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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 849/2018 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 28 ottobre 2024,
promossa da
(C.F. , in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Buda, giusta
[...] C.F._2
procura in atti;
attrice e convenuta in riconvenzionale
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Giovanni Antonino Geraci, giusta procura in atti;
convenuto e attore in riconvenzionale
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Antonino Geraci, C.F._5
giusta procura in atti;
terze chiamate
pagina 1 di 16 - con sede legale in Milano, Via Bodio 37 (P. Iva CP_4 CP_5 P.IVA_1
– C.F. ), in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa P.IVA_2 dell'Avv. Antonio Mazzeo, giusta procura in atti. terza chiamata
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato in data 28 febbraio 2018, chiedeva di Parte_1 dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione:
a) della quota di proprietà di 1/3 in suo favore e della quota di un ulteriore terzo, quale erede universale del ER , del terreno di natura vigneto Persona_1
identificato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla pagina n. 7436, foglio di mappa n.
90, particelle n. 118, 698 e 699;
b) in proprio e quale erede universale di dell'appartamento sito al Persona_1 piano terra, avente numero civico n. 140, già “casa di vecchia costruzione” identificata al
Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla pagina n. 9872, foglio di mappa 90, particelle 120 e 259, nonché dei piani superiori rustici e delle parti comuni dell'edificio.
Chiedeva, altresì, di disporre lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili, con assegnazione delle porzioni, in proporzione alle quote di spettanza.
A sostegno delle domande esponeva che:
- con rogito a ministero del Notaio dott. del 12 febbraio 1973 (cfr. all. n. 2) Per_2
aveva acquistato “terreno di natura vigneto parzialmente distrutto Controparte_1
riportato nel catasto Terreni di Reggio Calabria alla pagina 7436 foglio di mappa 90
pagina 2 di 16 particelle 118, 699 e 698” e “casa di vecchia costruzione in pessimo stato di conservazione e con infissi cadenti … al piano rialzato con annessi due locali adibiti a ripostiglio, di cui uno già a palmento, confinante nell'insieme da tutti lati col terreno avanti descritto. Detto immobile è riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di
Reggio Calabria alla pagina 9872 foglio di mappa 90 particelle 120 e 529”;
- era stato il ER a condurre le trattative con i venditori e ad avere Persona_1
corrisposto il corrispettivo concordato, anche se acquirente formale figurava;
CP_1
- il medesimo aveva un'impresa di costruzioni edili in cui lavorava Persona_1
pure il ER e che, nel 1976, aveva edificato il fabbricato attualmente CP_1 esistente, composto da “un piano terra finito all'interno e da due piani superiori rustici non tramezzati”;
- con la deducente sorella aveva sempre occupato Persona_1 Pt_1
l'appartamento sito al piano terra, prospiciente il cancello d'ingresso, con civico n. 140; mentre il ER , con la propria famiglia, aveva occupato l'altro, retrostante, CP_1 appartamento sito al piano terra, con civico n. 140/A; che dal portone d'ingresso dell'appartamento abitato da si accede a quello posto al piano superiore Controparte_1 abitato dalla figlia di quest'ultimo con la sua famiglia;
che dall'appartamento abitato da si accede a quello, ancora allo stato rustico, del piano superiore Persona_1
identificato con il foglio di mappa n. 90, particella n. 120, dallo stesso adibito a deposito di attrezzi da lavoro ed altri materiali, oggi custoditi dalla germana Pt_1
- si era occupato delle vicende giudiziarie riguardanti sia il terreno che Persona_1
il fabbricato;
- e la sorella da oltre 40 anni, avevano sempre posseduto animo domini Per_1 Pt_1 pacificamente e pubblicamente sia l'appartamento che il terreno circostante, provvedendo alla piantumazione di alberi, coltivazione di ortaggi e frutti ed all'allevamento di animali, nonché depositando attrezzi sul terreno;
pagina 3 di 16 - , dopo un mese dalla morte del fratello aveva inviato alla Controparte_1 Per_1
sorella una lettera raccomandata recante la data del 3.05.2017 con cui si dichiarava Pt_1
unico proprietario degli immobili de quibus, affermando di averle concesso, in via bonaria, il godimento della casa.
Si costituiva in data 17 maggio 2018 chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande proposte da in via riconvenzionale, domandava la restituzione Parte_1 sia dell'appartamento che della porzione di terreno adibita a ricovero di animali e la condanna al pagamento delle indennità di occupazione fino all'effettiva data di rilascio, anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., nonché la condanna per lite temeraria alla somma ritenuta di giustizia.
In particolare, deduceva che egli stesso aveva concesso, per originaria benevolenza nei confronti dei germani ed il godimento dell'abitazione in cui Per_1 Parte_1
vivevano, unitamente ad una porzione di terreno circostante il fabbricato, adibito a deposito di attrezzi e ricovero di animali, in forza di un comodato di fatto.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti di CP_3
e quali donatarie delle unità immobiliari site ai piani superiori dello Controparte_2 stabile, nonché nei confronti di “Che NC , quale titolare di ipoteca sull'unità CP_5
immobiliare, intestata a contraddistinta dal subalterno 8, foglio 90, Controparte_3
particella n. 120 (cfr. cert. ipocatastale depositato in data 4.07.2019 da parte attrice).
Instaurato il contraddittorio, in data 16 giugno 2020, si costituiva Che NC CP_5 eccependo l'improcedibilità della domanda attrice per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione obbligatoria e concludendo per il rigetto della domanda di usucapione e di scioglimento della comunione, con la condanna per lite temeraria.
In data 15 maggio 2021 si costituivano e domandando il CP_3 Controparte_2
rigetto della domanda attrice e la dichiarazione di efficacia e validità della donazione pagina 4 di 16 fatta, il 28.08.2017, dal padre , in loro favore, con la condanna di Controparte_1
per lite temeraria. Parte_1
Il giudice istruttore, con ordinanza del 24 maggio 2021, assegnava alle parti i termini previsti dall'articolo 183 cpc sesto comma
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e documentali.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 ottobre 2024, previa concessione dei termini previsti dall'articolo 190 cpc nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione è infondata.
Quando la causa è stata instaurata era consolidato presso il Tribunale adìto
l'indirizzo interpretativo in forza del quale per le cause di usucapione non vale la previsione della obbligatorietà della mediazione, in quanto l'efficacia del verbale di conciliazione non può ritenersi pienamente equiparabile alla sentenza accertativa dell'acquisto per usucapione;
la sentenza, in base all'art. 2651 c.c., è opponibile ai terzi, senza i limiti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. (priorità e continuità delle trascrizioni ed effetto c.d. prenotativo); sull'argomento si è, peraltro, di recente pronunciata la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 565/2025 che ha affermato il seguente principio di diritto: “ L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non
è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque
equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di
pagina 5 di 16 accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte
necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca”.
3. Sulla domanda di usucapione.
3.a. È fondata, solamente, la domanda di usucapione dell'appartamento sito al piano terra, con civico n. 140, per quanto di seguito esposto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”. Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
ha allegato di avere acquistato per usucapione l'appartamento di civile Parte_1
abitazione sito in Reggio Calabria Campi n. 140, posto al piano terra dello stabile realizzato dalla ristrutturazione, effettuata dal suo dante causa del vecchio Persona_1
fabbricato ivi esistente, essendo stato, soltanto formale, l'acquisto della vecchia costruzione preesistente e del relativo fondo a nome del ER . CP_1
Il potere di fatto sull'appartamento, esercitato, per decenni, da parte attrice, è pacifico ed è comprovato, per di più, dalla stessa domanda riconvenzionale di rilascio formulata dal convenuto . Controparte_1
unitamente al fratello di cui è erede, ha sempre abitato Parte_1 Per_1 nell'appartamento, posto al piano terra del fabbricato oggi identificato, in Catasto
pagina 6 di 16 Fabbricati, al foglio di mappa n. 90, particella n.120, fin da quando lo stesso è stato acquistato nel 1973, con atto pubblico di compravendita, a nome del fratello
[...]
. CP_1
Al piano terra del fabbricato insistono gli appartamenti, identificati nell'elaborato planimetrico depositato da parte attrice con i subalterni 3 e 4; tali abitazioni, secondo la ricostruzione offerta da parte attrice e in parte qua non contestata, sono contraddistinte da due diversi numeri civici, 140 e 140/A, di Via Reggio Calabria, II Tronco.
Non è contestato, in particolare, che l'appartamento, da sempre occupato dai germani di sia quello contrassegnato dal numero civico 140. Controparte_1
Contesta, invece, il convenuto l'esistenza, in capo a parte attrice, di un possesso ad
usucapionem, eccependo di avere concesso il godimento del bene alla germana, così come a a titolo di comodato “per mero spirito di fratellanza”, unitamente ad una Per_1 porzione del suo terreno “per il deposito di materiali vari e ricovero per animali (conigli
e galline)”, palesando, a suo dire, “la volontà di conservare e tutelare la proprietà ” con una serie di diffide elencate a pag. 3 della comparsa di costituzione, la prima delle quali datata 30.11.2000.
È pacifico, in diritto, che quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che, invece, correla detto potere alla detenzione,
provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della
"possessio ad usucapionem" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26984 del 02/12/2013).
Vale a dire che si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di essa perché "l'animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio di tale potere,
che lo rende manifesto e, pertanto, spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato (Cass.,
pagina 7 di 16 Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 05/07/1999).
Condivisi i richiamati principi, nell'odierna fattispecie, il convenuto non ha provato (e neanche i terzi chiamati) né di avere concesso la detenzione e il godimento del bene in forza di un titolo di comodato, né che il possesso dell'attrice sia derivato da atti di tolleranza.
Non appaiono risolutive le deposizioni testimoniali acquisite, rilasciate da soggetti,
per lo più, legati a da vincoli di parentela, che hanno dichiarato, per Controparte_1
averlo appreso dallo stesso dalla di lui moglie o da altri congiunti, di essere a CP_1 conoscenza della concessione in godimento dell'immobile fatta da ai Controparte_1 fratelli ed (si legga, ad esempio, la deposizione resa da : “Io Per_1 Pt_1 Testimone_1
ho saputo da mia sorella che suo marito ha concesso ai fratelli di vivere nella casetta, poi sopraelevata, di via Reggio Campi poiché c'era un rapporto di parentela tra loro e i fratelli di mio cognato non avevano altro luogo in cui vivere…”).
Sono, decisamente, più persuasive le dichiarazioni, provenienti dallo stesso
[...]
, rese in data precedente all'instaurarsi del presente giudizio ed, in particolare, CP_1 in sede di interrogatorio libero disposto nell'ambito del procedimento possessorio n.
4587/2005 R.G - Tribunale di Reggio Calabria -, avente ad oggetto la domanda di tutela possessoria, per lo spoglio del piano terzo dell'immobile de quo, promossa da
[...]
Per_1
Nel corso del libero interrogatorio, ha ammesso, in primo luogo, che Controparte_1
il fratello ha, effettivamente, pagato il venditore, , per Per_1 Persona_3
l'acquisto del fondo (v. atti del procedimento possessorio depositati da parte attrice in data 24 luglio 2021, all. F, da pag. 36); la circostanza trova conferma in quanto
Per_ dichiarato, nello stesso procedimento, dall' nonché nelle cambiali intestate al
“Banco di Napoli” ed a firma di (all. sub lett. G del fascicolo di parte Persona_1
attrice).
pagina 8 di 16 Il pagamento, anche in misura parziale, di quanto acquistato con l'atto di compravendita del 12 febbraio 1973 accredita la tesi dell'esercizio di un possesso iniziato con “animus domini”, anziché la tesi della concessione in comodato.
Sempre nel medesimo interrogatorio libero, ha dichiarato: Controparte_1
“Confermo che dopo esserci stato per qualche tempo [n.d.r. nell'appartamento usucapendo] poi mi sono sposato e mi sono trovato una sistemazione per mio conto tanto
più che era inutile li facessi sloggiare sono andato ad abitare a San Marco. Poi sono tornato nell'80/81, quando è stato completato l'appartamento. E' vero che
l'appartamento fu completato da lui, d'altronde lui si occupava di interni io d'esterni e poi lui stava la”.
La circostanza in base alla quale , appena sposato è andato ad abitare Controparte_1 in via San Marco è confermata, tra gli altri, dalla teste che, all'udienza del Tes_1
20.05.2019, ha dichiarato: “Successivamente si è sposato con mia sorella (mi pare Pt_1
nel1974) e è andato a vivere con mia sorella in via San Marco, mentre i suoi fratelli hanno continuato a stare nella casetta di via Reggio Campi. Mio cognato ha poi fatto
dei lavori a questa casetta che è stata allargata e sopraelevata. Posso dire che mio cognato ha vissuto in via San Marco per circa un paio di anni, il tempo di costruire, ed è poi tornato a via Reggio Campi quando l'immobile era completo. I fratelli di mio cognato e sono rimasti a vivere nell'immobile della casetta originaria”. Per_1 Pt_1
Trattasi di altro elemento che depone in senso contrario rispetto alla tesi della consegna in comodato, ai germani ed dell'appartamento usucapendo Per_1 Pt_1
poiché colui che si assume comodante ben avrebbe potuto chiedere, per il soddisfacimento delle proprie esigenze di alloggio familiare, la restituzione di tale appartamento.
Non è, inoltre, superfluo osservare che l'uso molto prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza e che, del resto, Controparte_1
non ha mai dato seguito alle innumerevoli richieste stragiudiziali con cui intimava al pagina 9 di 16 fratello di regolarizzare “con contratto scritto” la posizione di conduttore Per_1 dell'appartamento in cui abitava, corrispondendo un canone di locazione (v. ad esempio le missive del 25.03.2001 e del 3.03.2005 ovvero gli allegati 5 e seguenti del fascicolo di parte convenuta).
All'epoca di spedizione di tali missive, i germani e avevano già Pt_1 Per_1 acquistato il diritto di proprietà dell'appartamento in cui hanno sempre vissuto, essendo decorso oltre un ventennio dall'epoca in cui avevano iniziato ad esercitare la loro esclusiva signoria sul bene;
valga ancora annotare che già nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19.10.1989 – quando i rapporti tra i fratelli non erano ancora così conflittuali –, presentata a corredo dell'istanza di sanatoria edilizia, Persona_1
dichiara che la porzione di fabbricato costituita dal piano terra è stata costruita ed ultimata nell'anno 1976 (doc n. 3 del fascicolo di parte attrice).
Del tutto ad abundantiam, si aggiunge che le missive richiamate – neppure contenenti esplicite richieste di rilascio dei beni - non costituirebbero, comunque, atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione (in termini cfr. Cass., sentenza n. 15927/2016:
“Gli atti di diffida e di messa in mora, come, nella specie, la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti
di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale”).
Non residuano dubbi circa il diritto di proprietà acquistato, a titolo di usucapione, da in proprio e nella qualità di erede del fratello (in forza del Parte_1 Per_1
testamento pubblico del 29 marzo 2005, n. rep. 219, n. raccolta 19582), dell'appartamento oggetto della domanda ed avente ingresso dal numero civico 140.
3.b. Non merita accoglimento la domanda di usucapione delle unità immobiliari, poste ai piani superiori ed allo stato “rustico”, cioè, non ancora ultimate.
Parte attrice ha allegato che ha edificato il fabbricato attualmente Persona_1 esistente nel 1976 “composto da un piano terra finito all'interno e due piani superiori
pagina 10 di 16 rustici non tramezzati, e così descritto nell'elaborato redatto dall'ing. a Persona_4 corredo della domanda di condono edilizio, presentata nell'aprile del 1986, dal Per_1
a nome del fratello ” e che “… Dal portone di ingresso
[...] CP_1 dell'appartamento di si accede anche all'appartamento soprastante Controparte_1
abitato, dalla data del di lei matrimonio, dalla figlia con la intera sua famiglia;
mentre dall'appartamento posto al numero civico 140 si accede ai piani superiori, ove, in quelli ancora al rustico, vi ha sempre depositato attrezzi di lavoro ed altri Persona_1
materiali vari, tuttora custoditi dalla sorella sua erede universale. Detto Pt_1 fabbricato è riportato nel catasto fabbricati al foglio 90, particella 120”.
Secondo le scarne allegazioni attrici, il possesso dei beni allo stato rustico si sarebbe esercitato mediante il deposito di “attrezzi di lavoro ed altri materiali vari”.
In forza delle risultanze acquisite, vagliate le une per mezzo delle altre, il possesso esercitato da e sui beni in argomento non può dirsi né Parte_1 Persona_1
univoco, né, tantomeno, esclusivo.
Non può dirsi univoco e dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione poiché la situazione di fatto dedotta (deposito di attrezzi da lavoro e altri materiali) non è idonea a realizzare quell'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Non viene, neppure, chiaramente specificato se l'accesso alle unità immobiliari, poste ai piani superiori ed allo stato “rustico”, oggetto della domanda di usucapione, sia precluso a e/o ai suoi familiari. Controparte_1
Il possesso esercitato dalla parte attrice non appare, poi, esclusivo. Valgono ancora nel presente procedimento, mutatis mutandis, le medesime considerazioni – di seguito ritrascritte - espresse nell'ordinanza del 20.08.2008, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 4587/2005, promosso con ricorso per reintegrazione nel possesso da e con cui il Tribunale ha escluso che fosse stata fornita la Persona_1 prova dell'effettivo possesso, in capo al ricorrente , del terzo piano f.t. Persona_1 dello stabile: “ … all'esito delle spedita istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova
pagina 11 di 16 che il ricorrente avesse l'effettivo possesso (o compossesso) del terzo piano dello stabile
per cui è causa;
- che, invero, le dichiarazioni rese sul punto dagli informatori indicati dal medesimo ricorrente per fornire la prova che in questa porzione l'immobile erano da
lui depositati e custoditi materiali e mobili di sua proprietà sono contrastate dalle
dichiarazioni, diametralmente opposte, degli informatori indicati da parte resistente che hanno, invece, affermato che i beni ivi custoditi erano di proprietà esclusiva di
[...]
; che non vi sono elementi oggettivi per stabilire se alcuni informatori siano CP_1
più attendibili di altri, considerato anche che la tipologia dei beni (materiali impiegati
nell'attività edilizia) asseritamente depositi nel piano terzo dell'immobile è tale da non consentire l'attribuzione, sia pure per presunzione, della proprietà all'uno o all'altro dei
contendenti, atteso che entrambi sono titolari di impresa edile;
che è il fatto che è ricorrente abbia originariamente provveduto al pagamento del prezzo del fondo
acquistato (almeno formalmente) dal resistente, il fatto che abbia provveduto o
contribuito alla costruzione dello stabile, il fatto che abiti da ormai decenni
l'appartamento sito al p.t., non costituiscono elementi cui si possa desumere,
necessariamente e univocamente, il fatto ulteriore - unico rilevante in questa sede, costituendo il presupposto dell'azione della domanda di spoglio - dell'effettivo possesso in capo al ricorrente degli appartamenti, allo stato rustico, siti al terzo piano f.t.”.
3.c. È da rigettare, inoltre, la domanda di usucapione del terreno di natura vigneto identificato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla pagina n. 7436, foglio di mappa n.
90, particelle n. 118, 698 e 699. Più in dettaglio, in comparsa conclusionale, riguardo al terreno, parte attrice chiede di “ accertare e dichiarare l'acquisto a titolo di usucapione ex 1158 c.c. da parte di e di una quota ideale di Persona_1 Parte_1
comproprietà pari a due terzi del diritto di piena ed esclusiva proprietà (per un terzo in proprio e per un terzo quale erede del sig. sul terreno sopra descritto” e, Persona_1 una volta accertato e dichiarato il suddetto diritto di comproprietà, di “disporre lo scioglimento della comunione esistente tra esse parti su detto terreno in comunione
sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto nel quale oggi si trova, con assegnazione
pagina 12 di 16 ai predetti di porzioni dello stesso in proporzione alle quote sopra indicate”, ribadendo negli scritti finali la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
A sostegno della domanda parte attrice, nell'atto di citazione, ha allegato che sul terreno circostante il fabbricato ha “proceduto all'impianto di alberi di ogni genere, alla coltivazione del terreno, alla raccolta dei frutti, all'allevamento di galline, tacchini ed animali vari, provvedendo, peraltro, alla loro custodia in una zona destinata al ricovero” ed ancora che “ha sempre depositato mezzi ed attrezzi di lavoro su detto terreno e qualcuno è ancora oggi esistente in loco;
ha installato anche il cancello dal
quale ha sempre acceduto per accudire il terreno, raccogliere le ulive, i frutti e gli ortaggi che vi si producevano”.
La domanda proposta - da interpretarsi, secondo il criterio letterale, come domanda di usucapione - non può trovare accoglimento, in primo luogo, perché, qualora si faccia riferimento ad una quota o porzione fisica, il bene usucapendo è genericamente descritto e nient'affatto individuato nei suoi confini materiali.
in sede di interrogatorio formale (v. udienza del 5.06.2023) ha fatto Parte_1 riferimento a “pezzetti di giardino” che erano stati divisi da ed ai quali dopo la Per_1 sua morte, “ha messo il lucchetto”. CP_1
Tuttavia, nessuna planimetria, come nessun altro tipo di disegno tecnico idoneo a rappresentare graficamente la porzione di fondo, sono stati offerti dalla parte onerata.
Qualora si interpreti la domanda di usucapione come avente ad oggetto una quota
(rectius, due quote) ideale e indivisa dell'intero fondo - di cui poi si chiederebbe l'apporzionamento mediante la domanda di scioglimento della comunione -, al di là della sua ammissibilità, è dirimente evidenziare che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente la coltivazione del fondo, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".
pagina 13 di 16 Un indice di possesso, avente una valenza esteriore ed individualizzante, potrebbe rinvenirsi nell'apposizione, da parte di , di una catena con lucchetto al Persona_1
“cancello d'ingresso della sua proprietà lato strada” e di un nuovo lucchetto “alla porta d'ingresso dei locali oggi adibiti a ripostiglio (originariamente destinati a ricovero animali” (v. missiva del 5.12.2012 costituente l'allegato n. 11 del fascicolo di parte convenuta); in ogni caso, e ferma restando la preliminare ed assorbente incertezza nella determinazione fisica della porzione di terreno su cui si sarebbe esplicata una signoria esclusiva, non sarebbe comunque maturato il tempo stabilito dal legislatore per il realizzarsi della prescrizione acquisitiva.
4. Sulla domanda riconvenzionale di rilascio.
In via riconvenzionale chiede il rilascio dell'appartamento, adibito a Controparte_1
civile abitazione, posto al piano terra del fabbricato di maggiore consistenza, sito in
Reggio Calabria, Via Reggio Campi II Tronco n. 140, nonché il rilascio di quella porzione di terreno posta “nei pressi” del predetto fabbricato, adibita a ricovero per animali (conigli e galline).
Dall'accoglimento della domanda di usucapione dell'appartamento sito al piano terra avente numero civico n. 140 consegue, senza dubbio, il rigetto della domanda di rilascio per occupazione sine titulo.
Non merita accoglimento, neppure, la domanda di rilascio della non meglio precisata
“porzione di terreno” che soffre della medesima grave indeterminatezza della domanda di usucapione esaminata nel precedente sottoparagrafo (3.c).
Per di più, dai carteggi prodotti si evince che è in possesso (da data Controparte_1
precedente l'introduzione del giudizio) delle chiavi del cancello che immette sul terreno adiacente il fabbricato e che si è rifiutato di consegnarne copia alla germana Pt_1
consentendogli un accesso limitato ad una fascia oraria per provvedere al mantenimento degli animali ivi dimoranti (cfr. ad esempio missiva datata 21.11.2017 costituente l'allegato n. 38 del fascicolo di parte convenuta). Tale circostanza trova riscontro nella deposizione resa dalla teste che conferma che i “cancelli” sono stati chiusi, da Tes_2
pagina 14 di 16 , con il lucchetto (“… Io e mia zia ancora accediamo al giardino Controparte_1 Pt_1
dove si trovano gli animali e gli ortaggi. Attualmente tutti i cancelli che ha apposto zio
sono stati chiusi dal convenuto con un lucchetto. Attualmente mio zio Per_1 CP_1 ha concesso a me e zia un'ora al giorno per curare gli animali...”). Pt_1
La domanda è, quindi, destituita di fondamento.
5. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento delle indennità di occupazione.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di condanna al pagamento in favore di
“delle indennità di occupazione correlative ai periodi di illegittima Controparte_1 occupazione degli immobili de quibus”, sia per la sua indeterminatezza (atteso che non viene allegato quando sarebbe cessata la benevola concessione in godimento;
cfr.
missiva già citata, datata 21.11.2017) sia perché, come già rilevato al precedente paragrafo, l'attore in riconvenzionale è in possesso delle chiavi del cancello che immette sul terreno ed, inoltre, dall'istruttoria svolta non è emerso che sia stato Controparte_1
escluso dal godimento delle utilità ritraibili dal fondo;
anzi, diversi testimoni escussi hanno dichiarato che lo stesso si occupava del giardino, coltivandolo, piantando e potando alberi (cfr. ad esempio, deposizioni testimoniali di e Tes_3 [...]
). Testimone_4
6. Sulle domande dei terzi chiamati in causa.
Il rigetto della domanda di usucapione delle unità immobiliari poste ai piani superiori ed allo stato “rustico” determina l'assorbimento delle questioni sollevate dai terzi chiamati. Oggetto di donazione sono, difatti, i subalterni 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dello stabile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio 90, particella n. 120, mentre l'ipoteca è iscritta sull'unità immobiliare, intestata a CP_3
contraddistinta dal subalterno 8.
[...]
7. Sulle spese di lite.
pagina 15 di 16 La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in causa, nonché il rigetto delle contrapposte richieste di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede di , il diritto di proprietà dell'appartamento sito al piano Persona_1
terra dello stabile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio 90, particella n. 120, con ingresso dal numero civico n. 140;
b) rigetta le altre domande proposte da in proprio e nella qualità di erede Parte_1
di ; Persona_1
c) rigetta le domande riconvenzionali;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Reggio Calabria, 18 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 849/2018 R.G. introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con ordinanza del 28 ottobre 2024,
promossa da
(C.F. , in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Buda, giusta
[...] C.F._2
procura in atti;
attrice e convenuta in riconvenzionale
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Giovanni Antonino Geraci, giusta procura in atti;
convenuto e attore in riconvenzionale
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Antonino Geraci, C.F._5
giusta procura in atti;
terze chiamate
pagina 1 di 16 - con sede legale in Milano, Via Bodio 37 (P. Iva CP_4 CP_5 P.IVA_1
– C.F. ), in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa P.IVA_2 dell'Avv. Antonio Mazzeo, giusta procura in atti. terza chiamata
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato in data 28 febbraio 2018, chiedeva di Parte_1 dichiarare l'acquisto, per intervenuta usucapione:
a) della quota di proprietà di 1/3 in suo favore e della quota di un ulteriore terzo, quale erede universale del ER , del terreno di natura vigneto Persona_1
identificato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla pagina n. 7436, foglio di mappa n.
90, particelle n. 118, 698 e 699;
b) in proprio e quale erede universale di dell'appartamento sito al Persona_1 piano terra, avente numero civico n. 140, già “casa di vecchia costruzione” identificata al
Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla pagina n. 9872, foglio di mappa 90, particelle 120 e 259, nonché dei piani superiori rustici e delle parti comuni dell'edificio.
Chiedeva, altresì, di disporre lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili, con assegnazione delle porzioni, in proporzione alle quote di spettanza.
A sostegno delle domande esponeva che:
- con rogito a ministero del Notaio dott. del 12 febbraio 1973 (cfr. all. n. 2) Per_2
aveva acquistato “terreno di natura vigneto parzialmente distrutto Controparte_1
riportato nel catasto Terreni di Reggio Calabria alla pagina 7436 foglio di mappa 90
pagina 2 di 16 particelle 118, 699 e 698” e “casa di vecchia costruzione in pessimo stato di conservazione e con infissi cadenti … al piano rialzato con annessi due locali adibiti a ripostiglio, di cui uno già a palmento, confinante nell'insieme da tutti lati col terreno avanti descritto. Detto immobile è riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di
Reggio Calabria alla pagina 9872 foglio di mappa 90 particelle 120 e 529”;
- era stato il ER a condurre le trattative con i venditori e ad avere Persona_1
corrisposto il corrispettivo concordato, anche se acquirente formale figurava;
CP_1
- il medesimo aveva un'impresa di costruzioni edili in cui lavorava Persona_1
pure il ER e che, nel 1976, aveva edificato il fabbricato attualmente CP_1 esistente, composto da “un piano terra finito all'interno e da due piani superiori rustici non tramezzati”;
- con la deducente sorella aveva sempre occupato Persona_1 Pt_1
l'appartamento sito al piano terra, prospiciente il cancello d'ingresso, con civico n. 140; mentre il ER , con la propria famiglia, aveva occupato l'altro, retrostante, CP_1 appartamento sito al piano terra, con civico n. 140/A; che dal portone d'ingresso dell'appartamento abitato da si accede a quello posto al piano superiore Controparte_1 abitato dalla figlia di quest'ultimo con la sua famiglia;
che dall'appartamento abitato da si accede a quello, ancora allo stato rustico, del piano superiore Persona_1
identificato con il foglio di mappa n. 90, particella n. 120, dallo stesso adibito a deposito di attrezzi da lavoro ed altri materiali, oggi custoditi dalla germana Pt_1
- si era occupato delle vicende giudiziarie riguardanti sia il terreno che Persona_1
il fabbricato;
- e la sorella da oltre 40 anni, avevano sempre posseduto animo domini Per_1 Pt_1 pacificamente e pubblicamente sia l'appartamento che il terreno circostante, provvedendo alla piantumazione di alberi, coltivazione di ortaggi e frutti ed all'allevamento di animali, nonché depositando attrezzi sul terreno;
pagina 3 di 16 - , dopo un mese dalla morte del fratello aveva inviato alla Controparte_1 Per_1
sorella una lettera raccomandata recante la data del 3.05.2017 con cui si dichiarava Pt_1
unico proprietario degli immobili de quibus, affermando di averle concesso, in via bonaria, il godimento della casa.
Si costituiva in data 17 maggio 2018 chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande proposte da in via riconvenzionale, domandava la restituzione Parte_1 sia dell'appartamento che della porzione di terreno adibita a ricovero di animali e la condanna al pagamento delle indennità di occupazione fino all'effettiva data di rilascio, anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., nonché la condanna per lite temeraria alla somma ritenuta di giustizia.
In particolare, deduceva che egli stesso aveva concesso, per originaria benevolenza nei confronti dei germani ed il godimento dell'abitazione in cui Per_1 Parte_1
vivevano, unitamente ad una porzione di terreno circostante il fabbricato, adibito a deposito di attrezzi e ricovero di animali, in forza di un comodato di fatto.
Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti di CP_3
e quali donatarie delle unità immobiliari site ai piani superiori dello Controparte_2 stabile, nonché nei confronti di “Che NC , quale titolare di ipoteca sull'unità CP_5
immobiliare, intestata a contraddistinta dal subalterno 8, foglio 90, Controparte_3
particella n. 120 (cfr. cert. ipocatastale depositato in data 4.07.2019 da parte attrice).
Instaurato il contraddittorio, in data 16 giugno 2020, si costituiva Che NC CP_5 eccependo l'improcedibilità della domanda attrice per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla mediazione obbligatoria e concludendo per il rigetto della domanda di usucapione e di scioglimento della comunione, con la condanna per lite temeraria.
In data 15 maggio 2021 si costituivano e domandando il CP_3 Controparte_2
rigetto della domanda attrice e la dichiarazione di efficacia e validità della donazione pagina 4 di 16 fatta, il 28.08.2017, dal padre , in loro favore, con la condanna di Controparte_1
per lite temeraria. Parte_1
Il giudice istruttore, con ordinanza del 24 maggio 2021, assegnava alle parti i termini previsti dall'articolo 183 cpc sesto comma
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e documentali.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 ottobre 2024, previa concessione dei termini previsti dall'articolo 190 cpc nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione è infondata.
Quando la causa è stata instaurata era consolidato presso il Tribunale adìto
l'indirizzo interpretativo in forza del quale per le cause di usucapione non vale la previsione della obbligatorietà della mediazione, in quanto l'efficacia del verbale di conciliazione non può ritenersi pienamente equiparabile alla sentenza accertativa dell'acquisto per usucapione;
la sentenza, in base all'art. 2651 c.c., è opponibile ai terzi, senza i limiti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. (priorità e continuità delle trascrizioni ed effetto c.d. prenotativo); sull'argomento si è, peraltro, di recente pronunciata la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 565/2025 che ha affermato il seguente principio di diritto: “ L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non
è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque
equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di
pagina 5 di 16 accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte
necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca”.
3. Sulla domanda di usucapione.
3.a. È fondata, solamente, la domanda di usucapione dell'appartamento sito al piano terra, con civico n. 140, per quanto di seguito esposto.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”. Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
ha allegato di avere acquistato per usucapione l'appartamento di civile Parte_1
abitazione sito in Reggio Calabria Campi n. 140, posto al piano terra dello stabile realizzato dalla ristrutturazione, effettuata dal suo dante causa del vecchio Persona_1
fabbricato ivi esistente, essendo stato, soltanto formale, l'acquisto della vecchia costruzione preesistente e del relativo fondo a nome del ER . CP_1
Il potere di fatto sull'appartamento, esercitato, per decenni, da parte attrice, è pacifico ed è comprovato, per di più, dalla stessa domanda riconvenzionale di rilascio formulata dal convenuto . Controparte_1
unitamente al fratello di cui è erede, ha sempre abitato Parte_1 Per_1 nell'appartamento, posto al piano terra del fabbricato oggi identificato, in Catasto
pagina 6 di 16 Fabbricati, al foglio di mappa n. 90, particella n.120, fin da quando lo stesso è stato acquistato nel 1973, con atto pubblico di compravendita, a nome del fratello
[...]
. CP_1
Al piano terra del fabbricato insistono gli appartamenti, identificati nell'elaborato planimetrico depositato da parte attrice con i subalterni 3 e 4; tali abitazioni, secondo la ricostruzione offerta da parte attrice e in parte qua non contestata, sono contraddistinte da due diversi numeri civici, 140 e 140/A, di Via Reggio Calabria, II Tronco.
Non è contestato, in particolare, che l'appartamento, da sempre occupato dai germani di sia quello contrassegnato dal numero civico 140. Controparte_1
Contesta, invece, il convenuto l'esistenza, in capo a parte attrice, di un possesso ad
usucapionem, eccependo di avere concesso il godimento del bene alla germana, così come a a titolo di comodato “per mero spirito di fratellanza”, unitamente ad una Per_1 porzione del suo terreno “per il deposito di materiali vari e ricovero per animali (conigli
e galline)”, palesando, a suo dire, “la volontà di conservare e tutelare la proprietà ” con una serie di diffide elencate a pag. 3 della comparsa di costituzione, la prima delle quali datata 30.11.2000.
È pacifico, in diritto, che quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che, invece, correla detto potere alla detenzione,
provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della
"possessio ad usucapionem" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26984 del 02/12/2013).
Vale a dire che si presume possessore del bene colui che esercita il potere di fatto su di essa perché "l'animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio di tale potere,
che lo rende manifesto e, pertanto, spetta a chi contesta tale possesso provare gli atti di tolleranza o i titoli giustificativi della detenzione, quali la locazione o il comodato (Cass.,
pagina 7 di 16 Sez. 2, Sentenza n. 6944 del 05/07/1999).
Condivisi i richiamati principi, nell'odierna fattispecie, il convenuto non ha provato (e neanche i terzi chiamati) né di avere concesso la detenzione e il godimento del bene in forza di un titolo di comodato, né che il possesso dell'attrice sia derivato da atti di tolleranza.
Non appaiono risolutive le deposizioni testimoniali acquisite, rilasciate da soggetti,
per lo più, legati a da vincoli di parentela, che hanno dichiarato, per Controparte_1
averlo appreso dallo stesso dalla di lui moglie o da altri congiunti, di essere a CP_1 conoscenza della concessione in godimento dell'immobile fatta da ai Controparte_1 fratelli ed (si legga, ad esempio, la deposizione resa da : “Io Per_1 Pt_1 Testimone_1
ho saputo da mia sorella che suo marito ha concesso ai fratelli di vivere nella casetta, poi sopraelevata, di via Reggio Campi poiché c'era un rapporto di parentela tra loro e i fratelli di mio cognato non avevano altro luogo in cui vivere…”).
Sono, decisamente, più persuasive le dichiarazioni, provenienti dallo stesso
[...]
, rese in data precedente all'instaurarsi del presente giudizio ed, in particolare, CP_1 in sede di interrogatorio libero disposto nell'ambito del procedimento possessorio n.
4587/2005 R.G - Tribunale di Reggio Calabria -, avente ad oggetto la domanda di tutela possessoria, per lo spoglio del piano terzo dell'immobile de quo, promossa da
[...]
Per_1
Nel corso del libero interrogatorio, ha ammesso, in primo luogo, che Controparte_1
il fratello ha, effettivamente, pagato il venditore, , per Per_1 Persona_3
l'acquisto del fondo (v. atti del procedimento possessorio depositati da parte attrice in data 24 luglio 2021, all. F, da pag. 36); la circostanza trova conferma in quanto
Per_ dichiarato, nello stesso procedimento, dall' nonché nelle cambiali intestate al
“Banco di Napoli” ed a firma di (all. sub lett. G del fascicolo di parte Persona_1
attrice).
pagina 8 di 16 Il pagamento, anche in misura parziale, di quanto acquistato con l'atto di compravendita del 12 febbraio 1973 accredita la tesi dell'esercizio di un possesso iniziato con “animus domini”, anziché la tesi della concessione in comodato.
Sempre nel medesimo interrogatorio libero, ha dichiarato: Controparte_1
“Confermo che dopo esserci stato per qualche tempo [n.d.r. nell'appartamento usucapendo] poi mi sono sposato e mi sono trovato una sistemazione per mio conto tanto
più che era inutile li facessi sloggiare sono andato ad abitare a San Marco. Poi sono tornato nell'80/81, quando è stato completato l'appartamento. E' vero che
l'appartamento fu completato da lui, d'altronde lui si occupava di interni io d'esterni e poi lui stava la”.
La circostanza in base alla quale , appena sposato è andato ad abitare Controparte_1 in via San Marco è confermata, tra gli altri, dalla teste che, all'udienza del Tes_1
20.05.2019, ha dichiarato: “Successivamente si è sposato con mia sorella (mi pare Pt_1
nel1974) e è andato a vivere con mia sorella in via San Marco, mentre i suoi fratelli hanno continuato a stare nella casetta di via Reggio Campi. Mio cognato ha poi fatto
dei lavori a questa casetta che è stata allargata e sopraelevata. Posso dire che mio cognato ha vissuto in via San Marco per circa un paio di anni, il tempo di costruire, ed è poi tornato a via Reggio Campi quando l'immobile era completo. I fratelli di mio cognato e sono rimasti a vivere nell'immobile della casetta originaria”. Per_1 Pt_1
Trattasi di altro elemento che depone in senso contrario rispetto alla tesi della consegna in comodato, ai germani ed dell'appartamento usucapendo Per_1 Pt_1
poiché colui che si assume comodante ben avrebbe potuto chiedere, per il soddisfacimento delle proprie esigenze di alloggio familiare, la restituzione di tale appartamento.
Non è, inoltre, superfluo osservare che l'uso molto prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza e che, del resto, Controparte_1
non ha mai dato seguito alle innumerevoli richieste stragiudiziali con cui intimava al pagina 9 di 16 fratello di regolarizzare “con contratto scritto” la posizione di conduttore Per_1 dell'appartamento in cui abitava, corrispondendo un canone di locazione (v. ad esempio le missive del 25.03.2001 e del 3.03.2005 ovvero gli allegati 5 e seguenti del fascicolo di parte convenuta).
All'epoca di spedizione di tali missive, i germani e avevano già Pt_1 Per_1 acquistato il diritto di proprietà dell'appartamento in cui hanno sempre vissuto, essendo decorso oltre un ventennio dall'epoca in cui avevano iniziato ad esercitare la loro esclusiva signoria sul bene;
valga ancora annotare che già nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 19.10.1989 – quando i rapporti tra i fratelli non erano ancora così conflittuali –, presentata a corredo dell'istanza di sanatoria edilizia, Persona_1
dichiara che la porzione di fabbricato costituita dal piano terra è stata costruita ed ultimata nell'anno 1976 (doc n. 3 del fascicolo di parte attrice).
Del tutto ad abundantiam, si aggiunge che le missive richiamate – neppure contenenti esplicite richieste di rilascio dei beni - non costituirebbero, comunque, atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione (in termini cfr. Cass., sentenza n. 15927/2016:
“Gli atti di diffida e di messa in mora, come, nella specie, la richiesta per iscritto di rilascio dell'immobile occupato, sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti
di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale”).
Non residuano dubbi circa il diritto di proprietà acquistato, a titolo di usucapione, da in proprio e nella qualità di erede del fratello (in forza del Parte_1 Per_1
testamento pubblico del 29 marzo 2005, n. rep. 219, n. raccolta 19582), dell'appartamento oggetto della domanda ed avente ingresso dal numero civico 140.
3.b. Non merita accoglimento la domanda di usucapione delle unità immobiliari, poste ai piani superiori ed allo stato “rustico”, cioè, non ancora ultimate.
Parte attrice ha allegato che ha edificato il fabbricato attualmente Persona_1 esistente nel 1976 “composto da un piano terra finito all'interno e due piani superiori
pagina 10 di 16 rustici non tramezzati, e così descritto nell'elaborato redatto dall'ing. a Persona_4 corredo della domanda di condono edilizio, presentata nell'aprile del 1986, dal Per_1
a nome del fratello ” e che “… Dal portone di ingresso
[...] CP_1 dell'appartamento di si accede anche all'appartamento soprastante Controparte_1
abitato, dalla data del di lei matrimonio, dalla figlia con la intera sua famiglia;
mentre dall'appartamento posto al numero civico 140 si accede ai piani superiori, ove, in quelli ancora al rustico, vi ha sempre depositato attrezzi di lavoro ed altri Persona_1
materiali vari, tuttora custoditi dalla sorella sua erede universale. Detto Pt_1 fabbricato è riportato nel catasto fabbricati al foglio 90, particella 120”.
Secondo le scarne allegazioni attrici, il possesso dei beni allo stato rustico si sarebbe esercitato mediante il deposito di “attrezzi di lavoro ed altri materiali vari”.
In forza delle risultanze acquisite, vagliate le une per mezzo delle altre, il possesso esercitato da e sui beni in argomento non può dirsi né Parte_1 Persona_1
univoco, né, tantomeno, esclusivo.
Non può dirsi univoco e dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione poiché la situazione di fatto dedotta (deposito di attrezzi da lavoro e altri materiali) non è idonea a realizzare quell'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Non viene, neppure, chiaramente specificato se l'accesso alle unità immobiliari, poste ai piani superiori ed allo stato “rustico”, oggetto della domanda di usucapione, sia precluso a e/o ai suoi familiari. Controparte_1
Il possesso esercitato dalla parte attrice non appare, poi, esclusivo. Valgono ancora nel presente procedimento, mutatis mutandis, le medesime considerazioni – di seguito ritrascritte - espresse nell'ordinanza del 20.08.2008, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 4587/2005, promosso con ricorso per reintegrazione nel possesso da e con cui il Tribunale ha escluso che fosse stata fornita la Persona_1 prova dell'effettivo possesso, in capo al ricorrente , del terzo piano f.t. Persona_1 dello stabile: “ … all'esito delle spedita istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova
pagina 11 di 16 che il ricorrente avesse l'effettivo possesso (o compossesso) del terzo piano dello stabile
per cui è causa;
- che, invero, le dichiarazioni rese sul punto dagli informatori indicati dal medesimo ricorrente per fornire la prova che in questa porzione l'immobile erano da
lui depositati e custoditi materiali e mobili di sua proprietà sono contrastate dalle
dichiarazioni, diametralmente opposte, degli informatori indicati da parte resistente che hanno, invece, affermato che i beni ivi custoditi erano di proprietà esclusiva di
[...]
; che non vi sono elementi oggettivi per stabilire se alcuni informatori siano CP_1
più attendibili di altri, considerato anche che la tipologia dei beni (materiali impiegati
nell'attività edilizia) asseritamente depositi nel piano terzo dell'immobile è tale da non consentire l'attribuzione, sia pure per presunzione, della proprietà all'uno o all'altro dei
contendenti, atteso che entrambi sono titolari di impresa edile;
che è il fatto che è ricorrente abbia originariamente provveduto al pagamento del prezzo del fondo
acquistato (almeno formalmente) dal resistente, il fatto che abbia provveduto o
contribuito alla costruzione dello stabile, il fatto che abiti da ormai decenni
l'appartamento sito al p.t., non costituiscono elementi cui si possa desumere,
necessariamente e univocamente, il fatto ulteriore - unico rilevante in questa sede, costituendo il presupposto dell'azione della domanda di spoglio - dell'effettivo possesso in capo al ricorrente degli appartamenti, allo stato rustico, siti al terzo piano f.t.”.
3.c. È da rigettare, inoltre, la domanda di usucapione del terreno di natura vigneto identificato al Catasto Terreni di Reggio Calabria alla pagina n. 7436, foglio di mappa n.
90, particelle n. 118, 698 e 699. Più in dettaglio, in comparsa conclusionale, riguardo al terreno, parte attrice chiede di “ accertare e dichiarare l'acquisto a titolo di usucapione ex 1158 c.c. da parte di e di una quota ideale di Persona_1 Parte_1
comproprietà pari a due terzi del diritto di piena ed esclusiva proprietà (per un terzo in proprio e per un terzo quale erede del sig. sul terreno sopra descritto” e, Persona_1 una volta accertato e dichiarato il suddetto diritto di comproprietà, di “disporre lo scioglimento della comunione esistente tra esse parti su detto terreno in comunione
sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto nel quale oggi si trova, con assegnazione
pagina 12 di 16 ai predetti di porzioni dello stesso in proporzione alle quote sopra indicate”, ribadendo negli scritti finali la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
A sostegno della domanda parte attrice, nell'atto di citazione, ha allegato che sul terreno circostante il fabbricato ha “proceduto all'impianto di alberi di ogni genere, alla coltivazione del terreno, alla raccolta dei frutti, all'allevamento di galline, tacchini ed animali vari, provvedendo, peraltro, alla loro custodia in una zona destinata al ricovero” ed ancora che “ha sempre depositato mezzi ed attrezzi di lavoro su detto terreno e qualcuno è ancora oggi esistente in loco;
ha installato anche il cancello dal
quale ha sempre acceduto per accudire il terreno, raccogliere le ulive, i frutti e gli ortaggi che vi si producevano”.
La domanda proposta - da interpretarsi, secondo il criterio letterale, come domanda di usucapione - non può trovare accoglimento, in primo luogo, perché, qualora si faccia riferimento ad una quota o porzione fisica, il bene usucapendo è genericamente descritto e nient'affatto individuato nei suoi confini materiali.
in sede di interrogatorio formale (v. udienza del 5.06.2023) ha fatto Parte_1 riferimento a “pezzetti di giardino” che erano stati divisi da ed ai quali dopo la Per_1 sua morte, “ha messo il lucchetto”. CP_1
Tuttavia, nessuna planimetria, come nessun altro tipo di disegno tecnico idoneo a rappresentare graficamente la porzione di fondo, sono stati offerti dalla parte onerata.
Qualora si interpreti la domanda di usucapione come avente ad oggetto una quota
(rectius, due quote) ideale e indivisa dell'intero fondo - di cui poi si chiederebbe l'apporzionamento mediante la domanda di scioglimento della comunione -, al di là della sua ammissibilità, è dirimente evidenziare che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente la coltivazione del fondo, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus".
pagina 13 di 16 Un indice di possesso, avente una valenza esteriore ed individualizzante, potrebbe rinvenirsi nell'apposizione, da parte di , di una catena con lucchetto al Persona_1
“cancello d'ingresso della sua proprietà lato strada” e di un nuovo lucchetto “alla porta d'ingresso dei locali oggi adibiti a ripostiglio (originariamente destinati a ricovero animali” (v. missiva del 5.12.2012 costituente l'allegato n. 11 del fascicolo di parte convenuta); in ogni caso, e ferma restando la preliminare ed assorbente incertezza nella determinazione fisica della porzione di terreno su cui si sarebbe esplicata una signoria esclusiva, non sarebbe comunque maturato il tempo stabilito dal legislatore per il realizzarsi della prescrizione acquisitiva.
4. Sulla domanda riconvenzionale di rilascio.
In via riconvenzionale chiede il rilascio dell'appartamento, adibito a Controparte_1
civile abitazione, posto al piano terra del fabbricato di maggiore consistenza, sito in
Reggio Calabria, Via Reggio Campi II Tronco n. 140, nonché il rilascio di quella porzione di terreno posta “nei pressi” del predetto fabbricato, adibita a ricovero per animali (conigli e galline).
Dall'accoglimento della domanda di usucapione dell'appartamento sito al piano terra avente numero civico n. 140 consegue, senza dubbio, il rigetto della domanda di rilascio per occupazione sine titulo.
Non merita accoglimento, neppure, la domanda di rilascio della non meglio precisata
“porzione di terreno” che soffre della medesima grave indeterminatezza della domanda di usucapione esaminata nel precedente sottoparagrafo (3.c).
Per di più, dai carteggi prodotti si evince che è in possesso (da data Controparte_1
precedente l'introduzione del giudizio) delle chiavi del cancello che immette sul terreno adiacente il fabbricato e che si è rifiutato di consegnarne copia alla germana Pt_1
consentendogli un accesso limitato ad una fascia oraria per provvedere al mantenimento degli animali ivi dimoranti (cfr. ad esempio missiva datata 21.11.2017 costituente l'allegato n. 38 del fascicolo di parte convenuta). Tale circostanza trova riscontro nella deposizione resa dalla teste che conferma che i “cancelli” sono stati chiusi, da Tes_2
pagina 14 di 16 , con il lucchetto (“… Io e mia zia ancora accediamo al giardino Controparte_1 Pt_1
dove si trovano gli animali e gli ortaggi. Attualmente tutti i cancelli che ha apposto zio
sono stati chiusi dal convenuto con un lucchetto. Attualmente mio zio Per_1 CP_1 ha concesso a me e zia un'ora al giorno per curare gli animali...”). Pt_1
La domanda è, quindi, destituita di fondamento.
5. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento delle indennità di occupazione.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di condanna al pagamento in favore di
“delle indennità di occupazione correlative ai periodi di illegittima Controparte_1 occupazione degli immobili de quibus”, sia per la sua indeterminatezza (atteso che non viene allegato quando sarebbe cessata la benevola concessione in godimento;
cfr.
missiva già citata, datata 21.11.2017) sia perché, come già rilevato al precedente paragrafo, l'attore in riconvenzionale è in possesso delle chiavi del cancello che immette sul terreno ed, inoltre, dall'istruttoria svolta non è emerso che sia stato Controparte_1
escluso dal godimento delle utilità ritraibili dal fondo;
anzi, diversi testimoni escussi hanno dichiarato che lo stesso si occupava del giardino, coltivandolo, piantando e potando alberi (cfr. ad esempio, deposizioni testimoniali di e Tes_3 [...]
). Testimone_4
6. Sulle domande dei terzi chiamati in causa.
Il rigetto della domanda di usucapione delle unità immobiliari poste ai piani superiori ed allo stato “rustico” determina l'assorbimento delle questioni sollevate dai terzi chiamati. Oggetto di donazione sono, difatti, i subalterni 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, dello stabile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio 90, particella n. 120, mentre l'ipoteca è iscritta sull'unità immobiliare, intestata a CP_3
contraddistinta dal subalterno 8.
[...]
7. Sulle spese di lite.
pagina 15 di 16 La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in causa, nonché il rigetto delle contrapposte richieste di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da , in proprio e nella Parte_1
qualità di erede di , il diritto di proprietà dell'appartamento sito al piano Persona_1
terra dello stabile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio 90, particella n. 120, con ingresso dal numero civico n. 140;
b) rigetta le altre domande proposte da in proprio e nella qualità di erede Parte_1
di ; Persona_1
c) rigetta le domande riconvenzionali;
d) compensa integralmente le spese del giudizio.
Reggio Calabria, 18 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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