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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Giudice Unico del Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Giuseppina Valestra, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 136/2025 RG.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Potenza via del Popolo n.62 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lamonica
- ricorrente –
E
, (P. IVA ) in persona dell'amministratore CP_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. NT Pileggi
- resistente
E
(P.I. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
ZU (CS), via Beato Francesco Marino snc, in persona dell'Amministratore unico, sig. , rappresentata e difesa, in virtù Controparte_4
di procura rilasciata su foglio separato, dagli avv.ti NT Armentano ed
NT SO;
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/1/2025 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale per ottenere le differenze salariali conseguenti al suo corretto inquadramento contrattuale anche per il periodo precedente all'ottobre 2024 a cui sono obbligate sia la società concedente sia l'affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita in data 17/10/2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione, con la concessione di termine per il deposito di note scritte.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non è in contestazione, essendo riconosciuto da entrambe oltre che risultante dalla documentazione allegata agli atti. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, le spettanze retributive richieste deriverebbero essenzialmente dallo svolgimento di mansioni superiori a partire da un determinato momento e fino alla cessazione del rapporto. In relazione alla domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla
2 norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. tra le tante
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536) L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché "il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Tribunale Roma sez. lav.,
17/07/2020, n. 4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul datore di lavoro è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda. In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che "in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il
3 riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente non ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese. Ne deriva che la domanda deve essere inevitabilmente rigettata a fronte della grave carenza in punto di allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
di , in persona dell'amministratore delegato e legale CP_1
rappresentante pro tempore e di in persona Controparte_3
dell'Amministratore unico, che liquida in Euro 1.952,30, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge, con attribuzione.
Potenza, 26.11.2025
Il Giudice Dott.ssa G.Valestra
4
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Giudice Unico del Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Giuseppina Valestra, all'udienza del 26 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 136/2025 RG.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Potenza via del Popolo n.62 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lamonica
- ricorrente –
E
, (P. IVA ) in persona dell'amministratore CP_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. NT Pileggi
- resistente
E
(P.I. , con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
ZU (CS), via Beato Francesco Marino snc, in persona dell'Amministratore unico, sig. , rappresentata e difesa, in virtù Controparte_4
di procura rilasciata su foglio separato, dagli avv.ti NT Armentano ed
NT SO;
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/1/2025 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale per ottenere le differenze salariali conseguenti al suo corretto inquadramento contrattuale anche per il periodo precedente all'ottobre 2024 a cui sono obbligate sia la società concedente sia l'affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Ritualmente citata in giudizio, la resistente si è costituita in data 17/10/2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso a vario titolo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione, con la concessione di termine per il deposito di note scritte.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non è in contestazione, essendo riconosciuto da entrambe oltre che risultante dalla documentazione allegata agli atti. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, le spettanze retributive richieste deriverebbero essenzialmente dallo svolgimento di mansioni superiori a partire da un determinato momento e fino alla cessazione del rapporto. In relazione alla domanda proposta, quindi, questo giudice condivide il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla
2 norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. tra le tante
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536) L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché "il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo in atto le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (Tribunale Roma sez. lav.,
17/07/2020, n. 4648), perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questi è onerato non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto;
in altri termini, perché sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul datore di lavoro è necessario che ancor prima questi abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizione della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda. In tal senso, quindi, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che "in una causa per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle formalmente assegnate grava sul Lavoratore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento. Tale onere consta anche nella individuazione e descrizione puntuale in giudizio della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il
3 riconoscimento. In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati. Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n. 1657).
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente non ha indicato in ricorso le declaratorie contrattuali di riferimento in modo da consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese. Ne deriva che la domanda deve essere inevitabilmente rigettata a fronte della grave carenza in punto di allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1
di , in persona dell'amministratore delegato e legale CP_1
rappresentante pro tempore e di in persona Controparte_3
dell'Amministratore unico, che liquida in Euro 1.952,30, oltre spese generali,
IVA e cpa come per legge, con attribuzione.
Potenza, 26.11.2025
Il Giudice Dott.ssa G.Valestra
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