Articolo 14 della Legge 29 luglio 2003, n. 229
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9 settembre 2003
Art. 14. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 1. Al comma 2, primo periodo, dell' articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145 , dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell' articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come modificato dall' articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 , la parola: "oppure" e' sostituita dalle seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254 , nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti".
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), gia' sostituito dall' art. 3 delle legge 15 luglio 2002, n. 145 , e come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 . Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell' art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall' art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 , e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi egli storici dell'arte aventi il requisito di cui all' art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254 , nonche' per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge che in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».
Entrata in vigore il 9 settembre 2003
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