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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 112/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Siderno (RC) alla via delle Magnolie 5 di Siderno (RC) e (C.F. Parte_2
nata il [...] a [...] e residente in [...] delle Magnolie 5, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Galea presso il cui studio sito in Siderno (RC) alla Via Indipendenza 14, II piano, sono elettivamente domiciliati;
-OPPONENTI
E
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 denominazione sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio la mandataria Persona_1 [...]
(già denominata cambio di denominazione avvenuto Controparte_2 CP_3 per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 3) (C.F.
e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via P.IVA_3 P.IVA_2 Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa
, munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di “ Parte_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese in Via T. Campanella n.
46, Reggio Calabria.
-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti precisano come da note 127 ter cpc ritualmente depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e proponevano Pt_1 Pt_2 opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n.294/2023 (R.G. 1132/2023) pubblicato in data 27 novembre 2023 e notificato in data 11 gennaio 2024, emesso dal Tribunale di Locri per la somma di euro 50.182,45; oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione., eccependo: a) in via pregiudiziale l'obbligo di applicare la clausola compromissoria richiamata in contratto;
b) carenza di prova del credito e nullità della domanda per incertezza della causa petendi;
c) carenza di legittimazione attiva della procedente;
d) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
e) in via gradata nullità del contratto predisposto in violazione dell'art.125 TUB;
f) omessa comunicazione al sig. Pt_1 della decadenza dal beneficio del termine ed infine, g) nullità della coobbligazione e decadenza ex art.1957 c.c.. Come eccezione riconvenzionale formulavano richiesta risarcitoria per illegittima segnalazione al Crif. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta che contestava in ogni punto il contenuto dell'opposizione adducendo l'infondatezza in fatto e in diritto, contestando altresì la richiesta di CTU.
Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, il giudice preliminarmente, ad una più attenta analisi, rilevato che parte opposta , nella sua qualità di mandataria non documentava Controparte_2 che quest'ultima agisse come già per come espressamente richiamato, invitava CP_3 ai sensi dell'art.182 cpc, al deposito della completa documentazione ai fini della rappresentanza in giudizio, rinviando in modalità cartolare, per le successive decisioni sull'eccezione d'improcedibilità sollevata dagli opponenti dopo la mediazione esperita nelle more dalla società opposta e con ordinanza ex art.127 ter cpc, dopo aver verificato quanto eccepito dagli opponenti, rinviava la causa per la decisione sulla questione d'improcedibilità.
Con successivo decreto del 19.01.2025 disponeva che l'udienza di decisione fissata ex art.281 sexies cpc per il 14.02.2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note che le parti depositavano ritualmente.
Va dichiarata in via preliminare e assorbente delle ulteriori questioni,
l'improcedibilità della domanda proposta dall'opposto per irregolare instaurazione del procedimento di mediazione in ragione delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalla riforma Cartabia.
E' oramai consolidato il principio che l'avvio del procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al convenuto opposto nonché attore sostanziale, per come chiaramente specificato dalla Suprema Corte di Cassazione e oramai anche recepito dalla riforma Cartabia per i nuovi procedimenti (cfr. Cass. Sez. Un. Sent.
n.19596/2020). Sulla base del suddetto principio l'odierna società opposta ha ritenuto di avviare ancor prima dell'udienza di prima comparizione la procedura alternativa. Tuttavia la stessa è stata eseguita non in conformità a quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dal legislatore con il dlgs 149/2022.
Infatti, già prima della riforma, la Cassazione, con la notissima pronuncia n.
8473/2019, aveva indicato: a) la necessità della comparizione personale delle parti anche nel caso in cui non ci si trovi in presenza di attività non delegabile;
b) che in ogni caso la parte possa delegare altra persona compreso il proprio difensore”; c) che in quest'ultimo caso la parte deve conferire al terzo una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia) e se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Infatti, la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte, ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo, quale è appunto il procedimento di mediazione.
Sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di merito aveva poi confermato l'inidoneità della procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale, per la sostituzione della parte in mediazione delegata: (cfr. Trib. Napoli, sent. 29 settembre 2020, n. 3227; e, più recentemente, App. Napoli, sent. 2 febbraio 2022,
n. 421. Anche la Suprema corte ha al riguardo osservato che “l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale”, trattandosi di una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ. sent., 14/12/2021, n. 40035).
Successive pronunce hanno altresì precisato che: a) la procura sostanziale ad hoc per la mediazione è necessaria non soltanto qualora le parti debbano giungere ad un accordo conciliativo, ma anche per la partecipazione del delegato al primo incontro di mediazione;
b) la procura ad negotia deve chiaramente autorizzare il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto della parte all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti: il documento deve essere depositato agli atti dell'organismo prima della data indicata dell'incontro, in quanto, un'ipotetica, successiva ratifica non avrebbe alcun rilievo perché risulterebbe in ogni caso tardiva rispetto alla procedura di mediazione ormai conclusa. Una ratifica di tal genere sarebbe infatti del tutto inidonea in quanto la valutazione circa la corretta partecipazione, personale o per procura, al fine della verifica del rituale esperimento della mediazione deve essere necessariamente condotta in relazione a quanto si è svolto nella procedura di mediazione e, quindi, a quanto risulta dagli atti della stessa (e, principalmente, dal verbale redatto dal mediatore al quale possono risultare allegati all'occorrenza anche le procure eventualmente conferite) (cfr. App.
Napoli, sent., 19/09/2022, n. 3843).
Ne consegue che la mancanza di valida procura determina, da un lato,
l'improcedibilità della domanda giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2°,
d.lgs. 28/2010.
Orbene, per come osservato con l'ordinanza del 4.11.2024, nello specifico, la parte opposta aveva riservato il deposito della procura richiesta espressamente dal mediatore, dopo il primo incontro e quindi in difformità a quanto previsto dalla norma. Il nuovo art. 8, comma 4°, d.lgs. 28/2010 post riforma Cartabia, dispone infatti che: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della dichiarata improcedibilità e della non trattazione delle ulteriori questioni poste dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e con atto ritualmente notificato, contro
[...] Parte_2 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_1
a) Dichiara improcedibile la domanda dell'opposto e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 294/2023 emesso dal Tribunale di Locri per le ragioni espresse in parte motiva;
b) Spese compensate.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis