TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta, all'udienza del 03.06.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3734/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. BIFULCO ROSA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t., CP_1
CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. OLIMPIA RICCETTI e dall'avv. MARIA DI GUIDA
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.07.2023 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall'
[...]
la cartella di pagamento n. 071 2022 0166429407 000, in data 01.06.2023, Controparte_2 avente ad oggetto un presunto debito nei confronti dell' , a titolo di recupero ticket CP_1
sanitari annualità varie, per un importo complessivo di euro 4.854,49.
La parte opponente eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento per intervenuto giudicato, in quanto le medesime pretese creditorie avevano formato oggetto dell'avviso di pagamento n.
19000002427, notificatogli dall' il 22.05.2019, il quale era stato annullato dal Tribunale di CP_3
Nola – G.L. dott.ssa F. Di Palma, con la sentenza n. 249/2023, pubblicata il 07.02.2023, passata in giudicato, in base alla quale era stato dichiarato non dovuto il rimborso dei ticket sanitari pretesi dall' in relazione agli anni dal 2011 al 2015, avendo il sig. dato prova della CP_1 Pt_1
sussistenza dei presupposti per usufruire della esenzione dal ticket sanitario. Il ricorrente deduceva, altresì, che il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata aveva, inoltre, formato oggetto dell'avviso di pagamento n. 20000002624, notificatogli sempre dall' Controparte_2
a mezzo racc.ta AR il 2.02.2021, per il recupero dei ticket sanitari afferenti gli anni dal
[...]
2016 al 2018, il quale era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n. 3244/2022, emessa il 17.11.2021 e depositata il 14.03.2022, passata in giudicato.
Concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con vittoria delle spese di lite.
l' non si costituiva, nonostante fosse stata regolarmente evocata in giudizio, pertanto, CP_1
questo giudicante con ordinanza del 18.06.24 ne dichiarava la contumacia.
Si costituiva l' , a mezzo di due distinti procuratori, i quali Controparte_2
eccepivano, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepivano, altresì, l'infondatezza della eccezione inerente il difetto di motivazione della cartella impugnata e chiedevano rigettarsi il ricorso, vinte le spese di giudizio.
All' odierna udienza, previo deposito delle note di trattazione scritta in cui le parti si riportavano alle rispettive difese, la causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La domanda è fondata.
1.-Occorre sottolineare, preliminarmente, la tempestività dell'azione, rilevato che dagli atti prodotti dall' ( v. A.R. in atti produzione avv. Olimpia Riccetti) è emerso Controparte_2
che la cartella di pagamento, per cui è causa, veniva notificata all'odierno ricorrente in data
01.06.2023, mentre il ricorso in opposizione veniva depositato presso il Tribunale di Nola il
03.07.2023, pertanto nel pieno rispetto del termine di 40 gg. prescritto dalla legge. 2.- Giova, altresì, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
3. Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_4 CP_5
degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
4.- Ordunque per quanto attiene al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'
[...]
, giova rilevare che il ricorrente ha non solo contestato il merito della pretesa Controparte_2
Contr creditoria, rispetto al quale unico legittimato passivo è l' (contumace), ma ha anche CP_1
eccepito vizi formali della cartella di pagamento, quale la mancanza di motivazione in relazione alla medesima cartella, con riferimento ai quali legittimato passivo è l CP_3
Sul punto, tuttavia, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento ai dedotti vizi, trattandosi di vizi formali, infatti, la loro prospettazione integra un'opposizione agli atti esecutivi, che doveva essere proposta dall'opponente nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
5.- Passando al merito, per quanto attiene alle pretese creditorie dell' , oggetto della CP_1
cartella di pagamento, impugnata in questa sede, occorre evidenziare che sulla medesima questione giuridica, oggetto della presente controversia, si è già pronunziato il Tribunale di Nola – G.L. dott.ssa
F. Di Palma - con la sentenza n. 249/2023, pubblicata il 07.02.2023 e passata in giudicato (v. certificazione Tribunale di Nola del 20.06.24), come si evince dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, la quale annullava l'avviso di pagamento n. 19000002427, notificato al ricorrente il
22.05.2019, dichiarando non dovuto il rimborso dei ticket sanitari pretesi dall' in CP_1
relazione agli anni dal 2011 al 2015, avendo il sig. dimostrato la sussistenza dei presupposti Pt_1
per usufruire della esenzione c.d. E02.
Occorre rilevare, altresì, che sulla medesima questione giuridica, oggetto della presente controversia, si è già pronunziata anche la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.
3244/2022, emessa il 17.11.2021 e depositata il 14.03.2022, passata in giudicato, la quale aveva annullato l'avviso di pagamento n. 20000002624, notificato all'odierno ricorrente dall'
[...]
, a mezzo racc.ta AR il 2.02.2021, per il recupero dei ticket sanitari afferenti gli Controparte_2
anni dal 2016 al 2018.
Dunque secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione (tra le tante, da ultimo, Cass.
11314/18) qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.
Considerato, altresì, che sul punto la Suprema Corte ha affermato “ ..infatti l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio del principio del NE BIS
IN IDEM ( Cass. 11 giugno 2021 n. 16589), inoltre è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che , seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di esso sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente sul punto decisivo comune ad entrambe le cause, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo ( cfr Cass. N. 5486/2019, Cass n. 26089/2019).
Pertanto, dev'essere dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n. 071 2022 01664294 07
000 impugnata in questa sede, stante l'intervento del giudicato sulla medesima questione giuridica.
Le spese processuali vanno liquidate, seppure opportunamente ridotte in virtù dell'assenza di una fase istruttoria, come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 071 2022 01664294 07 000, impugnata in questa sede;
- condanna l' e l' , CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
€ 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 03 GIUGNO 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano