non ricorrendo altre valide ragioni parimenti fondate su distinte disposizioni di legge di pari grado, e ciò tenuto conto
(come sopra già evidenziato) del canone esegetico espresso dal brocardo latino in claris non fit interpretatio;
b) in secondo luogo, sussiste una valida e fondata ratio di sistema a sostegno della soluzione ermeneutica in parola da individuarsi nell'esigenza di approntare in favore del consumatore una tutela rafforzata, pronta e immediata, che si fonda proprio sulla responsabilità diretta del suo unico contraddittore, in quanto suo contraente venditore, il quale, dal canto suo, una volta definita la vicenda risarcitoria, potrà rivalersi sul suo contraente diretto.
Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che solo una volta definito l'oggetto del diritto di regresso (ovvero i concreti rimedi esperiti in favore del consumatore) si può poi procedere con l'azione predetta di regresso.
Ragioni di certezza giuridica, nonché di ordine logico e sistematica, impongono dunque che solo una volta definito l'oggetto della domanda e del diritto di regresso potrà essere effettivamente promossa l'azione di regresso ex art. 134 del D. Lgs. n. 206/2005.
E - d'altra parte - nel caso in esame nulla impediva alla parte attrice di richiedere di Parte_1 essere manlevata dalla parte convenuta nel procedimento pendente presso il Tribunale Ordinario di Potenza ove
10 entrambe le cennate parti sono state convenute nel giudizio ivi avviato e promosso dal consumatore finale, e ciò senza dar corso al presente processo, il quale, tuttavia, difetta al momento del presupposto di legge come sopra illustrato.
Proprio l'assenza di tale presupposto giustifica quindi il rigetto della domanda qui delibata.
Va invero osservato che la parte attrice ha impugnato la sentenza di primo grado avutasi presso il Tribunale
Ordinario Potenza, sia con riferimento al risarcimento del danno mediante condanna al pagamento di equivalente in denaro, sia con riferimento all'esatto rimedio riparatorio o sostitutorio cui aspira l'acquirente consumatore.
La causa in essere fra il predetto consumatore e la e la relativa vicenda risarcitoria è Parte_1 dunque ancora sub iudice e non conclusa.
Non si è dunque inverato il presupposto dell'avvenuto ottemperamento ai rimedi richiesti dal consumatore, sia perché questi non sono stati ancora accettati dall'odierna parte (che come detto contesta il Parte_1 giudicato di primo grado) ovvero definiti giudizialmente, sia perché le parti ( e il consumatore Parte_1
non hanno consensualmente definito e Parte_2 concluso la vicenda risarcitoria e redibitoria in questione.
Né – peraltro – può disporsi la richiesta sospensione ex art. 295 del c.p.c. in attesa della decisione della
Corte di Appello di Potenza, atteso che non vi è fra i due giudizi ora considerati pregiudizialità giuridica, bensì meramente fattuale.
Allo stesso modo, inoltre, non potrebbe comunque parcellizzarsi la vicenda risarcitoria e redibitoria in questione (nei singoli rimedi possibili: sostituzione, riparazione, risarcimento in forma specifica, risarcimento in forma generica delle singole voci di danno, patrimoniale, non patrimoniale et cetera).
11 E invero un siffatto scenario comporterebbe il proliferare di giudizi in evidente contrapposizione al principio di economia dei mezzi giuridici e di illiceità dell'abusivo frazionamento del credito, anche di tipo risarcitorio o redibitorio.
Le domande di parte attrice devono quindi essere rigettate poiché non si è ancora integrato il presupposto normativo dell'azione di regresso qui avviata ovverosia l'aver ottemperato ai rimedi (risarcitori o redibitori) esperiti dal consumatore, con ciò dovendosi intendere l'avvenuta chiusura della presupposta vicenda risarcitoria e redibitoria coinvolgente il venditore che agisce in regresso e il consumatore acquirente del bene.
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
In punto di spese di lite, si osserva quanto segue.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 del codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 232/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa
12 compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (v. Corte Cost. sent. n. 77/2018).
Secondo la Corte Costituzionale, invero, la rigida elencazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo
92 del c.p.c. viola il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, perché lascia fuori altre analoghe fattispecie
- rispetto alle quali quelle tassativamente indicate hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa - riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La rigidità predetta, secondo la Corte Costituzionale, ridonda anche nella violazione degli altri parametri indicati, perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile, può costituire per la parte una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ebbene nel caso in esame le predette analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che legittimano di per sé la disposta compensazione ex art. 92 del c.p.c., vanno individuate nella obiettiva controvertibilità e incertezza circa la consistenza e i confini operativi dell'istituto e dell'azione di regresso ex art. 134 del D. Lgs. n. 206/2005 in ordine al quale si registra un solo precedente di legittimità, peraltro qui non condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande come avanzate dalla parte attrice nei confronti della parte Parte_1 convenuta Controparte_1
13 2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Così deciso in Torino il giorno 18 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
14