CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 575/2024 RG, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliato in Salerno, alla Parte_1
via R. Zammarelli n. 12, presso lo studio dell'avv. Antonio Festa, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Sarno (SA), alla via Sarno Striano n. 32, presso lo studio dell'avv.
1 IO EL, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti presente agli atti del procedimento monitorio;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1123\2024 del 28\2\2024, pubblicata in data
28\2\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per
inadempimento e penale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
9\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13\5\2024, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 1123\2024 Parte_1
del 28\2\2024 (pubblicata in pari data e notificata il 12\4\2024), con cui il Tribunale di Salerno
così statuiva: “
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il Decreto
[...] Controparte_2
ingiuntivo n. 442/22 dichiarandolo esecutivo.
2. Condanna l'opponente al pagamento, in
favore dell'opposto e con attribuzione all'avv. IO EL quale antistatario, delle spese di
giudizio che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 3.470,00 per compenso di avvocato,
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato in data 25\3\2022, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
442\2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 15\2\2022 (depositato in data 21\2\2022 e notificato in data 22\2\2022), con il quale veniva ingiunto all'opponente
[...]
il pagamento in favore della ricorrente Parte_1 [...]
della somma di € 10.000,00 a titolo di penale, oltre interessi e Controparte_1
2 spese del procedimento monitorio. Invero, tra e la CP_3 [...]
era intervenuto il contratto n. 30136 portante la data del Parte_1
22\08\2019, della durata di due anni e avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale alla di presentazione di agenti, clienti, , Europa UE;
che il CP_3 CP_3
contratto, con decorrenza 1\2\2020 prevedeva il pagamento del corrispettivo per obiettivi, ossia la somma di € 10.000,00 (oltre IVA) in corrispondenza di un volume di affari raggiunto al
100\5 per € 200.000,00 ovvero la somma di € 3.000,00 a fronte di un volume di affari raggiunto di € 60.000,00; che a norma dell'art. 10 delle condizioni contrattuali non solo la CP_3
avrebbe potuto risolvere di diritto il contratto nel caso in cui il Partner\Fornitore si fosse reso inadempiente al suo obbligo di redigere la Relazione Obbligatoria di cui all'art. 5 del contratto,
attestante tutte le presentazioni, trattative, esiti positivi, negativi, mancati e ancora in stand by,
nonché il conseguente valore economico incassato anche se pari a zero;
che l'eventuale risoluzione per clausola risolutiva espressa avrebbe comportato per la il diritto CP_3
a titolo di penale “il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito al 100%
riferito ad un'annualità”.
Con l'opposizione, la rappresentava Parte_1
che la richiesta di € 10.000,00 si basava sulla fattura n. 550/21 del 15\10\2021 emessa dalla società – credito poi ceduto all'opposta CP_3 Controparte_1
– e contestava la debenza di detta somma per i seguenti motivi:
[...]
- le clausole n. 5 e n. 10 contenute nelle condizioni generali di contratto n. 30136 del
22\8\2019, relative agli “obblighi del partner/fornitore” e alla “clausola risolutiva
espressa”, in virtù delle quali era stata richiesta la somma ingiunta, erano da considerarsi vessatorie e, di conseguenza, nulle in assenza della specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.;
- in ogni caso, la non poteva Parte_1
ritenersi inadempiente rispetto alla redazione del report annuale in quanto la CP_4
[..
[...] [... aveva arbitrariamente posticipato la data di decorrenza del contratto (dal 1\9\2019 al
1\2\2020), in spregio al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, al solo fine di non far emergere il proprio inadempimento (la presentazione degli agenti era avvenuta solo in data 4\9\2020 e in data 20\11\2020 e con nessuno dei candidati erano stato stretto un rapporto commerciale);
- inoltre, a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo mancava la prova scritta del credito essendo stati prodotti, quali documenti, la fotocopia di una fattura del 15\10\2021 priva di qualsivoglia sottoscrizione del legale rappresentante della la fotocopia CP_3
di un documento avente ad oggetto “B2B conferma ordine”, anch'essa non sottoscritta;
la fotocopia di un documento, avente ad oggetto “conferma incarico professionale N°. 821
del 05.02.2020” non validata dalla sottoscrizione del legale rappresentante della
[...]
e mai approvato dalla CP_3 Parte_1
la copia di un documento afferente la risoluzione per inadempimento contrattuale
[...]
sottoscritta dall'Amministratore di in assenza di specifica autorizzazione CP_3
del legale rappresentante ai fini dell'espletamento di tali adempimenti;
- da ultimo, la lamentava Parte_1
l'eccessiva onerosità della clausola penale.
Di conseguenza, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta ex art. 1384 c.c.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_5
contestando quanto ex adverso dedotto e richiamando tutte le circostanze
[...]
sulla base delle quali poteva dirsi provato il credito.
Quindi, depositate le memorie istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., alla udienza del 12\4\2023 la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
28\2\2024, all'esito della quale il Tribunale di Salerno emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_3
[..
[...] nei confronti di e, per l'effetto, conferma
[...] Controparte_2
il Decreto ingiuntivo n. 442/22 dichiarandolo esecutivo.
2. Condanna l'opponente al
pagamento, in favore dell'opposto e con attribuzione all'avv. IO EL quale antistatario,
delle spese di giudizio che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 3.470,00 per
compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per
legge”.
In particolare, il Tribunale riteneva che, da una parte, la società opposta avesse adempiuto al proprio onere probatorio, fornendo la documentazione necessaria a provare il proprio diritto al credito ingiunto, mentre, dall'altra, l'opponente non avesse fornito supporto alcuno a quanto eccepito nel suo ricorso.
Nello specifico, non era contestato che la avesse Controparte_1
acquistato un monte crediti insoluti da tra i quali, anche quello di €10.000,00 CP_3
oltre accessori, vantato dalla cedente nei confronti della Parte_1
che trovava origine nel rapporto n° 30136 del 22\8\2019, intercorso con
[...]
il partner/fornitore e avente ad Parte_1
oggetto l'incarico conferito a di presentazione di agenti, presentazione CP_3
clienti, Italia, Europa UE ed extra-Europa, della durata di due anni. Parimenti, non era contestato che la avesse omesso di Parte_1
inviare la “Relazione economica esiti dell'incarico professionale assegnato a CP_3
” di cui all'art. 5 delle condizioni generali di contratto. Detta relazione assumeva
[...]
importanza decisiva per emettere l'estratto conto avente a oggetto il compenso eventualmente maturato da per l'annualità di riferimento, visto che dall'inadempimento le CP_3
parti facevano conseguire l'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto con la richiesta di pagamento della penale.
Secondo il Giudice di prime cure, dette clausole non necessitavano di specifica sottoscrizione in quanto non rientranti nel novero delle clausole c.d. vessatorie.
5 Quanto al termine di decorrenza dell'efficacia del contratto, il Tribunale reputava corretta la data indicata dalla società opposta dal momento che il contratto, concluso a distanza, poteva dirsi perfezionato solo con l'invio completo della proposta sottoscritta da parte della avvenuto solo in data 24\1\2020. Parte_1
Da ultimo, il Giudice di primo grado valutava equo il quantum della penale perché la somma prevista come risarcimento del danno (pari al 100% del compenso pattuito per l'annualità)
poneva il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse esattamente adempiuto.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante Parte_1
, previa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., censurava la sentenza di primo grado
[...]
per il seguente motivo: “difetto di motivazione ed illogicità della sentenza di primo grado con
riferimento all'eccezione relativa alla eccessività della penale”. Per l'appellante, infatti, la quantificazione della penale sarebbe stata frutto di una distorta lettura dello schema contrattuale e delle singole disposizioni ivi previste, in quanto il compenso di € 10.000,00 (cui era stata parametrata la penale) sarebbe spettato alla solo in caso di incremento CP_3
del fatturato della di € 200.000,00, Parte_1
obiettivo che non era stato raggiunto, né provato. Infatti, la aveva solamente CP_3
presentato una lista di potenziali clienti, senza che la società Parte_1
avesse poi concluso contratti o incassato corrispettivi. Pertanto, per la
[...]
società appellante, stante la mancata realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto, nessun compenso sarebbe stato dovuto alla CP_3
e, di conseguenza, la penale sarebbe stata pari al 100% di 0, quindi pari a 0.
Quindi, l'appellante così concludeva: “alla luce di quanto sopra, appare incontroverso che, se
il Giudice di prime cure avesse correttamente valutato gli elementi probatori prodotti - in
particolar modo gli articoli nn. 2, 3, 4 e 10 del Contratto - avrebbe accertato che la società
non ha permesso ad di realizzare un maggior volume d'affari annuale CP_3 Parte_1
6 di € 200.000,00, unica condizione che legittimava la corresponsione di quel compenso pari a
€ 10.000,00 su cui veniva parametrata la penale ex art. 10 sottesa al Decreto Ingiuntivo di cui
si chiede l'annullamento”. Formulava, quindi, le seguenti richieste: “(i) riformare la sentenza
n. 1123/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Crisci,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 2861/2022, depositata in cancelleria in data 28.02.2024, e
notificata ad il 12.04.2024 apportando le modifiche innanzi richieste che qui si Parte_1
hanno nuovamente trascritte e riportate in ogni parte;
e (ii) rigettare il Decreto Ingiuntivo
opposto n. 442/2022 in quanto la sottesa pretesa creditoria non risulta documentalmente
provata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva Controparte_1
contestando analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il
[...]
rigetto dell'appello.
Di poi, rigettata l'istanza di sospensione (cfr. ordinanza del 29\11\2024), la causa era rinviata all'udienza del 9\10\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 14\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sulla qualificazione del compenso come clausola penale.
Con l'unico motivo d'appello, la Parte_1
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui quantificava l'importo della penale in €
10.000,00, ovvero parametrandolo al compenso, o meglio al success fee, che sarebbe spettato alla - società cedente il credito all'appellata CP_3 Controparte_6
[..
[...] - solo ove avesse realizzato l'obbligazione di risultato assunta con il
[...]
contratto, consistente nel presentare nuovi clienti e, per tal via, consentire alla
[...]
il raggiungimento di un volume complessivo d'affari Parte_1
annuale netto di € 200.000,00. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo escludeva il diritto al compenso per l'annualità di riferimento e, quindi, a detta dell'appellante, nulla sarebbe stato dovuto neppure a titolo di penale.
Si tratta, a ben vedere, di una prospettazione difensiva nuova in quanto nel giudizio di primo grado l'opponente, odierno appellante, aveva solamente lamentato la nullità della clausola penale perché vessatoria e, in subordine, ne aveva chiesto la riduzione per eccessiva onerosità.
Ora, in disparte qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilità di tale motivo, lo stesso risulta in ogni caso infondato.
Questa Corte ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure abbia correttamente concluso per la debenza della somma ingiunta, interpretando in maniera logica e condivisibile le clausole nn.
2 – 3 – 4 – 5 e 10 delle condizioni generali di contratto n. 30136 del 22\8\2019.
In particolare, l'art. 10 prevedeva una clausola risolutiva espressa che attribuiva al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2024, n.26931; Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22725; Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17603). Della sua validità ed efficacia non può dubitarsi in quanto le parti avevano specificamente indicato l'inadempimento dell'obbligazione che avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto, ossia l'omesso invio della relazione annuale di cui all'art. 5.
Essa, inoltre, non aveva carattere vessatorio, atteso che non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, “in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel
8 contratto stesso, a norma dell'art. 1453 c.c. per l'ipotesi d'inadempimento e la
relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà a mezzo della anticipata valutazione
dell'importanza di un determinato inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/11/2016,
n.23065; Cassazione civile sez. III, 03/08/2005, n.16253).
Anche il suo esercizio risultava conforme al principio generale di buona fede ex art. 1375 c.c.,
essendo stata accertata l'imputabilità dell'inadempimento.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'agire dei contraenti va valutato, anche in
presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia
quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere
unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il
fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non
sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre
tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta
inadempiente” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, n.8282).
Nel caso di specie, non aveva costituito oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che la non avesse predisposto il report Parte_1
annuale previsto dall'art.
5. Inoltre, l'importanza di tale adempimento era nota all'obbligato dal momento che rappresentava l'unico strumento a disposizione della per CP_3
conoscere l'esito dell'attività sulla base del quale calcolare (e richiedere) il compenso eventualmente spettante.
Alla citata clausola risolutiva espressa era collegata poi una clausola penale con funzione di liquidazione anticipata e forfettaria del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/06/2002,
n.8697). In particolare, era previsto “il pagamento immediato di un importo pari al compenso
stabilito dal 100% riferito ad un'annualità” (cfr. art. 5 Condizioni Generali Contratto n. 30136
del 22\8\2019). Per tal via, le parti intendevano stabilire che la penale, in ipotesi di
9 inadempimento del contraente, fosse pari al compenso massimo conseguibile dalla controparte,
ossia € 10.000,00 a fronte di un obiettivo affari totale (100%) di € 200.000,00.
Ebbene, tale interpretazione del contratto, fatta propria dal Tribunale nella sentenza qui gravata, risulta non solo rispondente al senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, ma anche l'unica possibile per attribuire alla clausola penale qualche effetto, non potendosi accogliere la diversa ricostruzione prospettata dall'appellante che finirebbe per vanificare la serietà del vincolo contrattuale e privare di significato la clausola risolutiva espressa con annessa penale.
Sul punto, giova ricordare quelli che sono i principi giurisprudenziali in tema di interpretazione del contratto.
È noto che, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso
letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo
può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c.
all'art. 1371 c.c. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una clausola contrattuale che
commisurava il compenso del professionista stimatore "al 5% dell'importo d'indennizzo netto
che sarà corrisposto dalle Assicuratrici" ha rigettato il ricorso che, alla stregua
dell'interpretazione letterale della predetta clausola, deduceva come dovuto il diritto al
compenso solo all'esito del raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento
dell'indennizzo all'esito del procedimento stragiudiziale di stima dei danni)” (cfr. Cassazione
Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025). Ancora, “la comune intenzione dei contraenti deve
essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce
dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione
soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del
significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad
escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui
10 interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi
che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (cfr. Cassazione Sez. 2,
Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024). Oltretutto, “il criterio ermeneutico contenuto nell'art.
1367 cod. civ. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non
ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi
effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria
alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni,
deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di
adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti” (cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza
n. 28357 del 22/12/2011).
Tali principi sono stati applicati dal Giudice di prime cure in maniera del tutto condivisibile.
Infatti, la redazione della relazione annuale da parte di Parte_1
rappresentava una condizione necessaria per la determinazione del
[...]
volume d'affari raggiunto e per il conseguente calcolo del compenso spettante a CP_3
[...
In mancanza di tale report, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso CP_3
e sarebbe rimasta sprovvista di tutela in ipotesi di mancata collaborazione della controparte nell'esecuzione del contratto. In tale contesto, assumeva, quindi, rilievo la penale con la sua funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale. Non può diversamente sostenersi che in tali ipotesi la penale fosse pari al 100% di 0, in quanto ciò significherebbe privare di significato la previsione contrattuale di cui all'art. 10, la cui ragion d'essere doveva esplicarsi proprio quando, in assenza di report del volume d'affari, non poteva determinarsi il compenso dovuto.
Infine, per quel che qui rileva, anche sul quantum della penale, questa Corte condivide la valutazione del Giudice di prime cure.
Invero, “per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini
dell'articolo 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice all'adempimento è costituito
11 dall'interesse del creditore e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio
delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può
prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in
mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18463).
Nel caso di specie, la penale risultava proporzionata al valore della prestazione dedotta in contratto, essendo pari all'utilità che il contraente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto ed esprimendo così appieno la funzione di liquidazione anticipata del risarcimento del danno (in effetti, la corresponsione della somma a titolo di penale avrebbe posto il creditore nella stessa identica situazione in cui si sarebbe trovato in ipotesi di esatto adempimento della prestazione).
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello vada rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
B. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
12 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1123\2024 del 28\2\2024,
pubblicata in data 28\2\2024 dal Tribunale di Salerno;
2. ON l'appellante, , al Parte_1
pagamento in favore dell'appellato, delle spese Controparte_1
processuali di secondo grado, che liquida in € 3.000,00 per competenza professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 575/2024 RG, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliato in Salerno, alla Parte_1
via R. Zammarelli n. 12, presso lo studio dell'avv. Antonio Festa, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Sarno (SA), alla via Sarno Striano n. 32, presso lo studio dell'avv.
1 IO EL, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti presente agli atti del procedimento monitorio;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1123\2024 del 28\2\2024, pubblicata in data
28\2\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per
inadempimento e penale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
9\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13\5\2024, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 1123\2024 Parte_1
del 28\2\2024 (pubblicata in pari data e notificata il 12\4\2024), con cui il Tribunale di Salerno
così statuiva: “
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il Decreto
[...] Controparte_2
ingiuntivo n. 442/22 dichiarandolo esecutivo.
2. Condanna l'opponente al pagamento, in
favore dell'opposto e con attribuzione all'avv. IO EL quale antistatario, delle spese di
giudizio che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 3.470,00 per compenso di avvocato,
oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato in data 25\3\2022, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
442\2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 15\2\2022 (depositato in data 21\2\2022 e notificato in data 22\2\2022), con il quale veniva ingiunto all'opponente
[...]
il pagamento in favore della ricorrente Parte_1 [...]
della somma di € 10.000,00 a titolo di penale, oltre interessi e Controparte_1
2 spese del procedimento monitorio. Invero, tra e la CP_3 [...]
era intervenuto il contratto n. 30136 portante la data del Parte_1
22\08\2019, della durata di due anni e avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale alla di presentazione di agenti, clienti, , Europa UE;
che il CP_3 CP_3
contratto, con decorrenza 1\2\2020 prevedeva il pagamento del corrispettivo per obiettivi, ossia la somma di € 10.000,00 (oltre IVA) in corrispondenza di un volume di affari raggiunto al
100\5 per € 200.000,00 ovvero la somma di € 3.000,00 a fronte di un volume di affari raggiunto di € 60.000,00; che a norma dell'art. 10 delle condizioni contrattuali non solo la CP_3
avrebbe potuto risolvere di diritto il contratto nel caso in cui il Partner\Fornitore si fosse reso inadempiente al suo obbligo di redigere la Relazione Obbligatoria di cui all'art. 5 del contratto,
attestante tutte le presentazioni, trattative, esiti positivi, negativi, mancati e ancora in stand by,
nonché il conseguente valore economico incassato anche se pari a zero;
che l'eventuale risoluzione per clausola risolutiva espressa avrebbe comportato per la il diritto CP_3
a titolo di penale “il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito al 100%
riferito ad un'annualità”.
Con l'opposizione, la rappresentava Parte_1
che la richiesta di € 10.000,00 si basava sulla fattura n. 550/21 del 15\10\2021 emessa dalla società – credito poi ceduto all'opposta CP_3 Controparte_1
– e contestava la debenza di detta somma per i seguenti motivi:
[...]
- le clausole n. 5 e n. 10 contenute nelle condizioni generali di contratto n. 30136 del
22\8\2019, relative agli “obblighi del partner/fornitore” e alla “clausola risolutiva
espressa”, in virtù delle quali era stata richiesta la somma ingiunta, erano da considerarsi vessatorie e, di conseguenza, nulle in assenza della specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2, c.c.;
- in ogni caso, la non poteva Parte_1
ritenersi inadempiente rispetto alla redazione del report annuale in quanto la CP_4
[..
[...] [... aveva arbitrariamente posticipato la data di decorrenza del contratto (dal 1\9\2019 al
1\2\2020), in spregio al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, al solo fine di non far emergere il proprio inadempimento (la presentazione degli agenti era avvenuta solo in data 4\9\2020 e in data 20\11\2020 e con nessuno dei candidati erano stato stretto un rapporto commerciale);
- inoltre, a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo mancava la prova scritta del credito essendo stati prodotti, quali documenti, la fotocopia di una fattura del 15\10\2021 priva di qualsivoglia sottoscrizione del legale rappresentante della la fotocopia CP_3
di un documento avente ad oggetto “B2B conferma ordine”, anch'essa non sottoscritta;
la fotocopia di un documento, avente ad oggetto “conferma incarico professionale N°. 821
del 05.02.2020” non validata dalla sottoscrizione del legale rappresentante della
[...]
e mai approvato dalla CP_3 Parte_1
la copia di un documento afferente la risoluzione per inadempimento contrattuale
[...]
sottoscritta dall'Amministratore di in assenza di specifica autorizzazione CP_3
del legale rappresentante ai fini dell'espletamento di tali adempimenti;
- da ultimo, la lamentava Parte_1
l'eccessiva onerosità della clausola penale.
Di conseguenza, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta ex art. 1384 c.c.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_5
contestando quanto ex adverso dedotto e richiamando tutte le circostanze
[...]
sulla base delle quali poteva dirsi provato il credito.
Quindi, depositate le memorie istruttorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., alla udienza del 12\4\2023 la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
28\2\2024, all'esito della quale il Tribunale di Salerno emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “
1. Rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_3
[..
[...] nei confronti di e, per l'effetto, conferma
[...] Controparte_2
il Decreto ingiuntivo n. 442/22 dichiarandolo esecutivo.
2. Condanna l'opponente al
pagamento, in favore dell'opposto e con attribuzione all'avv. IO EL quale antistatario,
delle spese di giudizio che liquida complessivamente, e per l'intero, in €. 3.470,00 per
compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per
legge”.
In particolare, il Tribunale riteneva che, da una parte, la società opposta avesse adempiuto al proprio onere probatorio, fornendo la documentazione necessaria a provare il proprio diritto al credito ingiunto, mentre, dall'altra, l'opponente non avesse fornito supporto alcuno a quanto eccepito nel suo ricorso.
Nello specifico, non era contestato che la avesse Controparte_1
acquistato un monte crediti insoluti da tra i quali, anche quello di €10.000,00 CP_3
oltre accessori, vantato dalla cedente nei confronti della Parte_1
che trovava origine nel rapporto n° 30136 del 22\8\2019, intercorso con
[...]
il partner/fornitore e avente ad Parte_1
oggetto l'incarico conferito a di presentazione di agenti, presentazione CP_3
clienti, Italia, Europa UE ed extra-Europa, della durata di due anni. Parimenti, non era contestato che la avesse omesso di Parte_1
inviare la “Relazione economica esiti dell'incarico professionale assegnato a CP_3
” di cui all'art. 5 delle condizioni generali di contratto. Detta relazione assumeva
[...]
importanza decisiva per emettere l'estratto conto avente a oggetto il compenso eventualmente maturato da per l'annualità di riferimento, visto che dall'inadempimento le CP_3
parti facevano conseguire l'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto con la richiesta di pagamento della penale.
Secondo il Giudice di prime cure, dette clausole non necessitavano di specifica sottoscrizione in quanto non rientranti nel novero delle clausole c.d. vessatorie.
5 Quanto al termine di decorrenza dell'efficacia del contratto, il Tribunale reputava corretta la data indicata dalla società opposta dal momento che il contratto, concluso a distanza, poteva dirsi perfezionato solo con l'invio completo della proposta sottoscritta da parte della avvenuto solo in data 24\1\2020. Parte_1
Da ultimo, il Giudice di primo grado valutava equo il quantum della penale perché la somma prevista come risarcimento del danno (pari al 100% del compenso pattuito per l'annualità)
poneva il creditore nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il debitore avesse esattamente adempiuto.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante Parte_1
, previa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., censurava la sentenza di primo grado
[...]
per il seguente motivo: “difetto di motivazione ed illogicità della sentenza di primo grado con
riferimento all'eccezione relativa alla eccessività della penale”. Per l'appellante, infatti, la quantificazione della penale sarebbe stata frutto di una distorta lettura dello schema contrattuale e delle singole disposizioni ivi previste, in quanto il compenso di € 10.000,00 (cui era stata parametrata la penale) sarebbe spettato alla solo in caso di incremento CP_3
del fatturato della di € 200.000,00, Parte_1
obiettivo che non era stato raggiunto, né provato. Infatti, la aveva solamente CP_3
presentato una lista di potenziali clienti, senza che la società Parte_1
avesse poi concluso contratti o incassato corrispettivi. Pertanto, per la
[...]
società appellante, stante la mancata realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3 delle condizioni generali di contratto, nessun compenso sarebbe stato dovuto alla CP_3
e, di conseguenza, la penale sarebbe stata pari al 100% di 0, quindi pari a 0.
Quindi, l'appellante così concludeva: “alla luce di quanto sopra, appare incontroverso che, se
il Giudice di prime cure avesse correttamente valutato gli elementi probatori prodotti - in
particolar modo gli articoli nn. 2, 3, 4 e 10 del Contratto - avrebbe accertato che la società
non ha permesso ad di realizzare un maggior volume d'affari annuale CP_3 Parte_1
6 di € 200.000,00, unica condizione che legittimava la corresponsione di quel compenso pari a
€ 10.000,00 su cui veniva parametrata la penale ex art. 10 sottesa al Decreto Ingiuntivo di cui
si chiede l'annullamento”. Formulava, quindi, le seguenti richieste: “(i) riformare la sentenza
n. 1123/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Crisci,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 2861/2022, depositata in cancelleria in data 28.02.2024, e
notificata ad il 12.04.2024 apportando le modifiche innanzi richieste che qui si Parte_1
hanno nuovamente trascritte e riportate in ogni parte;
e (ii) rigettare il Decreto Ingiuntivo
opposto n. 442/2022 in quanto la sottesa pretesa creditoria non risulta documentalmente
provata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva Controparte_1
contestando analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il
[...]
rigetto dell'appello.
Di poi, rigettata l'istanza di sospensione (cfr. ordinanza del 29\11\2024), la causa era rinviata all'udienza del 9\10\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 14\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sulla qualificazione del compenso come clausola penale.
Con l'unico motivo d'appello, la Parte_1
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui quantificava l'importo della penale in €
10.000,00, ovvero parametrandolo al compenso, o meglio al success fee, che sarebbe spettato alla - società cedente il credito all'appellata CP_3 Controparte_6
[..
[...] - solo ove avesse realizzato l'obbligazione di risultato assunta con il
[...]
contratto, consistente nel presentare nuovi clienti e, per tal via, consentire alla
[...]
il raggiungimento di un volume complessivo d'affari Parte_1
annuale netto di € 200.000,00. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo escludeva il diritto al compenso per l'annualità di riferimento e, quindi, a detta dell'appellante, nulla sarebbe stato dovuto neppure a titolo di penale.
Si tratta, a ben vedere, di una prospettazione difensiva nuova in quanto nel giudizio di primo grado l'opponente, odierno appellante, aveva solamente lamentato la nullità della clausola penale perché vessatoria e, in subordine, ne aveva chiesto la riduzione per eccessiva onerosità.
Ora, in disparte qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilità di tale motivo, lo stesso risulta in ogni caso infondato.
Questa Corte ritiene, infatti, che il Giudice di prime cure abbia correttamente concluso per la debenza della somma ingiunta, interpretando in maniera logica e condivisibile le clausole nn.
2 – 3 – 4 – 5 e 10 delle condizioni generali di contratto n. 30136 del 22\8\2019.
In particolare, l'art. 10 prevedeva una clausola risolutiva espressa che attribuiva al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandolo dall'onere di provarne l'importanza (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2024, n.26931; Cassazione civile sez. II, 11/08/2021, n.22725; Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17603). Della sua validità ed efficacia non può dubitarsi in quanto le parti avevano specificamente indicato l'inadempimento dell'obbligazione che avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto, ossia l'omesso invio della relazione annuale di cui all'art. 5.
Essa, inoltre, non aveva carattere vessatorio, atteso che non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, comma 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, “in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è insita nel
8 contratto stesso, a norma dell'art. 1453 c.c. per l'ipotesi d'inadempimento e la
relativa clausola non fa che rafforzare tale facoltà a mezzo della anticipata valutazione
dell'importanza di un determinato inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/11/2016,
n.23065; Cassazione civile sez. III, 03/08/2005, n.16253).
Anche il suo esercizio risultava conforme al principio generale di buona fede ex art. 1375 c.c.,
essendo stata accertata l'imputabilità dell'inadempimento.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “l'agire dei contraenti va valutato, anche in
presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia
quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere
unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il
fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non
sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre
tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta
inadempiente” (cfr. Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, n.8282).
Nel caso di specie, non aveva costituito oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che la non avesse predisposto il report Parte_1
annuale previsto dall'art.
5. Inoltre, l'importanza di tale adempimento era nota all'obbligato dal momento che rappresentava l'unico strumento a disposizione della per CP_3
conoscere l'esito dell'attività sulla base del quale calcolare (e richiedere) il compenso eventualmente spettante.
Alla citata clausola risolutiva espressa era collegata poi una clausola penale con funzione di liquidazione anticipata e forfettaria del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/06/2002,
n.8697). In particolare, era previsto “il pagamento immediato di un importo pari al compenso
stabilito dal 100% riferito ad un'annualità” (cfr. art. 5 Condizioni Generali Contratto n. 30136
del 22\8\2019). Per tal via, le parti intendevano stabilire che la penale, in ipotesi di
9 inadempimento del contraente, fosse pari al compenso massimo conseguibile dalla controparte,
ossia € 10.000,00 a fronte di un obiettivo affari totale (100%) di € 200.000,00.
Ebbene, tale interpretazione del contratto, fatta propria dal Tribunale nella sentenza qui gravata, risulta non solo rispondente al senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, ma anche l'unica possibile per attribuire alla clausola penale qualche effetto, non potendosi accogliere la diversa ricostruzione prospettata dall'appellante che finirebbe per vanificare la serietà del vincolo contrattuale e privare di significato la clausola risolutiva espressa con annessa penale.
Sul punto, giova ricordare quelli che sono i principi giurisprudenziali in tema di interpretazione del contratto.
È noto che, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso
letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo
può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c.
all'art. 1371 c.c. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una clausola contrattuale che
commisurava il compenso del professionista stimatore "al 5% dell'importo d'indennizzo netto
che sarà corrisposto dalle Assicuratrici" ha rigettato il ricorso che, alla stregua
dell'interpretazione letterale della predetta clausola, deduceva come dovuto il diritto al
compenso solo all'esito del raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento
dell'indennizzo all'esito del procedimento stragiudiziale di stima dei danni)” (cfr. Cassazione
Sez. 3, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025). Ancora, “la comune intenzione dei contraenti deve
essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce
dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione
soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del
significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad
escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui
10 interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi
che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (cfr. Cassazione Sez. 2,
Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024). Oltretutto, “il criterio ermeneutico contenuto nell'art.
1367 cod. civ. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono
interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non
ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi
effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria
alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni,
deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di
adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti” (cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza
n. 28357 del 22/12/2011).
Tali principi sono stati applicati dal Giudice di prime cure in maniera del tutto condivisibile.
Infatti, la redazione della relazione annuale da parte di Parte_1
rappresentava una condizione necessaria per la determinazione del
[...]
volume d'affari raggiunto e per il conseguente calcolo del compenso spettante a CP_3
[...
In mancanza di tale report, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso CP_3
e sarebbe rimasta sprovvista di tutela in ipotesi di mancata collaborazione della controparte nell'esecuzione del contratto. In tale contesto, assumeva, quindi, rilievo la penale con la sua funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale. Non può diversamente sostenersi che in tali ipotesi la penale fosse pari al 100% di 0, in quanto ciò significherebbe privare di significato la previsione contrattuale di cui all'art. 10, la cui ragion d'essere doveva esplicarsi proprio quando, in assenza di report del volume d'affari, non poteva determinarsi il compenso dovuto.
Infine, per quel che qui rileva, anche sul quantum della penale, questa Corte condivide la valutazione del Giudice di prime cure.
Invero, “per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini
dell'articolo 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice all'adempimento è costituito
11 dall'interesse del creditore e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio
delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può
prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in
mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18463).
Nel caso di specie, la penale risultava proporzionata al valore della prestazione dedotta in contratto, essendo pari all'utilità che il contraente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto ed esprimendo così appieno la funzione di liquidazione anticipata del risarcimento del danno (in effetti, la corresponsione della somma a titolo di penale avrebbe posto il creditore nella stessa identica situazione in cui si sarebbe trovato in ipotesi di esatto adempimento della prestazione).
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello vada rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
B. Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
12 1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1123\2024 del 28\2\2024,
pubblicata in data 28\2\2024 dal Tribunale di Salerno;
2. ON l'appellante, , al Parte_1
pagamento in favore dell'appellato, delle spese Controparte_1
processuali di secondo grado, che liquida in € 3.000,00 per competenza professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
13