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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI IA AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in prima istanza in epigrafe indicata promossa da:
( ”), con gli Avv.ti Davide Magnolia e Giacomo Falsetta Parte_1 Parte_1
-attrice in opposizione- contro con gli Avv.ti Marco Solveni, Federico Solveni e Barbara Controparte_1
NO
-convenuta opposta- avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia, n. 918/2023 del 20/04/2023 (RG
n. 2618/2023).
All'esito dell'udienza del 23.12.2025, la causa è stata decisa.
FATTO e DIRITTO
1. Con la proposta opposizione, il ricorrente ha chiesto a questo Ufficio, fra l'altro, la revoca del d.i. in epigrafe con ogni conseguenza e con vittoria di spese.
2. Si è costituita l'opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ha spiegato domanda subordinata e ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento delle spese processuali.
3. All'udienza dell'11/12/2025, anticipata di ufficio e fissata in modalità cartolare, nessuna delle parti depositava note di trattazione in sostituzione del verbale. Il Tribunale rinviava quindi la causa all'udienza del 23.12.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in trattazione scritta e neppure in tale occasione le parti depositavano le note di trattazione sostitutive del verbale.
4. Di conseguenza, non resta che prendere atto dell'inerzia delle parti evidenziando che la diserzione dalle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo ove la diserzione bilaterale si ripeta consecutivamente.
5. Circa il regolamento delle spese processuali, esse restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, non risultando un diverso accordo tra esse, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 c.p.c.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo nel giudizio in epigrafe:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del giudizio definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice
RI IA AS
pag. 2/2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI IA AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in prima istanza in epigrafe indicata promossa da:
( ”), con gli Avv.ti Davide Magnolia e Giacomo Falsetta Parte_1 Parte_1
-attrice in opposizione- contro con gli Avv.ti Marco Solveni, Federico Solveni e Barbara Controparte_1
NO
-convenuta opposta- avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia, n. 918/2023 del 20/04/2023 (RG
n. 2618/2023).
All'esito dell'udienza del 23.12.2025, la causa è stata decisa.
FATTO e DIRITTO
1. Con la proposta opposizione, il ricorrente ha chiesto a questo Ufficio, fra l'altro, la revoca del d.i. in epigrafe con ogni conseguenza e con vittoria di spese.
2. Si è costituita l'opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ha spiegato domanda subordinata e ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento delle spese processuali.
3. All'udienza dell'11/12/2025, anticipata di ufficio e fissata in modalità cartolare, nessuna delle parti depositava note di trattazione in sostituzione del verbale. Il Tribunale rinviava quindi la causa all'udienza del 23.12.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c., in trattazione scritta e neppure in tale occasione le parti depositavano le note di trattazione sostitutive del verbale.
4. Di conseguenza, non resta che prendere atto dell'inerzia delle parti evidenziando che la diserzione dalle udienze impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 c.p.c., con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo ove la diserzione bilaterale si ripeta consecutivamente.
5. Circa il regolamento delle spese processuali, esse restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, non risultando un diverso accordo tra esse, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 c.p.c.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo nel giudizio in epigrafe:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del giudizio definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice
RI IA AS
pag. 2/2