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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35009/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CASARICO GIORGIO con studio in VICOLO DEL CALDO N. 20 21047 SARONNO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 4.03.2025)
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio fino al marzo 2024
Dalla loro unione il 3.01.2026 è nata riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1 Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto l'affido Parte_1 condiviso di ad entrambi genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica presso e con la mamma;
la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia a fine settimana alternati e un contributo paterno al mantenimento della minore determinato in € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Il giudice ha altresì dato atto della comparazione personale del convenuto, alla quale parte attrice non si è opposta.
Entrambi i genitori, sentiti dal giudice, hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
In particolare, parte attrice ha confermato le richieste già formulate in atti e il convenuto ha dichiarato di aderire alle stesse.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
05.03.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna, peraltro fatta propria anche dal convenuto comparso personalmente, di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi di con continuità e responsabilità. Per_1
Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre , si ritiene di dover CP_2 condividere e far propri gli assetti già autonomamente attuati dalle parti che vedono Per_1 trascorrere con il papà fine settimana alternati (al momento senza pernottamento) nonché frequentazioni infra settimanali previ accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e degli impegni extra scolastici della minore.
Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità della figlia sia il rispetto dei suoi tempi e dei suoi impegni, garantendole abitudinarietà e prevedibilità degli incontri;
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore, peraltro di soli 8 anni, deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. lavora come e educatrice professionale percependo uno stipendio netto mensile di € 1.000,00 su 12 mensilità. Vive insieme alla figlia minore ospite dei genitori e percepisce l'AU per € 57,00 mensili. Il padre: vive unitamente alla madre in una casa condotta in locazione con canone di € 600,00 mensili.
Attualmente in prova, è in procinto di concluder un contratto di lavoro in Svizzera con mansioni di idraulico con retribuzione prevista su 13 mensilità di 4000/6000 franchi
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi carico in via assolutamente prevalente di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 8 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare, come peraltro ha richiesto parte attrice e condiviso il convenuto, il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in €
500,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di novembre - il ricorso stato depositato il 9.10.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss
[...] Controparte_1
c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso di nata il [...], ad [...] i genitori con Per_1 prevalente permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
2) Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni tra a il Per_1 papà avvengano a fine settimana alternati, inizialmente senza il pernottamento e successivamente dalle ore 10 del sabato mattino alle ore 21 della domenica sera. Resta inteso tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni extra scolastici di Per_1
i genitori potranno concordare ulteriori momenti di incontro/frequentazione tra la minore e il papà. Salvi diversi e migliori accordi tra i genitori: durate le vacanze estive la minore trascorrerà con il papà, almeno 10 giorni anche consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30n aprile di ogni anno;
il periodo di sospensione scolastica legato alle festività di Natale
e Pasqua verrà trascorso dalla minore per pari tempo con ciascun genitore, alternando su base annuale Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di novembre 2024 , nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di 500,00 € oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale prima rivalutazione ().
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito dalla madre in ragione del 100%
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CASARICO GIORGIO con studio in VICOLO DEL CALDO N. 20 21047 SARONNO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
(rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 4.03.2025)
Per parte attrice: insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio fino al marzo 2024
Dalla loro unione il 3.01.2026 è nata riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1 Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto l'affido Parte_1 condiviso di ad entrambi genitori con collocamento prevalente anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica presso e con la mamma;
la regolamentazione delle frequentazioni padre/figlia a fine settimana alternati e un contributo paterno al mantenimento della minore determinato in € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza non si era costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Il giudice ha altresì dato atto della comparazione personale del convenuto, alla quale parte attrice non si è opposta.
Entrambi i genitori, sentiti dal giudice, hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
In particolare, parte attrice ha confermato le richieste già formulate in atti e il convenuto ha dichiarato di aderire alle stesse.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa alla camera di consiglio del
05.03.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna, peraltro fatta propria anche dal convenuto comparso personalmente, di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi di con continuità e responsabilità. Per_1
Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre , si ritiene di dover CP_2 condividere e far propri gli assetti già autonomamente attuati dalle parti che vedono Per_1 trascorrere con il papà fine settimana alternati (al momento senza pernottamento) nonché frequentazioni infra settimanali previ accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi degli stessi e degli impegni extra scolastici della minore.
Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità della figlia sia il rispetto dei suoi tempi e dei suoi impegni, garantendole abitudinarietà e prevedibilità degli incontri;
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore, peraltro di soli 8 anni, deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. lavora come e educatrice professionale percependo uno stipendio netto mensile di € 1.000,00 su 12 mensilità. Vive insieme alla figlia minore ospite dei genitori e percepisce l'AU per € 57,00 mensili. Il padre: vive unitamente alla madre in una casa condotta in locazione con canone di € 600,00 mensili.
Attualmente in prova, è in procinto di concluder un contratto di lavoro in Svizzera con mansioni di idraulico con retribuzione prevista su 13 mensilità di 4000/6000 franchi
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi carico in via assolutamente prevalente di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 8 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare, come peraltro ha richiesto parte attrice e condiviso il convenuto, il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in €
500,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di novembre - il ricorso stato depositato il 9.10.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss
[...] Controparte_1
c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) Dispone l'affido condiviso di nata il [...], ad [...] i genitori con Per_1 prevalente permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
2) Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni tra a il Per_1 papà avvengano a fine settimana alternati, inizialmente senza il pernottamento e successivamente dalle ore 10 del sabato mattino alle ore 21 della domenica sera. Resta inteso tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni extra scolastici di Per_1
i genitori potranno concordare ulteriori momenti di incontro/frequentazione tra la minore e il papà. Salvi diversi e migliori accordi tra i genitori: durate le vacanze estive la minore trascorrerà con il papà, almeno 10 giorni anche consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30n aprile di ogni anno;
il periodo di sospensione scolastica legato alle festività di Natale
e Pasqua verrà trascorso dalla minore per pari tempo con ciascun genitore, alternando su base annuale Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di novembre 2024 , nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di 500,00 € oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale prima rivalutazione ().
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito dalla madre in ragione del 100%
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato