Art. 2.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia previsti dall' articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , nonche' quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e relativo regolamento di esecuzione.
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanita' le funzioni di carattere internazionale gia' esercitate dall'ONMI.
A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.
Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia previsti dall' articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , nonche' quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e relativo regolamento di esecuzione.
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanita' le funzioni di carattere internazionale gia' esercitate dall'ONMI.