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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3134/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3134/2020 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CATERA GAETANO Parte_1 P.IVA_1
Opponente contro
), con il patrocinio dell'avv. PETITTO ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
Controparte_2
Terza pignorata
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale in funzione di G.E., proponeva opposizione avverso Controparte_3
l'esecuzione presso terzi intrapresa in suo danno da eccependo l'impignorabilità Controparte_1
delle somme detenute da ex artt. 545 comma 6, c.p.c. e 132 Regolamento UE Controparte_2
1303/2013, trattandosi di somme appostate su "conto dedicato " n. Parte_2 pagina 1 di 5 633-2337345, provenienti da fondi strutturali europei destinati all'esecuzione di un progetto di ricerca industriale e formazione (“innovazione di prodotto e di processo nelle filiera dei prodotti da forno e dolciari”), promosso dal ex D.M. 593/2000 -PON03PE-00090-1, in quanto tali vincolate e non CP_4
utilizzabili per altri scopi.
La creditrice procedente resisteva all'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione, il GE disponeva per la prosecuzione dell'esecuzione e l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A tanto procedeva l'opponente con citazione della procedente dinanzi al Tribunale, chiedendo
“dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi n. 1663/2019 e di tutti gli atti esecutivi successivi, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione, per essere stato eseguito su somme assolutamente impignorabili in quanto gravate da vincolo di destinazione pubblicistico. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
L'opposta si costituiva nel giudizio di merito eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice di pace e contestando quindi radicalmente la fondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme staggite, di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese, con condanna ex art. 96
c.p.c..
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione in data 17.3.2025 sulle conclusioni di cui in atti, come riportate in note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
**********************
L'esclusiva, puntuale esposizione, nella nota conclusiva depositata dall'opposta ex art. 190 c.p.c.,
“delle motivazioni per cui si chiede il rigetto della domanda attorea”, pur a seguito di richiamo delle originarie conclusioni, esime il Tribunale dall'esame dell'eccezione preliminare di incompetenza, che può ritenersi abdicata.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'invocato art. 545, comma VI, c.p.c., nell'individuare specifiche ipotesi di impignorabilità dei crediti, dispone che “restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
pagina 2 di 5 Al riguardo va osservato che le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione delle somme erogate da organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata all'art. 2470 c.c. sono soltanto quelle indicate dalla legge e sono di stretta applicazione (cfr. Cass. 8966/1998 e 19294/2011).
Ciò posto, l'opponente assume che in tali speciali disposizioni rientri l'art. 132 del Regolamento UE
1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi SIE, ritenendo che la norma “nel disciplinare i pagamenti, mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali, ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati” e che “da tanto sorge un vincolo di destinazione che ne impedisce l'aggressione mediante espropriazione forzata”.
L'assunto non trova fondamento nella disposizione regolamentare richiamata per i rilievi e motivi che seguono, in linea con gli orientamenti di sezione in materia.
Premesso che essa ricade in atto contenente disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio”, il testo della norma prevede che “In funzione della disponibilita' dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorita' di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta ne' alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. Il pagamento di cui al paragrafo 1 puo' essere interrotto dall'autorita' di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati: a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a); b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarita' che incide sulla spesa in questione. Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.”
Per come correttamente osservato dalla difesa della creditrice procedente la disciplina in esame mira a pagina 3 di 5 garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei fondi strutturali ricevano per intero gli importi dovuti dall'autorità di gestione deputata ma non contiene alcuna previsione di impignorabilità delle somme (una volta) attribuite, né rinvia ad altra disposizione in termini. D'altra parte la stessa prospettazione della impignorabilità contenuta nell'atto introduttivo è operata in termini dubitativi.
Difetta dunque nella normativa richiamata ed in quella nazionale una espressa qualificazione delle somme oggetto dei finanziamenti ottenuti come impignorabili e quindi sottratte alla garanzia generica ex art. 2740 c.c..
Né possono ritenersi sul punto conferenti gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamati dall'opponente per l'assorbente considerazione che esse attengono a pignoramenti presso P.A.
e ad altro tipo di finanziamento direttamente gestito dalla Commissione Europea.
Va ancora osservato che le dichiarazioni di quantità rese dal terzo pignorato convergono nel senso della insussistenza di vincolo di destinazione implicante impignorabilità: In prima battuta CP_2
ha infatti dichiarato che “il debitore esecutato risulta intestatario di rapporti” e di avere “accantonato la somma di euro 5.216,79 rinveniente dal conto corrente n. 633-2337345 “CONTO DEDICATO POR
CALABRIA FERS 2007-2013 ASSE1” precisando che “le suddette somme non risultano soggette ad ulteriori pignoramenti, cessioni, sequestri ed altri vincoli di sorta”; con successiva dichiarazione, sostitutiva della precedente, la banca ha dato atto di avere accantonato in favore della procedura
“essendosi generati dei crediti… l'importo del precetto aumentato del 50% per un totale complessivo di € 5.471,13” ribadendo l'inesistenza di “altri vincoli di sorta”.
Non può non osservarsi comunque che i rilievi operati dal G.E. in ordine alla prevalente esistenza sul conto pignorato di somme a credito della ulteriori e diverse da quelle erogate dal Controparte_3
e le deduzioni spiegate dall'opposta, sulla base documentazione contabile acquisita, circa CP_4
l'utilizzo promiscuo del conto, sono rimaste del tutto incontestate.
Ne discende il rigetto dell'opposizione, ogni altra questione assorbita.
Le spese, liquidate in dispositivo secondo le vigenti tariffe professionali, seguono la soccombenza, non ritenendosi invece ravvisabili le condizioni per l'applicazione della condanna equitativa ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3134/2020 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CATERA GAETANO Parte_1 P.IVA_1
Opponente contro
), con il patrocinio dell'avv. PETITTO ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
Controparte_2
Terza pignorata
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale in funzione di G.E., proponeva opposizione avverso Controparte_3
l'esecuzione presso terzi intrapresa in suo danno da eccependo l'impignorabilità Controparte_1
delle somme detenute da ex artt. 545 comma 6, c.p.c. e 132 Regolamento UE Controparte_2
1303/2013, trattandosi di somme appostate su "conto dedicato " n. Parte_2 pagina 1 di 5 633-2337345, provenienti da fondi strutturali europei destinati all'esecuzione di un progetto di ricerca industriale e formazione (“innovazione di prodotto e di processo nelle filiera dei prodotti da forno e dolciari”), promosso dal ex D.M. 593/2000 -PON03PE-00090-1, in quanto tali vincolate e non CP_4
utilizzabili per altri scopi.
La creditrice procedente resisteva all'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione, il GE disponeva per la prosecuzione dell'esecuzione e l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione.
A tanto procedeva l'opponente con citazione della procedente dinanzi al Tribunale, chiedendo
“dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi n. 1663/2019 e di tutti gli atti esecutivi successivi, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione, per essere stato eseguito su somme assolutamente impignorabili in quanto gravate da vincolo di destinazione pubblicistico. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
L'opposta si costituiva nel giudizio di merito eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice di pace e contestando quindi radicalmente la fondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme staggite, di cui chiedeva il rigetto, vinte le spese, con condanna ex art. 96
c.p.c..
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione in data 17.3.2025 sulle conclusioni di cui in atti, come riportate in note scritte ex art. 127 ter c.p.c., assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
**********************
L'esclusiva, puntuale esposizione, nella nota conclusiva depositata dall'opposta ex art. 190 c.p.c.,
“delle motivazioni per cui si chiede il rigetto della domanda attorea”, pur a seguito di richiamo delle originarie conclusioni, esime il Tribunale dall'esame dell'eccezione preliminare di incompetenza, che può ritenersi abdicata.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'invocato art. 545, comma VI, c.p.c., nell'individuare specifiche ipotesi di impignorabilità dei crediti, dispone che “restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
pagina 2 di 5 Al riguardo va osservato che le disposizioni che stabiliscono l'impignorabilità di determinati tipi di beni o fissano vincoli di destinazione delle somme erogate da organizzazioni pubbliche, in quanto introducono una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore indicata all'art. 2470 c.c. sono soltanto quelle indicate dalla legge e sono di stretta applicazione (cfr. Cass. 8966/1998 e 19294/2011).
Ciò posto, l'opponente assume che in tali speciali disposizioni rientri l'art. 132 del Regolamento UE
1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi SIE, ritenendo che la norma “nel disciplinare i pagamenti, mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali, ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati” e che “da tanto sorge un vincolo di destinazione che ne impedisce l'aggressione mediante espropriazione forzata”.
L'assunto non trova fondamento nella disposizione regolamentare richiamata per i rilievi e motivi che seguono, in linea con gli orientamenti di sezione in materia.
Premesso che essa ricade in atto contenente disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio”, il testo della norma prevede che “In funzione della disponibilita' dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorita' di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta ne' alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. Il pagamento di cui al paragrafo 1 puo' essere interrotto dall'autorita' di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati: a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a); b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarita' che incide sulla spesa in questione. Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.”
Per come correttamente osservato dalla difesa della creditrice procedente la disciplina in esame mira a pagina 3 di 5 garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei fondi strutturali ricevano per intero gli importi dovuti dall'autorità di gestione deputata ma non contiene alcuna previsione di impignorabilità delle somme (una volta) attribuite, né rinvia ad altra disposizione in termini. D'altra parte la stessa prospettazione della impignorabilità contenuta nell'atto introduttivo è operata in termini dubitativi.
Difetta dunque nella normativa richiamata ed in quella nazionale una espressa qualificazione delle somme oggetto dei finanziamenti ottenuti come impignorabili e quindi sottratte alla garanzia generica ex art. 2740 c.c..
Né possono ritenersi sul punto conferenti gli arresti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamati dall'opponente per l'assorbente considerazione che esse attengono a pignoramenti presso P.A.
e ad altro tipo di finanziamento direttamente gestito dalla Commissione Europea.
Va ancora osservato che le dichiarazioni di quantità rese dal terzo pignorato convergono nel senso della insussistenza di vincolo di destinazione implicante impignorabilità: In prima battuta CP_2
ha infatti dichiarato che “il debitore esecutato risulta intestatario di rapporti” e di avere “accantonato la somma di euro 5.216,79 rinveniente dal conto corrente n. 633-2337345 “CONTO DEDICATO POR
CALABRIA FERS 2007-2013 ASSE1” precisando che “le suddette somme non risultano soggette ad ulteriori pignoramenti, cessioni, sequestri ed altri vincoli di sorta”; con successiva dichiarazione, sostitutiva della precedente, la banca ha dato atto di avere accantonato in favore della procedura
“essendosi generati dei crediti… l'importo del precetto aumentato del 50% per un totale complessivo di € 5.471,13” ribadendo l'inesistenza di “altri vincoli di sorta”.
Non può non osservarsi comunque che i rilievi operati dal G.E. in ordine alla prevalente esistenza sul conto pignorato di somme a credito della ulteriori e diverse da quelle erogate dal Controparte_3
e le deduzioni spiegate dall'opposta, sulla base documentazione contabile acquisita, circa CP_4
l'utilizzo promiscuo del conto, sono rimaste del tutto incontestate.
Ne discende il rigetto dell'opposizione, ogni altra questione assorbita.
Le spese, liquidate in dispositivo secondo le vigenti tariffe professionali, seguono la soccombenza, non ritenendosi invece ravvisabili le condizioni per l'applicazione della condanna equitativa ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1300,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 6 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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