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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1178/2020 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Fino del Parte_1 C.F._1
Foro di Brindisi, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
– C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC -
c.f. in EC, C.F._2
RESISTENTE
Svolgimento del Processo
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., in opposizione al provvedimento di diniego della richiesta del nulla osta per il conseguimento della nuova patente di guida, fascicolo n. 2015/3480-1 – 20 B –
3/III AREA PROT. USCITA N. 0001608 DEL 10.01.2020 e seguente provvedimento n. prot. uscita
0005752 notificato in data 30.01.2020 entrambi emessi dalla Prefettura di Brindisi a firma del
Dirigente dell'Area III, chiedeva, previo accertamento dei relativi requisiti, Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato per ottenere il nulla osta al conseguimento della patente di guida.
Con distrazione delle spese, in caso di vittoria, a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
1 Si costituiva l'Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso con la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
A seguito di richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'ex istruttore concedeva la sospensione, consentendo al ricorrente di ottenere il titolo abilitativo alla guida rilasciato dalla stessa Motorizzazione di Brindisi, a seguito della notifica effettuata alla Prefettura di
Brindisi.
La causa, assegnata all'odierno decidente con decreto del 10.9.2025, è stata definitivamente riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cod. proc. civ..
Motivi della Decisione
La presente motivazione é redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ.
e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento e, per quanto non riportato di seguito, si rinvia agli atti e verbali di causa.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta.
La difesa del ricorrente nel richiedere il nulla osta, provvisoriamente concesso, ha addotto la necessità di un reinserimento sociale, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa che richiede il possesso della patente di guida.
Tuttavia, la revoca della patente di guida ad opera dell'Amministrazione è “un atto dovuto” e, pertanto, dell'autorità prefettizia, quando vi siano i presupposti ex art. 120 del Codice della Strada, quando vi siano elementi che fanno ritenere il relativo possesso come “pericoloso” per la sicurezza ed incolumità della collettività.
L'art. 120 del Codice della Strada prescrive che non possano conseguire la patente coloro i quali siano sottoposti a misure di prevenzione, che, in quanto disposte dalla magistratura di sorveglianza, non possono essere oggetto di valutazione “discrezionale” da parte dell'Amministrazione.
Nella fattispecie, la revoca della patente di guida, privata di conseguenza di efficacia e validità ex art. 120 commi 1° e 2° Codice già citato, è stata determinata a seguito della valutazione di pericolosità sociale del ricorrente da parte, prima del Tribunale di Brindisi e, successivamente, Parte_1 confermata definitivamente dalla Corte d'Appello di EC (provvedimento divenuto esecutivo il
23.9.2015, in atti).
Pertanto, il conseguimento della nuova patente può avvenire solo dopo il decorso di “almeno tre anni” dalla notifica del provvedimento di revoca della misura di prevenzione richiesta dalla Magistratura di Sorveglianza, previo nulla osta della a seguito di idonea istruttoria. CP_2
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 130 “Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame
2 e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma della validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata”.
“
1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ad eccezione di quella dui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1980 n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lettera a), e 75 – bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Nulla sulle spese.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di EC, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione,
2) Nulla sulle spese
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace
EC, 02 luglio 2025 (dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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