Decreto cautelare 4 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 11 maggio 2022
Decreto decisorio 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto decisorio 22/12/2022, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 00002/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2019, proposto da
LL CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Mattia CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario, Unità Operativa di Nardò, prot. n. 179825 del 28.12.2018, notificato in data 2.1.2019, con il quale si ordinava l'immediata sospensione dell’attività del laboratorio annesso allo stabilimento di macellazione (A.N. 2065/M), gestito dalla ditta ricorrente per la ricerca di Trichinella;
- di ogni altro atto precedente, concomitante, presupposto e/o consequenziale al predetto provvedimento e, in particolare, del provvedimento dell’ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario, prot. n. 173188 del 12.12.2018, notificato il successivo 13.12.2018;
nonché per la condanna dell’ASL Lecce al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, pari ad euro 10.000,00, o altra somma determinata dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 746 dell’11 maggio 2022, è stato dichiarato interrotto il processo e che il giudizio non è stato riassunto nel successivo termine di novanta giorni;
Visti gli artt. 35, 39, 79, 80, secondo e terzo comma, e art. 85, primo comma, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Lecce il giorno 19 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO