Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Barbieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Andrea Costa 114;
contro
Sportello Unico Immigrazione Presso Prefettura Bologna, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bologna- Sportello Unico per l’Immigrazione del 28 novembre 2025 e comunicato in pari data, con il quale veniva revocato il nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato nella pratica n. -OMISSIS- relativa all’ingresso dei lavoratori stranieri secondo le quote stabilite nei decreti regolanti i flussi di ingresso annuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.1.2026, -OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato alla medesima in precedenza rilasciato a seguito di istanza presentata da -OMISSIS- (richiedente/datore di lavoro).
Il provvedimento impugnato è fondato sui seguenti rilievi: rilevata la inidoneità di alcuni documenti, con nota di data 8.4.2025 era comunicato all’interessata il preavviso di revoca, chiedendo la produzione della dichiarazione ex art. 22, comma 2 ter, del D.Lgs n. 286/1998; l’interessata produceva la suddetta autodichiarazione attestante la presentazione di precedenti istanze senza specificare i motivi che avevano portato alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa non imputabile al datore di lavoro; era, quindi, inviata una ulteriore richiesta documentale di data 7.8.2025 finalizzata alla specificazione delle suddette circostanze; la richiedente riscontrava la richiesta trasmettendo lo stesso modello di autodichiarazione ex art 22, comma 2 ter, del D.Lgs n. 286/1998 e attestando di non aver presentato alcuna domanda nel triennio precedente; lo Sportello Unico rilevava, pertanto, la divergenza con l’autodichiarazione resa in prima istanza, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e revocava il nulla osta.
Premesso in punto di fatto, che l’istanza era stata curata per conto della richiedente -OMISSIS- dal CAF Aosi di Bologna, che nell’autocertificazione era stato indicato di avere presentato precedenti istanze e che, a seguito di richiesta di integrazioni, il CAF Aosi suggeriva di indicare di non aver mai presentato altre domande in quanto le due precedenti domande (sempre per la medesima ricorrente) erano fuori quota e rinunciate, la ricorrente ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure:1) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; 2) eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzione, in quanto la revoca è stata fondata solo su una “divergenza”, non addebitabile alla lavoratrice, che sarebbe potuta derivare da mero errore materiale, una incomprensione delle richieste amministrative o una difficoltà linguistica; avendo rinunciato alle precedenti richieste si riteneva di non dover indicare le precedenti istanze; per tali fatti la richiedente signora -OMISSIS- ha subito un procedimento penale che è stato archiviato ex art. 131 bis c.p.; 3) difetto di motivazione in ordine alla carenza della documentazione ricevuta in sede di integrazione e alla sufficienza della asserita “divergenza” a fondare la revoca; 4) violazione dell’art. 22 del TUI e dell’art. 43 del D.L: n. 73/2002 in quanto la presenza di precedenti domande prive di contratto avrebbe determinato l’inammissibilità della domanda, non la revoca del nulla osta; 5) violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento nonché eccesso di potere per contraddittorietà; 6) eccesso di potere per mancata valutazione compiuta della situazione giuridica del lavoratore straniero; difetto di istruttoria; la documentazione richiesta avrebbe dovuto essere verificata d’ufficio.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 28 novembre 2026, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, di ordine formale, non è fondato.
L’Amministrazione, invero, ha provveduto a trasmettere alla richiedente (datore di lavoro) e all’odierna ricorrente (lavoratrice) il preavviso di revoca ( recte comunicazione avvio procedimento di revoca del nulla osta) all’indirizzo indicato nella domanda medesima, come emerge dalla stessa documentazione prodotta dalla parte ricorrente (docc. sub nn. 2 e 4 fascicolo ricorrente). Il documento mancante, peraltro, era costituito da un’autodichiarazione che avrebbe dovuto rendere il richiedente/datore di lavoro (e non certo il lavoratore), per cui la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento doveva essere diretta, in principalità, a tale soggetto, unico legittimato a rendere l’autodichiarazione mancante.
Da quanto sopra, pertanto, non emerge alcuna violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
I restanti motivi di ricorso, relativi al merito della questione, possono essere esaminati unitamente e sono infondati.
Giova ricordare che l’art. 22, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile ”.
Dopo aver rilasciato il nulla osta -che, come ormai noto, viene rilasciato prima di aver effettuato tutte le verifiche in ordine agli eventuali elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs n. 286/98 – l’Amministrazione ha richiesto la produzione dell’autodichiarazione relativa al suddetto art. 22, comma ter, del D.Lgs n. 286/1998, con indicazione di tutte le circostanze che avrebbero potuto determinare l’irricevibilità della domanda ai sensi della medesima previsione normativa.
La richiedente/datore di lavoro ha prodotto una autodichiarazione, su modulo prestampato, barrando la casella relativa alla circostanza di aver presentato precedenti istanze, ma senza fornire ulteriori informazioni in merito alla sorte delle stesse, in particolare omettendo di specificare i motivi che avevano determinato la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (motivi che, come prescritto dalla ricordata disposizione normativa, avrebbero dovuto individuare una causa non imputabile alla richiedente); stante il disposto normativo sopra ricordato, l’Amministrazione ha chiesto nuovamente la produzione dell’autodichiarazione con indicazione degli elementi richiesti; la richiedente/datore di lavoro ha prodotto il medesimo modulo di autodichiarazione, barrando, questa volta, la casella relativa alla circostanza di non aver presentato precedenti istanze.
Dunque, alla luce della documentazione trasmessa dalla richiedente (a seguito di due richieste di integrazione), evidentemente contrastante e contradditoria, l’Amministrazione ha legittimamente disposto la revoca del nulla osta.
Giova evidenziare, in particolare, che la richiedente non ha fornito le informazioni espressamente prescritte dall’art. 22, coma ter, del D.lsg. n. 286/1998: tale disposizione, come visto, stabilisce che è irricevibile la richiesta del datore di lavoro che, avendo presentato nel triennio precedente una richiesta di nulla osta al lavoro, non abbia poi sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito della relativa procedura, salvo il caso che la mancata sottoscrizione sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Ebbene, al di là della contraddittorietà tra le due autodichiarazioni, la richiedente non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere che le precedenti istanze (la cui presentazione è stata confermata in ricorso) non sono andate a buon fine con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa a lei non imputabile. Per tale ragione l’Amministrazione non ha potuto accertare e verificare uno dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda.
Alla luce di quanto sopra, le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento: (i) -secondo motivo- a differenza di quanto sostenuto in ricorso, la revoca non è stata fondata solo su una “divergenza” –peraltro, di per sé, già grave – ma sulla impossibilità di accertare l’ammissibilità della domanda nei termini sopra precisati; non rileva, in questa sede, che la richiedente abbia subito un procedimento penale, poi concluso con l’archiviazione, atteso che nel procedimento avviato con l’istanza l’Amministrazione deve verificare l’ammissibilità della domanda in base alla disciplina di settore; (ii) -terzo motivo- il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e dà conto in modo chiaro e preciso della ragioni poste a base della revoca del nulla osta; (iii) -quarto motivo- proprio la necessità di accertare l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22, comma ter, del D.Lgs n. 286/1998 ha comportato, stante l’incongruenza e l’insufficienza dei documenti prodotti, l’adozione del provvedimento di revoca; (iv) –quinto motivo – non vi è stata la violazione del legittimo affidamento considerato che la richiedente è stata messa a conoscenza della rilevata carenza documentale con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca assunta contestualmente al rilascio del nulla osta (avvenuto, pur in mancanza della verifica in ordine alla assenza di elementi ostativi, solo in considerazione della speciale disciplina sopra menzionata); (v)- sesto motivo – l’Amministrazione ha richiesto per due volte l’invio di documentazione integrativa –indispensabile per verificare l’ammissibilità della domanda - che la richiedente/datore di lavoro non ha fornito; il procedimento, pertanto, non poteva che concludersi con la revoca del nulla osta al lavoro.
Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
ES FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FA | PA EN |
IL SEGRETARIO