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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12573/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San SE Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 1 80047 San SE Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Santa Maria Del Cedro - Via Nazionale 16 87020 Santa Maria Del Cedro CS
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 3.6.2025, il dott. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER, del Comune di Santa Maria del Cedro e del Comune di San SE Vesuviano l'intimazione di pagamento n. 07120259014650514/000, notificatagli in data 1.4.2025 per un importo complessivamente richiesto pari ad euro 2.565,62 nonché contro tutti gli atti prodromici aventi natura tributaria, e precisamente:
1. Cartella n. 07120180062382792000RUOLO N. 2025/000690 recante una pretesa di euro 140,00 + 54,00 per ICI 2010 e 2011, oltre a sanzioni ed interessi di mora per un totale pari ad euro 266,90 (asseritamente notificata il 21/02/2019);
2. Cartella n. 07120180066139386000 recante una pretesa di euro 189,00 + 54,00 per IMU 2012, oltre a sanzioni ed interessi di mora per un totale pari ad euro 291,46 (asseritamente notificata il 29/06/2019);
3. Cartella n. 07120180070115645000 recante una pretesa di euro 945,00 per TARSU 2010, oltre a sanzioni ed interessi di mora per un totale pari ad euro 1.418,42 (asseritamente notificata il 29/06/2019); il ricorrente ha eccepito;
1) il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa;
2) la decadenza quinquennale e la prescrizione quinquennale in mancanza di qualsivoglia atto prodromico;
tanto dedotto,
l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, vinte le spese cin distrazione. .n.
071/2024/9046933659/000, notificatagli il 07/01/2025, di € 2.707,98, comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica per il mancato pagamento di “Tasse di Smaltimento Rifiuti” del Comune di
Napoli per le annualità 2006-2010; il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella (asseritamente intervenuta il 16.11.2014) ed in ogni caso la prescrizione del tributo concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato e la declaratoria di prescrizione, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, stante la rituale notifica delle tre cartelle esattoriali presupposte e la mancata maturazione della prescrizione, tenendo conto altresì del disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Si è, altresì, costituito il Comune di San SE Vesuviano chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la regola notifica dell'avviso di accertamento presupposto in data 16.12.2015. Non si è, invece, costituito il
Comune di Santa Maria del Cedro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, va preliminarmente evidenziata l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione dell'intimazione impugnata che richiama la tipologia di imposta e l'anno di riferimento, nonché gli atti presupposti indicandone il numero e la data di notifica. D'altro canto, secondo il costante e condiviso orientamento della S.C., l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce, costituisce sufficiente motivazione dell'atto, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza (cfr. Cass. n. 22711/2020; Cass. n. 10692/2024). Inoltre, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, è da ritenersi esaustivo e non lesivo del diritto di difesa del contribuente il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cass. n. 21333/2022; n. 6209/2022, n. 39058/2021), ben potendo l'obbligo di motivazione degli atti tributari essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale. Occorre, altresì, evidenziare che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27504/2024). Da rigettare sono anche le ulteriori eccezioni di illegittimità dell'intimazione per l'asserita mancata notifica delle cartelle presupposte e di conseguente maturazione della prescrizione/decadenza, quinquennali in subiecta materia, in quanto vi è prova documentale in atti della rituale notifica all'odierno ricorrente, a mezzo messo (destinatario/figlio con spedizione della raccomandata informativa), delle tre succitate cartelle alle date suindicate (una il 21.2.2019
e due il 29.6.2019) con la conseguenziale legittimità procedurale dell'intimazione di pagamento opposta e l'assorbimento di ogni eccezione esperibile nei confronti dei predetti atti presupposti, divenuto definitivi per mancata impugnazione. D'altro canto, vertendosi in tema di prescrizione quinquennale, non è neppure successivamente maturata la eccepita prescrizione stante la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e la notifica dell'intimazione de qua il 1.4.2025. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12573/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San SE Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 1 80047 San SE Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Santa Maria Del Cedro - Via Nazionale 16 87020 Santa Maria Del Cedro CS
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90146505 14 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 3.6.2025, il dott. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER, del Comune di Santa Maria del Cedro e del Comune di San SE Vesuviano l'intimazione di pagamento n. 07120259014650514/000, notificatagli in data 1.4.2025 per un importo complessivamente richiesto pari ad euro 2.565,62 nonché contro tutti gli atti prodromici aventi natura tributaria, e precisamente:
1. Cartella n. 07120180062382792000RUOLO N. 2025/000690 recante una pretesa di euro 140,00 + 54,00 per ICI 2010 e 2011, oltre a sanzioni ed interessi di mora per un totale pari ad euro 266,90 (asseritamente notificata il 21/02/2019);
2. Cartella n. 07120180066139386000 recante una pretesa di euro 189,00 + 54,00 per IMU 2012, oltre a sanzioni ed interessi di mora per un totale pari ad euro 291,46 (asseritamente notificata il 29/06/2019);
3. Cartella n. 07120180070115645000 recante una pretesa di euro 945,00 per TARSU 2010, oltre a sanzioni ed interessi di mora per un totale pari ad euro 1.418,42 (asseritamente notificata il 29/06/2019); il ricorrente ha eccepito;
1) il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa;
2) la decadenza quinquennale e la prescrizione quinquennale in mancanza di qualsivoglia atto prodromico;
tanto dedotto,
l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, vinte le spese cin distrazione. .n.
071/2024/9046933659/000, notificatagli il 07/01/2025, di € 2.707,98, comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica per il mancato pagamento di “Tasse di Smaltimento Rifiuti” del Comune di
Napoli per le annualità 2006-2010; il ricorrente ha eccepito la mancata notifica della cartella (asseritamente intervenuta il 16.11.2014) ed in ogni caso la prescrizione del tributo concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato e la declaratoria di prescrizione, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, stante la rituale notifica delle tre cartelle esattoriali presupposte e la mancata maturazione della prescrizione, tenendo conto altresì del disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Si è, altresì, costituito il Comune di San SE Vesuviano chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la regola notifica dell'avviso di accertamento presupposto in data 16.12.2015. Non si è, invece, costituito il
Comune di Santa Maria del Cedro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, va preliminarmente evidenziata l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione dell'intimazione impugnata che richiama la tipologia di imposta e l'anno di riferimento, nonché gli atti presupposti indicandone il numero e la data di notifica. D'altro canto, secondo il costante e condiviso orientamento della S.C., l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce, costituisce sufficiente motivazione dell'atto, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza (cfr. Cass. n. 22711/2020; Cass. n. 10692/2024). Inoltre, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, è da ritenersi esaustivo e non lesivo del diritto di difesa del contribuente il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cass. n. 21333/2022; n. 6209/2022, n. 39058/2021), ben potendo l'obbligo di motivazione degli atti tributari essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale. Occorre, altresì, evidenziare che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27504/2024). Da rigettare sono anche le ulteriori eccezioni di illegittimità dell'intimazione per l'asserita mancata notifica delle cartelle presupposte e di conseguente maturazione della prescrizione/decadenza, quinquennali in subiecta materia, in quanto vi è prova documentale in atti della rituale notifica all'odierno ricorrente, a mezzo messo (destinatario/figlio con spedizione della raccomandata informativa), delle tre succitate cartelle alle date suindicate (una il 21.2.2019
e due il 29.6.2019) con la conseguenziale legittimità procedurale dell'intimazione di pagamento opposta e l'assorbimento di ogni eccezione esperibile nei confronti dei predetti atti presupposti, divenuto definitivi per mancata impugnazione. D'altro canto, vertendosi in tema di prescrizione quinquennale, non è neppure successivamente maturata la eccepita prescrizione stante la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e la notifica dell'intimazione de qua il 1.4.2025. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.