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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10143 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13665/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice Silvia Albano Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13665/2025 promossa da:
, nato a PISA, il 09/02/1963, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 ENRICO DAMIANI DI VERGADA e NEVENCA DAMIANI DI VERGADA, del Foro di Milano;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e
[...] [...]
, in persona del Ministro p.t., rappresentati ex lege CP_2 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistenti - OGGETTO: visto di ingresso coniuge di cittadino italiano Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 , cittadino italiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l' a Santo Domingo Controparte_3 ha rigettato la domanda di visto di ingresso per la coniuge Persona_1 nata a [...] il [...]. Esponeva il ricorrente che in data 25.7.2024 a s Santo Domingo aveva contratto matrimonio con la cittadina dominicana
[...] che aveva conosciuto nel 2011 e con la quale aveva una relazione Persona_1 fin dal 2026; che in data 2.9.24 aveva inoltrato domanda di visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano e all'appuntamento appositamente fissato dall' aveva depositato tutta la documentazione necessaria;
che in data CP_3 10.01.2025 l' aveva rigettato la domanda così motivando: “Non vi è CP_3 prova di una relazione assidua e costante e di un'effettiva volontà di costruire una comunione materiale e spirituale tra gli sposi”; che la motivazione del rigetto era del tutto generica impedendo delle compiute difese e, comunque, infondata;
che, infatti, nonostante la moglie viva a Santo Domingo il ricorrente la ha sostenuta moralmente ed economicamente anche da prima del matrimonio, inviandole costantemente somme di denaro fin dal 2021; che il ricorrente si recava spesso a Santo Domingo avendo lì alcuni amici familiari della moglie e in occasione delle festività natalizie del 2011 la aveva conosciuta in quanto era la nipote della sig.ra
, moglie di un amico di vecchia data del sig. ovvero il sig. Per_2 Pt_1 Per_3 ; che il rapporto era iniziato come una semplice amicizia, si sentivano via
[...] telefono e sui social e si vedevano quando il sig. andava a Santo Domingo;
Pt_1 che l'amicizia si era trasformata in una relazione sentimentale profonda che aveva portato al fidanzamento ufficiale nel 2018 e al matrimonio nel 2024; che soprattutto dopo il fidanzamento ufficiale il ricorrente si era recato spesso a Santo Domingo come era possibile evincere dai timbri sul passaporto, dalle prenotazioni e dalle foto depositate in atti;
che tali circostanze avrebbero potuto essere documentate nell'istruttoria durante la fase amministrativa se vi fosse stato il preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis della L. n. 241/1990; che la moglie si trovava in una particolare situazione di vulnerabilità che giustificava l'urgenza di provvedere in quanto la era oggetto di persecuzioni e violenze da parte dell'ex compagno della madre di quest'ultima, come poteva evincersi dalle denunce, dalla relazione del centro anti violenza di Santo Domingo e dalle fotografie delle lesioni subite prodotte in giudizio e per tale motivo la moglie del ricorrente e la di lei madre vivevano attualmente nascoste presso la casa di un parente;
che il ricorrente era un lavoratore subordinato con una retribuzione più che dignitosa e una adeguata sistemazione abitativa ed era, pertanto, in grado di far fronte a tutte le necessità della moglie. Chiedeva, pertanto, di annullare il provvedimento di diniego del visto, ordinare il rilascio del visto di ingresso per la moglie e alla Questura di Lecco il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via cautelare chiedeva ordinarsi il rilascio di un permesso per motivi di giustizia per permettere alla moglie di partecipare al presente giudizio. Si costituivano in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_4 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del
[...]
in quanto non aveva partecipato alla formazione del provvedimento CP_4 impugnato e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Esponeva, che gli elementi forniti e la documentazione prodotta non avevano consentito di accertare l'effettività e la genuinità del vincolo matrimoniale, di cui si dubitava in quanto: la convivenza tra i coniugi era durata per soli 15 giorni in occasione della celebrazione del matrimonio;
la conoscenza dei coniugi era in realtà avvenuta nel 2006 quando il sig. era sposato con la zia della sua attuale Pt_1 moglie, mentre la circostanza del precedente matrimonio del sig. con la zia Pt_1 della sig.ra era stata taciuta nel corso del colloquio, dove quest'ultima Per_1 aveva riferito che all'epoca della prima conoscenza il sig. era un amico di Pt_1 famiglia;
nessun documento era stato fornito come prova dell'effettiva stabile e duratura relazione;
né alcun documento attestante la ricezione di denaro dal sig.
la differenza di età tra i coniugi (29 anni). Rappresentava che la circostanza Pt_1 che il precedente matrimonio con la zia della attuale moglie fosse stata taciuta era stato elemento che aveva contribuito in maniera importante sulla valutazione di non genuinità del vincolo. Nelle note scritte depositate per l'udienza del 10 giugno il ricorrente ha rappresentato che era effettivamente stato sposato con la zia dell'attuale moglie dal 16.11.2006 fino al divorzio, avvenuto il 5.5.2009 con sentenza del Tribunale della provincia di Santo Domingo, annotata e trascritta presso i competenti uffici dello Stato civile italiano;
che però solo nel 2011 il ricorrente aveva conosciuto l'attuale moglie, incontrata in occasione delle festività natalizie a casa di alcuni amici e familiari della moglie;
che da allora erano rimasti in contatto e nel 2018 si erano fidanzati ufficialmente.
* * * Nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nel D.lgs. 30/2007. In particolare l'art. 5 comma 1 prevede infatti che “Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale”, precisando poi, nel comma successivo, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso di un visto di ingresso nei casi in cui sia richiesto. Ciò detto, il resistente ha motivato il rigetto facendo riferimento alla CP_4 fittizietà del vincolo matrimoniale. Sul punto si deve in primo luogo evidenziare che le contestazioni relative alla genuinità dell'unione coniugale sono state mosse solo nel provvedimento di rigetto, non preceduto dal preavviso di cui all'art 10 bis della L. 241/90, precludendo dunque all'istante la possibilità di chiarire durante il procedimento amministrativo i dubbi illustrati dall' nella sua relazione. CP_3 Tanto premesso, non si ritengono fondate le ragioni che hanno condotto l'autorità consolare a negare alla moglie del ricorrente il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, in particolare il fatto che la loro relazione si fosse sviluppata a distanza, non determina necessariamente la fittizietà dell'unione coniugale. Le conclusioni dell'Amministrazione in ordine alla veridicità del matrimonio appaiono ancorate a stereotipi culturali che possono non corrispondere alle motivazioni per la quali viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia (cfr Cass. N. 3234/2018). In particolare, non è inverosimile che il Sig. abbia conosciuto la futura moglie Pt_1 solo nel 2011 e non nel 2006 in occasione del matrimonio con la zia di questa, posto che nel 2006 la sig.ra aveva solo 14 anni e anche se fosse stata presente Per_1 al matrimonio, non è detto avrebbe avuto la possibilità di conoscere personalmente il sig. Nemmeno la differenza di età appare essere elemento decisivo, posto Pt_1 che la sig.ra è ormai una donna adulta e i matrimoni tra persone con tale Per_1 differenza di età non sono infrequenti. Inoltre, la genuinità della relazione appare confermata dalla documentazione prodotta in giudizio (fotografie che ritraggono la coppia e prova dei trasferimenti di denaro in favore della moglie). In particolare, emerge che il ricorrente ha inviato regolarmente somme di denaro alla moglie fin dal 2021, ben prima delle nozze, e vi è prova dei viaggi del ricorrente a Santo Domingo. La domanda di visto di ingresso in favore della moglie, deve, pertanto essere accolta. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della moglie, dovendo essere previamente proposta la domanda in via amministrativa, essendo il rilascio di competenza del Questore e potendo intervenire il giudice solo in caso di rigetto della domanda o di silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti dalla legge per provvedere. Ogni altro profilo deve ritenersi assorbito. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio del visto di ingresso in favore della sig.ra nata a [...] Persona_1 (Repubblica Dominicana) il 04.05.1992, moglie del cittadino italiano Pt_1
[...]
- Dichiara inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatta anticipazione. Così deciso in Roma, il 06/07/2025
La giudice Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice Silvia Albano Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13665/2025 promossa da:
, nato a PISA, il 09/02/1963, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 ENRICO DAMIANI DI VERGADA e NEVENCA DAMIANI DI VERGADA, del Foro di Milano;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e
[...] [...]
, in persona del Ministro p.t., rappresentati ex lege CP_2 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistenti - OGGETTO: visto di ingresso coniuge di cittadino italiano Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 20 marzo 2025 , cittadino italiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale l' a Santo Domingo Controparte_3 ha rigettato la domanda di visto di ingresso per la coniuge Persona_1 nata a [...] il [...]. Esponeva il ricorrente che in data 25.7.2024 a s Santo Domingo aveva contratto matrimonio con la cittadina dominicana
[...] che aveva conosciuto nel 2011 e con la quale aveva una relazione Persona_1 fin dal 2026; che in data 2.9.24 aveva inoltrato domanda di visto di ingresso per familiare al seguito di cittadino italiano e all'appuntamento appositamente fissato dall' aveva depositato tutta la documentazione necessaria;
che in data CP_3 10.01.2025 l' aveva rigettato la domanda così motivando: “Non vi è CP_3 prova di una relazione assidua e costante e di un'effettiva volontà di costruire una comunione materiale e spirituale tra gli sposi”; che la motivazione del rigetto era del tutto generica impedendo delle compiute difese e, comunque, infondata;
che, infatti, nonostante la moglie viva a Santo Domingo il ricorrente la ha sostenuta moralmente ed economicamente anche da prima del matrimonio, inviandole costantemente somme di denaro fin dal 2021; che il ricorrente si recava spesso a Santo Domingo avendo lì alcuni amici familiari della moglie e in occasione delle festività natalizie del 2011 la aveva conosciuta in quanto era la nipote della sig.ra
, moglie di un amico di vecchia data del sig. ovvero il sig. Per_2 Pt_1 Per_3 ; che il rapporto era iniziato come una semplice amicizia, si sentivano via
[...] telefono e sui social e si vedevano quando il sig. andava a Santo Domingo;
Pt_1 che l'amicizia si era trasformata in una relazione sentimentale profonda che aveva portato al fidanzamento ufficiale nel 2018 e al matrimonio nel 2024; che soprattutto dopo il fidanzamento ufficiale il ricorrente si era recato spesso a Santo Domingo come era possibile evincere dai timbri sul passaporto, dalle prenotazioni e dalle foto depositate in atti;
che tali circostanze avrebbero potuto essere documentate nell'istruttoria durante la fase amministrativa se vi fosse stato il preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis della L. n. 241/1990; che la moglie si trovava in una particolare situazione di vulnerabilità che giustificava l'urgenza di provvedere in quanto la era oggetto di persecuzioni e violenze da parte dell'ex compagno della madre di quest'ultima, come poteva evincersi dalle denunce, dalla relazione del centro anti violenza di Santo Domingo e dalle fotografie delle lesioni subite prodotte in giudizio e per tale motivo la moglie del ricorrente e la di lei madre vivevano attualmente nascoste presso la casa di un parente;
che il ricorrente era un lavoratore subordinato con una retribuzione più che dignitosa e una adeguata sistemazione abitativa ed era, pertanto, in grado di far fronte a tutte le necessità della moglie. Chiedeva, pertanto, di annullare il provvedimento di diniego del visto, ordinare il rilascio del visto di ingresso per la moglie e alla Questura di Lecco il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via cautelare chiedeva ordinarsi il rilascio di un permesso per motivi di giustizia per permettere alla moglie di partecipare al presente giudizio. Si costituivano in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_4 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del
[...]
in quanto non aveva partecipato alla formazione del provvedimento CP_4 impugnato e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Esponeva, che gli elementi forniti e la documentazione prodotta non avevano consentito di accertare l'effettività e la genuinità del vincolo matrimoniale, di cui si dubitava in quanto: la convivenza tra i coniugi era durata per soli 15 giorni in occasione della celebrazione del matrimonio;
la conoscenza dei coniugi era in realtà avvenuta nel 2006 quando il sig. era sposato con la zia della sua attuale Pt_1 moglie, mentre la circostanza del precedente matrimonio del sig. con la zia Pt_1 della sig.ra era stata taciuta nel corso del colloquio, dove quest'ultima Per_1 aveva riferito che all'epoca della prima conoscenza il sig. era un amico di Pt_1 famiglia;
nessun documento era stato fornito come prova dell'effettiva stabile e duratura relazione;
né alcun documento attestante la ricezione di denaro dal sig.
la differenza di età tra i coniugi (29 anni). Rappresentava che la circostanza Pt_1 che il precedente matrimonio con la zia della attuale moglie fosse stata taciuta era stato elemento che aveva contribuito in maniera importante sulla valutazione di non genuinità del vincolo. Nelle note scritte depositate per l'udienza del 10 giugno il ricorrente ha rappresentato che era effettivamente stato sposato con la zia dell'attuale moglie dal 16.11.2006 fino al divorzio, avvenuto il 5.5.2009 con sentenza del Tribunale della provincia di Santo Domingo, annotata e trascritta presso i competenti uffici dello Stato civile italiano;
che però solo nel 2011 il ricorrente aveva conosciuto l'attuale moglie, incontrata in occasione delle festività natalizie a casa di alcuni amici e familiari della moglie;
che da allora erano rimasti in contatto e nel 2018 si erano fidanzati ufficialmente.
* * * Nel caso di specie trova applicazione la disciplina contenuta nel D.lgs. 30/2007. In particolare l'art. 5 comma 1 prevede infatti che “Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale”, precisando poi, nel comma successivo, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso di un visto di ingresso nei casi in cui sia richiesto. Ciò detto, il resistente ha motivato il rigetto facendo riferimento alla CP_4 fittizietà del vincolo matrimoniale. Sul punto si deve in primo luogo evidenziare che le contestazioni relative alla genuinità dell'unione coniugale sono state mosse solo nel provvedimento di rigetto, non preceduto dal preavviso di cui all'art 10 bis della L. 241/90, precludendo dunque all'istante la possibilità di chiarire durante il procedimento amministrativo i dubbi illustrati dall' nella sua relazione. CP_3 Tanto premesso, non si ritengono fondate le ragioni che hanno condotto l'autorità consolare a negare alla moglie del ricorrente il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, in particolare il fatto che la loro relazione si fosse sviluppata a distanza, non determina necessariamente la fittizietà dell'unione coniugale. Le conclusioni dell'Amministrazione in ordine alla veridicità del matrimonio appaiono ancorate a stereotipi culturali che possono non corrispondere alle motivazioni per la quali viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia (cfr Cass. N. 3234/2018). In particolare, non è inverosimile che il Sig. abbia conosciuto la futura moglie Pt_1 solo nel 2011 e non nel 2006 in occasione del matrimonio con la zia di questa, posto che nel 2006 la sig.ra aveva solo 14 anni e anche se fosse stata presente Per_1 al matrimonio, non è detto avrebbe avuto la possibilità di conoscere personalmente il sig. Nemmeno la differenza di età appare essere elemento decisivo, posto Pt_1 che la sig.ra è ormai una donna adulta e i matrimoni tra persone con tale Per_1 differenza di età non sono infrequenti. Inoltre, la genuinità della relazione appare confermata dalla documentazione prodotta in giudizio (fotografie che ritraggono la coppia e prova dei trasferimenti di denaro in favore della moglie). In particolare, emerge che il ricorrente ha inviato regolarmente somme di denaro alla moglie fin dal 2021, ben prima delle nozze, e vi è prova dei viaggi del ricorrente a Santo Domingo. La domanda di visto di ingresso in favore della moglie, deve, pertanto essere accolta. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della moglie, dovendo essere previamente proposta la domanda in via amministrativa, essendo il rilascio di competenza del Questore e potendo intervenire il giudice solo in caso di rigetto della domanda o di silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti dalla legge per provvedere. Ogni altro profilo deve ritenersi assorbito. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio del visto di ingresso in favore della sig.ra nata a [...] Persona_1 (Repubblica Dominicana) il 04.05.1992, moglie del cittadino italiano Pt_1
[...]
- Dichiara inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della moglie del ricorrente;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., da liquidarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno dichiarato di averne fatta anticipazione. Così deciso in Roma, il 06/07/2025
La giudice Silvia Albano