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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4453/2017 del Ruolo Generale
tra e nelle qualità in atti, Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Caccialupi e Mauro Amato ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato in atti
-attori-
e
Comune di Bisceglie, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta mandato in atti dall'avv. Felicia Papagni ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso avvocato sito in Bisceglie alla Via Monte Pasubio, 24
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: precisate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 19.7.2017,
e genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
1 potestà sul figlio (nato il [...]) convenivano innanzi al Persona_1
Tribunale di Trani il Comune di Bisceglie in persona del Sindaco p.t.- per sentirlo condannare ex artt. 2051 e 2043 c.c. al pagamento della complessiva somma di
€.24.128,10, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo.
Deducevano che in data 4.8.2016 alle ore 21,00 circa, il minore Persona_1
in compagnia di genitori e di alcuni amici degli stessi, si trovava in Bisceglie nella
Piazzetta denominata Largo Monsignore Giannattasio;
che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, nell'attraversare la predetta piazzetta incappava in una insidia costituita da una mattonella rialzata esistente sul piazzale, ne seguiva una rovinosa caduta che lo portava ad impattare l' addome sul bordo del marciapiede;
che la predetta insidia, costituita da un mattonella rialzata era impercettibile in quanto occultata dagli aghi di pino che ivi si erano depositati, inoltre la folta chioma degli alberi presenti non permetteva alla luce artificiale di irradiare l'area dell' insidia che non era né segnalata né transennata;
che la caduta provocava al minore la rottura traumatica della milza, trattata chirurgicamente, coma da documentazione in atti;
che il minore ha riportato danni permanenti nella misura del 9%, come da perizia medico legale in atti, oltre al danno biologico temporaneo;
che essendo la caduta avvenuta in una piazzetta mattonata del Comune di Bisceglie determinata da mattonella disconnessa in zona di attraversamento, sussiste la responsabilità
dell'Ente Comune di Bisceglie, quale proprietario e custode delle strade e delle piazze, e comunque quale ente che ne gestisce la manutenzione e ne ha la custodia;
che inviata richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, questa è rimasta senza esito – tutto quanto premesso, gli attori hanno domandato: dichiarare il Comune Di
Bisceglie in persona del Sindaco pro tempore esclusivo responsabile del sinistro occorso al minore ex. art. 2051 c.c. e conseguentemente Persona_2
condannano al pagamento in favore degli attori nelle loro qualità della somma di €
2 24128,10 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
in subordine condannare il Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco protempore esclusivo responsabile del sinistro occorso al minore ex. art. 2043C. c. e conseguentemente condannano al Persona_1
pagamento in favore degli attori nelle loro qualità della somma di € 24.128,10
ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condannare, in ogni caso, l'Ente convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. nella contumacia del Comune di
Bisceglie, questi si costituiva il 7.2.2018 deducendo l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, espletata ctu medico legale, disattesa dal Comune di Bisceglie una proposta conciliativa formulata dal precedente istruttore, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta eseguito dalle parti entro il termine assegnato del 28.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia del Comune di
Bisceglie, costituitosi in giudizio dopo la prima udienza e nelle more del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Ancora in via preliminare va chiarito che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300,
3 cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale (Sez. 1, Sentenza n. 116 del
09/01/2004; Sez. 2 - , Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018).
La domanda è infondata.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità
derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del
nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di
colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria
custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può
derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del
danneggiato> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod.
civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Nella specie, non può dirsi raggiunta la prova del nesso causale fra cosa nella
4 custodia del Comune di Bisceglie.
Gli attori hanno convenuto in giudizio il Comune di Bisceglie assumendone la responsabilità da cose in custodia ovvero per fatto ingiusto ex art. 2043 c.c. in relazione ai danni riportati dal figlio minore, il quale secondo la loro prospettazione,
sarebbe inciampato su mattonelle rialzate in una pizzetta cittadina la sera del
4.8.2016 alle 21,00 circa.
Il minore è strato condotto presso il locale nosocomio all'indomani mattina, il
5.8.2016 ove ha riferito ai sanitari di una caduta avvenuta la sera prima mentre
rincorreva un amico per strada>.
Sul luogo del sinistro non sono intervenuti i sanitari del 118 né agenti della polizia locale per i rilievi del caso.
La parte, e i due testi di parte attrice hanno confermato che Testimone_1
nel corso di una serata fra amici, i ragazzini giocavano a rincorrersi nella piazzetta allorquando il minore, , inciampava su una mattonella rialzata Persona_1
ed occultata da aghi di pino, impattando l'addome sul bordo del marciapiede.
La teste ha confermato che i minori si stavano rincorrendo e che il Tes_2
minore urtava il busto sul marciapiede mettendo le mani sull'asfalto.
Espletate due ctu medico legali, con due differenti consulenti, entrambi hanno rassegnato la medesima conclusione ovvero di insussistenza di nesso causale fra l'evento come riportato in citazione e le lesioni documentate in atti.
Entrambi i consulenti hanno evidenziato l'anomalia di una caduta con le modalità
su riportate senza che altri distretti del corpo, quali braccia, ginocchia o viso, abbiano riportato alcuna conseguenza.
Si legge nella relazione a firma del dott. che l'assenza delle Persona_3
concomitanti e tipiche lesioni “da difesa” che si manifestano allorquando il corpo di un soggetto vigile e cosciente è proiettato al suolo per perdita dell'equilibrio ed in
5 difesa riflessa ed involontaria dello stesso. Rientra nei gesti innati nel tentativo inconscio di difendere il corpo da peggiori danni da caduta ed interessa tipicamente le mani, i polsi. Risultano inoltre assenti altre tipiche lesioni che in prima facie incontrano l'insulto dell'impatto del corpo contro una superficie collidente ovvero quelle sedi anatomiche (spalla, gomito, anca, ginocchio) che per prime incontrano rovinosamente la sede contundente d'impatto...> (cfr. pag. 5 della ctu che presta condivisione a quanto ritenuto dal primo ctu).
Una simile evenienza – ovvero l'assenza di altre lesioni – non rientra, secondo la valutazione medico legale del ctu, nell'id quoad plerumque accidit.
Il ctu ripercorrendo la letteratura scientifica in tema di rottura della milza Per_3
nonché basandosi sul reperto radiologico (TAC eseguita nell'immediatezza dell'accesso al pronto soccorso:..presenza di frattura-lacerazione della milza a tutto spessore con interessamento del polo inferiore del terzo medio ed estensione alla regione ilare. Concomita versamento libero in addome…) e sul reperto anatomo_patologico (.. delaminazione e lacerazioni multiple complesse capsulo-
parenchimali con massiva infiltrazione emorragica multifocale recente subcapsulare, intraperenchimale superficiale e profonda e perilare della milza), ha ritenuto assai improbabile la tesi sostenuta dal ctp di parte, della rottura della milza in due tempi, evidenziando come un trauma come quello documentato nella cartella clinica avrebbe reso necessario un intervento immediato dei sanitari non apparendo dunque plausibile che il minore sia fosse ferito la sera prima dell'accesso al pronto soccorso.
Comunicata alle parti bozza di ctu a firma del dott. confermativa delle Per_3
conclusioni già rassegnate dal primo ctu, alcuna osservazione è pervenuta da parte convenuta mentre parte attrice ha richiamato le osservazioni trasmesse al primo elaborato peritale, di cui il dott. secondo ctu, ha tenuto conto nella sua Per_3
6 relazione medico legale.
Tutti i dati clinico-documentali “anomali” rilevati ed emersi nel corso dell'attuale
accertamento medico-legale, non appaiono soddisfare la nota criteriologia medico-
legale in tema di nesso causale per carenza del nesso cronologico-temporale-
continuità fenomenica-esclusione di altre cause> (cfr. pagg. 7,8 della ctu ).
Le conclusioni rassegnate dal ctu sono ampiamente e congruamente motivate,
immuni da vizi logico giuridici e condivise dal giudicante.
In definitiva, non è emersa adeguata prova, che sarebbe stato onere degli attori fornire, circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c.
dell'ente convenuto, mancando la prova che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione.
Venendo, infatti, all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, il contenuto e l'attendibilità delle dichiarazioni dei due testi indicati da parte attrice non rientra nell'ambito della prova privilegiata restando oggetto di autonomo apprezzamento cosicchè escluso da due consulenti tecnici d'ufficio il nesso causale fra evento e lesioni ed in mancanza di ulteriori riscontri circa la effettiva verificazione del sinistro con le modalità dedotte in citazione, deve pervenirsi al rigetto della domanda.
Allo stesso modo deve pervenirsi al rigetto della domanda, ove, discostandosi dalle conclusioni del ctu si ritenesse provato in base alle dichiarazioni testimoniali, il fatto storico della caduta del minore nelle circostanze di tempo e di luogo riportate dagli attori.
Il contegno imprudente tanto del minore che dei genitori, entrambi presenti al momento della caduta e tenuti alla sua sorveglianza varrebbe a interrompere il nesso causale fra res e danno
Sia dalle dichiarazioni rilasciate ai sanitari del pronto soccorso che dalla prova
7 testimoniale, è emerso che la dedotta caduta sarebbe avvenuta durante una rincorsa fra ragazzini sulla piazzetta raffigurata nelle fotografie prodotte dagli attori.
E secondo la prospettazione attorea, confermata dai testi, alle 21 di una sera di agosto, non vi era sufficiente luce naturale e quella della pubblica illuminazione era schermata dalle chiome dei pini, i cui aghi erano sparsi sulla pavimentazione.
In tale contesto, elementari regole di prudenza avrebbero dovuto indurre i genitori del minore a sorvegliare adeguatamente il figlio impegnato in un'attività, il rincorrersi con altri ragazzini, oggettivamente fonte di pericolo in quanto assai probabilmente idonea a causarne la caduta.
In un arresto in termini con la vicenda in parola, la Suprema Corte, richiamando consolidati principi in tema di responsabilità da cose in custodia,< in tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che
entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella
produzione del sinistro> (Cass. 33390/2022 che ha confermato il rigetto della
8 domanda risarcitoria avanzata dai genitori del minore per la caduta occorsagli mentre correva su un marciapiede sconnesso, valorizzando il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza, tale da interrompere il nesso di causalità
tra la cosa e il danno ed escludendo in questo modo la responsabilità del Comune).
La condotta colposa del danneggiato (e di chi era tenuto alla sua sorveglianza)
integra quindi caso fortuito che elide il nesso di causalità fra cosa in custodia e danno.
In conclusione, la domanda è rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n4453/2017 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna gli attori alla rifusione in favore del Comune di Bisceglie in persona del Sindaco p.t. delle spese di lite di che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 6.2.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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