Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1241
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione sufficientemente motivata in quanto richiama la tipologia di imposta, l'anno di riferimento e gli atti presupposti con indicazione di numero e data di notifica. La notifica della cartella esattoriale presupposta è considerata sufficiente a rendere note al contribuente le informazioni omesse nell'intimazione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata, senza allegazione della stessa, sia sufficiente e non lesivo del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle esattoriali presupposte in date precedenti, rendendo legittima l'intimazione di pagamento e assorbendo le eccezioni relative agli atti presupposti. Inoltre, la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione sufficientemente motivata in quanto richiama la tipologia di imposta, l'anno di riferimento e gli atti presupposti con indicazione di numero e data di notifica. La notifica della cartella esattoriale presupposta è considerata sufficiente a rendere note al contribuente le informazioni omesse nell'intimazione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata, senza allegazione della stessa, sia sufficiente e non lesivo del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle esattoriali presupposte in date precedenti, rendendo legittima l'intimazione di pagamento e assorbendo le eccezioni relative agli atti presupposti. Inoltre, la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione sufficientemente motivata in quanto richiama la tipologia di imposta, l'anno di riferimento e gli atti presupposti con indicazione di numero e data di notifica. La notifica della cartella esattoriale presupposta è considerata sufficiente a rendere note al contribuente le informazioni omesse nell'intimazione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata, senza allegazione della stessa, sia sufficiente e non lesivo del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle esattoriali presupposte in date precedenti, rendendo legittima l'intimazione di pagamento e assorbendo le eccezioni relative agli atti presupposti. Inoltre, la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione sufficientemente motivata in quanto richiama la tipologia di imposta, l'anno di riferimento e gli atti presupposti con indicazione di numero e data di notifica. La notifica della cartella esattoriale presupposta è considerata sufficiente a rendere note al contribuente le informazioni omesse nell'intimazione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che il riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata, senza allegazione della stessa, sia sufficiente e non lesivo del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle esattoriali presupposte in date precedenti, rendendo legittima l'intimazione di pagamento e assorbendo le eccezioni relative agli atti presupposti. Inoltre, la prescrizione non è maturata a causa della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella presupposta

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo provata la rituale notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività degli stessi per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la prescrizione non sia maturata a causa della sospensione dei termini ex art. 68 D.L. 18/2020 e della notifica dell'intimazione in data successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1241
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1241
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo