CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1149/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1149/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO N. 158 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ASSENNATO CARMELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in VIA A.CARUSO,52 Controparte_1 C.F._2
C/O AVV.TROMBETTA CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SALME' CESARE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto proponeva appello avverso la sentenza n.2194/20 emessa dal Tribunale di Catania il Parte_1
24.6.2020 che aveva accolto la querela di falso proposta in via incidentale da Controparte_2
avverso la dicitura “pagato per quietanza” apposta sulla fattura n.3/08 e sulle fatture n.3/02, 2/03, 1/04,
4/05, 2/06 e 6/07.
Il Tribunale accoglieva la proposta querela ritenendo raggiunta la prova che il timbro “pagato per quietanza” non era stato apposto da al momento dell'emissione della fattura, ma Controparte_2
dalla Pt_1
La correttezza di tale valutazione è stata ampiamente censurata con il proposto appello.
L'appellato si è costituito per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 19.1.2021 questa Corte, “vista la richiesta di ammissione di ordine di esibizione ex art. 201 cpc e di prova per testi avanzata dalla parte appellante nell'atto di appello e ritenuto di doverla rigettare;
ed invero (a prescindere dalla considerazione che la richiesta di prova testimoniale non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale), si osserva che i chiesti mezzi istruttori attengono alla prova del pagamento delle fatture de quibus, prova estranea al presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente la querela di falso di attestazioni sulle stesse apposte”, ha rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti termini di gg.40 + gg.20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 2 di 6 In diritto
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che presenta i requisiti previsti dagli artt.342, 348 bis e 348 ter cpc.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado per errata e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 2702 c.c. – inesperibilità della querela di falso nel caso di riempimento contra pactis di scrittura non disconosciuta ex art. 215 c.p.c. – subordinata erroneità della sentenza ove non ha apprezzato la acquisita prova della consapevolezza e del consenso da parte del CP_2
Secondo l'appellante la difesa del querelante non avrebbe chiarito se l'apposizione del timbro di quietanza costituiva riempimento “absque pactis”, poiché non vi era stata alcuna sua autorizzazione al riempimento del foglio, o piuttosto “contra pactis”. Il tenore dei mezzi istruttori dedotti paleserebbe che la fattispecie rientra nella seconda ipotesi, collocandosi nell'ambito di consolidati rapporti e consuetudini tra professionisti operanti nel medesimo studio. Ne conseguirebbe che il primo Giudice aveva errato nel ritenere ammissibile e assentire l'istruzione della querela di falso.
Osserva questa Corte come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dal tenore complessivo delle deduzioni articolate dal e dalle risultanze istruttorie, emerge chiaramente che, con CP_2 precipuo riferimento alla fattura 3/08, l'apposizione del timbro “pagato per quietanza” è avvenuta
“absque pactis”, difettando alcuna autorizzazione da parte dell'appellato. In tal senso depongono le prove orali assunte in primo grado. Del resto anche la ha implicitamente ammesso di essere Pt_1
stata lei ad apporre il timbro sulla fattura, sebbene ciò sarebbe avvenuto con il consenso dell'appellato
(“È stata così acquisita la prova che ogni fattura veniva emessa allorché il corrispettivo era stato interamente pagato al ma anche del dirimente insieme di circostanze attestanti la presenza del CP_2
geom. partecipe, consapevole e consenziente, a tutte le operazioni correlate alla redazione delle CP_2
fatture, sino alla consegna al commercialista in comune con la querelata;
idonee a provare che l'apposizione del timbro di quietanza costituiva prassi normale, prevista e consentita dal sottoscrittore”,
v. pag. 12 dell'atto di appello). Purtroppo, la dimentica che il riferimento alla “prassi Pt_1 normale, prevista e consentita dal sottoscrittore”, ai “consolidati rapporti” ed alle “consuetudini tra professionisti operanti nel medesimo studio” appare assolutamente generico e conseguentemente irrilevante, poiché ciò che conta è quanto accaduto con esclusivo riguardo alla fattura n.3/08 emessa e sottoscritta dal in duplice originale e consegnata alla Così correttamente inquadrando CP_2 Pt_1 il tema di indagine, nessuna prova è stata fornita dall'appellante né in ordine alla apposizione del pagina 3 di 6 timbro da parte del (come già evidenziato la ha sostanzialmente ammesso di avere CP_2 Pt_1 personalmente apposto il timbro), né in ordine alla “presenza del geom. partecipe, consapevole CP_2
e consenziente, a tutte le operazioni correlate alla redazione delle fatture”.
Con il secondo motivo la ha lamentato l'omessa o errata applicazione dei principi in tema di Pt_1
ammissibilità della querela di falso sotto profili probatori e di rilevanza e decisività dei documenti impugnati – omessa pronuncia sulle eccezioni all'uopo sollevate.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure era tenuto a verificare d'ufficio se sussistessero i presupposti di ammissibilità della querela sia sotto il profilo della sufficienza della prova contestualmente offerta ex art. 221 cpc, sia sotto quello della sua rilevanza. Posto che il aveva CP_2 depositato esclusivamente una consulenza grafologica di parte, senza effettuare alcun'altra alligazione istruttoria, fatta salva l'articolazione d'una prova costituenda, la querela di falso andava dichiarata inammissibile.
Il motivo non può essere accolto, condividendosi quanto affermato dal Tribunale di Catania nell'ordinanza del 11.9.2017 nella parte in cui è stata ritenuta “ammissibile la proposta querela avendo la parte espressamente indicato gli elementi e le prove della falsità del timbro apposto per quietanza sulla fattura n. 3 del 29.12.08 e sulle successive fatture querelate ed avendo proposto personalmente detta querela;
ritenuta la rilevanza dei documenti querelati, avendo parte opponente fondato anche su di essi la propria eccezione di avvenuto adempimento della propria prestazione e di estinzione del credito azionato in monitorio ed avendo altresì insistito per il loro utilizzo ai fini del giudizio, così di fatto smentendo l'assunto secondo cui la prova dell'avvenuto pagamento sarebbe già evincibile aliunde”.
Con il terzo motivo di appello la ha denunciato vizi della motivazione – omessa o errata Pt_1 considerazione dell'eccepita presunzione di pagamento connessa all'emissione per cassa delle fatture dei professionisti.
L'appellante ha sostenuto che mentre l'emissione della fattura da parte dell'imprenditore costituisce presupposto per il suo pagamento, la sua emissione da parte del professionista costituisce di per sé attestazione dell'avvenuto pagamento.
L'assunto non coglie nel segno per una duplice ragione: 1) perché oggetto del presente giudizio non è la prova dell'avvenuto pagamento della fattura;
2) perché in senso contrario all'applicazione del timbro da parte del concorrono le prove orali assunte nel primo grado di giudizio. CP_2
Con il quarto motivo la ha lamentato vizi dell'attività istruttoria - mancata ammissione dei Pt_1
mezzi di prova dedotti dalla difesa della querelata.
pagina 4 di 6 Anche questo motivo è destinato al rigetto.
Le richieste istruttorie articolate dall'appellante in primo grado e reiterate nell'atto di appello sono state respinte da questa Corte non solo per ragioni di natura processuale (la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale), ma soprattutto perché finalizzate a provare l'avvenuto pagamento delle fatture;
prova, questa, del tutto avulsa dal tema di indagine che riguarda il presente giudizio nel quale non si discute del pagamento delle fatture, bensì della falsità del timbro a stampa “pagato per quietanza” presente sulla fattura n.3/08. Che la detta fattura sia stata o meno pagata costituisce oggetto del giudizio principale, attualmente sospeso, di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Pt_1
Con il quinto motivo l'appellante ha denunciato vizi della motivazione – errata interpretazione e valutazione delle dichiarazioni rese dai testi - mancato conseguimento della prova.
Secondo la Bombara il primo Giudice avrebbe errato nell'ammettere la prova per testi dedotta dal querelante, “non solo perché inidonea a sanare la mancata ottemperanza all'onere di alligazione di cui all'art. 221 cpc, ma anche perché inconducente e, a ben vedere, confessoria della prassi consensualmente seguita dalle parti nella fatturazione per cassa con contestuale quietanza, nonché dell'artata predisposizione degli atti poi alligati dal a supporto della sua biasimevole attività CP_3 recuperatoria d'importi già ricevuti”.
Questa Corte osserva in proposito come la prova per testi sia stata correttamente ritenuta ammissibile dal Tribunale di Catania in quanto destinata a provare quanto accaduto con precipuo riguardo alla fattura n.3/08, risultando, per come ripetutamente già osservato, del tutto irrilevante il richiamo a
“prassi” più o meno consolidate nei rapporti tra le parti in causa.
Con sesto motivo di appello, infine, la ha lamentato l'errata considerazione della natura della Pt_1
quietanza – sulla sua normale apposizione solo sul documento in possesso del debitore.
Secondo l'appellante “Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'asserita esistenza del timbro di quietanza solo sulla copia dell'Ing. presunta ma non verificata poiché il Primo Giudice non Pt_1
ha inteso disporre la pur insistita acquisizione dell'altro esemplare, conservato dal commercialista del geom. ove rispondesse al vero sarebbe del tutto conforme al disposto dell'art. 2708 c. II C.C., a CP_2 norma del quale l'annotazione deve avvenire “a margine o a tergo... di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore” e perciò inidonea a dare luogo alle conseguenze inferitene in sentenza. E invero “richiedendo un'annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore, la norma ex art. 2708 C.C. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o pagina 5 di 6 appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (Cfr. Cassazione Civile, Sez. II,
05.09.2000 n. 11673)”.
Nella specie, per come esposto e non contestato dalle parti, il ha emesso e sottoscritto due CP_2
originali della fattura n.3/08 e soltanto su quello in possesso della risulta presente il timbro Pt_1
“pagato per quietanza”. Le diverse deduzioni dell'appellante sono, quindi, destituite di fondamento risultando ulteriormente provato che l'apposizione del timbro non è avvenuta da parte del CP_2
Per le esposte motivazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese, detratta la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.2194/20 del Tribunale di Catania e conferma la Parte_1
sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato liquidate in
€.6.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1149/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO N. 158 Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ASSENNATO CARMELO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in VIA A.CARUSO,52 Controparte_1 C.F._2
C/O AVV.TROMBETTA CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. SALME' CESARE giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto proponeva appello avverso la sentenza n.2194/20 emessa dal Tribunale di Catania il Parte_1
24.6.2020 che aveva accolto la querela di falso proposta in via incidentale da Controparte_2
avverso la dicitura “pagato per quietanza” apposta sulla fattura n.3/08 e sulle fatture n.3/02, 2/03, 1/04,
4/05, 2/06 e 6/07.
Il Tribunale accoglieva la proposta querela ritenendo raggiunta la prova che il timbro “pagato per quietanza” non era stato apposto da al momento dell'emissione della fattura, ma Controparte_2
dalla Pt_1
La correttezza di tale valutazione è stata ampiamente censurata con il proposto appello.
L'appellato si è costituito per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 19.1.2021 questa Corte, “vista la richiesta di ammissione di ordine di esibizione ex art. 201 cpc e di prova per testi avanzata dalla parte appellante nell'atto di appello e ritenuto di doverla rigettare;
ed invero (a prescindere dalla considerazione che la richiesta di prova testimoniale non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale), si osserva che i chiesti mezzi istruttori attengono alla prova del pagamento delle fatture de quibus, prova estranea al presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente la querela di falso di attestazioni sulle stesse apposte”, ha rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando alle parti termini di gg.40 + gg.20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 2 di 6 In diritto
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che presenta i requisiti previsti dagli artt.342, 348 bis e 348 ter cpc.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado per errata e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 2702 c.c. – inesperibilità della querela di falso nel caso di riempimento contra pactis di scrittura non disconosciuta ex art. 215 c.p.c. – subordinata erroneità della sentenza ove non ha apprezzato la acquisita prova della consapevolezza e del consenso da parte del CP_2
Secondo l'appellante la difesa del querelante non avrebbe chiarito se l'apposizione del timbro di quietanza costituiva riempimento “absque pactis”, poiché non vi era stata alcuna sua autorizzazione al riempimento del foglio, o piuttosto “contra pactis”. Il tenore dei mezzi istruttori dedotti paleserebbe che la fattispecie rientra nella seconda ipotesi, collocandosi nell'ambito di consolidati rapporti e consuetudini tra professionisti operanti nel medesimo studio. Ne conseguirebbe che il primo Giudice aveva errato nel ritenere ammissibile e assentire l'istruzione della querela di falso.
Osserva questa Corte come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dal tenore complessivo delle deduzioni articolate dal e dalle risultanze istruttorie, emerge chiaramente che, con CP_2 precipuo riferimento alla fattura 3/08, l'apposizione del timbro “pagato per quietanza” è avvenuta
“absque pactis”, difettando alcuna autorizzazione da parte dell'appellato. In tal senso depongono le prove orali assunte in primo grado. Del resto anche la ha implicitamente ammesso di essere Pt_1
stata lei ad apporre il timbro sulla fattura, sebbene ciò sarebbe avvenuto con il consenso dell'appellato
(“È stata così acquisita la prova che ogni fattura veniva emessa allorché il corrispettivo era stato interamente pagato al ma anche del dirimente insieme di circostanze attestanti la presenza del CP_2
geom. partecipe, consapevole e consenziente, a tutte le operazioni correlate alla redazione delle CP_2
fatture, sino alla consegna al commercialista in comune con la querelata;
idonee a provare che l'apposizione del timbro di quietanza costituiva prassi normale, prevista e consentita dal sottoscrittore”,
v. pag. 12 dell'atto di appello). Purtroppo, la dimentica che il riferimento alla “prassi Pt_1 normale, prevista e consentita dal sottoscrittore”, ai “consolidati rapporti” ed alle “consuetudini tra professionisti operanti nel medesimo studio” appare assolutamente generico e conseguentemente irrilevante, poiché ciò che conta è quanto accaduto con esclusivo riguardo alla fattura n.3/08 emessa e sottoscritta dal in duplice originale e consegnata alla Così correttamente inquadrando CP_2 Pt_1 il tema di indagine, nessuna prova è stata fornita dall'appellante né in ordine alla apposizione del pagina 3 di 6 timbro da parte del (come già evidenziato la ha sostanzialmente ammesso di avere CP_2 Pt_1 personalmente apposto il timbro), né in ordine alla “presenza del geom. partecipe, consapevole CP_2
e consenziente, a tutte le operazioni correlate alla redazione delle fatture”.
Con il secondo motivo la ha lamentato l'omessa o errata applicazione dei principi in tema di Pt_1
ammissibilità della querela di falso sotto profili probatori e di rilevanza e decisività dei documenti impugnati – omessa pronuncia sulle eccezioni all'uopo sollevate.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure era tenuto a verificare d'ufficio se sussistessero i presupposti di ammissibilità della querela sia sotto il profilo della sufficienza della prova contestualmente offerta ex art. 221 cpc, sia sotto quello della sua rilevanza. Posto che il aveva CP_2 depositato esclusivamente una consulenza grafologica di parte, senza effettuare alcun'altra alligazione istruttoria, fatta salva l'articolazione d'una prova costituenda, la querela di falso andava dichiarata inammissibile.
Il motivo non può essere accolto, condividendosi quanto affermato dal Tribunale di Catania nell'ordinanza del 11.9.2017 nella parte in cui è stata ritenuta “ammissibile la proposta querela avendo la parte espressamente indicato gli elementi e le prove della falsità del timbro apposto per quietanza sulla fattura n. 3 del 29.12.08 e sulle successive fatture querelate ed avendo proposto personalmente detta querela;
ritenuta la rilevanza dei documenti querelati, avendo parte opponente fondato anche su di essi la propria eccezione di avvenuto adempimento della propria prestazione e di estinzione del credito azionato in monitorio ed avendo altresì insistito per il loro utilizzo ai fini del giudizio, così di fatto smentendo l'assunto secondo cui la prova dell'avvenuto pagamento sarebbe già evincibile aliunde”.
Con il terzo motivo di appello la ha denunciato vizi della motivazione – omessa o errata Pt_1 considerazione dell'eccepita presunzione di pagamento connessa all'emissione per cassa delle fatture dei professionisti.
L'appellante ha sostenuto che mentre l'emissione della fattura da parte dell'imprenditore costituisce presupposto per il suo pagamento, la sua emissione da parte del professionista costituisce di per sé attestazione dell'avvenuto pagamento.
L'assunto non coglie nel segno per una duplice ragione: 1) perché oggetto del presente giudizio non è la prova dell'avvenuto pagamento della fattura;
2) perché in senso contrario all'applicazione del timbro da parte del concorrono le prove orali assunte nel primo grado di giudizio. CP_2
Con il quarto motivo la ha lamentato vizi dell'attività istruttoria - mancata ammissione dei Pt_1
mezzi di prova dedotti dalla difesa della querelata.
pagina 4 di 6 Anche questo motivo è destinato al rigetto.
Le richieste istruttorie articolate dall'appellante in primo grado e reiterate nell'atto di appello sono state respinte da questa Corte non solo per ragioni di natura processuale (la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale), ma soprattutto perché finalizzate a provare l'avvenuto pagamento delle fatture;
prova, questa, del tutto avulsa dal tema di indagine che riguarda il presente giudizio nel quale non si discute del pagamento delle fatture, bensì della falsità del timbro a stampa “pagato per quietanza” presente sulla fattura n.3/08. Che la detta fattura sia stata o meno pagata costituisce oggetto del giudizio principale, attualmente sospeso, di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Pt_1
Con il quinto motivo l'appellante ha denunciato vizi della motivazione – errata interpretazione e valutazione delle dichiarazioni rese dai testi - mancato conseguimento della prova.
Secondo la Bombara il primo Giudice avrebbe errato nell'ammettere la prova per testi dedotta dal querelante, “non solo perché inidonea a sanare la mancata ottemperanza all'onere di alligazione di cui all'art. 221 cpc, ma anche perché inconducente e, a ben vedere, confessoria della prassi consensualmente seguita dalle parti nella fatturazione per cassa con contestuale quietanza, nonché dell'artata predisposizione degli atti poi alligati dal a supporto della sua biasimevole attività CP_3 recuperatoria d'importi già ricevuti”.
Questa Corte osserva in proposito come la prova per testi sia stata correttamente ritenuta ammissibile dal Tribunale di Catania in quanto destinata a provare quanto accaduto con precipuo riguardo alla fattura n.3/08, risultando, per come ripetutamente già osservato, del tutto irrilevante il richiamo a
“prassi” più o meno consolidate nei rapporti tra le parti in causa.
Con sesto motivo di appello, infine, la ha lamentato l'errata considerazione della natura della Pt_1
quietanza – sulla sua normale apposizione solo sul documento in possesso del debitore.
Secondo l'appellante “Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'asserita esistenza del timbro di quietanza solo sulla copia dell'Ing. presunta ma non verificata poiché il Primo Giudice non Pt_1
ha inteso disporre la pur insistita acquisizione dell'altro esemplare, conservato dal commercialista del geom. ove rispondesse al vero sarebbe del tutto conforme al disposto dell'art. 2708 c. II C.C., a CP_2 norma del quale l'annotazione deve avvenire “a margine o a tergo... di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore” e perciò inidonea a dare luogo alle conseguenze inferitene in sentenza. E invero “richiedendo un'annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento rimasto in possesso del creditore, la norma ex art. 2708 C.C. ha inteso attribuire valore di prova liberatoria ad una nota o pagina 5 di 6 appunto che non faccia parte integrante del testo del documento e che non sia stato redatto nello stesso contesto di tempo, ma sia stato apposto dal creditore (o da un suo incaricato) su una parte periferica del documento in un secondo momento, dopo il suo completamento (Cfr. Cassazione Civile, Sez. II,
05.09.2000 n. 11673)”.
Nella specie, per come esposto e non contestato dalle parti, il ha emesso e sottoscritto due CP_2
originali della fattura n.3/08 e soltanto su quello in possesso della risulta presente il timbro Pt_1
“pagato per quietanza”. Le diverse deduzioni dell'appellante sono, quindi, destituite di fondamento risultando ulteriormente provato che l'apposizione del timbro non è avvenuta da parte del CP_2
Per le esposte motivazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese, detratta la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.2194/20 del Tribunale di Catania e conferma la Parte_1
sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato liquidate in
€.6.950,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
30.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6