CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4559/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250075364039000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250075364039000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250075364039000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1, rappresentato difeso nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso , dalla Dr.ssa Difensore_1 - Dottore Commercialista iscritta all'Albo dei Donori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Monza e Brianza al numero 1223 sez A.
Contro
: Agenzia delle Entrate Riscossione - Milano e
Agenzia delle Entrate D.P. Monza e Brianza.
Avverso: la Cartella Esattoriale n. 068 2025 00753640 39 000 - notificata a mezzo posta raccomandata il 09 Settembre 2025 - in danno di Ricorrente_1 - per gli anni di imposta 2018 e 2019 per il carico complessivo di €- 4.027.48, comprensivi di sanzioni ed interessi. La cartella reca la motivazione in base alla quale è stata iscritta la somma intimata : per anno 2018 Sentenza CGT II grado della Lombardia n. 1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente;
per anno 2019 Sentenza CGT II grado della Lombardia n.
1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente.
In fatto precisa: Il ricorrente impugnava in primo grado con distinti ricorsi atti di recupero credito di imposta
Irpef. addizionale Regionale e comunale per le annualità 2018 e 2019. con rituale costituzione in giudizio. I due procedimenti si concludevano a favore del ricorrente con unica sentenza n. 1119/2024 sez 12 depositata il 13/03,2024. Successivamente l'ufficio procedeva alla notifica dell'atto di appello al Procuratore domiciliatario del precedente grado di giudizio. Il contribuente non si costituiva in giudizio. Tuttavia il contribuente non ricevette alcuna altra comunicazione (né di comunicazione della Udienza di trattazione;
né del deposito della Sentenza, né della comunicazione del deposito della Sentenza) fino alla notifica della qui impugnata cartella esattoriale. Il ricorrente ha ricevuto la notifica del predetto atto, ma non gli risultano le notifiche indicate nell'atto che qui si impugna. Pertanto appare evidente che la cartella esattoriale impugnata
è nulla ed inopponibile per nullità del procedimento di II grado .
La cartella risulta peraltro affetta da nullità propria per la mancanza di allegazione della sentenza in base alla quale è avvenuta la iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Eccepisce:- Nullità/ Non opponibilità della Sentenza, di Secondo grado Per violazione della necessaria comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte ex 3rL 3l Dlgs 546/92; violazione dell'arL35, cit. Dlgs, per mancata comunicazione del dispositivo alla parte;
violazione art. 37 Dlgs 546192, per mancata comunicazione alla parte del deposito della Sentenza. Infine Violazione art. 38 DIgs 546/92, ultima parte per mancata comunicazione alla parte dell'avviso di fissazione d'udienza.
-Indicazione nella parte motiva della impugnata cartella (dettaglio degli addebiti) delle Sentenze non notificate alla parte , né conosciute o conoscibile dallo stesso contribuente. Mancanza di Allegazione della prova dell'esistenza del diritto ad eseguire (notifica della Sentenza).
Conclude: di dichiarare la nullità' inesistenza dell' impugnato , Cartella Esattoriale n. 068 2025 00753640
39 000 - notificata a mezzo posta il 09 settembre 2025, e degli atti presupposti nonché del ruolo, per inesistenza degli atti prodromici ovvero per violazione della normativa primaria in materia di notifica degli atti tributari. AdER ritualmente costituitasi rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 come da delega, ribadisce il corretto operato dell'Agente della Riscossione e conclude di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto inammissibile ed infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, della somma codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 con attribuzione al costituito procuratore antistatario .
La DP di Monza e della Brianza resiste alle censure del ricorrente, ritiene infondate le censure dedotte r conclude di rigettare il ricorso del contribuente e dichiarare la correttezza e legittimità della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sollevate dal ricorrente risultano infondati sotto diversi profili.
Il ricorrente fonda la sua prima censura sulla mancata conoscenza della sentenza della CGT di secondo grado della Lombardia n. 1113/25, in quanto parte non costituita- contumace-
Si osserva che: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve, secondo l'art. 2697 del Codice Civile, provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
Pertanto, nella specie è onere del contribuente dimostrare, quanto sostenuto. "Cioè la nullità del giudizio di II grado per difetto di contraddittorio o mancate notifiche". In atti non vi è alcuna prova certa di quanto dedotto.
Nel ricorso introduttivo prima pagina il ricorrente così riporta:” Avverso: la Cartella Esattoriale n. 068 2025 00753640 39 000 - notificata a mezzo posta raccomandata il 09 Settembre 2025 - in danno di Ricorrente_1
- per gli anni di imposta 2018 e 2019 per il carico complessivo di €- 4.027.48, comprensivi di sanzioni ed interessi. La cartella reca la motivazione in base alla quale è stata iscritta la somma intimata : per anno 2018
Sentenza CGT II grado della Lombardia n. 1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente;
per anno 2019 Sentenza CGT II grado della Lombardia n. 1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente”.
E' di tutta evidenza che la sentenza di II grado è conoscibile dal ricorrente. Per stessa ammissione del ricorrente, la stessa è stata depositata il 28/04/25. La Cartella è stata notificata il 09 settembre 2025, pertanto non erano ancora decorsi i termini per proporre “tempestiva impugnazione/ricorso avverso la sentenza di II grado”.
In atti, non vi è alcuna prova che il contribuente abbia proposto ricorso tempestivo o anche tardivo per essere rimesso in termini, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione della sentenza di secondo grado.
Di conseguenza tutte le censure in merito alla mancata conoscenza del processo di II grado, non trovano ingresso in questo giudizio.
Si sottolinea, che alla data della notifica della cartella il 09 settembre 2025 e dalla data proposizione di proposizione all'ufficio il 10/10/25, non erano spirati ancora i termini per proporre tempestivo ricorso avverso la sentenza di II grado ed in quel giudizio poteva il ricorrente far valere le eventuali proprie ragioni. La sentenza di II grado p divenuta definitiva in data successiva, il 28/11/2025. Risulta infondata anche la seconda censura.
Premesso che, non sussiste un obbligo di allegazione della sentenza da cui è scaturito il ruolo. La cartella risulta sufficientemente motivata, riporta tutti gli elementi per individuare esattamene la pretesa, come risulta anche dai motivi dal ricorso introduttivo, nessun diritto risulta leso.
In materia di motivazione della cartella, la Corte di Legittimità in via consolidata ha statuito quanto segue;
”
In tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti
(cfr. Cass. VI-5, n. 25343/2018). Questo orientamento, già consolidato, è stato affinato di recente, con arresto a Sezioni Unite, ove si è affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata” (cass. 22438/24).
Ne caso in esame, come risulta dal ricorso introduttivo, l'Ufficio richiedeva legittimamente al contribuente il totale delle somme già oggetto degli atti di recupero sopra individuati, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.027,48. a seguito di deposito della sentenza della CGT II Grado Lombardia n. 1113/09/2025, depositata in data 28/04/2025, con la quale i Giudici di Secondo Grado, nel distinto procedimento recante il n.r.g.a. 2931/2024, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, dichiaravano legittimi due atti di recupero – recanti rispettivamente il n. T95CRED00029-2023 relativo all'a.i. 2018 e n. T95CRED00030-2023 relativo all'a.i. 2019– già emessi dallo scrivente nei confronti dell'odierno ricorrente, oggetto di contenzioso anche in primo grado.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa è conosciuta dal ricorrente, le contestazioni come avvertito, riguardano censure che possono o potevano essere fatte valere con il ricorso avverso la sentenza di II grado, in caso contrario, la nullità della sentenza o di notifiche in merito al processo di II grado non possono essere fatta valere in questo giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Segue la condanna a carico della parte soccombente alle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 12 in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00 per la DP di Monza e della Brianza ed € 500,00 oltre oneri di legge per AdER da distrarsi in favore del difensore avv. Difensore_2 dichiaratasi antistatario.
Il giudice
CH LV
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4559/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250075364039000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250075364039000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250075364039000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1, rappresentato difeso nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso , dalla Dr.ssa Difensore_1 - Dottore Commercialista iscritta all'Albo dei Donori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Monza e Brianza al numero 1223 sez A.
Contro
: Agenzia delle Entrate Riscossione - Milano e
Agenzia delle Entrate D.P. Monza e Brianza.
Avverso: la Cartella Esattoriale n. 068 2025 00753640 39 000 - notificata a mezzo posta raccomandata il 09 Settembre 2025 - in danno di Ricorrente_1 - per gli anni di imposta 2018 e 2019 per il carico complessivo di €- 4.027.48, comprensivi di sanzioni ed interessi. La cartella reca la motivazione in base alla quale è stata iscritta la somma intimata : per anno 2018 Sentenza CGT II grado della Lombardia n. 1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente;
per anno 2019 Sentenza CGT II grado della Lombardia n.
1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente.
In fatto precisa: Il ricorrente impugnava in primo grado con distinti ricorsi atti di recupero credito di imposta
Irpef. addizionale Regionale e comunale per le annualità 2018 e 2019. con rituale costituzione in giudizio. I due procedimenti si concludevano a favore del ricorrente con unica sentenza n. 1119/2024 sez 12 depositata il 13/03,2024. Successivamente l'ufficio procedeva alla notifica dell'atto di appello al Procuratore domiciliatario del precedente grado di giudizio. Il contribuente non si costituiva in giudizio. Tuttavia il contribuente non ricevette alcuna altra comunicazione (né di comunicazione della Udienza di trattazione;
né del deposito della Sentenza, né della comunicazione del deposito della Sentenza) fino alla notifica della qui impugnata cartella esattoriale. Il ricorrente ha ricevuto la notifica del predetto atto, ma non gli risultano le notifiche indicate nell'atto che qui si impugna. Pertanto appare evidente che la cartella esattoriale impugnata
è nulla ed inopponibile per nullità del procedimento di II grado .
La cartella risulta peraltro affetta da nullità propria per la mancanza di allegazione della sentenza in base alla quale è avvenuta la iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Eccepisce:- Nullità/ Non opponibilità della Sentenza, di Secondo grado Per violazione della necessaria comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte ex 3rL 3l Dlgs 546/92; violazione dell'arL35, cit. Dlgs, per mancata comunicazione del dispositivo alla parte;
violazione art. 37 Dlgs 546192, per mancata comunicazione alla parte del deposito della Sentenza. Infine Violazione art. 38 DIgs 546/92, ultima parte per mancata comunicazione alla parte dell'avviso di fissazione d'udienza.
-Indicazione nella parte motiva della impugnata cartella (dettaglio degli addebiti) delle Sentenze non notificate alla parte , né conosciute o conoscibile dallo stesso contribuente. Mancanza di Allegazione della prova dell'esistenza del diritto ad eseguire (notifica della Sentenza).
Conclude: di dichiarare la nullità' inesistenza dell' impugnato , Cartella Esattoriale n. 068 2025 00753640
39 000 - notificata a mezzo posta il 09 settembre 2025, e degli atti presupposti nonché del ruolo, per inesistenza degli atti prodromici ovvero per violazione della normativa primaria in materia di notifica degli atti tributari. AdER ritualmente costituitasi rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 come da delega, ribadisce il corretto operato dell'Agente della Riscossione e conclude di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto inammissibile ed infondate in fatto e diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, della somma codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 con attribuzione al costituito procuratore antistatario .
La DP di Monza e della Brianza resiste alle censure del ricorrente, ritiene infondate le censure dedotte r conclude di rigettare il ricorso del contribuente e dichiarare la correttezza e legittimità della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure sollevate dal ricorrente risultano infondati sotto diversi profili.
Il ricorrente fonda la sua prima censura sulla mancata conoscenza della sentenza della CGT di secondo grado della Lombardia n. 1113/25, in quanto parte non costituita- contumace-
Si osserva che: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve, secondo l'art. 2697 del Codice Civile, provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
Pertanto, nella specie è onere del contribuente dimostrare, quanto sostenuto. "Cioè la nullità del giudizio di II grado per difetto di contraddittorio o mancate notifiche". In atti non vi è alcuna prova certa di quanto dedotto.
Nel ricorso introduttivo prima pagina il ricorrente così riporta:” Avverso: la Cartella Esattoriale n. 068 2025 00753640 39 000 - notificata a mezzo posta raccomandata il 09 Settembre 2025 - in danno di Ricorrente_1
- per gli anni di imposta 2018 e 2019 per il carico complessivo di €- 4.027.48, comprensivi di sanzioni ed interessi. La cartella reca la motivazione in base alla quale è stata iscritta la somma intimata : per anno 2018
Sentenza CGT II grado della Lombardia n. 1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente;
per anno 2019 Sentenza CGT II grado della Lombardia n. 1113/2025, depositata il 28/04/2025, sfavorevole per il contribuente”.
E' di tutta evidenza che la sentenza di II grado è conoscibile dal ricorrente. Per stessa ammissione del ricorrente, la stessa è stata depositata il 28/04/25. La Cartella è stata notificata il 09 settembre 2025, pertanto non erano ancora decorsi i termini per proporre “tempestiva impugnazione/ricorso avverso la sentenza di II grado”.
In atti, non vi è alcuna prova che il contribuente abbia proposto ricorso tempestivo o anche tardivo per essere rimesso in termini, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione della sentenza di secondo grado.
Di conseguenza tutte le censure in merito alla mancata conoscenza del processo di II grado, non trovano ingresso in questo giudizio.
Si sottolinea, che alla data della notifica della cartella il 09 settembre 2025 e dalla data proposizione di proposizione all'ufficio il 10/10/25, non erano spirati ancora i termini per proporre tempestivo ricorso avverso la sentenza di II grado ed in quel giudizio poteva il ricorrente far valere le eventuali proprie ragioni. La sentenza di II grado p divenuta definitiva in data successiva, il 28/11/2025. Risulta infondata anche la seconda censura.
Premesso che, non sussiste un obbligo di allegazione della sentenza da cui è scaturito il ruolo. La cartella risulta sufficientemente motivata, riporta tutti gli elementi per individuare esattamene la pretesa, come risulta anche dai motivi dal ricorso introduttivo, nessun diritto risulta leso.
In materia di motivazione della cartella, la Corte di Legittimità in via consolidata ha statuito quanto segue;
”
In tema di riscossione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti
(cfr. Cass. VI-5, n. 25343/2018). Questo orientamento, già consolidato, è stato affinato di recente, con arresto a Sezioni Unite, ove si è affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata” (cass. 22438/24).
Ne caso in esame, come risulta dal ricorso introduttivo, l'Ufficio richiedeva legittimamente al contribuente il totale delle somme già oggetto degli atti di recupero sopra individuati, per un ammontare complessivo pari ad euro 4.027,48. a seguito di deposito della sentenza della CGT II Grado Lombardia n. 1113/09/2025, depositata in data 28/04/2025, con la quale i Giudici di Secondo Grado, nel distinto procedimento recante il n.r.g.a. 2931/2024, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, dichiaravano legittimi due atti di recupero – recanti rispettivamente il n. T95CRED00029-2023 relativo all'a.i. 2018 e n. T95CRED00030-2023 relativo all'a.i. 2019– già emessi dallo scrivente nei confronti dell'odierno ricorrente, oggetto di contenzioso anche in primo grado.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa è conosciuta dal ricorrente, le contestazioni come avvertito, riguardano censure che possono o potevano essere fatte valere con il ricorso avverso la sentenza di II grado, in caso contrario, la nullità della sentenza o di notifiche in merito al processo di II grado non possono essere fatta valere in questo giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Segue la condanna a carico della parte soccombente alle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado sezione 12 in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00 per la DP di Monza e della Brianza ed € 500,00 oltre oneri di legge per AdER da distrarsi in favore del difensore avv. Difensore_2 dichiaratasi antistatario.
Il giudice
CH LV