Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2025, proposto da
Mezzaluna Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Maria Vallini Vaccari e Vittoria Frassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Forlì' - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca dei nulla osta per lavoro stagionale di seguito indicati, tutti notificati a mezzo PEC il 21 febbraio 2025:
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102853 in favore del lavoratore sig. EN YO;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102864 in favore del lavoratore sig. BB YA;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102878 in favore del lavoratore sig. AA EF;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102891 in favore del lavoratore sig. El OU ME;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101456 in favore del lavoratore sig. AH AN;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101457 in favore del lavoratore sig. YM OM;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101458 in favore del lavoratore sig. LK DE;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101459 in favore del lavoratore sig. RI DE;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101462 in favore del lavoratore sig. IM SA;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101470 in favore del lavoratore sig. RA SA;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102849 in favore del lavoratore sig. HJ AN;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102870 in favore del lavoratore sig. SL ZA;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102883 in favore del lavoratore sig. AA ID;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102887 in favore del lavoratore sig. El OU FA;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102895 in favore del lavoratore sig. IL AB;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102902 in favore del lavoratore sig. R’HA LL;
-pratica n. P-FC/L/Q/2023/102906 in favore del lavoratore sig. El ZI AM;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101468 in favore del lavoratore sig. AM Az NE;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101478 in favore del lavoratore sig. OU El HI;
-pratica n. P-FC/L/Q/2024/101482 in favore del lavoratore sig. IR DE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Forlì - Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
La società cooperativa ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui sono stati revocati i nullaosta concessi per l’assunzione di personale da adibire all’attività svolta dalla stessa, destinata ad incrementarsi per effetto di un contratto di subappalto (da parte della Cooperativa Agricola del Bidente) di alcune attività (servizio di movimentazione di animali in genere e di materiale accessorio quali uova, mangime, lettiere ecc, nonché l’attività di pulizia e disinfezione di capannoni) connesse alla fornitura, a favore delle Regioni MI-OM e Lombardia, di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di malattie del bestiame comprese l’influenza aviaria e la peste suina africana.
Dopo aver evidenziato le ragioni per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo, parte ricorrente ha dedotto la violazione dei principi che garantiscono la partecipazione al procedimento, in quanto, nonostante la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di revoca, l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione quanto rappresentato in ordine al fatturato della ricorrente e alle esigenze di personale della stessa. Inoltre, avrebbe omesso di considerare la regolarità della posizione della legale rappresentante della cooperativa (titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in attesa di aggiornamento) e la sussistenza dei requisiti reddituali, considerato che la maggior parte dei dipendenti è stagionale (la ricorrente ha, infatti, due dipendenti a tempo indeterminato con funzioni di segreteria, sette braccianti agricoli a tempo indeterminato e necessiterebbe di ulteriori quindici braccianti agricoli a tempo determinato, tra cui anche i nove che sono giunti in Italia con regolare visto e per i quali è stata poi comunicata la revoca del nullaosta).
L’Amministrazione si è costituita in giudizio rappresentando come, oltre ai venti nullaosta oggetto dei provvedimenti di revoca impugnati con il ricorso in esame, la ricorrente ha già ottenuto dallo Sportello Unico di Verona diciotto permessi di soggiorno, cinque nulla osta in attesa di visto, quindici nulla osta con visti. Inoltre, per il 2025 ha presentato ulteriori quindici istanze a Bologna e trentatré a Verona.
Si tratta di numeri che legittimamente inducono a ravvisare la necessità di un approfondito esame della situazione economico-patrimoniale della ditta datore di lavoro.
Esame che risulta essere mancato nel caso di specie, dal momento che i provvedimenti impugnati pongono in evidenza esclusivamente la ravvisata insufficienza di “un reddito congruo a garantire i costi degli obblighi retributivi e contributivi derivanti dall’assunzione di lavoratori dipendenti”, ma non contengono alcun riferimento al pur necessario vaglio di quanto rappresentato in sede di partecipazione al procedimento circa l’esistenza di un contratto di subappalto (autorizzato da Intercent) destinato ad incrementare notevolmente l’attività (e, dunque, il fatturato e i ricavi dell’impresa) da svolgersi mediante l’utilizzo di ulteriore personale.
Dunque, ravvisata l’ammissibilità del ricorso cumulativo - atteso che tutti i provvedimenti impugnati si riferiscono comunque a istanze presentate da un unico soggetto (il datore di lavoro) e sono corredati da identica motivazione riferita esclusivamente alla capacità reddituale del datore di lavoro – quanto ivi dedotto appare meritevole di positivo apprezzamento.
L’amministrazione non ha, infatti, in alcun modo esplicitato le ragioni per cui le informazioni fornite in sede di partecipazione al procedimento e relative alla presenza di un contratto di subappalto autorizzato dalla stazione appaltante Intercent sono state ritenute inidonee a superare la contestata carenza di presupposti, così precludendo ogni possibilità di futuro sviluppo dell’attività della cooperativa ricorrente.
La motivazione risulta, peraltro, tanto più carente quanto si consideri che l’Amministrazione, nonostante il fatturato dichiarato e le prospettive di ampliamento dell’attività di cui si è detto, ha ritenuto che tutte e venti le richieste di nullaosta fossero inaccoglibili. Ciò risulta essere illogico ed irrazionale considerato il numero di dipendenti già in servizio, il fatturato relativo all’anno 2024, che pare poter legittimare nuove assunzioni e le prospettive di sviluppo future.
Un apparato motivazionale rafforzato avrebbe, infine, dovuto corredare, a maggior ragione, la revoca dei nullaosta rilasciati ai nove stranieri che, grazie al visto ricevuto, sono già entrati in Italia e la cui posizione è in attesa della necessaria regolarizzazione.
Né può valere a integrare ex post tale motivazione quanto rappresentato dall’Amministrazione solo nelle difese spiegate in giudizio, riguardo alla circostanza che l’impresa ricorrente, oltre ai venti nullaosta oggetto dei provvedimenti di revoca impugnati con il ricorso in esame, avrebbe già ottenuto numerosi altri nulla osta e presentato ulteriori domande presso altri Sportelli unici per l’immigrazione (aspetti, questi, che, se del caso, potranno essere meglio approfonditi e valorizzati in sede di riedizione del potere funzionale).
Sussistono, dunque, i presupposti per annullare i provvedimenti impugnati e rimettere all’Amministrazione la rivalutazione delle istanze presentate dalla ricorrente, verificando se, alla luce della documentazione depositata, essa sia in possesso dei requisiti per l’accoglimento di almeno alcune delle istanze presentate e, in particolare, di quelle degli stranieri già in Italia.
L’accoglimento del ricorso in tali termini giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO