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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
NA RE BBLICA ITA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R.
Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 78/2024 R.G.
PROMOSSA DA Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...], residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Butera (CL), C.da Milinciana s.n.c.
(P.IVA P.IVA 1 ), congiuntamente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni
Claudio Maggio (c.f.: (c.f.: C.F._2 ) e Parte_2
), giusta procura allegato all'atto di citazione in opposizione, ed C.F. 3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Giovanni Claudio Maggio, sito in Caltanissetta, Viale della regione n.54
-attrice opponente-
CONTRO
1) nato a [...] il [...] Controparte_1 , (c.f.: C.F._4 ed ivi residente in via Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Terranova
(c.f.: (), giusta procura speciale allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riesi, viale
Regione Siciliana 6/Pal
- convenuto opposto-
Conclusioni per l'attore:-In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela in favore del Tribunale di Caltanissetta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare, in subordine e senza recesso, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/annullabilità e/o inefficacia della notifica e del decreto ingiuntivo poiché richiesto, emesso e notificato nei confronti della ditta Parte_1 e per carenza di prova scritta del credito e, per l'effetto, dichiarare e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
-Senza recesso, ove ed in quanto occorra nel presente giudizio, in via ulteriormente subordinata e preliminare ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso formulanda di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta ed attesa la non debenza dell'asserito credito azionato in monitorio per le ragioni di cui in narrativa.
- Sempre senza recesso, ove ed in quanto occorra nel presente giudizio nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'insussistenza della pretesa azionata in sede monitoria rigettando integralmente le domande proposte da Controparte_1 nei confronti di Parte_1 in proprio e/o nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale siccome improcedibili, inammissibili, generiche, infondate e carenti di prova.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Conclusioni per il convenuto: "Preliminarmente, di Voler concedere la provvisoria esecutività del DI n. 365/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc;
in rito, di Voler confermare la propria competenza per territorio per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, di voler rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare il D.I. n. 365 emesso il 21/12/2023 nei confronti della sig.ra Parte_1 n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Butera, c/da Milinciana s.n.c. (p.iva P.IVA 1 condannando la stessa a pagare la somma di € 30.000,00 (trentamila) a titolo di rimborso del prestito infruttifero erogato dal sig. CP_1 con bonifici bancari del 20.12.2017 e del 27.07.2018 come da allegati nonché le spese, competenze ed onorario del procedimento monitorio."
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 365/2023 del 21.12.2023 di € 30.000
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Parte_1 conveniva in giudizioCon atto di citazione per opposizione a d.i.,
Controparte_1 impugnando il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di '
Gela il 21.12.2023 che la condannava al pagamento della somma di € 30.000, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso del prestito personale infruttifero erogato dal sig. CP_1 con bonifici bancari di € 10.000 del 20.12.2017 e di € 20.000 del 27.07.2018.
L'opponente contestava la tesi del sig. CP_1 , cioè che tali somme erano state prestate a per il rapporto familiare che lo legava ad ella, che era Parte_1
"fidanzata" del nipote, affinché potesse avviare una attività lavorativa di natura agricola, sostenendo invece che tale somma costituisse la tacitazione di un debito del nipote dell'opposto, Controparte_2 nei confronti di Parte_1
L'attrice sollevava in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito per l'emissione del decreto monitorio, essendo la sig.ra Parte_1 titolare di un'impresa individuale agricola, la cui soggettività giuridica non è diversa da quella del suo titolare, dovendosi pertanto instaurare il procedimento presso il foro di residenza dell'opponente ex art. 18 c.p.c., che essendo residente a [...], sarebbe il Tribunale di Caltanissetta.
Per il resto si rimetteva alle conclusioni soprastanti.
Con comparsa del 3.05.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 che si opponeva all'eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che nel caso di specie si applicasse l'art.19 c.p.c. ovvero il foro generale delle persone giuridiche, sussistendo in capo ad essa un'obbligazione pecuniaria di restituzione somme fondata su un contratto di mutuo tra il CP_1 e la Parte_1 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avente sede in Agro di Butera, c/ da Milinciana dove svolgeva l'attività in modo continuativo.
Contestava le ulteriori pretese attoree, chiedendo la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e si riportava alle conclusioni di cui sopra.
Verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice all'udienza cartolare del
22.07.2024, lette le memorie ex art 171 ter c.p.c. e rilevato che la questione preliminare inerente alla competenza era suscettibile di definire il giudizio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
In tale udienza del 23.01.2025 il procuratore di parte opposta dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo la compensazione delle spese, mentre il procuratore dell'opponente insisteva per la vittoria delle spese, considerando l'adesione di parte avversa intempestiva. Il giudice rinviava all'udienza del 24.02.2025, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alla questione preliminare inerente alla competenza territoriale del
Tribunale di Gela sulla causa in questione, bisogna rilevare in primo luogo che, come si evince dalla causale dei bonifici eseguiti da Controparte_1 il prestito appare essere stato rivolto al nipote ("bonifico nipote", "prestito senza interessi nipote") e pertanto estraneo all'attività di imprenditore agricolo svolta dall'opponente
Controparte_3
In ogni caso, secondo la Suprema Corte (Sent. 1652/2005), “in tema di competenza territoriale, poiché l'azienda agricola, al pari della ditta individuale, non ha soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 c.p.c. concernente il foro generale delle persone fisiche".
Discende da tale principio giuridico che nessun criterio di collegamento, né quello del luogo in cui è sorta o doveva essere eseguita l'obbligazione, né quello generale sulla persona fisica titolare della azienda agricola, radica la competenza di questo tribunale, essendo residente in [...], cittadina che risulta compresaParte_1 nel circondario del Tribunale di Caltanissetta.
All'udienza del 23.01.2025 parte opposta ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
Tale adesione però non fa venir meno la necessità di una pronuncia in merito alle spese.
Sul punto giova riportare quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza del
16.02.2021 n. 4028: "è vero che questa Corte ha affermato che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. Sez. 6 - 3, 08/11/2013, n. 25180; anche Cass. Sez. 3, 20/03/2006, n. 6106).
Tale principio non può però valere allorquando si tratti non di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., comma 2, ma, come nel caso in esame specie, di sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza e l'invalidità del decreto stesso, giacchè essa non comporta alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, e l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 6 - 3, 17/10/2016, n.
20935; Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372). Di tal che, la compensazione delle spese da parte del giudice dell'opposizione, proprio in ragione dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente, rientra in tal caso nel potere discrezionale del giudice di merito, ove ravvisi le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, e la pronuncia di condanna alle spese, come quella adottata dalla Corte d'appello di Roma, che neghi l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, 26/04/2019, n. 11329).
Alla luce di quanto sopra va revocato il decreto ingiuntivo emesso in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009,
Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006, Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n.
1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999). L'errata individuazione del foro competente e la tardività dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale, che ha causato un dispendio di attività processuale, rende necessaria una parziale condanna dell'opposto alla refusione delle spese processuali.
Nello specifico le spese si liquidano, nella misura di due terzi, in favore di parte opponente sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della semplicità delle questioni affrontate, come segue: per fase studio €. 851,00; fase introduttiva €. 602,00; fase istruttoria €. 903,00; fase decisionale €. 1453,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Caltanissetta;
- conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 365/2023 emesso dal
Tribunale di Gela in data 21.12.2023, in quanto emesso da giudice incompetente e ne dispone la revoca;
-assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Caltanissetta;
- condanna il sig. Controparte_1 alla refusione delle spese di lite nei confronti dei procuratori dell'opponente in solido, Avv. Giovanni Claudio Maggio e Avv. dichiaratisi antistatari, e determinate come in parte motivaParte_2 in € 2.540,00, oltre 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Gela, 10.07.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R.
Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 78/2024 R.G.
PROMOSSA DA Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...], residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Butera (CL), C.da Milinciana s.n.c.
(P.IVA P.IVA 1 ), congiuntamente rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni
Claudio Maggio (c.f.: (c.f.: C.F._2 ) e Parte_2
), giusta procura allegato all'atto di citazione in opposizione, ed C.F. 3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Giovanni Claudio Maggio, sito in Caltanissetta, Viale della regione n.54
-attrice opponente-
CONTRO
1) nato a [...] il [...] Controparte_1 , (c.f.: C.F._4 ed ivi residente in via Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Terranova
(c.f.: (), giusta procura speciale allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riesi, viale
Regione Siciliana 6/Pal
- convenuto opposto-
Conclusioni per l'attore:-In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Gela in favore del Tribunale di Caltanissetta e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare, in subordine e senza recesso, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/annullabilità e/o inefficacia della notifica e del decreto ingiuntivo poiché richiesto, emesso e notificato nei confronti della ditta Parte_1 e per carenza di prova scritta del credito e, per l'effetto, dichiarare e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
-Senza recesso, ove ed in quanto occorra nel presente giudizio, in via ulteriormente subordinata e preliminare ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso formulanda di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta ed attesa la non debenza dell'asserito credito azionato in monitorio per le ragioni di cui in narrativa.
- Sempre senza recesso, ove ed in quanto occorra nel presente giudizio nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'insussistenza della pretesa azionata in sede monitoria rigettando integralmente le domande proposte da Controparte_1 nei confronti di Parte_1 in proprio e/o nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale siccome improcedibili, inammissibili, generiche, infondate e carenti di prova.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Conclusioni per il convenuto: "Preliminarmente, di Voler concedere la provvisoria esecutività del DI n. 365/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc;
in rito, di Voler confermare la propria competenza per territorio per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, di voler rigettare la proposta opposizione e per l'effetto confermare il D.I. n. 365 emesso il 21/12/2023 nei confronti della sig.ra Parte_1 n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Butera, c/da Milinciana s.n.c. (p.iva P.IVA 1 condannando la stessa a pagare la somma di € 30.000,00 (trentamila) a titolo di rimborso del prestito infruttifero erogato dal sig. CP_1 con bonifici bancari del 20.12.2017 e del 27.07.2018 come da allegati nonché le spese, competenze ed onorario del procedimento monitorio."
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 365/2023 del 21.12.2023 di € 30.000
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Parte_1 conveniva in giudizioCon atto di citazione per opposizione a d.i.,
Controparte_1 impugnando il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di '
Gela il 21.12.2023 che la condannava al pagamento della somma di € 30.000, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso del prestito personale infruttifero erogato dal sig. CP_1 con bonifici bancari di € 10.000 del 20.12.2017 e di € 20.000 del 27.07.2018.
L'opponente contestava la tesi del sig. CP_1 , cioè che tali somme erano state prestate a per il rapporto familiare che lo legava ad ella, che era Parte_1
"fidanzata" del nipote, affinché potesse avviare una attività lavorativa di natura agricola, sostenendo invece che tale somma costituisse la tacitazione di un debito del nipote dell'opposto, Controparte_2 nei confronti di Parte_1
L'attrice sollevava in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito per l'emissione del decreto monitorio, essendo la sig.ra Parte_1 titolare di un'impresa individuale agricola, la cui soggettività giuridica non è diversa da quella del suo titolare, dovendosi pertanto instaurare il procedimento presso il foro di residenza dell'opponente ex art. 18 c.p.c., che essendo residente a [...], sarebbe il Tribunale di Caltanissetta.
Per il resto si rimetteva alle conclusioni soprastanti.
Con comparsa del 3.05.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 che si opponeva all'eccezione di incompetenza per territorio, sostenendo che nel caso di specie si applicasse l'art.19 c.p.c. ovvero il foro generale delle persone giuridiche, sussistendo in capo ad essa un'obbligazione pecuniaria di restituzione somme fondata su un contratto di mutuo tra il CP_1 e la Parte_1 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avente sede in Agro di Butera, c/ da Milinciana dove svolgeva l'attività in modo continuativo.
Contestava le ulteriori pretese attoree, chiedendo la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e si riportava alle conclusioni di cui sopra.
Verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice all'udienza cartolare del
22.07.2024, lette le memorie ex art 171 ter c.p.c. e rilevato che la questione preliminare inerente alla competenza era suscettibile di definire il giudizio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
In tale udienza del 23.01.2025 il procuratore di parte opposta dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo la compensazione delle spese, mentre il procuratore dell'opponente insisteva per la vittoria delle spese, considerando l'adesione di parte avversa intempestiva. Il giudice rinviava all'udienza del 24.02.2025, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
In merito alla questione preliminare inerente alla competenza territoriale del
Tribunale di Gela sulla causa in questione, bisogna rilevare in primo luogo che, come si evince dalla causale dei bonifici eseguiti da Controparte_1 il prestito appare essere stato rivolto al nipote ("bonifico nipote", "prestito senza interessi nipote") e pertanto estraneo all'attività di imprenditore agricolo svolta dall'opponente
Controparte_3
In ogni caso, secondo la Suprema Corte (Sent. 1652/2005), “in tema di competenza territoriale, poiché l'azienda agricola, al pari della ditta individuale, non ha soggettività giuridica diversa da quella del suo titolare con il quale si identifica sotto l'aspetto sostanziale e processuale, il criterio di collegamento per l'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all'emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell'art. 18 c.p.c. concernente il foro generale delle persone fisiche".
Discende da tale principio giuridico che nessun criterio di collegamento, né quello del luogo in cui è sorta o doveva essere eseguita l'obbligazione, né quello generale sulla persona fisica titolare della azienda agricola, radica la competenza di questo tribunale, essendo residente in [...], cittadina che risulta compresaParte_1 nel circondario del Tribunale di Caltanissetta.
All'udienza del 23.01.2025 parte opposta ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
Tale adesione però non fa venir meno la necessità di una pronuncia in merito alle spese.
Sul punto giova riportare quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza del
16.02.2021 n. 4028: "è vero che questa Corte ha affermato che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. Sez. 6 - 3, 08/11/2013, n. 25180; anche Cass. Sez. 3, 20/03/2006, n. 6106).
Tale principio non può però valere allorquando si tratti non di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., comma 2, ma, come nel caso in esame specie, di sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza e l'invalidità del decreto stesso, giacchè essa non comporta alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell'opposizione al decreto stesso, e l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. Sez. 6 - 3, 17/10/2016, n.
20935; Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372). Di tal che, la compensazione delle spese da parte del giudice dell'opposizione, proprio in ragione dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente, rientra in tal caso nel potere discrezionale del giudice di merito, ove ravvisi le ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2, e la pronuncia di condanna alle spese, come quella adottata dalla Corte d'appello di Roma, che neghi l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, 26/04/2019, n. 11329).
Alla luce di quanto sopra va revocato il decreto ingiuntivo emesso in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009,
Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006, Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n.
1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999). L'errata individuazione del foro competente e la tardività dell'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale, che ha causato un dispendio di attività processuale, rende necessaria una parziale condanna dell'opposto alla refusione delle spese processuali.
Nello specifico le spese si liquidano, nella misura di due terzi, in favore di parte opponente sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della semplicità delle questioni affrontate, come segue: per fase studio €. 851,00; fase introduttiva €. 602,00; fase istruttoria €. 903,00; fase decisionale €. 1453,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Caltanissetta;
- conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 365/2023 emesso dal
Tribunale di Gela in data 21.12.2023, in quanto emesso da giudice incompetente e ne dispone la revoca;
-assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Caltanissetta;
- condanna il sig. Controparte_1 alla refusione delle spese di lite nei confronti dei procuratori dell'opponente in solido, Avv. Giovanni Claudio Maggio e Avv. dichiaratisi antistatari, e determinate come in parte motivaParte_2 in € 2.540,00, oltre 15% spese generali, cpa e iva come per legge.
Gela, 10.07.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro