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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 2727/2021,
TRA
, codice fiscale , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Domenico Della Ratta;
-ATTRICE-
E
p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t;
-CONVENUTA-
E
p.iva , quale società Controparte_2 P.IVA_2
incorporante la in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe
ST e dall'avv. Francesco Sgambato;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione chiedeva “Voglia il Tribunale Parte_1
adito, contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare, per tutti i fatti di cui in premessa, la responsabilità per colpa professionale medica, giusta articoli 1218 e 1228 c.c. della convenuta società
quale società proprietaria subentrata (con Controparte_2
atto del 28/12/2017) nella gestione ed amministrazione di
[...]
con socio unico, per la condotta inadempiente avuta nei CP_1
fatti e nella vicenda clinica di cui in premessa che ha riguardato ed interessato la paziente e comunque per la condotta Parte_1
colposa avuta dai medici ed operatori sanitari dipendenti e/o in rapporto di collaborazione con le medesima struttura sanitaria convenuta, in particolare, per avere eseguito su diagnosi di
“gonartrosi destra” sulla detta paziente istante , in Parte_1
data 08/09/2015, intervento chirurgico di “impianto ptg cementata a dx” compiendo in tal modo anche errata scelta terapeutica e quindi per aver determinato un danno biologico permanente nella medesima paziente istante con importante rigidità articolare, limitazione funzionale all'arto inferiore, ginocchio destro in particolare, dolori al passo e quindi nella deabulazione ed altre patologie connesse e correlate compresa importante infezione della protesi impiantata ed instabilità della stessa determinante nel causare il successivo cedimento articolare del 14/10/2015, assumendo in tal modo un comportamento assolutamente censurabile integrante responsabilità professionale medica poiché non conforme a diligenza qualificata, ai canoni ed ai principi dell'arte e della miglior scienza medico - chirurgica, alle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali determinando in tal modo la mancata guarigione e l'aggravamento delle condizioni iniziali di salute della stessa paziente istante con l'insorgenza di nuove e più gravi patologie, con gravi ripercussioni sulla vita personale, familiare, lavorativa, sociale e di relazione della stessa paziente istante e conseguentemente condannare le parti convenute, anche in solido tra loro, o chi per esse, al risarcimento di tutti i rilevanti danni non patrimoniali provocati alla stessa paziente istante in seguito ai fatti e alla vicenda clinica di cui in premessa, danni quali il danno alla salute, inteso quale danno alla integrità psico-fisica
(c.d.danno biologico permanente, danno psichico), considerando la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica, il periodo di inabilità temporanea totale e di inabilità temporanea parziale
(ITT ed ITP), il danno da perdita di chance di guarigione, il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale il tutto da accertarsi e valutarsi mediante la documentazione medico legale versata in atti, mediante testimoni e mediante c.t.u. medico legale, considerando negli esiti e postumi permanenti, l'età e le mansioni lavorative espletate della medesima paziente istante da valutarsi e quantificarsi, anche mediante aumento personalizzato della percentuale di danno biologico liquidabile secondo le tabelle del
Tribunale di Milano, maggiormente diffuse sul territorio nazionale e ad oggi criterio generale di valutazione secondo la Suprema Corte
o autonomamente e discrezionalmente sempre a cura del Tribunale adito anche in via equitativa ex art.1226 c.c., considerata la gravità della vicenda clinica e dei fatti su indicati e di cui in premessa, oltre ai danni patrimoniali, considerata la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica, da valutarsi anche in termini di c.d.danno emergente e di c.d. lucro cessante (mancato guadagno), presente e futuro le spese mediche, di terapia, assistenza, cura, in particolare di fisioterapia e riabilitazione, oltre che le spese di viaggio per gli spostamenti per le dette visite mediche e di terapia e cura, così come documentate in atti da parte istante, da, considerando, in ogni caso, le ripercussioni sulla vita personale, familiare, sociale e di relazione e le ripercussioni sul proprio nucleo familiare, danni questi ultimi in parte documentati ed in parte da documentarsi in corso di causa e liquidarsi a favore di parte attrice anche in via equitativa ex art.1226 c.c., con vittoria di spese e compensi professionali da quantificarsi e liquidarsi ex DM 55/2014
e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre oneri di legge con distrazione ed attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.”. Con comparsa si costituiva la convenuta Controparte_2
quale società incorporante la Controparte_3
chiedendo: “1) in via pregiudiziale dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'assoluta inammissibilità, improcedibilità e, comunque, la nullità dell'avverso atto di citazione;
2) gradatamente, nel merito “ 1) in via pregiudiziale dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'assoluta inammissibilità, improcedibilità e, comunque, la nullità dell'avverso atto di citazione;
2) gradatamente, nel merito, rigettare l'avversa domanda giacchè infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
3) condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Con riserva di articolare ogni ulteriore mezzo istruttorio, ci si oppone sin da ora all'ammissione di una C.T.U. perché inopportuna in assenza di una qualsivoglia prova sull'an debeatur”.
Istruita la causa, nominato Ctu giusta ordinanza del 13.04.2023 dal precedente giudice dott.ssa Palladino, precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità.
Invero, affinché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., n. 7137 del 16/05/2002; Cass. n. 2494 del 10/02/2004, Tribunale Santa Maria
Capua Vetere n. 3191 dell'8/08/2023).
Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso in esame, deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda parte attrice, essendo stata descritta la dinamica del sinistro, i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause.
D'altra parte, la pretesa parte attrice risulta perfettamente intesa dalla convenuta costituita, che ha articolato sul punto specifiche difese.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare che l'azione proposta deve essere qualificata di natura contrattuale collocando, la posizione del medico e della struttura all'interno di un sinallagma contrattuale con tutte le conseguenze in tema di onere probatorio.
Secondo la Corte di Cassazione "il rapporto che si instaura tra paziente e SA di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della SA di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che la responsabilità della SA di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 e, inoltre, Cass.
23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Ancora: "in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c." (Cass.
29001/2021 e 28987/2019).
La SA di cura o l'ente ospedaliero deve assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228 c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo all'uopo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente sull'attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato.
Ciò premesso il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra aggravamento della situazione patologica e condotta del sanitario e questa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cassazione, sez. III, n. 28991 e 28992/2019).
Spetta, invece, al medico e/o alla struttura sanitaria prova la causa estintiva dell'obbligazione, cioè, dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata, dalla documentazione allegata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma del Dott. e del Dott. , sono emersi Persona_1 Persona_2
la prova del nesso eziologico e l'accertamento della condotta colposa in capo alla struttura convenuta.
Come osservato dai consulenti d'ufficio, a pag. 7 della loro relazione, “la signora , a seguito dell'intervento Parte_1
chirurgico effettuato presso la clinica villa Ester di Avellino, di gonartrosi, e successivamente di revisione dell'apparato estensore, con tenorrafia del tendine quadricipitale, sviluppò un'infezione protesica, che la costrinse a rivolgersi presso altra struttura, dove la protesi venne espiantato, sostituita con un blocco spaziatore antibiotato, ed un secondo tempo vedere operata di rimozione dello spaziatore, ed impianto di protesi a revisione…Allo stato permangono postumi permanenti del 30%...una inabilità totale di 30 giorni una inabilità totale al 50% di 90 giorni, e al 25% di 60 giorni, periodi questi addebitabili all'infezione nosocomiale contratta presso la villa Ester”.
Questo giudice condivide le conclusioni dei consulenti d'ufficio, che hanno eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
In ordine al quantum debeatur, secondo Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica, Tabelle aggiornate "Edizione 2024”, può riconoscersi, la somma di € 151.325,00 (30% 63 anni), oltre € 1.500,00 (30 giorni ITT),
€ 2.250,00 (90 giorni di ITP al 50%), € 750,00 (60 giorni ITP al 25%), per un totale di € 155.825,00.
Non sussistono elementi per la personalizzazione siccome richiesta.
Si rileva che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo" (Cass. 24155/2018 e Cass. 23469/2018).
Pertanto, in mancanza di specifica deduzione e relativa prova, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale che non sia già coperto dal meccanismo tabellare.
Rigetta ogni altra domanda perché non provata.
In virtù della soccombenza segue la condanna delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo che vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna la CP_2
quale società incorporante la
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'attrice della somma di 155.825,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
-condanna la Pineta quale società incorporante la CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t, al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in complessive € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, in favore dell'avvocato Domenico Della Ratta dichiaratosi antistatario.
Avellino, 3.11.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 2727/2021,
TRA
, codice fiscale , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Domenico Della Ratta;
-ATTRICE-
E
p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t;
-CONVENUTA-
E
p.iva , quale società Controparte_2 P.IVA_2
incorporante la in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe
ST e dall'avv. Francesco Sgambato;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione chiedeva “Voglia il Tribunale Parte_1
adito, contrariis reiectis, previo accertamento, dichiarare, per tutti i fatti di cui in premessa, la responsabilità per colpa professionale medica, giusta articoli 1218 e 1228 c.c. della convenuta società
quale società proprietaria subentrata (con Controparte_2
atto del 28/12/2017) nella gestione ed amministrazione di
[...]
con socio unico, per la condotta inadempiente avuta nei CP_1
fatti e nella vicenda clinica di cui in premessa che ha riguardato ed interessato la paziente e comunque per la condotta Parte_1
colposa avuta dai medici ed operatori sanitari dipendenti e/o in rapporto di collaborazione con le medesima struttura sanitaria convenuta, in particolare, per avere eseguito su diagnosi di
“gonartrosi destra” sulla detta paziente istante , in Parte_1
data 08/09/2015, intervento chirurgico di “impianto ptg cementata a dx” compiendo in tal modo anche errata scelta terapeutica e quindi per aver determinato un danno biologico permanente nella medesima paziente istante con importante rigidità articolare, limitazione funzionale all'arto inferiore, ginocchio destro in particolare, dolori al passo e quindi nella deabulazione ed altre patologie connesse e correlate compresa importante infezione della protesi impiantata ed instabilità della stessa determinante nel causare il successivo cedimento articolare del 14/10/2015, assumendo in tal modo un comportamento assolutamente censurabile integrante responsabilità professionale medica poiché non conforme a diligenza qualificata, ai canoni ed ai principi dell'arte e della miglior scienza medico - chirurgica, alle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali determinando in tal modo la mancata guarigione e l'aggravamento delle condizioni iniziali di salute della stessa paziente istante con l'insorgenza di nuove e più gravi patologie, con gravi ripercussioni sulla vita personale, familiare, lavorativa, sociale e di relazione della stessa paziente istante e conseguentemente condannare le parti convenute, anche in solido tra loro, o chi per esse, al risarcimento di tutti i rilevanti danni non patrimoniali provocati alla stessa paziente istante in seguito ai fatti e alla vicenda clinica di cui in premessa, danni quali il danno alla salute, inteso quale danno alla integrità psico-fisica
(c.d.danno biologico permanente, danno psichico), considerando la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica, il periodo di inabilità temporanea totale e di inabilità temporanea parziale
(ITT ed ITP), il danno da perdita di chance di guarigione, il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale il tutto da accertarsi e valutarsi mediante la documentazione medico legale versata in atti, mediante testimoni e mediante c.t.u. medico legale, considerando negli esiti e postumi permanenti, l'età e le mansioni lavorative espletate della medesima paziente istante da valutarsi e quantificarsi, anche mediante aumento personalizzato della percentuale di danno biologico liquidabile secondo le tabelle del
Tribunale di Milano, maggiormente diffuse sul territorio nazionale e ad oggi criterio generale di valutazione secondo la Suprema Corte
o autonomamente e discrezionalmente sempre a cura del Tribunale adito anche in via equitativa ex art.1226 c.c., considerata la gravità della vicenda clinica e dei fatti su indicati e di cui in premessa, oltre ai danni patrimoniali, considerata la riduzione della capacità lavorativa generica e specifica, da valutarsi anche in termini di c.d.danno emergente e di c.d. lucro cessante (mancato guadagno), presente e futuro le spese mediche, di terapia, assistenza, cura, in particolare di fisioterapia e riabilitazione, oltre che le spese di viaggio per gli spostamenti per le dette visite mediche e di terapia e cura, così come documentate in atti da parte istante, da, considerando, in ogni caso, le ripercussioni sulla vita personale, familiare, sociale e di relazione e le ripercussioni sul proprio nucleo familiare, danni questi ultimi in parte documentati ed in parte da documentarsi in corso di causa e liquidarsi a favore di parte attrice anche in via equitativa ex art.1226 c.c., con vittoria di spese e compensi professionali da quantificarsi e liquidarsi ex DM 55/2014
e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre oneri di legge con distrazione ed attribuzione a favore del sottoscritto avvocato ex art.93 c.p.c.”. Con comparsa si costituiva la convenuta Controparte_2
quale società incorporante la Controparte_3
chiedendo: “1) in via pregiudiziale dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'assoluta inammissibilità, improcedibilità e, comunque, la nullità dell'avverso atto di citazione;
2) gradatamente, nel merito “ 1) in via pregiudiziale dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'assoluta inammissibilità, improcedibilità e, comunque, la nullità dell'avverso atto di citazione;
2) gradatamente, nel merito, rigettare l'avversa domanda giacchè infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
3) condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. Con riserva di articolare ogni ulteriore mezzo istruttorio, ci si oppone sin da ora all'ammissione di una C.T.U. perché inopportuna in assenza di una qualsivoglia prova sull'an debeatur”.
Istruita la causa, nominato Ctu giusta ordinanza del 13.04.2023 dal precedente giudice dott.ssa Palladino, precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità.
Invero, affinché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi, bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., n. 7137 del 16/05/2002; Cass. n. 2494 del 10/02/2004, Tribunale Santa Maria
Capua Vetere n. 3191 dell'8/08/2023).
Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso in esame, deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda parte attrice, essendo stata descritta la dinamica del sinistro, i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause.
D'altra parte, la pretesa parte attrice risulta perfettamente intesa dalla convenuta costituita, che ha articolato sul punto specifiche difese.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare che l'azione proposta deve essere qualificata di natura contrattuale collocando, la posizione del medico e della struttura all'interno di un sinallagma contrattuale con tutte le conseguenze in tema di onere probatorio.
Secondo la Corte di Cassazione "il rapporto che si instaura tra paziente e SA di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in una tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della SA di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che la responsabilità della SA di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 e, inoltre, Cass.
23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Ancora: "in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c." (Cass.
29001/2021 e 28987/2019).
La SA di cura o l'ente ospedaliero deve assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228 c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo all'uopo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell'ente sull'attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato.
Ciò premesso il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra aggravamento della situazione patologica e condotta del sanitario e questa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni
(Cassazione, sez. III, n. 28991 e 28992/2019).
Spetta, invece, al medico e/o alla struttura sanitaria prova la causa estintiva dell'obbligazione, cioè, dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata, dalla documentazione allegata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma del Dott. e del Dott. , sono emersi Persona_1 Persona_2
la prova del nesso eziologico e l'accertamento della condotta colposa in capo alla struttura convenuta.
Come osservato dai consulenti d'ufficio, a pag. 7 della loro relazione, “la signora , a seguito dell'intervento Parte_1
chirurgico effettuato presso la clinica villa Ester di Avellino, di gonartrosi, e successivamente di revisione dell'apparato estensore, con tenorrafia del tendine quadricipitale, sviluppò un'infezione protesica, che la costrinse a rivolgersi presso altra struttura, dove la protesi venne espiantato, sostituita con un blocco spaziatore antibiotato, ed un secondo tempo vedere operata di rimozione dello spaziatore, ed impianto di protesi a revisione…Allo stato permangono postumi permanenti del 30%...una inabilità totale di 30 giorni una inabilità totale al 50% di 90 giorni, e al 25% di 60 giorni, periodi questi addebitabili all'infezione nosocomiale contratta presso la villa Ester”.
Questo giudice condivide le conclusioni dei consulenti d'ufficio, che hanno eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
In ordine al quantum debeatur, secondo Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica, Tabelle aggiornate "Edizione 2024”, può riconoscersi, la somma di € 151.325,00 (30% 63 anni), oltre € 1.500,00 (30 giorni ITT),
€ 2.250,00 (90 giorni di ITP al 50%), € 750,00 (60 giorni ITP al 25%), per un totale di € 155.825,00.
Non sussistono elementi per la personalizzazione siccome richiesta.
Si rileva che "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per la ridotta o soppressa funzionalità di un arto in seguito ad una ingiusta lesione subita, la parte che chieda il risarcimento per pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già forfettariamente compensati con la liquidazione attraverso i meccanismi tabellari, deve allegare altri pregiudizi di tipo esistenziale, individuando specifiche circostanze che incidano su aspetti "eccezionali" e non semplicemente quotidiani della vita, tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, pertanto, non appaiono conferenti il riferimento al riconoscimento costituzionale dell'interesse violato ed alla gravità della lesione invalidante poiché, per quanto riguarda il primo, esso consente di estendere la tutela risarcitoria al danno non patrimoniale in difetto di un'espressa previsione di legge, mentre il secondo è soltanto uno dei parametri utilizzati nell'attribuzione del valore tabellare del danno non patrimoniale, sotto il profilo del danno morale soggettivo" (Cass. 24155/2018 e Cass. 23469/2018).
Pertanto, in mancanza di specifica deduzione e relativa prova, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale che non sia già coperto dal meccanismo tabellare.
Rigetta ogni altra domanda perché non provata.
In virtù della soccombenza segue la condanna delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo che vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281 sexies cpc:
-accoglie la domanda e per l'effetto condanna la CP_2
quale società incorporante la
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'attrice della somma di 155.825,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
-condanna la Pineta quale società incorporante la CP_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t, al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in complessive € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, in favore dell'avvocato Domenico Della Ratta dichiaratosi antistatario.
Avellino, 3.11.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota