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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/11/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIZZI ANNA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 23/01/2025, _l_ ricorrente adiva questa A.G. per Parte_1 ottenere condanna dell' alla erogazione de cata in ricorso, per la CP_1 causale pure ivi specific Si costituiva l' eccependo l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta e CP_1 sollecitando declaratoria di cessata materia del contendere. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte
1 dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-1999). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' CP_1 solo in epoca successiva all'inizio della lite;
con l'atto di costituzione l' non ha in alcun CP_1 modo contrastato le avverse ragioni, seppure ai soli fini del giudizio rela lle spese. Di tanto non può non tenersi conto ai fini del governo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.600,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
con attribuzione al Procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIZZI ANNA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 23/01/2025, _l_ ricorrente adiva questa A.G. per Parte_1 ottenere condanna dell' alla erogazione de cata in ricorso, per la CP_1 causale pure ivi specific Si costituiva l' eccependo l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta e CP_1 sollecitando declaratoria di cessata materia del contendere. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte
1 dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-1999). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari. Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata erogata dall' CP_1 solo in epoca successiva all'inizio della lite;
con l'atto di costituzione l' non ha in alcun CP_1 modo contrastato le avverse ragioni, seppure ai soli fini del giudizio rela lle spese. Di tanto non può non tenersi conto ai fini del governo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' soccombente virtuale, al pagamento delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.600,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
con attribuzione al Procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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