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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta il 28.05.2024 al n. r.g. 914/2024 CC da:
(C.F. ), di seguito solo , con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'avv. MATTEO SACCHETTO del Foro di RO, giusta procura in atti;
contro
C.F. ) in Liquidazione Giudiziale (v. Sentenza N° 15/2024 del Tribunale CP_3 P.IVA_2 di La Spezia pubblicata il 29.02.2024), di seguito solo con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CP_3
CELANO del Foro di Pisa e dell'avv. LORENZO PODESTA' del Foro di La Spezia, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per : CP_2
“NEL MERITO:
1 a riforma della sentenza del Tribunale di RO n. 194/2024, pronunciata dal GOP Dott. Antonio
Bortoluzzi, resa nella causa n. 93/2022 R.G., pubblicata il 26.02.2024 e notificata il 22.04.2024, accogliere il dispiegato appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n.
960/2021 del 01.12.2021 emesso dal Tribunale di RO in persona del Giudice Dott. Nicola Del
Vecchio è stato emesso in mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633, I co. n. 1 e 634, II co. c.p.c.., in quanto l'ingiungente non ha fornito la prova scritta del proprio credito, revocarsi il CP_3 predetto decreto ingiuntivo;
riformare la sentenza del Tribunale di RO n. 194/2024, pronunciata dal GOP Dott. Antonio
Bortoluzzi, resa nella causa n. 93/2022 R.G., pubblicata il 26.02.2024 e notificata il 22.04.2024, relativamente alla condanna ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. per le argomentazioni dispiegato in atto;
nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande sopra formulate, accertarsi e dichiararsi che nulla deve l'attrice opponente alla convenuta opposta, e così revocarsi il decreto ingiuntivo n. 960/2021 del 01.12.2021 – n. 2480/2021 R.G., emesso dal Tribunale di RO;
in ogni caso condannare la società alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi CP_3 di giudizio”;
per CP_3
“A) rigettare le domande proposte da in quanto infondate in fatto ed Parte_1 in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di RO n. 194/2024, resa nel giudizio
RGN. 93/2022, pubblicata in data 26.02.2024 e notificata in data 22.04.2024;
B) in subordine, modificare la sentenza del Tribunale di RO n. 194/2024 (resa nel giudizio RGN.
93/2022, pubblicata in data 26.02.2024 e notificata in data 22.04.2024) e/o il decreto ingiuntivo Trib. di RO n. 960/2021 (emesso in data 1.12.2021 dal Tribunale di RO – RGN. 2480/2021) e, comunque, accertare e dichiarare che Giudiziale è creditrice della somma Controparte_4 di € 12.024,72 (o di quella minore che sarà accertata giudizialmente), oltre gli interessi moratori dalle scadenze al saldo liquidati ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 231 del 9.10.2021 nei confronti di
[...]
e per l'effetto condannare al pagamento Parte_1 Parte_1 della somma liquidata;
C) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze di tutte le fasi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del 15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto monitorio n. 960/2021 emesso dal Tribunale di
RO, conveniva in giudizio deducendo che: Parte_1 CP_3
- l'ingiunzione di pagamento veniva giustificata con il presunto mancato pagamento delle fatture:
N. 21/002956 del 30 aprile 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/002981 del 30 aprile 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/003000 del 30 aprile 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/003648 del 31 maggio 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/003674 del 31 maggio 2016 pari ad euro 439,20
N. 21/004478 del 30 giugno 2016 pari ad euro 439,20
N. 21/004480 del 30 giugno 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/005305 del 30 luglio 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/005321 del 30 luglio 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/005325 del 30 luglio 2016 pari ad euro 219,60
N. 21/006102 del 31 agosto 2016 pari ad euro 439,20
N. 21/006983 del 30 settembre 2016 pari ad euro 439,20
N. 21/008705 del 31 dicembre 2017 pari ad euro 5,77
N. 21/000209 del 20 gennaio 2018 pari ad euro 772,99 per un importo residuo di euro 257,66,
N. 21/001541 del 28 febbraio 2018 pari ad euro 948,67 per un importo residuo di euro 355,75
N. 21/006698 del 31 agosto 2018 pari ad euro 4.342,22 per un importo residuo di euro 122,00
N. 21/008603 del 31 ottobre 2018 pari ad euro 1.392,26
N. 21/006019 del 31 agosto 2019 pari ad euro 61,00
N. 21/002765 del 30 aprile 2020 pari ad euro 61,00
N. 21/006958 del 30 settembre 2020 pari ad euro 549,00
N. 21/007733 del 31 ottobre 2020 pari ad euro 366,00
N. 21/008472 del 30 novembre 2020 pari ad euro 499,71
N. 21/008489 del 30 novembre 2020 pari ad euro 366,00
N. 21/009575 del 31 dicembre 2020 pari ad euro 366,00
N. 21/000282 del 30 gennaio 2021 pari ad euro 622,69
N. 21/000699 del 30 gennaio 2021 pari ad euro 366,00
N. 21/001172 del 27 febbraio 2021 pari ad euro 427,49
N. 21/001447 del 27 febbraio 2021 pari ad euro 366,00
N. 21/002328 del 31 marzo 2021 pari ad euro 366,00
N. 21/003253 del 30 aprile 2021 pari ad euro 366,00
N. 21/003909 del 31 maggio 2021 pari ad euro 366,00
N. 21/004242 del 30 giugno 2021 pari ad euro 95,65
N. 21/004617 del 30 giugno 2021 pari ad euro 274,50
N. 21/005098 del 31 luglio 2021 pari ad euro 767,14
3 N. 21/005393 del 31 luglio 2021 pari ad euro 91,50 per complessive € 12.024,72;
- tali documenti fiscali si riferivano a canoni mensili di “noleggio” e “trasporto carcasse avicoli morti”;
- la fattura commerciale, quale mero atto unilaterale-partecipativo proveniente dal creditore, non poteva
(da sola) costituire prova in favore dello stesso.
2. contestava che fosse intercorso qualsivoglia rapporto giuridico così come indicato nelle CP_2 fatture prodotte da anche in ragione della mancanza dei DDT;
inoltre, si sarebbe trattato di CP_3 fatture elettroniche relative al periodo 2016-2021 emesse successivamente al 01.01.2019, ossia dopo che detta fatturazione era divenuta obbligatoria.
3. L'opponente rimarcava l'insufficiente valenza probatoria del mero certificato del Registro Vendite autenticato dal Notaio, il quale si sarebbe limitato ad attestare che “nell'indicato libro si leggono le seguenti annotazioni contabili”; chiedeva - invece - l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei file relativi alle fatture elettroniche depositate presso l'Agenzia delle Entrate, con ogni certificato attestante l'effettivo avvenuto deposito.
4. Si costituiva in giudizio replicando: CP_3
- di aver svolto per il noleggio di container refrigerati e di vario altro materiale per trasporto CP_2 di carcasse di animali morti;
- di aver concesso il noleggio nel 2016 sulla base di richieste verbali di;
CP_2
- di avere successivamente stipulato accordi in data 12.01.2017 ed in data 12.03.2019 (v. all. 3 ed all. 4) che avevano previsto “la raccolta, il trasporto e la trasformazione e la finale distruzione da parte di della totalità della produzione del materiale che il fruitore del servizio si impegna a conferire CP_3 per tutta la durata del presente accordo ai fini dello smaltimento”;
- di avere garantito a lo stesso servizio anche per il 2018, il 2019 e per gli anni successivi, CP_2 pattuendo di volta in volta i costi di ciascun servizio;
- di avere depositato, unitamente alle fatture - regolarmente registrate e mai contestate -, i DDT sottoscritti dai dipendenti di e di;
CP_3 CP_2
- di avere tenuto una corrispondenza via mail con in merito alle attività svolte;
CP_2
- di avere emesso fatture ante 2019 non di tipo elettronico, bensì “classiche cartacee” (v. all. 6); la dicitura “copia analogica della fattura elettronica, l'originale è disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate” sarebbe stata automatica del programma di fatturazione elettronica utilizzato da per qualsiasi fattura in stampa, anche se emessa in epoca precedente all'introduzione CP_3 dell'obbligo di fatturazione elettronica;
4 - di avere ricevuto da il pagamento di alcune fatture relative a prestazioni e servizi del 2017 e CP_2 del 2018.
5. All'esito della prima udienza, veniva respinta con ordinanza del 25.07.2022 la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
6. Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e veniva svolta l'istruttoria orale.
7. Una volta fatte precisare le conclusioni ed assegnati i termini per le note finali, il Tribunale di
RO ha così statuito con Sentenza monocratica N° 194/2024 (pubblicata il 26.02.2024 e notificata il 22.04.2024):
“
1. RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo svolta da Controparte_1 nei confronti di per i motivi sopra esposti con conferma del decreto ingiuntivo n. CP_3
960/2021 emesso dal Tribunale di RO nel proc. 2480/2021 RG;
2. CO a rifondere le spese e competenze di lite a Controparte_1 favore di liquidate in euro 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) oltre spese generali 15%, CP_3
CPA e IVA se effettivamente dovuta, con distrazione a favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari AVV. VIRGINIO ANGELINI e AVV. SARA GIUNTONI.
3. CO a corrispondere ex art. 96 comma 3 cpc per Controparte_1 le motivazioni sopra indicate, a la somma equitativamente determinate di euro 2.000,00 CP_3
(duemila/00);
4. CO a versare ex art. 96 comma 4 cpc per le Controparte_1 motivazioni sopra indicate, alla Cassa delle Ammende la somma di euro 500,00 (cinquecento/00)”.
8. Con Sentenza N° 15/2024, pubblicata il 29.02.2024, il Tribunale di La Speziaha dichiarato la
Liquidazione Giudizialedi CP_3
9. Avverso la pronuncia di I Grado, ha proposto Appello nei riguardi di tale procedura CP_2 liquidatoria, formulando i seguenti motivi di doglianza.
I- Nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 960/2021 del 01.12.2021 (n. 2480/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di RO, in quanto non fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633, I co.
n. 1 e 634, II co. c.p.c.
L'ingiunzione di pagamento è stata emessa in difetto di “prova scritta”, cioè sulla base di una mera
“copia delle fatture azionate”, le quali non possono essere ritenute idonee a dimostrare il credito in quanto della loro emissione non vi sarebbe assolutamente prova.
II- Mancanza dei DDT e la conseguente infondatezza della richiesta monitoria.
5 Non è stata approfondita la questione inerente alla riferibilità dei DDT alle fatture oggetto di contestazione, nonostante avesse contestato tutti i documenti prodotti da disconoscendo CP_2 CP_3 le sottoscrizioni apposte nei DDT.
III- Fatture prodotte: violazione della normativa per la loro emissione.
Le fatture emesse dall'anno 2016 all'anno 2019 non potevano essere state emesse in modalità elettronica, dal momento che la fatturazione elettronica non esisteva prima del 01.01.2019.
IV- Estratto del registro vendite: carenza probatoria.
Il fatto che il Notaio abbia certificato l'estratto del Libro Vendite nulla prova, né circa l'attendibilità del documento, né circa la prova della somma asseritamente dovuta.
Invero, il Notaio ha certificato che “nell'indicato libro si leggono le seguenti annotazioni contabili”; quindi, ha riportato quanto scritto su un foglio di contabilità.
Tale documento non è altro che una stampa analogica del programma di contabilità e non un Registro vidimato;
solo quando i Registri Iva erano vidimati dall'Agenzia Entrate, il certificato notarile aveva una valenza giuridica;
una volta registrate le fatture sul Registro Iva, queste non potevano più essere modificate o alterate;
quindi, il Notaio poteva certificare che i dati registrati sul libro contabile vidimato erano riscontrabili e riferibili alle fatture emesse.
Nel caso che ci occupa, i fogli stampati dal programma di contabilità non possono dare al certificatore una sicurezza, considerato che tramite il programma si può sempre modificare i dati di fatturazione inseriti.
V- Condanna ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.: assenza di presupposti.
La condanna al pagamento della somma di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. e la condanna al pagamento della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, 4° comma, c.p.c. è ingiustificata ed irragionevole, stante la fondatezza delle ragioni fatte valere in I Grado ed anche in II Grado da
[...]
. CP_2
VI- Sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza impugnata.
Ne caso in cui dovesse corrispondere quanto statuito dal Tribunale e poi la Corte d'Appello CP_2 accogliesse l'impugnazione proposta, la medesima non potrebbe ottenere il pagamento di alcuna somma di denaro in ragione dell'intervenuta procedura di Liquidazione Giudiziale in capo a CP_3
con la conseguenza di dovere proporre istanza di insinuazione al passivo al fine di soddisfare la
[...] pretesa creditoria.
10. si è costituita in II Grado rilevando che: CP_3
- nel giudizio di opposizione sono state dimostrate sia l'esistenza del credito, sia l'effettiva esecuzione delle attività oggetto dei contratti stipulati;
6 - le prestazioni rese sono attestate dai documenti di trasporto allegati ad ogni singola fattura (emessa in base all'attività svolta ed ai costi pattuiti) e sono state confermate anche dai testimoni escussi;
- gli autisti di , società che eseguiva i trasporti per conto di hanno riconosciuto le firme Parte_2 CP_3 sui documenti di trasporto relativi ai singoli viaggi ed hanno confermato di avere effettivamente svolto le prestazioni indicate nelle fatture (v. trasporto e istruzione delle carcasse di animali, oltre al noleggio delle celle);
- anche le lavoratrici dipendenti che hanno predisposto le fatture, hanno confermato e riconosciuto sui documenti di trasporto le firme di alcuni autisti e di alcune loro colleghe non più al servizio di e CP_3 di avere visto entrare ed uscire dalla sede della società i container che risultano dalle fatture;
- le fatture sono state cartacee dal 2016 al 2018 ed elettroniche dal 2019;
- come precisato dal Tribunale, “Il registro vendite è un registro IVA e che tale certificato fa prova dell'esistenza della emissione delle fatture a prescindere dalla produzione delle ricevute SDI (per quelle emesse dal 2019)”;
- ha agito in modo pretestuoso ed infondato causando a un inutile dispiegamento di CP_2 CP_3 risorse sia in termini di costi, sia in termini di tempo, in quanto l'opposizione è stata giudicata del tutto infondata ed illegittima e le domande proposte sono state tutte respinte;
in Appello sono state riproposte le medesime domande e sono state rappresentate le stesse tesi (infondate ed illegittime) del giudizio di opposizione;
- risultava in bonis e se avesse iniziato l'esecuzione forzata nei confronti Parte_1 CP_3 dell'appellante, quest'ultima non sarebbe stata esposta ad alcun pregiudizio economico e patrimoniale.
11. Una volta depositate le note finali e rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.06.2025.
12. Preliminarmente, giova rammentare - in linea di principio - che è inammissibile il gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono pur sempre CP_2
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di Sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della pronuncia appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere dichiarata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto
7 di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. CP_2
13. L'impugnazione è priva di fondatezza e va respinta.
A. Il primo ed il secondo motivo di gravame devono essere trattati congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi.
- In linea generale, a proposito delle stampe cartacee delle fatture non [obbligatoriamente] elettroniche
(v. anni 2016-2017-2018) ed [obbligatoriamente] elettroniche (v. anni 2019-2020-2021) dimesse da in sede monitoria, vale il principio secondo cui, per i crediti emergenti da fatture prodotte in CP_3 cartaceo, la condizione della prova scritta necessaria per attivare il procedimento d'ingiunzione è soddisfatta con il deposito dell'estratto notarile autentico delle scritture contabili, documento mediante il quale il Notaio accerta la presenza delle fatture nel Registro Iva e la regolare tenuta di tale
Registro.
Per quel che concerne - invece - le fatture elettroniche in quanto tali, trattasi sì di documenti informatici immodificabili ed autentici, però solo la presenza dell'estratto - di origine notarile - delle scritture contabili permette di effettuare il controllo della regolare tenuta di tali scritture poiché il c.d. Sistema di
Interscambio (SdI) garantisce solo l'autenticità delle fatture e non la regolare tenuta della contabilità.
Nel caso di specie, tutte le fatture allegate al ricorso [v. anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021, ossia anche successivamente alla Legge di Bilancio 2018 che ha reso obbligatorie le fatture elettroniche fra privati dal 01.01.2019] per decreto ingiuntivo sono risultate presenti nell'elenco di cui all'estratto autentico del Registro Iva di accompagnate dalla seguente certificazione notarile rilevante ai CP_3 sensi dell'art. 634 c.p.c.:
“Il libro a me esibito dalla parte è stato alla stessa restituito, lo stesso libro è stato regolarmente tenuto in conformità alla legge”.
Di qui la regolarità formale del decreto ingiuntivo n. 960/2021 del Tribunale di RO.
- A questo punto, rispetto ai DDT allegati a corredo delle fatture di cui si è detto, occorre considerare che, se è vero che - per effetto del disconoscimento formale delle sottoscrizioni - i documenti di trasporto non possono essere utilizzati direttamente per provare l'avvenuta consegna, essa può - comunque - essere dimostrata liberamente e con ulteriori mezzi probatori;
sicché l'assunzione di prova orale deve ritenersi senz'altro ammissibile, dovendosi applicare il principio di diritto enunciato da
Cassazione n. 14594/2007, secondo cui: “Nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate
8 bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla”; nello stesso senso, Cass. n. 10210/2013: “Non vi è dubbio che la prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. La situazione non muta se le bolle sono disconosciute;
in tale caso, la parte può proporre istanza di verificazione, affidando all'esito dell'istanza la prova della consegna, o alternativamente chiedere di provare con altri mezzi la consegna”).
Va - inoltre - osservato, in merito all'eventuale “inutilizzabilità” nell'ambito della prova testimoniale dei DDT disconosciuti, che il disconoscimento della sottoscrizione impedisce che i documenti possano godere dell'efficacia probatoria privilegiata che l'art. 2702 c.c. accorda alle scritture private, ma non comporta la totale “inservibilità” dei predetti in relazione al loro contenuto e ai fatti ivi allegati.
Difatti, la Suprema Corte - nell'ambito della querela di falso - ha chiarito che “La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell'ammissione ex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze'
(v. Cass. n. 25276/2023).
Pertanto, ammettere e valorizzare la deposizione dei testimoni sulle circostanze allegate nei documenti disconosciuti non equivale certo ad accordare agli stessi efficacia probatoria, essendo la prova dei fatti ivi allegati inferita per mezzo delle testimonianze assunte.
B. Il credito di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio deve ritenersi sussistente.
Posta la pacifica esistenza di un pluriennale rapporto commerciale fra le parti (atteso che è stato anche allegato e non smentito il pagamento ad opera di di altre fatture di contenuto analogo emesse CP_2 da , il complessivo compendio probatorio acquisito permette di ritenere raggiunta la prova sia CP_3 con riguardo all'effettuazione (per lo più verbalmente, salvi gli accordi scritti dimessi per il 2017 ed il
2019) degli ordinativi di noleggio, sia in merito all'effettiva consegna nonché al ritiro delle celle frigorifere riempite con le carcasse di animali.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, dipendenti del vettore incaricato degli spostamenti (v.
) nonché i dipendenti di [per i quali non sono emersi dubbi di eventuale Controparte_5 CP_3
9 inattendibilità] con mansioni varie rispetto a fatturazione-contabilità-logistica, convergono nell'attestare la sussistenza di precisi accordi per i noleggi/servizi indicati nelle fatture azionate.
In particolare, è emerso che - quale azienda specializzata nella lavorazione industriale di scarti CP_3 animali - forniva periodicamente all' , tramite il trasportatore , Parte_3 Parte_2 delle celle frigorifere che venivano noleggiate ad intervalli per il caricamento di carcasse di animali e che poi - a riempimento avvenuto - venivano ritirate per procedere allo smaltimento e reimpiego.
C. A ben vedere, i documenti di trasporto dimessi in I Grado non sono stati nemmeno effettivamente disconosciuti uno per uno ed in maniera espressa e specifica, a prescindere dalla mera affermazione della “non riferibilità” oggettiva delle firme apposte alla società opponente.
Peraltro, è superfluo osservare che le sottoscrizioni (non leggibili) presenti nello spazio dei DDT dedicato al “destinatario” difficilmente sarebbero state apposte dal legale rappresentante che CP_2 si è costituito in giudizio, bensì - verosimilmente - da suoi dipendenti/collaboratori/incaricati.
Il disconoscimento della “propria” sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.
Pertanto, a fronte di contestazioni sommarie in ordine alla rilevanza giuridica di un documento, alla sua completezza formale, alle modalità di intestazione e di inoltro e - dunque - in merito alla provenienza della scrittura, più che sulla sua falsità, alcun onere di tempestiva istanza di verificazione grava sulla parte che ha inteso avvalersene e che si è preoccupata di fornire ulteriori elementi di prova.
D. Per concludere, in ragione delle risultanze probatorie complessive, sia documentali che - soprattutto
- testimoniali, deve ritenersi accertata la sussistenza integrale del credito vantato in via monitoria da nei riguardi di . CP_3 CP_2
E. Quanto esposto conduce a reputare assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Difatti, indubbia risulta la soccombenza integrale dell'odierna appellante che ha inteso resistere alle ragioni avversarie instaurando il II Grado solo per ribadire pedissequamente le ragioni dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
14. Non resta che confermare la pronuncia impugnata.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni rispetto allo scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00, per le fasi espletate.
P.Q.M.
10 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CO a rifondere a le spese del che liquida nella misura di € 3.966,00, CP_2 CP_3 Pt_4 oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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