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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4746/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA 9, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TORTORICI MARIA LUISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA LOMBARDIA 9, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TORTORICI MARIA LUISA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 ottobre 2025 e sottoscritto il 2 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 29 ottobre
2004).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“− dichiarare la separazione personale dei coniugi;
− ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− omologare le seguenti condizioni della separazione: I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno di essi resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente dall'altro, nel luogo che riterrà opportuno, con l'obbligo di fare conoscere all'altro coniuge, entro il termine perentorio di giorni trenta dal trasferimento, l'eventuale spostamento della propria residenza, avuto costante e primario riguardo all'interesse superiore dei figli ed in relazione alle loro varie esigenze.
Affidamento del figlio minore.
I ricorrenti - consapevoli che la condizione di separazione dei coniugi non modifica la naturale esigenza dei figli di avere un costante rapporto con entrambi - si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di assicurare agli stessi cura, educazione e istruzione da entrambi.
L'affidamento del figlio minore verrà condiviso da entrambi i genitori, ai quali rimane l'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi, con collocamento prevalente presso la madre;
il minore manterrà la residenza presso la casa coniugale sita in Palermo, Via Oreste Lo Valvo n. 34. Ciascun genitore, durante la permanenza del figlio presso di sé, dovrà provvedere alla sua cura ed assistenza, sopportandone i costi, e comunicare all'altro, che ne abbia fatto richiesta, ogni informazione utile che lo riguardi. Le decisioni e le scelte di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo quelle inerenti alla vita sociale e di relazione del minore, verranno prese autonomamente da
2 ciascun genitore che vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé. In via generale, le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli dovranno, invece, essere prese dai genitori di comune accordo nel loro superiore ed unico interesse. Inoltre, entrambi i genitori si impegnano a garantire un costante rapporto fra i propri figli e i nonni materni, nonché parenti di ciascun ramo genitoriale con i quali gli stessi abbiano rapporti significativi.
Assegnazione della casa coniugale.
I coniugi concordano che la casa coniugale, situata in Palermo Via Oreste lo Valvo n. 34 rimanga assegnata alla moglie, signora con tutti gli CP_1 arredi e lesuppellettili allo stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con i figli .
Contributo per il mantenimento dei figli.
Per il mantenimento dei figli, il sig. verserà mensilmente alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva di euro 650,00 (euro CP_1 seicentocinquanta/00). L'importo per il mantenimento, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, sarà ragguagliato automaticamente agli aggiornamenti periodici apartire dal secondo anno successivo Parte_2 all'omologazione della presente separazione. I coniugi concordano altresì che l'assegno unico venga erogato per intero alla sig.ra . Le Controparte_1 parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, nulla verrà corrisposto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento
Spese straordinarie per i figli minori
Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del
60% a carico del Signor e la residua parte a carico della signora Parte_1
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vanno annoverate tra CP_1 queste: a) spese extra assegno rimborsabili (limitatamente alla predetta quota del 60%% a carico del Signor e la residua parte a carico della Parte_1 signora ) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o CP_1 accordo tra i genitori: - tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
libri scolastici, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti); gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo
3 non superiore a 50,00 euro;
spese sanitarie urgenti e acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. b) spese extra assegno il cui rimborso (limitatamente alla predetta quota del 60%% a carico del Signor
e la residua parte a carico della signora è invece Parte_1 CP_1 condizionato al preventivo accordo tra i genitori - spese mediche relative a: interventi chirurgici, cure dentistiche, ortodontiche e odontoiatriche oculistiche e sanitarie presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici e analisi cliniche eseguite presso strutture private;
visite specialistiche private, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica), eventuali spese alloggiative ove fuori sede sia di università pubbliche che private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e corsi di specializzazione;
spese per la preparazione di esami di abilitazione e concorsi (compreso l'acquisto di libri, dispense ed eventuale pernottamento fuori), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola
(anche gite in ambito giornaliero); corsi di recupero e lezioni private;
doposcuola o baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione o per personali esigenze di uno dei genitori anche in presenza di altri familiari disponibili;
soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi di apprendimento delle lingue straniere. - spese extra di natura ludica o para-scolastica relative a: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, ciclomotore), conseguimento della patente presso autoscuole.
Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività, anche in forma agonistica. In relazione alle spese
4 straordinarie da concordare, il genitore richiedente, dieci giorni prima, deve avanzare formale richiesta scritta (a mezzo sms, mail, pec, raccomandata) all'altro genitore il quale, a sua volta, entro i dieci giorni successivi dovrà formalizzare per iscritto il suo dissenso o fornire un preventivo meno oneroso.
In difetto di proposta alternativa, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge, il quale dovrà corrispondere la quota di sua pertinenza entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Laddove, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare la quota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Tempi e modalità di presenza dei figli con il padre.
Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi convengono di regolarizzare la permanenza del figlio minore con i medesimi nel modo che segue: RI trascorrerà d a l l e o r e 1 8 , 0
0 d e l v e n e r d ì s i n o a l l e o r e 2 0 , 3 0 d e l l a d o m e n i c a ( i n c l u s o i l p e r n o t t a m e n t o ) a s e t t i m a n e a l t e r n e c o n c i a s c u n g e n i t o r e;
nel corso della settimana, il sig. potrà prelevarlo Parte_1 nelle giornate di martedì e giovedì e tenerli con se dalle ore 18,00 sino alle ore
22,00. I genitori potranno di volta in volta concordare modalità diverse, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi e/o esigenze personali di entrambi. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in località diverse dalla residenza quando hanno con loro il figlio. Periodo delle festività Natalizie e Pasquali, e vacanze estive. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, i coniugi convengono che il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i giorni 24 o 25 dicembre, e i giorni 31 dicembre o 1 gennaio;
allo stesso modo, con riguardo alle festività Pasquali, stabiliscono che il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. In deroga a quanto sopra concordato circa i tempi di permanenza, durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere continuativamente con i minori quindici giorni, incluso il pernottamento.
5 Rilascio del passaporto.
I coniugi concedono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o dellecarte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro, nonché per l'inserimento dei figli nei rispettivi passaporti o per il rilascio del passaporto ai minori, prestando il loro consenso dinanzi l'Autorità competente.
Cambio di residenza dei coniugi.
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di giorni trenta, l'avvenuto cambiamento di residenza.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 29, P. I, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4746/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA 9, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TORTORICI MARIA LUISA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA LOMBARDIA 9, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TORTORICI MARIA LUISA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 ottobre 2025 e sottoscritto il 2 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 29 ottobre
2004).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“− dichiarare la separazione personale dei coniugi;
− ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Palermo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− omologare le seguenti condizioni della separazione: I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ciascuno di essi resta libero di vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente dall'altro, nel luogo che riterrà opportuno, con l'obbligo di fare conoscere all'altro coniuge, entro il termine perentorio di giorni trenta dal trasferimento, l'eventuale spostamento della propria residenza, avuto costante e primario riguardo all'interesse superiore dei figli ed in relazione alle loro varie esigenze.
Affidamento del figlio minore.
I ricorrenti - consapevoli che la condizione di separazione dei coniugi non modifica la naturale esigenza dei figli di avere un costante rapporto con entrambi - si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di assicurare agli stessi cura, educazione e istruzione da entrambi.
L'affidamento del figlio minore verrà condiviso da entrambi i genitori, ai quali rimane l'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi, con collocamento prevalente presso la madre;
il minore manterrà la residenza presso la casa coniugale sita in Palermo, Via Oreste Lo Valvo n. 34. Ciascun genitore, durante la permanenza del figlio presso di sé, dovrà provvedere alla sua cura ed assistenza, sopportandone i costi, e comunicare all'altro, che ne abbia fatto richiesta, ogni informazione utile che lo riguardi. Le decisioni e le scelte di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo quelle inerenti alla vita sociale e di relazione del minore, verranno prese autonomamente da
2 ciascun genitore che vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé. In via generale, le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli dovranno, invece, essere prese dai genitori di comune accordo nel loro superiore ed unico interesse. Inoltre, entrambi i genitori si impegnano a garantire un costante rapporto fra i propri figli e i nonni materni, nonché parenti di ciascun ramo genitoriale con i quali gli stessi abbiano rapporti significativi.
Assegnazione della casa coniugale.
I coniugi concordano che la casa coniugale, situata in Palermo Via Oreste lo Valvo n. 34 rimanga assegnata alla moglie, signora con tutti gli CP_1 arredi e lesuppellettili allo stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con i figli .
Contributo per il mantenimento dei figli.
Per il mantenimento dei figli, il sig. verserà mensilmente alla Parte_1 sig.ra la somma complessiva di euro 650,00 (euro CP_1 seicentocinquanta/00). L'importo per il mantenimento, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, sarà ragguagliato automaticamente agli aggiornamenti periodici apartire dal secondo anno successivo Parte_2 all'omologazione della presente separazione. I coniugi concordano altresì che l'assegno unico venga erogato per intero alla sig.ra . Le Controparte_1 parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, nulla verrà corrisposto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento
Spese straordinarie per i figli minori
Le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del
60% a carico del Signor e la residua parte a carico della signora Parte_1
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vanno annoverate tra CP_1 queste: a) spese extra assegno rimborsabili (limitatamente alla predetta quota del 60%% a carico del Signor e la residua parte a carico della Parte_1 signora ) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o CP_1 accordo tra i genitori: - tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
libri scolastici, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti); gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo
3 non superiore a 50,00 euro;
spese sanitarie urgenti e acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. b) spese extra assegno il cui rimborso (limitatamente alla predetta quota del 60%% a carico del Signor
e la residua parte a carico della signora è invece Parte_1 CP_1 condizionato al preventivo accordo tra i genitori - spese mediche relative a: interventi chirurgici, cure dentistiche, ortodontiche e odontoiatriche oculistiche e sanitarie presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami diagnostici e analisi cliniche eseguite presso strutture private;
visite specialistiche private, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica), eventuali spese alloggiative ove fuori sede sia di università pubbliche che private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e corsi di specializzazione;
spese per la preparazione di esami di abilitazione e concorsi (compreso l'acquisto di libri, dispense ed eventuale pernottamento fuori), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola
(anche gite in ambito giornaliero); corsi di recupero e lezioni private;
doposcuola o baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione o per personali esigenze di uno dei genitori anche in presenza di altri familiari disponibili;
soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi di apprendimento delle lingue straniere. - spese extra di natura ludica o para-scolastica relative a: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, ciclomotore), conseguimento della patente presso autoscuole.
Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività, anche in forma agonistica. In relazione alle spese
4 straordinarie da concordare, il genitore richiedente, dieci giorni prima, deve avanzare formale richiesta scritta (a mezzo sms, mail, pec, raccomandata) all'altro genitore il quale, a sua volta, entro i dieci giorni successivi dovrà formalizzare per iscritto il suo dissenso o fornire un preventivo meno oneroso.
In difetto di proposta alternativa, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge, il quale dovrà corrispondere la quota di sua pertinenza entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Laddove, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo sarà tenuto a rimborsare la quota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Tempi e modalità di presenza dei figli con il padre.
Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi convengono di regolarizzare la permanenza del figlio minore con i medesimi nel modo che segue: RI trascorrerà d a l l e o r e 1 8 , 0
0 d e l v e n e r d ì s i n o a l l e o r e 2 0 , 3 0 d e l l a d o m e n i c a ( i n c l u s o i l p e r n o t t a m e n t o ) a s e t t i m a n e a l t e r n e c o n c i a s c u n g e n i t o r e;
nel corso della settimana, il sig. potrà prelevarlo Parte_1 nelle giornate di martedì e giovedì e tenerli con se dalle ore 18,00 sino alle ore
22,00. I genitori potranno di volta in volta concordare modalità diverse, compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi e/o esigenze personali di entrambi. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in località diverse dalla residenza quando hanno con loro il figlio. Periodo delle festività Natalizie e Pasquali, e vacanze estive. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, i coniugi convengono che il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i giorni 24 o 25 dicembre, e i giorni 31 dicembre o 1 gennaio;
allo stesso modo, con riguardo alle festività Pasquali, stabiliscono che il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro. In deroga a quanto sopra concordato circa i tempi di permanenza, durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere continuativamente con i minori quindici giorni, incluso il pernottamento.
5 Rilascio del passaporto.
I coniugi concedono reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o dellecarte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro, nonché per l'inserimento dei figli nei rispettivi passaporti o per il rilascio del passaporto ai minori, prestando il loro consenso dinanzi l'Autorità competente.
Cambio di residenza dei coniugi.
Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di giorni trenta, l'avvenuto cambiamento di residenza.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 29, P. I, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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