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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199/2024 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Musto Genuino e con questi elett.te domiciliato in
Montemiletto (AV), alla via Viale degli Astronauti n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Garzilli e con questo elett.te domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 20, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2023 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 21.11.2023 e notificato dalla resistente in data 11.12.2023 per la somma di €#84.539,69# CP_1
(ottantaquattromilacinquecentotrentanove,69) a titolo di omesso versamento contributivi dovuti per gli anni dal 2007 al 2021 oltre interessi come per legge. La resistente si è costituita.
2) Il ricorrente contesta sotto vari profili la documentazione allegata e depositata dalla nella procedura monitoria. CP_1
Orbene, quello che viene prodotto dalla nella fase monitoria CP_1
costituisce prova scritta idonea alla emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635 cpc, ferma, ovviamente, la necessità di verificare poi, nella presente fase di opposizione, la fondatezza nel merito della pretesa fatta valere, anche a fronte delle contestazioni mosse, sull'an e sul quantum.
“Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo c.p.c., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell' che possono Pt_2
fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria”. (Cass. 11900/2003); ...“La Pt_3
, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle
[...]
imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c.” (Cass. sentenza n. 25888/2008).
Pag. 2 di 9 Nemmeno l'emissione del decreto ingiuntivo, in sé, va preceduto dalla messa in mora, come invece preteso a pagina sette del ricorso introduttivo.
3) L'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione/negoziazione assistita è infondata.
La materia previdenziale non rientra tra quelle per cui opera la mediazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014.
4) Quanto alla eccezione di prescrizione, per i crediti previdenziali la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass.
1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs.
241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997
e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass.
22336/2022; Cass. 21816/2022).
Pag. 3 di 9 Anche in mancanza di specifiche argomentazioni in senso contrario da parte della il termine è quindi quello del 16 giugno dell'anno CP_1
successivo a quello della maturazione del credito contributivo.
5) Tutto ciò premesso, gli atti interruttivi prodotti dalla e CP_1
richiamati nella memoria, al di là della intestazione sono riferiti agli credito anni:
a) 2007, 2008, 2009, 2013 e 2014, notifica dello 06.7.2020;
b) 2010 e 2011, notifica del 22.2.2019;
c) 2010, 2011, 2012 e 2017 notifica dell' 11.7.2023;
d) 2012, notifica del 19.12.2019;
e) 2015 e 2016 , notifica di 01.4.2022;
f) 2012, notifica del 27.10.2014;
g) 2011, data di notifica non leggibile e non indicata negli atti di parte.
A tanto si aggiunge la diffida notificata in data 11.11.2022, e riferita a tutti gli anni per cui è causa.
Considerando tutti gli atti prodotti dalla ed indipendentemente CP_1
da ogni ulteriore valutazione sulla regolarità delle notifiche, comunque sono prescritti tutti i crediti riferiti agli anni dal 2007 al
2013 compreso
Per tutti questi anni, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe comunque collocato oltre il quinquennio dalla data di decorrenza del termine quinquennale;
per l'anno 2012 i cinque anni sono stati superati tra il primo ed il secondo atto.
Le notifiche effettuate negli anni 2019, 2020 e 2022 (riferita all'atto per gli anni 2018 e 2019) sono contestate perché effettuate a persona differente dal che disconosce la sottoscrizione, senza che sia Pt_1
stata indicata la qualità di chi ha materialmente ricevuto l'atto, e presso indirizzo differente da quello nel quale il risulta Pt_1
residente dal 27 marzo 2019. La notifica effettuata nel 2023 è contestata perché effettuata a persona, madre del ricorrente, che non compare nel nucleo familiare.
Pag. 4 di 9 Tutte le notifiche risultano effettuate presso indirizzo differente da quello che risulta comprovato, a decorrere dal 27.3.2019, dalla certificazione prodotta dal ricorrente, con la conseguente irritualità della notifica stessa.
In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza “aliunde” della notificazione dell'atto di citazione, non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011). In termini analoghi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6817 del 02/07/1999: “In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana, sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna”.
Ne consegue che la prima notifica validamente operata di un atto interruttivo è quella dell' 11 novembre 2022.
Tale notifica è contestata perché la produce una cartolina di CP_1 ricevimento non riferibile all'atto che vuole aver così notificato.
Il però, non indica quale altro atto sarebbe stato notificato in Pt_1
quella data in forza del documento prodotto, attestante una notifica effettuata sempre a mani del ricorrente stesso.
Il disconoscimento del documento, poi, effettuato nelle note di trattazione per la prima udienza, è assolutamente generico, e come tale inammissibile.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è quindi costituto dalla notifica, in data 11.11.2022, dell'atto sopra richiamato.
Pag. 5 di 9 6) Ciò detto, occorre precisare che, l'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.))
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
Pag. 6 di 9 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Facendo applicazione di tali regola, e considerando il dies specificato per ogni singola annualità e l'evento interruttivo anzidetto, i crediti maturati dall'anno 2014 in poi non sono prescritti.
7) Parte ricorrente contesta poi la fondatezza delle pretese creditorie, in quanto non sarebbe stata esercitata con continuità la libera professione di geometra.
Il è pacificamente iscritto alla Cassa. Pt_1
Pag. 7 di 9 “In tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé Pt_2 ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le CP_1
condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”
(Cass. n. 28188 del 28.09.2022).
Non vi prova contraria fornita dal ricorrente quanto al concreto esercizio dell'attività di geometra, sia pure non con continuità, e presunta in costanza di iscrizione alla attività che lo stesso CP_1
ricorrente ammette, anche se appunto asseritamente non con continuità, il che fa sorgere l'obbligo contributivo.
8) La contestazione riferita al quantum della pretesa, al computo degli interessi moratori ed alla inapplicabilità di sanzioni è inammissibile perché generica.
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri,
Pag. 8 di 9 non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (Cass. Ordinanza
25 novembre 2022, n. 34845).
9) Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato e Parte_1
va condannato al pagamento a favore di
[...]
della contribuzione Controparte_1
maturata e non versata , per gli anni da 2014 a 2021, nella misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 212/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tali annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo.
10) Spese di lite compensate per l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 199/2024 vertente tra nei Parte_1
confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
della Controparte_1
maturata e non versata , per gli anni da 2014 a 2021, Parte_4
nella misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 212/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tali annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 29 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 199/2024 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Musto Genuino e con questi elett.te domiciliato in
Montemiletto (AV), alla via Viale degli Astronauti n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Garzilli e con questo elett.te domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 20, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 212/2023 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 21.11.2023 e notificato dalla resistente in data 11.12.2023 per la somma di €#84.539,69# CP_1
(ottantaquattromilacinquecentotrentanove,69) a titolo di omesso versamento contributivi dovuti per gli anni dal 2007 al 2021 oltre interessi come per legge. La resistente si è costituita.
2) Il ricorrente contesta sotto vari profili la documentazione allegata e depositata dalla nella procedura monitoria. CP_1
Orbene, quello che viene prodotto dalla nella fase monitoria CP_1
costituisce prova scritta idonea alla emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635 cpc, ferma, ovviamente, la necessità di verificare poi, nella presente fase di opposizione, la fondatezza nel merito della pretesa fatta valere, anche a fronte delle contestazioni mosse, sull'an e sul quantum.
“Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo c.p.c., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell' che possono Pt_2
fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria”. (Cass. 11900/2003); ...“La Pt_3
, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle
[...]
imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c.” (Cass. sentenza n. 25888/2008).
Pag. 2 di 9 Nemmeno l'emissione del decreto ingiuntivo, in sé, va preceduto dalla messa in mora, come invece preteso a pagina sette del ricorso introduttivo.
3) L'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione/negoziazione assistita è infondata.
La materia previdenziale non rientra tra quelle per cui opera la mediazione assistita, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014.
4) Quanto alla eccezione di prescrizione, per i crediti previdenziali la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass.
1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs.
241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997
e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass.
22336/2022; Cass. 21816/2022).
Pag. 3 di 9 Anche in mancanza di specifiche argomentazioni in senso contrario da parte della il termine è quindi quello del 16 giugno dell'anno CP_1
successivo a quello della maturazione del credito contributivo.
5) Tutto ciò premesso, gli atti interruttivi prodotti dalla e CP_1
richiamati nella memoria, al di là della intestazione sono riferiti agli credito anni:
a) 2007, 2008, 2009, 2013 e 2014, notifica dello 06.7.2020;
b) 2010 e 2011, notifica del 22.2.2019;
c) 2010, 2011, 2012 e 2017 notifica dell' 11.7.2023;
d) 2012, notifica del 19.12.2019;
e) 2015 e 2016 , notifica di 01.4.2022;
f) 2012, notifica del 27.10.2014;
g) 2011, data di notifica non leggibile e non indicata negli atti di parte.
A tanto si aggiunge la diffida notificata in data 11.11.2022, e riferita a tutti gli anni per cui è causa.
Considerando tutti gli atti prodotti dalla ed indipendentemente CP_1
da ogni ulteriore valutazione sulla regolarità delle notifiche, comunque sono prescritti tutti i crediti riferiti agli anni dal 2007 al
2013 compreso
Per tutti questi anni, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe comunque collocato oltre il quinquennio dalla data di decorrenza del termine quinquennale;
per l'anno 2012 i cinque anni sono stati superati tra il primo ed il secondo atto.
Le notifiche effettuate negli anni 2019, 2020 e 2022 (riferita all'atto per gli anni 2018 e 2019) sono contestate perché effettuate a persona differente dal che disconosce la sottoscrizione, senza che sia Pt_1
stata indicata la qualità di chi ha materialmente ricevuto l'atto, e presso indirizzo differente da quello nel quale il risulta Pt_1
residente dal 27 marzo 2019. La notifica effettuata nel 2023 è contestata perché effettuata a persona, madre del ricorrente, che non compare nel nucleo familiare.
Pag. 4 di 9 Tutte le notifiche risultano effettuate presso indirizzo differente da quello che risulta comprovato, a decorrere dal 27.3.2019, dalla certificazione prodotta dal ricorrente, con la conseguente irritualità della notifica stessa.
In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza “aliunde” della notificazione dell'atto di citazione, non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011). In termini analoghi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6817 del 02/07/1999: “In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana, sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna”.
Ne consegue che la prima notifica validamente operata di un atto interruttivo è quella dell' 11 novembre 2022.
Tale notifica è contestata perché la produce una cartolina di CP_1 ricevimento non riferibile all'atto che vuole aver così notificato.
Il però, non indica quale altro atto sarebbe stato notificato in Pt_1
quella data in forza del documento prodotto, attestante una notifica effettuata sempre a mani del ricorrente stesso.
Il disconoscimento del documento, poi, effettuato nelle note di trattazione per la prima udienza, è assolutamente generico, e come tale inammissibile.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è quindi costituto dalla notifica, in data 11.11.2022, dell'atto sopra richiamato.
Pag. 5 di 9 6) Ciò detto, occorre precisare che, l'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 ((.))
Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi ((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
Pag. 6 di 9 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (comma 1)
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Facendo applicazione di tali regola, e considerando il dies specificato per ogni singola annualità e l'evento interruttivo anzidetto, i crediti maturati dall'anno 2014 in poi non sono prescritti.
7) Parte ricorrente contesta poi la fondatezza delle pretese creditorie, in quanto non sarebbe stata esercitata con continuità la libera professione di geometra.
Il è pacificamente iscritto alla Cassa. Pt_1
Pag. 7 di 9 “In tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé Pt_2 ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le CP_1
condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo”
(Cass. n. 28188 del 28.09.2022).
Non vi prova contraria fornita dal ricorrente quanto al concreto esercizio dell'attività di geometra, sia pure non con continuità, e presunta in costanza di iscrizione alla attività che lo stesso CP_1
ricorrente ammette, anche se appunto asseritamente non con continuità, il che fa sorgere l'obbligo contributivo.
8) La contestazione riferita al quantum della pretesa, al computo degli interessi moratori ed alla inapplicabilità di sanzioni è inammissibile perché generica.
Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur”; ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri,
Pag. 8 di 9 non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (Cass. Ordinanza
25 novembre 2022, n. 34845).
9) Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va revocato e Parte_1
va condannato al pagamento a favore di
[...]
della contribuzione Controparte_1
maturata e non versata , per gli anni da 2014 a 2021, nella misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 212/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tali annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo.
10) Spese di lite compensate per l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro
Luce, nella causa iscritta al nr. 199/2024 vertente tra nei Parte_1
confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
della Controparte_1
maturata e non versata , per gli anni da 2014 a 2021, Parte_4
nella misura già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui al decreto ingiuntivo n. 212/2023, oltre agli interessi e sanzioni per tali annualità come già computati e da computare sulla sola sorta capitale e fino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 29 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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