Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
NR. 157 /2024 R.G.L.
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PRIMA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo, visto il fascicolo d'ufficio riportato all'attenzione della scrivente in data 28.01.2025;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta dalla ricorrente , Parte_1 NATA IN MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA), IN DATA 19/11/1964 (CF: , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MANILIA PAOLO, nei confronti di con il dott. ; CP_1 Controparte_2 Considerato che il procedimento è stato inizialmente del al GOP e, el gravoso carico di lavoro del dott. il quale sostituisce la dott.ssa anche nella gestione di altri CP_3 Per_1 procedimenti per ATP delegati dall , appare necess e di provvedere alla sollecita Per_2 definizione, revocare parzialmente la delega rovvedimento conclusivo del presente giudizio;
sentiti il GOP ed il Presidente del Tribunale sul punto;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti, le quali non hanno depositato atto di dissenso nel termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. (cfr. attestazione della cancelleria apposta a tergo del decreto di assegnazione termini);
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni”
– cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -; visto il PROTOCOLLO D'INTESA PER LE PRASSI DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE LAVORO sottoscritto in data 2.06.2020 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro e ritenuto di dover fare applicazione dei criteri ivi indicati per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , depositata in data 13.09.2024, e della Persona_3 risposta alle osservazioni resa in p
C O M P E N S A le spese della procedura nella misura della metà - tenuto conto che il ricorso riceve accoglimento parziale in ragione dello spostamento di decorrenza del riconoscimento delle prestazioni successivo alla domanda giudiziale
- e CONDANNA l al pagamento della residua metà che si liquida in tale ridotta misura in euro 600,00, CP_1 oltre IVA, CPA e ri spese generali al 15%, con attribuzione in favore dell'avvocato indicato in epigrafe, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.: il calcolo del compenso professionale viene conteggiato, avuto riguardo ai parametri di cui al Decreto ministeriale 10.03.2014 n° 55 , in G.U. 02.04.2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto che il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed applicando i parametri medi stabiliti per tale scaglione, con le riduzioni previste computando tre fasi di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase istruttoria e/o di trattazione, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) – cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28977 e Cass. 2837/2019- : la causa è risultata di agevole trattazione, non essendosi poste questioni di particolare difficoltà giuridica e tecnica. P O N E definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato come in atti. CP_1 Si comunichi a cura della ca a. Lagonegro, 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Gerardina Guglielmo