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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/05/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6592/2024 R.G. tra:
, rappresentata e difeso dall'avvocato, Marangio Massimo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 3.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del come Controparte_1 docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 esponeva che per tali anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che, secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p,c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso di specie, e tenuto conto dei prefati principi di diritto, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico (30 giugno o 31 agosto del rispettivo anno scolastico) in termini utili a conseguire l'emolumento qui rivendicato solo negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre ad una diversa conclusione si deve pervenire con riferimento all' anno scolastico 2020/2021 caratterizzato da supplenze brevi conclusesi prima del termine delle attività didattiche, così come si evince dallo stato matricolare della ricorrente, versato in atti. A tale ultimo riguardo, occorre, infatti, rilevare come la Suprema Corte, con ordinanza n. 7254/2024, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, ha richiamato la citata sentenza 29961/2023 ove si è giunti ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche (e soltanto) per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata quindi ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che (soltanto) per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Risulta, inoltre, che la ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche. (cfr. stato matricolare prodotto dal ministero) al momento della presente pronuncia, con il corollario che alla medesima ricorrente spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Ciò posto, risulta, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal
, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. è iniziato a CP_1 decorrere dal 01.10.2021 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) con tempestiva e valida interruzione del termine a seguito della notifica di una diffida al convenuto in data 29/03/2024, prima dello spirare del termine di prescrizione. CP_1
In ragione di quanto sopra evidenziato, il beneficio può essere, quindi, riconosciuto per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 per un importo di € 1.500,00. Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, con esclusione dell' anno scolastico 2020/2021 caratterizzato da
“supplenze brevi”; con conseguente condanna del convenuto all'adempimento CP_1 in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza del convenuto nei termini CP_1 di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide: - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; - per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.500,00; oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.050,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 24 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6592/2024 R.G. tra:
, rappresentata e difeso dall'avvocato, Marangio Massimo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 3.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze del come Controparte_1 docente in forza di un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 esponeva che per tali anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Precisava che, secondo la disciplina vigente, detto beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine. Ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 delle deduzioni avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso, anche per intervenuta prescrizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p,c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui in motivazione. La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha chiarito poi che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Da ultimo, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Nel caso di specie, e tenuto conto dei prefati principi di diritto, dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico (30 giugno o 31 agosto del rispettivo anno scolastico) in termini utili a conseguire l'emolumento qui rivendicato solo negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mentre ad una diversa conclusione si deve pervenire con riferimento all' anno scolastico 2020/2021 caratterizzato da supplenze brevi conclusesi prima del termine delle attività didattiche, così come si evince dallo stato matricolare della ricorrente, versato in atti. A tale ultimo riguardo, occorre, infatti, rilevare come la Suprema Corte, con ordinanza n. 7254/2024, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, ha richiamato la citata sentenza 29961/2023 ove si è giunti ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche (e soltanto) per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata quindi ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che (soltanto) per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. Risulta, inoltre, che la ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche. (cfr. stato matricolare prodotto dal ministero) al momento della presente pronuncia, con il corollario che alla medesima ricorrente spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Ciò posto, risulta, inoltre, infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal
, in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. è iniziato a CP_1 decorrere dal 01.10.2021 (data di conferimento del primo incarico di supplenza) con tempestiva e valida interruzione del termine a seguito della notifica di una diffida al convenuto in data 29/03/2024, prima dello spirare del termine di prescrizione. CP_1
In ragione di quanto sopra evidenziato, il beneficio può essere, quindi, riconosciuto per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 per un importo di € 1.500,00. Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, con esclusione dell' anno scolastico 2020/2021 caratterizzato da
“supplenze brevi”; con conseguente condanna del convenuto all'adempimento CP_1 in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza del convenuto nei termini CP_1 di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide: - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; - per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l'importo di € 1.500,00; oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite CP_1 in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.050,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 24 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma