TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1434/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1434/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CALANDRA ANGELITA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. DI GIOVANNI LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2025, e Controparte_1 esponevano che in data 29/08/2009 avevano contratto Controparte_2 matrimonio con rito concordatario, in ROSCIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
ROSCIANO il 29/08/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di ROSCIANO, nell'anno 2009 atto numero 7 parte II, serie A,
pagina 2 di 3 Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
1. il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile mensile CP_2 CP_1 di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi tra i giorni 5 ed 8 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2. interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSCIANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1434/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CALANDRA ANGELITA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. DI GIOVANNI LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2025, e Controparte_1 esponevano che in data 29/08/2009 avevano contratto Controparte_2 matrimonio con rito concordatario, in ROSCIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
ROSCIANO il 29/08/2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di ROSCIANO, nell'anno 2009 atto numero 7 parte II, serie A,
pagina 2 di 3 Ufficio 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 14/10/2025:
1. il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno divorzile mensile CP_2 CP_1 di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi tra i giorni 5 ed 8 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2. interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSCIANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3