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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/05/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3197/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, C.F._1
1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI ANNA che lo rappresenta e difende come da procura in atti insieme all'Avv. Antonino Pino
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. OLLA MARINA e dall'Avv. FURCAS LAURA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Org_ vvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione prestazione previdenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 parte ricorrente, deducendo di aver ottenuto decreto di omologa del 9 dicembre 2022, corretto il 17 aprile 2023 e notificato il 20 aprile 2023 con l'invio in data 28 aprile 2023 del modello AP70, chiedeva la liquidazione della prestazione relativa ai ratei maturati e non riscossi di assegno ordinario di invalidità a decorrere da aprile 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l chiedendo la declaratoria di cessata materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese di lite essendo stato disposto il pagamento dopo che il patronato aveva inviato il corretto modulo richiesto in data
21 settembre 2023, con compensazione delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odienza odierna decisa.
Indubbiamente la soddisfazione della pretesa di parte ricorrente non può che comportare la declaratoria di cessata materia del contendere.
Sulle spese di lite si osserva che effettivamente un comportamento maggiormente collaborativo tra le parti avrebbe potuto evitare l'insorgere del contenzioso.
Invero, non è contestata la ricostruzione storica che ha visto l' attivarsi CP_1
per la richiesta di alcuni documenti ed il riscontro da parte del patronato solo a fine settembre 2023.
Sussistono, dunque, gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 24/05/2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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