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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 622/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in ASTI (AT) il 23/08/1984 Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PALEOCA 10/5 17100 SAVONA rappresentato e difeso dall'Avv. PESCE PIERLUIGI appellante nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA C.R. CECCARDI, 3/6 16121 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. BORCHI FABRIZIO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, Pt_1
e previa ogni più opportuna pronuncia di rito o di merito necessaria al fine dell'accoglimento delle infra svolte conclusioni, in riforma integrale della sentenza n. 2938/2022 del Tribunale di Genova pronunciata in data 24 dicembre 2022 e pubblicata in data 27/12/2022 (R.G. n. 10257/2019 -
1 Repert. n. 3349/2022 del 27/12/2022), non notificata, ed in accoglimento del presente atto di appello:
- previa, in via istruttoria, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e richieste con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 27.7.2020,
-nel merito:
1) accertare e dichiarare che la società incorporante la ) ha Controparte_1 Controparte_2
illegittimamente ceduto i titoli di proprietà del sig. custoditi nella polizza n. Parte_1
620183/41 (nominali 215.000,00 DEM di DEM ARGENT 8% 97/09 – nominali 23.000,00 EUR
ARG. 9,75% 99/03) costituiti a pegno, in favore della ed a garanzia del credito di Controparte_2
Euro 30.000,00 concesso alla a socio unico, quale “specialcredito imprese Parte_2
“Credito Affari”, dalla Filiale di Asti della Banca;
2) accertare e dichiarare la nullità per difetto di causa e/o per indeterminatezza e/o per il motivo meglio visto e ritenuto dal Tribunale della clausola n. 6) del contratto di pegno del 29/5/2006 stipulato tra il sig. e la che prevede il cd. “pegno omnibus”, Parte_1 Controparte_2
ovvero di ogni diversa ed ulteriore parte del contratto meglio vista e ritenuta, anche in quanto contraria alla legge e/o a norme imperative, con ogni conseguenza di legge;
3) accertare e dichiarare che la (società incorporante la ) Controparte_1 Controparte_2
ha illegittimamente, senza alcun titolo, trattenuto ed imputato la somma di Euro 111.801,26, ricavata dalla vendita dei titoli di proprietà del sig. custoditi nella polizza n. Parte_1
620183/41 (nominali 215.000,00 DEM di DEM ARGENT 8% 97/09 – nominali 23.000,00 EUR
ARG. 9,75% 99/03) e costituiti a pegno in favore della stessa a garanzia del credito di Euro CP_2
30.000,00 concesso alla a socio unico, quale “specialcredito imprese Parte_2
“Credito Affari”, dalla Filiale di Asti della Banca, a copertura di altri crediti vantati nei confronti Par della Società Alberghiera dalla stessa;
Controparte_2
4) conseguentemente condannare la ( società incorporante la Controparte_1 CP_2
), per le causali di cui in atti, alla restituzione in favore del sig. della suddetta
[...] Parte_1
somma di Euro 111.801,26 (corrispondente alla differenza tra quanto ricavato dalla vendita dei titoli, pari ad Euro Euro 127.801,26, e quanto imputato al social prestito garantito dal contratto di pegno, pari ad Euro 16.000,00), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del vendita sino all'introduzione della presente domanda giudiziale ed agli interessi moratori ex art. 1284 IV comma cpc dalla data introduttiva del giudizio al saldo, indebitamente trattenuta dalla ed utilizzata a copertura di altri crediti vantati dalla nei confronti della Controparte_2 CP_2 non oggetto del pegno, ovvero della somma meglio vista e ritenuta all'esito Parte_2
del processo;
2 5) condannare inoltre e comunque la società incorporante la Controparte_1 CP_2
), per le causali di cui in atti, al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
subiti e subendi dal sig. per i fatti per i quali è causa che si indicano, salvo errori ed Parte_1
omissioni, in Euro 180.000,00, ovvero nella maggiore e/o minore somma emergente all'esito del giudizio, oltre agli interessi, come sopra specificati, alla rivalutazione monetaria ed a quant'altro dovuto per legge;
6) con vittoria di tutte le spese di giudizio, competenze legali e peritali, oltre accessori. Il difensore chiede la distrazione a suo favore dei compensi maturati nel procedimento di mediazione, nel giudizio di primo grado e di quelle maturandi nel giudizio di secondo grado dichiarando di averle anticipate.”.
Per l'appellata “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1
e deduzione reietta, previo rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione proposta dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 2938/22 del Tribunale di Genova, con la conferma della sentenza
[...] impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di causa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata. Sull'assunto che « aveva illegittimamente ceduto Controparte_2
i titoli di sua proprietà, costituiti a pegno in favore della a garanzia del credito di euro CP_2
30.000,00 concesso alla a socio unico, dalla Filiale di Asti della e Parte_2 CP_2
che aveva poi illegittimamente imputato parte del ricavato dalla vendita di detti titoli a copertura di altri debiti dalla stessa vantati nei confronti della » Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendo «di accertare e CP_2
dichiarare … la nullità per difetto di causa o per il motivo meglio visto e ritenuto, della clausola n.
6 del contratto di pegno del 29/5/2006 … condannarsi la banca alla restituzione in suo favore della somma di € 111.801,26, … nonché al risarcimento di tutti danni subiti e subendi, indicati in €
180.000,00 … si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande Controparte_2
attoree …».
Con sentenza definitiva n. 2938/2022 del 27/12/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica così decideva: “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con atto di citazione notificato il 29.8.2019 nei confronti di in
[...] Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., contrariis reiectis rigetta la domanda in quanto infondata.
Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in €
11.810,00 er compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.”.
3 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , con atto Parte_1
notificato in data 21.06.2023.
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza in data 23.11.2023 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del 30/10/2024 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza veniva riserva la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È PARZIALMENTE FONDATO E DEVE ESSERE
ACCOLTO, ENTRO I LIMITI INFRA SPECIFICATI.
1) PRIMO MOTIVO – SULLA LEGITTIMITA' DELLA CLAUSOLA OMNIBUS - Parte_3
Cerrato censura pag.
4-5 della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che la
Giurisprudenza richiamata in punto nullità della clausola omnibus per indeterminatezza riguardi una fattispecie relativa alla opponibilità del pegno irregolare a terzi e che la mera determinabilità del rapporto non incide sulla validità ed efficacia del contratto, che resta fermo inter partes, sostenendo che: i) la clausola del cd “pegno omnibus” costituisce patto non conforme a quanto previsto dall'art. 2787 comma 3 c.c., ove per operare la prelazione deve essere presente una "sufficiente indicazione del credito e della cosa" e, pertanto, viene ritenuta nulla;
ii) la Suprema Corte (in particolare Cass.
n.533/2020) ha stabilito che la possibilità di considerare che un bene sia offerto in pegno omnibus, ossia relativamente a tutti i rapporti di credito tra due soggetti, risulta esclusa dall'art. 2787 c. 3 C.
C., in forza del quale il bene offerto in pegno è sempre relativo a un solo e unico credito che va esplicitato nella scrittura, ribadendo così il principio secondo il quale il bene dato in pegno è legato in modo indissolubile al credito che garantisce;
iii) la Cassazione ha affermato che il pegno c.d. omnibus deve essere considerato affetto da nullità, nel caso in cui non sia identificabile l'oggetto della garanzia ed il credito garantito;
iv) inoltre, la Giurisprudenza ha operato una ricostruzione dell'istituto del “pegno cd. omnibus” e della sua validità che, contrariamente a quanto assunto dal
Tribunale di Genova, prescinde dalla sua opponibilità a terzi, giungendo infine alla conclusione che la clausola che prevede tale tipo di pegno è nulla e travolge l'intero contratto;
v) non corrisponde al vero che la Giurisprudenza richiamata dal a sostegno della nullità della clausola omnibus Pt_1 per indeterminatezza, riguardi “fattispecie in cui, parte in giudizio un fallimento, si discute dell'opponibilità del pegno a terzi, ovvero agli altri creditori, ivi compreso il curatore”; vi) nel caso di specie l'identificazione nel contratto di pegno del successivo credito era impossibile tenuto anche conto che il contratto di mutuo è stato stipulato nel 2007, vale a dire 1 anno dopo la costituzione del pegno;
vii) Tribunale erra quando afferma che “la mera determinabilità del rapporto”, come le sentenze non mancano di precisare, non incide sulla validità ed efficacia
4 interne del contratto che “restano ferme inter partes”; vii) l'indeterminabilità del rapporto incide sulla validità e sulla efficacia del contratto - o quantomeno sulla clausola che la prevede - proprio come avviene nel caso di specie, nel quale la banca ha illegittimamente “imposto” al sig. , Pt_1
con la clausola n. 6) la costituzione di un pegno su beni mobili per crediti futuri ed al momento non determinati e, correlativamente, una prelazione sul bene, già offerto in pegno per un credito in essere, quale garanzia di crediti ulteriori, futuri e diversi;
viii) la clausola n. 6) del contrato di pegno stipulata tra il sig. e la quindi, è nulla e tale nullità si riverbera sulla Pt_1 Controparte_2
possibilità della banca di utilizzare il pegno per coprire crediti derivanti da rapporti non ancora sorti alla stipula del contratto di pegno;
ix) ne consegue la fondatezza della domanda di restituzione da parte della in favore del sig. della somma di euro 111.801,26, CP_1 Pt_1
corrispondente alla differenza tra quanto ricavato dalla vendita dei titoli, pari ad euro 127.801,26, e quanto imputato al social prestito garantito dal contratto di pegno, pari ad Euro 16.000,00, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dalla data del fatto alla data di introduzione del presente giudizio ed agli interessi moratori ex art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Nell'atto di costituzione del pegno in data 29/5/2006, è previsto all'art. 6 che « il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito – anche se non liquido od esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della verso il CP_2 debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli e documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi,
operazioni di intermediazione o presta-zione di servizi, ecc».
II) Secondo quanto riconosciuto dalla difesa della banca « – oltre ad essere garante - era Pt_1 anche socio unico ed amministratore della (produz. nn. 5 e 7): e proprio in tale Parte_2 veste ha sottoscritto, in data 12/10/17, il contratto di mutuo fondiario di € 450.000,00 prodotto sub 6» ragion per cui «Del tutto legittimamente, pertanto, la ha provveduto – in data 8/1/16 – ad escutere CP_2
il pegno, portando il ricavato della vendita delle obbligazioni argentine presenti sulla polizza titoli del
Sig. a deconto del maggior credito (oltre € 500.000,00) derivante dall'atto di mutuo di cui Pt_1 sopra» (pagg. 7 – 8 comparsa di costituzione nel presente grado). Deve essere precisato che il contratto di mutuo fu sottoscritto non in data 12/10/2017, ma in data 2/10/2007, comunque successiva alla costituzione del pegno.
III) In materia, la Giurisprudenza ha affermato: “In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 c.c. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo
5 della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 c.c., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente;
in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte;
ferma restando la validità e l'efficacia del contratto inter parte, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma 3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito” (Cass.
25/03/2009, n. 7214; Cass. 05/12/2016, n. 24790, Cass. 15/5/2023, n. 13169).
IV) E' pertanto evidente che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata secondo la
Giurisprudenza: a) è nulla per difetto di causa la costituzione della garanzia, qualora sia stipulata in relazione a credito non ancora esistente;
b) è ammissibile la costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente, laddove, nel presente caso, pacificamente la banca ha escusso il pegno, anche portando il ricavato della vendita dei titoli costituiti in pegno (per un ammontare di € 127.801,26 – docc. 2 e 3 appellante) non solo per estinguere il residuo credito di € 16.000,00 relativo al contratto di finanziamento stipulato in data 29/5/2006 (stessa data dell'atto di costituzione del pegno), ma altresì a deconto del maggior credito di oltre € 500.000,00, derivante dall'atto di mutuo del 12/10/2007 (successivo alla costituzione del pegno) (doc. 8 appellante).
V) Risulta pertanto che l'importo di € 111.806,26 è stato portato in detrazione sul credito derivante dal contratto di mutuo del 12/10/2007.
VI) Poiché peraltro, alla luce della Giurisprudenza richiamata, il pegno non può ritenersi validamente costituito a garanzia di un credito derivante da un rapporto venuto in essere successivamente alla data di costituzione, deve essere disposta la restituzione del predetto importo di € 111.806,26.
VII) Quanto alla rivalutazione, la stessa non risulta dovuta trattandosi ripetizione di indebito e quindi di obbligazione di valuta (“Il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del
"maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16565 del 22/06/2018, Rv. 649536 - 02). Alla fattispecie non risulta applicabile il disposto dell'art. 1284 c.c. (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 Rv. 651183 - 01).
6 2) SECONDO MOTIVO – SUL DANNO PATRIMONIALE - Parte appellante censura pag. 6 della sentenza impugnata laddove il Tribunale non ha riconosciuto l'esistenza del danno patrimoniale per mancata prova della relativa domanda, sostenendo che: i) il ha subito un danno patrimoniale Pt_1
costituito dalla circostanza che, se i titoli fossero stati venduti dalla banca nel momento migliore del mercato, essi avrebbero potuto rendere il 150% del loro valore e ciò è provato in atti;
ii) la ha CP_2
venduto tutti i titoli costituiti a pegno dal , in particolare quelli argentini, con un ricavo di Pt_1
euro 127.801,26, per coprire un debito residuo garantito specificatamente dal pegno di soli euro
16.000,00 quando, invece, sarebbe stata sufficiente per coprire il debito garantito (derivante dallo specialcredito imprese “Credito Affari” concesso alla a socio unico) la Parte_2
vendita delle sole quote di EUR ARG 9,75 99/03; iii) ha venduto i titoli argentini, Controparte_2 comunque senza alcuna necessità e senza alcuna legittima causa e senza attendere l'intervento del fondo americano che li avrebbe rimborsati al 150% del valore nominale, con ciò creando al Pt_1
un ingente danno economico;
iv) gli stessi, infatti, invece che per euro 127.801,26, avrebbero potuto essere venduti per oltre euro 180.000,00, come risulta documentalmente provato dall'articolo del prodotto;
v) la differenza di circa euro 60.000,00 costituisce il danno patrimoniale CP_3
subito dal , il quale aveva il diritto di scegliere liberamente il momento in cui vendere al Pt_1
meglio i propri titoli.
La Corte rileva che: i) nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, parte attrice formulava, in modo del tutto generico, una richiesta risarcitoria di € 180.000,00, senza specificare in alcun modo come fosse pervenuta a siffatta quantificazione (pag. 3); ii) stante la genericità di tale allegazione, la si limitava a contestare che “neppure si comprende come sarebbe stato quantificato l'importo CP_2 di € 180.000 ex adverso richiesto a titolo di danno” (pag. 5 comparsa di costituzione in primo CP_2
grado); iii) nelle seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice deduceva il capitolo di prova n. 6 così formulato: «6. “ Nell'anno 2016 i titoli argentini sono stati rimborsati ai risparmiatori per il
150% del valore nominale delle obbligazioni originarie”»; iv) che nella terza memoria ex art. 183
c.p.c. la banca eccepiva: «CHE per quanto riguarda, in particolare, il capitolo n. 6, la formulazione è inammissibilmente generica;
aggiungasi che le condizioni per ottenere il rimborso ex adverso menzionato (come si evince dalla produzione n. 8 della stessa controparte) sono quelle di non aver partecipato alla prima ristrutturazione del debito e di aver promosso un giudizio contro la
Repubblica Argentina tramite la TFA: circostanze di cui controparte non ha fornito prova alcuna»;
v) che il motivo di appello è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto si riduce alla mera reiterazione delle difese svolte in primo grado, senza confrontarsi con motivazione della sentenza impugnata, nella quale correttamente è stato escluso che fosse stata fornita alcuna prova “in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso alla richiamata modalità di
7 rimborso”, prova che certamente non può essere desunta dall'articolo di stampa prodotto, privo di qualsiasi efficacia probatoria
3) TERZO MOTIVO – SUL DANNO NON PATRIMONIALE – L'appellante censura pag. 6 della sentenza impugnata laddove il Tribunale esclude l'esistenza di un danno non patrimoniale, sulla base della legittimità della clausola del pegno omnibus, sostenendo: i) che tale conclusione si fonda sul precedente rigetto da parte del Giudice di primo grado della domanda principale di accertamento della illegittimità della vendita dei titoli e del conseguente indebito trattenimento ed utilizzo da parte della delle somme ricavate;
ii) che, dall'accoglimento dei precedenti motivi d'appello, CP_2 consegue - necessariamente l'accertamento della sussistenza in capo al di un danno non Pt_1 patrimoniale risarcibile, in quanto nell'operato della ben si possono astrattamente Controparte_2
ravvisare gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, con ogni conseguenza in termini di liquidazione del danno.
La Corte rileva che, contrariamente a ciò che ritiene l'appellante, dall'accertamento della illegittimità della vendita dei titoli e del conseguente indebito trattenimento ed utilizzo da parte della Banca delle somme ricavate non consegue in alcun modo, automaticamente, l'accertamento della sussistenza in capo a di un danno non patrimoniale risarcibile, del quale è del tutto Pt_1 carente l'allegazione, prima ancora che la prova (Cassazione civile sez. VI - 12/11/2019, n. 29206:
“Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"”; nello stesso senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 Rv. 669573 - 01). Ad abundantiam, deve escludersi, la ravvisabilità - ovviamente in concreto e non bastando l'astratta configurabilità - degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, non essendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato l'elemento materiale, ma dovendo ricorrere anche quello soggettivo della fattispecie delineata dalla norma incriminatrice, che per di più richiede il dolo specifico.
4) QUARTO MOTIVO – SULLE SPESE - Parte appellante chiede la riforma della sentenza anche in ordine alle spese del giudizio di primo grado, richiedendo che vengano poste a carico dell'odierna appellata.
La Corte rileva che non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
8 TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA PARZIALE FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO, ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, stante la parziale reciproca soccombenza, devono compensate nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi di giudizio ponendo il residuo a carico della parte appellata, liquidato come da di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
TRIBUNALE
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Riduzione del 30 % su € 14.103,00 per la compensazione € -4.230,90
Compenso al netto delle riduzioni € 9.872,10
CORTE D'APPELLO
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Riduzione del 30 % su € 14.317,00 per la compensazione € -4.295,10
Compenso al netto delle riduzioni € 10.021,90
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
9 1) in accoglimento dell'appello proposto da , in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara tenuta e condanna quale incorporante la Controparte_1 [...]
, alla restituzione in favore di Controparte_4 Parte_1 dell'importo di € 111.806,26 oltre interessi legali dal 12/1/2016 al saldo
2) Compensa tra le parti nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellata a rifondere, in favore della parte appellante, il residuo, liquidate in € 9.872,10 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 10.021,90 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 08/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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