Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4069 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cns - -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Archeologico di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.A., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con -OMISSIS-– -OMISSIS-, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio 19;
per l'annullamento, previa sospensione:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2025, comunicato ai sensi dell'art. 90 del d.lgs.vo 36/2023 con nota del 30.6.2025 (prot. n. -OMISSIS-) di aggiudicazione della gara “Procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento in concessione di servizi museali integrati nel Parco -OMISSIS- -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-), del verbale di gara n. -OMISSIS- del 25.2.2025 contenente la valutazione positiva di sostenibilità del piano economico finanziario dell'aggiudicatario nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti indicati nella narrativa del ricorso, nonché per la caducazione del contratto eventualmente stipulato.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-S.P.A. il 2\9\2025:
per l’annullamento:
- di ogni atto con cui la stazione appaltante e/o la Commissione hanno ammesso il ricorrente principale -OMISSIS- e l’offerta da esso proposta alla gara indetta dal Ministero della Cultura - Parco Archeologico di -OMISSIS- avente ad oggetto l’affidamento mediante procedura aperta della concessione dei servizi museali integrati del Parco (CIG -OMISSIS-) per un valore stimato in € 28.122.846,00 per una durata complessiva di 60 mesi, ivi incluso il Decreto n. -OMISSIS- del 26.06.2025 portante l’aggiudicazione unicamente per quanto occorra e solo nella parte in cui ammette il -OMISSIS- in graduatoria;
- di tutti i verbali di Gara redatti dalla Commissione nonché comunque per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti che possano ledere in qualche modo gli interessi dell’odierna ricorrente incidentale, nei limiti delle censure qui dedotte.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.P.A. il 8\10\2025:
per l’annullamento:
- di ogni atto con cui la stazione appaltante e/o la Commissione hanno ammesso il ricorrente principale -OMISSIS- e l’offerta da esso proposta alla gara indetta dal Ministero della Cultura - Parco Archeologico di -OMISSIS- avente ad oggetto l’affidamento mediante procedura aperta della concessione dei servizi museali integrati del Parco (CIG -OMISSIS-) per un valore stimato in € 28.122.846,00 per una durata complessiva di 60 mesi, ivi incluso il Decreto n. -OMISSIS- del 26.06.2025 portante l’aggiudicazione unicamente per quanto occorra e solo nella parte in cui ammette il -OMISSIS-in graduatoria;
- di tutti i verbali di Gara redatti dalla Commissione nonché comunque per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti che possano ledere in qualche modo gli interessi dell’odierna ricorrente incidentale, nei limiti delle censure qui dedotte.
Si è costituito in giudizio il Parco Archeologico di -OMISSIS- resistendo alle censure proposte dalla ricorrente e chiedendo il loro rigetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Parco Archeologico di -OMISSIS-, -OMISSIS-S.p.A. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con determina n. 71 del 3.6.2024, il Parco Archeologico di -OMISSIS- ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs.36/2023, per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati nel Parco, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
Il valore della concessione è stato stimato in € 28.122.846,00 per la durata complessiva di 60 mesi.
Nella graduatoria finale si è collocato al primo posto il raggruppamento -OMISSIS-con 88,99 punti (di cui 65,82 per l’offerta tecnica e 23,17 per quella economica) e al secondo posto il raggruppamento Consorzio -OMISSIS-con 82,2 punti (di cui 67,20 per l’offerta tecnica e 15 per quella economica). Successivamente, in data 25.2.2025 (come attestato dal verbale n. 9), il RUP ha proceduto alla verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF del raggruppamento -OMISSIS-e ha concluso tale verifica in senso positivo.
Con il decreto prot. n. -OMISSIS-, del 26.6.2025, dunque, l'Amministrazione ha aggiudicato la procedura in favore dell'odierno controinteressato. Detto provvedimento è stato comunicato ai sensi dell’art. 90 del codice con nota del 30.6.2025 (prot. n. -OMISSIS-).
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione alla luce del seguente e articolato motivo:
Violazione dell’art. 185, comma 5, dell’art 177, comma 5, dell’art. 182, comma 5, del d.lgs.vo 36/2023. Violazione della lex specialis di gara e segnatamente dell’art. 18.3 del disciplinare e dell’art. 4 del capitolato. Violazione dell’art. 12 del capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente motivazione, irragionevolezza, violazione dell’autovincolo e contraddittorietà : Il PEF proposto dal RTI Vivaticket era insostenibile per sovrastima dei ricavi e sottostima dei costi; la relativa valutazione di sostenibilità che ne aveva fatto la Stazione appaltante era, dunque, illegittima e viziata da difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, deducendo che il ricorso principale sarebbe inammissibile, in quanto diretto a censurare il merito tecnico delle valutazioni discrezionali effettuate dalla Commissione di gara, in ordine alla adeguatezza e alla sostenibilità del PEF; il ricorso sarebbe inammissibile anche per carenza di interesse, in quanto l’eventuale suo accoglimento non potrebbe comunque determinare l’aggiudicazione della gara alla ricorrente. La verifica sull’attendibilità e sostenibilità del PEF era stata comunque condotta in maniera pienamente aderente al contesto tecnico ed economico, oggetto di affidamento, ed era immune dai vizi dedotti.
La controinteressata ha proposto anche ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti, con i quali ha contestato l’ammissione alla gara della ricorrente principale. L’offerta del -OMISSIS- sarebbe inammissibile per difetto di procura del Sig. -OMISSIS-, che aveva sottoscritto, senza averne il potere, in nome e per conto di CNS l’atto costitutivo di ATI, nonché l’offerta e le dichiarazioni rese in gara. Le dichiarazioni rese dal sig. -OMISSIS- erano, sul punto, mendaci e tali da comportare l’esclusione del -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023. L’offerta del -OMISSIS- era inammissibile, anche perché non rispettosa delle prescrizioni dettate dall’art. 15.1 del Disciplinare in punto di limite minimo di interlinea pari a 1,5 cm e limite dimensionale massimo di 35 pagine.
La valutazione compiuta dalla Commissione circa l’affidabilità di CNS, infine, era stata formulata senza valutare tutti gli illeciti professionali da esso commessi e solo in forza delle dichiarazioni rese in sede di gara, così evidenziando un palese difetto di istruttoria; tale valutazione era comunque erronea ed illegittima, perché non aveva tenuto in debita considerazione gli illeciti professionali addebitati al ricorrente principale, che ne avrebbero giustificato l’esclusione dalla gara.
Si è costituito in giudizio il Parco Archeologico di -OMISSIS- resistendo alle censure proposte dalla ricorrente principale ed incidentale e chiedendo il loro rigetto.
La ricorrente principale e la controinteressata hanno depositato memorie di replica.
Pervenuta alla udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente, dopo aver esaminato il modello di PEF allegato alla disciplina di gara e richiamato il contenuto dell’art. 4 del capitolato - che illustra, nello specifico, i dati utilizzati dall’Amministrazione per addivenire al valore della concessione - censura, con un unico articolato motivo di ricorso, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF presentato dalla aggiudicataria, come condotta dalla Commissione. Il ricorrente principale sostiene, dunque, che il PEF prodotto da Vivaticket sarebbe caratterizzato da:
- una forte sovrastima dei ricavi delle visite speciali guidate e del guardaroba;
- una sottostima dei costi previsti dalla lex specialis di gara, riconducibili all’adeguamento obbligatorio annuale ISTAT del canone, agli oneri finanziari derivanti dalla esposizione bancaria necessaria alla copertura delle perdite accumulate sino al quarto anno nonché degli investimenti preventivati, ai costi per commissioni bancarie delle transazioni di vendita.
Più nel dettaglio, la ricorrente deduce che il Piano economico finanziario presentato dalla controinteressata, nel contemplare la realizzazione dell’utile di € 175.111,82 solo al quinto anno della concessione, a fronte di perdite complessive pari ad € 138.206,42 per i primi anni, si era basato esclusivamente sull’aumento dei ricavi, legati al servizio visite speciali guidate e guardaroba, auspicato in € 11.316.849,10. Il RUP avrebbe dovuto approfondire questo aspetto, verificando che l’aumento di ricavi fosse fondato su aspettative quanto meno plausibili.
Ancora, la ricorrente rileva che il PEF allegato agli atti di gara indicava, per le visite guidate, ricavi per un totale di € 2.085.594,00 e, per il servizio guardaroba, ricavi per un totale di € 2.229.726,00; l’aggiudicatario invece aveva sovrastimato i propri ricavi, inserendo nel PEF ricavi derivanti dalle visite guidate speciali per un totale di € 5.370.913,58 e ricavi per la gestione del servizio di guardaroba per € 5.945.935,52.
In merito alle visite guidate, poi, mentre la S.A. aveva considerato un tasso di occupazione del 55%, l’aggiudicatario portava tale tasso di occupazione all’80% nel primo anno e addirittura al 97% negli anni successivi, senza peraltro considerare che le ipotesi di gratuità espressamente previste dal capitolato (art. 7.1).
Con riferimento al servizio guardaroba, invece, risultava paradossale che una mera campagna informativa, oltre al “restyling” dei locali, potesse addirittura raddoppiare (dal 3% stimato dall’Amministrazione al 6%) gli utenti del servizio. Non sempre, poi, i visitatori sono muniti di valigia e comunque lo spazio dedicato agli oggetti voluminosi non era sufficientemente adeguato alla percentuale di utilizzo del guardaroba, come prospettata dall’aggiudicatario, il che andava a confermare l’apoditticità del dato.
Il PEF prodotto dall’aggiudicataria aveva, infine, sottostimato i costi: il canone concessorio, infatti, era dovuto, per tutti i 5 anni di contratto, in € 300.750,00 ed era soggetto ad aggiornamento annuale secondo le modalità stabilite dall’art. 12 dal capitolato.
Il PEF non aveva contemplato gli oneri finanziari derivanti dalla esposizione bancaria necessaria alla copertura delle perdite, accumulate sino al quarto anno (non inferiori ad € 138.000) nonché degli investimenti preventivati. Per i primi quattro anni di gestione era, poi, prevista una perdita di esercizio (€ 297.253,19 per il primo anno e € 81.113,70 per il secondo anno), perdita che non veniva compensata dagli utili generati sino al quarto anno, così permanendo una perdita complessiva pari ad € 138.000 circa. L’aggiudicatario avrebbe dovuto preventivare il pagamento degli interessi passivi, dovendo accedere a finanziamenti bancari per sopportare i costi di investimento e di gestione (soprattutto nei primi due anni di servizio): ipotizzando un capitale finanziato pari a € 900.000,00 (ovvero la voce Ammortamenti e svalutazioni), il PEF avrebbe dovuto appostare un costo per oneri finanziari, pari a circa € 170.000,00.
Anche i costi relativi alle commissioni bancarie erano stati sottostimati dal RTI.
Ciò premesso, il Collegio è dell’avviso che le censure così proposte non meritino accoglimento.
Si è ribadito in giurisprudenza che “la funzione del piano economico finanziario è di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo; il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione;
Il PEF esprime una valutazione tecnica dell’operatore economico suscettibile di disapprovazione solo ove manifestamente irragionevole o inficiata da macroscopica erroneità. Negli stessi limiti si può svolgere il sindacato giurisdizionale sul giudizio della commissione giudicatrice relativo al PEF presentato da un concorrente (Cons. di Stato, 17.08.2024, n. 6422).
Orbene, nel caso qui in esame, la lex specialis di gara, all’art. 18.3 del disciplinare, ha previsto che “ai sensi dell’art. 185 comma 5 d.lgs. 36/2023, prima di assegnare il punteggio all’offerta economica, la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”. La medesima disposizione è contenuta nell’art. 4 del capitolato. La Stazione appaltante ha chiesto, quindi, ai concorrenti di predisporre un PEF – sulla base di quello allegato agli atti di gara – proprio per valutare la sostenibilità della proposta, tanto che l’art. 4 del capitolato chiarisce che “il concessionario, sarà chiamato, in sede di offerta economica, a presentare un proprio PEF che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente e, a tal fine, sarò oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 185, comma 5, del D.lgs. 36/2023…”.
Come accennato in narrativa, quindi, il RUP, successivamente alla attribuzione delle offerte economiche, ha valutato come attendibile e sostenibile il PEF prodotto dall’aggiudicataria.
Tale valutazione risulta corretta ed immune dalle censure dedotte.
Iniziando con l’esame del servizio di gestione dei percorsi temporanei speciali, si osserva, in primo luogo, che la Stazione appaltante ha richiesto una misura minima, stabilendo, all’art. 7.1 del Capitolato, che “Il Concessionario dovrà programmare, per ogni giorno, non meno di 5 tour per un massimo di 25 persone a tour”. Come si evince dall’art. 4 del Capitolato, poi, la stima del potenziale ricavato è stata effettuata ipotizzando, al primo anno, 10 visite speciali al giorno con 25 utenti potenziali in alta stagione (1° aprile – 31 ottobre) e 5 visite speciali al giorno con 25 utenti potenziali in bassa stagione (1° novembre – 31 marzo), nonché applicando un tasso di occupazione medio del 55%, un prezzo di vendita medio a persona pari ad € 10,00 e un tasso di incremento annuale del 5%.
Orbene, l’aggiudicataria ha previsto un aumento significativo dei propri ricavi, spiegando nella propria relazione giustificativa, di raddoppiare i turni di visita e ottenere un tasso di occupazione che, nel corso della durata contrattuale, va dall’80% al 97%.
Sul punto, la Stazione appaltante ha evidenziato, nella propria memoria difensiva, che, tale incremento dei ricavi è stato accompagnato da un corrispondente incremento del relativo costo d’investimento, con specifico riferimento alla componente della manodopera e dei costi per le attività promozionali. L’ATI -OMISSIS-, cioè, a fronte di un incremento degli introiti derivanti dalla gestione del servizio di organizzazione dei percorsi temporanei speciali, ha aumentato il costo della manodopera relativo a detto servizio di oltre il 100% mantenendo, in linea di massima, il medesimo rapporto costi/incassi. I costi previsti per le attività promozionali sono invece aumentati da complessivi € 796.370,37 ad € 849.461,73.
La Stazione appaltante ha, quindi, rilevato come l’offerta tecnica del concorrente aggiudicatario abbia diffusamente descritto le relative previsioni circa l’organizzazione dei percorsi temporanei speciali, che si articolano tra percorsi generali (“per un pubblico generalista con temi di ampio respiro su -OMISSIS- e l’area -OMISSIS-”), specifici (“per un pubblico più attento, interessato ad aspetti particolari dell’archeologia pompeiana”), percorsi integrati tra le diverse aree archeologiche del Parco, itinerari cicloturistici, percorsi specifici per ragazzi, bambini, utenti affetti da disabilità visive o cognitive, così dando conto, ferma restando la dimensione minima del servizio richiesta dal Capitolato (art. 7.19), della propria strategia aziendale.
A fronte di un incremento degli introiti derivanti dalla gestione del servizio di organizzazione dei percorsi temporanei speciali, l’ATI -OMISSIS-ha altresì aumentato il costo della manodopera relativo a detto servizio di oltre il 100%.
Passando al servizio guardaroba, poi, si osserva che l’art. 4 del Capitolato ha stabilito che “La percentuale di fruizione del servizio di guardaroba è stata stimata nel 3% del totale dei visitatori con un tasso di incremento annuale del 3%. La stima è stata effettuata applicando il tasso di utilizzo stimato dall’Amministrazione (3%) al totale dei visitatori attesi nei cinque anni di durata della concessione per il prezzo (medio) del servizio per persona (€ 3,00)”.
Nella propria relazione, l’aggiudicatario ha chiarito che per il servizio di guardaroba è stato stimato “un aumento sia del tasso di utilizzo che del prezzo medio, grazie al progetto di restyling e in funzione delle azioni di comunicazione mirata descritte nel progetto tecnico. Abbiamo quindi stimato un tasso di utilizzo pari al 6% del pubblico e un prezzo medio pari a € 4,00”.
Si rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 7.4 del Capitolato, “il Concessionario incamera direttamente dai visitatori il corrispettivo per l’utilizzazione del servizio [di guardaroba], che dovrà essere forfetario e non potrà essere superiore ad € 5”.
Anche l’aggiudicatario ha ritenuto, quindi, di stimare un costo medio del servizio pari ad € 4,00, in luogo del costo massimo applicabile, pari ad € 5,00.
Ciò detto, la Stazione appaltante ha ritenuto non irragionevole l’aumentato del tasso di utilizzo del servizio di guardaroba dal 3% al 4% proposto dalla aggiudicataria, considerando le specificità del Parco -OMISSIS- di -OMISSIS- ed il fatto che il servizio di guardaroba è stato accorpato al servizio di biglietteria. Tale incremento viene addirittura ritenuto auspicabile dalla Stazione appaltante, considerando che, molto spesso, a totale svantaggio dei visitatori, i servizi offerti al di fuori del Parco risultano avere dei costi poco convenienti, se paragonati rispetto agli analoghi servizi del Parco.
Quanto alla dedotta impossibilità di ottenere l’incremento del tasso di utilizzo auspicato, per mancanza degli spazi necessari al deposito dei bagagli, ancora, la Stazione appaltante ha superato le relativa censura rilevando che, oltre allo spazio guardaroba situato a -OMISSIS- -OMISSIS- e destinato a contenere i bagagli voluminosi, sussistono, nella fattispecie, altri 5 spazi, ovvero l’ingresso di -OMISSIS-, che ha un’area ingombranti e un’area armadietti, l’ingresso di -OMISSIS-, che ha un’area ingombranti e un’area armadietti e il Museo di -OMISSIS-, che conta di uno spazio di oltre 14 mq. In ogni caso, sussisterebbe comunque la possibilità di aumentare il costo del servizio fino ad un massimo di € 5, perché previsto dal Capitolato.
Alla luce di tali rilievi, quindi, le valutazioni della Stazione appaltante non appaiono irrazionali né manifestamente erronee, considerando, oltre alle specificità del Parco Archeologico di -OMISSIS-, anche il fatto che il servizio di guardaroba costituisce, nelle gare del tipo di quella in esame, una prestazione strategica e fondamentale, proprio perché volto ad aumentare la fruibilità dei luoghi, oltre alla efficacia e la piacevolezza della visita. Si tratta, inoltre, di un servizio che viene notoriamente utilizzato dai visitatori, non solo muniti di valigie ingombranti, ma anche in possesso di borse o zaini.
Anche con riferimento ai costi, infine, le difese della Stazione appaltante danno conto, ad avviso del Collegio, della ragionevole e non arbitraria valutazione che la stessa ha operato, in sede di gara. Il canone di concessione per adeguamento ISTAT risulta, invero, coperto dalle somme appostate a titolo di altri costi generali d’impresa. Anche l’indicazione del costo delle commissioni bancarie, calcolato in € 0,70, è stato ampiamente spiegato dalla ATI aggiudicataria, nella relazione di accompagnamento al PEF.
Tutto ciò rilevato, occorre anche rammentare che le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica discrezionale che è riservato all’Amministrazione concedente, e che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.
Le circostanze, sopra evidenziate, escludono la possibilità di addivenire ad un giudizio di tal fatta, non rinvenendosi, nel giudizio di fattibilità e sostenibilità del PEF reso dalla Stazione appaltante, alcun profilo di evidente arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza.
La declaratoria di complessiva infondatezza del gravame principale priva oltremdo la società controinteressata di ogni interesse allo scrutinio del proprio ricorso incidentale e dei connessi motivi aggiunti, aventi carattere escludente nei confronti della ricorrente principale.
In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, infatti, il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse dell’aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto.
Il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti devono quindi essere dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, del c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
- condanna il Cns - -OMISSIS-, alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del resistente Parco Archeologico di -OMISSIS- e delle controinteressate ATI -OMISSIS-, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituendo con -OMISSIS- che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del resistente Parco Archeologico di -OMISSIS- ed in € 2.000,00 (duemila/00) complessivi, in favore delle predette controinteressate, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IT CE | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.