Trib. Locri, sentenza 17/02/2025, n. 85
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Sentenza 17 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Locri, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due opponenti contro una società di investimento. Gli opponenti hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui l'obbligo di applicare una clausola compromissoria, la carenza di prova del credito, la nullità della domanda per incertezza della causa petendi, e la prescrizione del diritto di credito. Hanno anche richiesto un risarcimento per illegittima segnalazione al CRIF. La parte opposta ha contestato le pretese degli opponenti e ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda dell'opposto, evidenziando che l'irregolare instaurazione del procedimento di mediazione, in violazione delle disposizioni normative e giurisprudenziali, ha reso inammissibile la richiesta di esecuzione del decreto ingiuntivo. In particolare, il Giudice ha sottolineato l'importanza della procura ad hoc per la partecipazione alla mediazione, affermando che la mancanza di tale documento comporta l'improcedibilità della domanda. Le spese del giudizio sono state compensate, considerando la dichiarata improcedibilità e la non trattazione delle ulteriori questioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 17/02/2025, n. 85
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 85
    Data del deposito : 17 febbraio 2025

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