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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1450 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Serino Elena, come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Maria Pecoraro e Gabriele De Falco, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, per come modificate con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 11/06/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 02/10/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) (al N.125, Parte II, Serie A, Anno 2004, Somma Vesuviana;
n.140, parte II, serie B, anno 2004, Pomigliano D'Arco). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata ad [...] [...] e Per_1 Per_2
nata ad [...] il [...], le parti hanno in compiutamente nel ricorso le
[...] raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato ed integrato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 24/12/2024 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Marcomanna 40, viene assegnata alla IG.ra , la quale provvederà a tutte le spese relative alla stessa (utenze, manutenzione Controparte_1 ordinaria e straordinaria, spese condominiali ecc..) ed alle relative volture.
c) I figli verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Per quel che concerne specificamente il regime di frequentazione del padre – non collocatario – con la figlia minore , i coniugi concordano: Per_1
1. Il padre potrà vedere e stare con la minore almeno tre volte a settimana dalle 18.30 alle 22.00 ed i fine settimana a settimane alterne tra i due genitori a partire dalle 10.00 del sabato mattina fino alle 23.00 della domenica;
2. Durante le vacanze estive il padre starà con la minore per almeno due settimane consecutive in genere le due settimane centrali del mese di agosto, coincidenti con il periodo di chiusura dell'attività;
3. Il primo novembre, festa di tutti i Santi: la figlia trascorrerà un anno con il padre a partire da quest'anno e con l'altro genitore nell'anno successivo, con inizio al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze.
4. L' 8 dicembre, la figlia trascorrerà questa festa con la madre da Controparte_2 quest'anno e con il padre l'anno successivo, con inizio al termine dell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze.
5. Per le festività natalizie, la minore starà dalla prima festività: con il padre la vigilia di Natale, Santo Stefano ed il 1 gennaio mentre con la madre il giorno di Natale, il 31 dicembre e l'Epifania, l'anno successiva sarà al contrario. Lo stesso vale per le festività pasquali, per cui la minore, starà la prossima Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e l'anno successivo il contrario;
6. Le altre festività, saranno trascorse dal padre qualora ricadano nella settimana in cui la minore non è nel weekend col lui.
7. In ogni caso, verrà sempre assecondata l'eIGenza e la volontà della minore, tenuto conto dell'età giovanile della stessa.
d) Il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 400,00 (quattrocento,00) quale contributo per il mantenimento dei figli e, pertanto, € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. - fino a che gli stessi non siano economicamente indipendenti;
e) L'importo dell'assegno unico universale sarà suddiviso in pari misura tra entrambi i coniugi che potranno richiederlo, ciascuno per la propria misura all'INPS, salvo diverso accordo tra le parti;
f) Il IG. continuerà inoltre a versare i premi mensili delle polizze aperte a Parte_1 favore delle figlie e , per un importo complessivo mensile di euro 162,00; Per_1 Persona_2
g) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti ad entrambi i figli. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate;
h) I coniugi si impegnano a garantire ai figli il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti IGnificativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle eIGenze dei figli, oltre che lavorative dei genitori. i) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti allo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative dei figli. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione della stessa. a) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio.
b) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge, anche con annessione del figlio minore sui medesimi passaporti.
c) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
1450 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comune di Somma Vesuviana (NA) (al
N.125, Parte II, Serie A, Anno 2004, Somma Vesuviana;
n.140, parte II, serie B, anno 2004,
Pomigliano D'Arco) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori Controparte_3 incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice