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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti
All'udienza del 10/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 709/2025 RG, promossa da:
nata a [...] il 1°/12/1966, C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(TE), Via Concezio Rosa n. 2 Scala D Int. 2, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Maurizio Gliubich e dall'avv. Lorenzo Cappa del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Gliubich, in L'Aquila, Viale Alcide de
Gasperi n. 34, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando
Gambino, in virtù di procura generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data Persona_1
22/03/2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, al Corso San Giorgio n. 14/16. CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione di debito del 19.02.2025. Omessa contribuzione Gestione CP_2
Autonoma Commercianti.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/03/2025, , in qualità di socio accomandatario della Parte_1 società “Dietro le Quinte S.a.s. di Centi A. & C.”, con sede in L'Aquila, evocava innanzi a questo
Tribunale l' chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza in capo alla ricorrente CP_2 dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Commercianti con effetto dall'1/04/2011, CP_2 dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente per le annualità comprese fra l'1/04/2011 e il
31/12/2019, sul presupposto dell'illegittimità della pretesa creditoria azionata per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, per non aver svolto alcuna attività commerciale, in quanto la società sarebbe inattiva da molti anni.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, assumendone l'infondatezza CP_2 in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, perveniva – per la discussione con termine per note – all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
Il ricorso è fondato.
In merito, non può non richiamarsi il precedente specifico di questo giudice (sent. 21/2025 pubbl. il
16/01/2025) riguardante la stessa odierna ricorrente e avente il medesimo oggetto (illegittima iscrizione alla Gestione Commercianti , sebbene in tema di opposizione ad avviso di addebito, mentre nel CP_2 caso in esame trattasi di accertamento negativo.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti (cfr. visura camerale storica datata 17/01/2024), risulta che la ditta “Dietro le Quinte s.a.s. di Centi A. & C.”, costituita in data 8/07/2004, ha cessato l'attività a far data dall'1/04/2011, il che esclude la sussistenza dei presupposti di legge relativi all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ad opera del l.r.p.t. L'art. 1 comma 203 della legge 662 del 1996, infatti, prescrive l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali solo se ricorrono determinati requisiti. In particolare, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione
Commercianti gli imprenditori che:
- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- siano in possesso delle prescritte licenze o autorizzazioni.
È di tutta evidenza, dunque, che un'impresa inattiva non soddisfa tutti i requisiti sopra esaminati, in quanto non è certamente configurabile il requisito dell'abitualità e prevalenza della partecipazione dell'imprenditore al lavoro aziendale. E ciò anche qualora quest'ultimo abbia già formalmente richiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Ne consegue che l'impresa inattiva non è tenuta al versamento dei contributi poiché l'obbligo di CP_2 iscrizione alla Gestione Commercianti sussiste solo nel caso in cui l'attività commerciale sia effettivamente svolta, con l'ulteriore requisito che per l'imprenditore si tratti di attività abituale e prevalente in termini di tempo impiegato e reddito percepito rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altra attività.
L' fonda la propria difesa chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base di elementi tratti dall'anagrafe CP_2 tributaria (esistenza di partita IVA;
dichiarazioni dei redditi presentate dalla già menzionata società).
Ebbene, in merito la Suprema Corte, in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (cfr. Cass., Ordinanza n. 3145/2013). Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 c.c., liberamente valutabile dal Giudice.
In definitiva, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della sig.ra nella qualità, alla gestione Commercianti relativamente al periodo Parte_1 CP_2 dall'1/04/2011 al 31/12/2019 e l'illegittimità della comunicazione del 19/02/2025, notificata il CP_2
10/03/2025, con la quale l'Ente previdenziale ha chiesto il pagamento della contribuzione previdenziale alla Gestione Autonoma Commercianti per gli anni dal 2011 al 2019; conseguentemente, non dovute le somme a tali titoli intimate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei valori tabellari minimi, attesa l'assenza di istruttoria e la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2. Dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della sig.ra nella qualità, alla Parte_1 gestione Commercianti relativamente al periodo dall'1/04/2011 al 31/12/2019 e l'illegittimità CP_2 della comunicazione del 19/02/2025, notificata il 10/03/2025, con la quale l'Ente previdenziale CP_2 ha chiesto il pagamento della contribuzione previdenziale alla Gestione Autonoma Commercianti per gli anni dal 2011 al 2019; conseguentemente, non dovute le somme a tali titoli intimate;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro CP_2
2.697,00, oltre rimborso del contributo unificato, oltre spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, addì 10/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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