Articolo 267 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 266Articolo 268
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1 gennaio 1993
Art. 267.
(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali)
1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovra' essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993