Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 908/2022
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il dott. Pietro Paolo Arena, giudice designato, assistito dal Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 908 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Sindaco Pro tempore Dott. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Santina Parte_2
Franco presso il cui studio sito in Santo Stefano di Camastra, via Riso n. 9, è elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a [...] [...] e ivi residente in [...] Parte_1
Dietro Mola – Case Popolari n.1;
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: ricorso ex art. 702 bis.
*****
Con ricorso ex art. 702 bis il Comune di premetteva che la signora Parte_1
è comproprietaria, insieme ad altri coeredi, dell'immobile sito in Controparte_1
, tra la via Serpentino e la via Scuola, identificato al catasto al foglio Parte_1
n. 12 particella n. 653 sub 3.
Rappresentava che il suddetto immobile, parzialmente crollato, versava in un totale stato di incuria e abbandono e, pertanto, costituiva un grave pericolo anche per la stabilità degli edifici limitrofi.
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Esponeva che, data l'urgenza, con ordinanza sindacale del 16 aprile 2007, il Comune ricorrente disponeva l'inagibilità dell'immobile e diffidava i proprietari all'immediata messa in sicurezza dello stesso entro il termine di sette giorni.
Lamentava che, rimanendo inadempienti i proprietari, si trovava costretto a emettere la determina sindacale n. 14 del 17 dicembre 2007 con la quale dava incarico all'Ing. per la redazione di una perizia volta a quantificare il tipo di lavori necessari Per_1 alla messa in sicurezza dell'immobile.
Spiegava che, con le successive determine n. 984 del 16.10.2008 e n. 1207 del
04.12.2008, veniva disposto il pagamento della somma di € 23.090,52 a favore della per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e di € 800,00 in Controparte_2 favore dell'Ing. per la redazione della perizia. Per_1
Deduceva che a distanza di tempo, in data 5 febbraio 2019, giungeva un'ulteriore segnalazione circa il crollo del fabbricato di cui al foglio n. 12 particella n. 653 sub 2 che causava problemi di stabilità per l'edificio limitrofo di proprietà del signor Pt_3 che veniva sgomberato.
Rappresentava che tale situazione aveva determinato la necessità di eseguire altri lavori di messa in sicurezza sul fabbricato di proprietà dell'odierna resistente che comportavano per il Comune una ulteriore spesa pari a € 12.627,00 liquidata con determina del 29 giugno 2019.
Deduceva, pertanto, di essersi sostituito ai proprietari inadempienti accumulando nei loro confronti un credito totale di euro 35.717,52.
Sosteneva che, trattandosi di un inadempimento di un'obbligazione tra comproprietari, va applicata la disciplina relativa alle obbligazioni solidali in virtù della quale è consentito al creditore scegliere a quale condebitore chiedere l'adempimento, salva poi la possibilità per quest'ultimo di agire in rivalsa nei confronti degli altri comproprietari obbligati in solido.
Concludeva chiedendo dichiararsi fondata la pretesa creditoria avanzata dal Pt_1
e, per l'effetto, condannarsi al pagamento della somma di € Controparte_1
35.717,52 oltre interessi, con vittoria di spese e compensi.
nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_1
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All'udienza odierna, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente ordinanza.
Preliminarmente occorre dire che la pretesa creditoria oggetto di causa prende le mosse dalla circostanza che benché avesse più volte compulsato i proprietari alla messa in sicurezza dell'immobile pericolante (cfr ordinanza sindacale n. 3 del
16.04.2007), constatata l'inerzia dei comproprietari, il provvedeva Pt_1 direttamente all'esecuzione delle opere necessarie, sostenendone i relativi costi.
Il diritto di credito vantato dall'amministrazione comunale, quindi, ha ad oggetto le spese di esecuzione diretta sostenute dal a fronte dell'inerzia dei Pt_1 comproprietari all'ordinanza sindacale di messa in sicurezza e integra un comune credito pecuniario a carico di soggetti tutti egualmente inadempienti di fronte all'ordine dell'autorità e, pertanto, ex art. 1294 c.c., in solido obbligati, salvo il riparto pro quota nel rapporto interno tra condebitori.
L'amministrazione ha anche documentalo le opere svolte nonché l'avvenuta liquidazione delle stesse, mediante la delibera amministrativa di liquidazione e la fattura emessa dalla ditta esecutrice incaricata (cfr produzione parte ricorrente).
Sotto altro aspetto va osservato che in presenza di un'ordinanza in materia di ordine e sicurezza pubblica, adottata ex art. 54 del D. Lgs. 267/2000, il presupposto indispensabile per l'individuazione del destinatario dell'ordine di eseguire i lavori necessari a eliminare la situazione di pericolo è quello della disponibilità del bene, che costituisce condizione logica e materiale per l'esecuzione del provvedimento.
Pertanto, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la legittimità dell'ordinanza sindacale è sufficiente che il Comune provveda a individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell'immediato indipendentemente dalla ripartizione, tra più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri relativi all'eliminazione della situazione di pericolo.
Del resto sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l'ente locale, a fronte di una indifferibile necessità di provvedere, operasse ricerche, che possono anche richiedere molto tempo, al fine di individuare il legittimo destinatario del provvedimento, invece che ordinare la condotta atta a eliminare la situazione di pericolo al soggetto che in
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quel momento appaia come quello effettivamente in grado di procedere alla messa in sicurezza del bene, in quanto si trovi nella disponibilità del medesimo.
Infatti, come pure evidenziato dal Consiglio di Stato, il fatto che l'ordine di esecuzione dei lavori sia legittimamente indirizzato al soggetto che si trovi nella condizione di eliminare la situazione di pericolo lascia impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell'accollo economico dei costi dell'intervento in capo ai soggetti responsabili (cfr sent. n. 536/2020).
Ciò premesso, vertendo la fattispecie concreta nella fase successiva all'urgenza e relativa alla ripartizione dei costi dell'intervento, pare a questo giudicante carente la prova circa la titolarità del diritto di proprietà in capo all'odierna resistente e, dunque, della legittimazione passiva dell'odierna resistente, peraltro contumace.
Va innanzi tutto premesso che, com'è noto, ai sensi dell'art. 1350 c. c. il trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile può essere fatto solo per iscritto, con atto pubblico trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Il Comune ricorrente, che agisce per il recupero dei costi dell'intervento dallo stesso sostenuti, produce quale prova della proprietà del bene in capo all'odierna resistente una schermata di “esito interrogazione per unità immobiliare – fabbricati” dalla quale risulta la situazione catastale dell'immobile di cui al foglio n. 12, particella 653 sub 3.
Sull'idoneità di questo tipo di documentazione appare chiarificatrice una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (cfr Cass. Civ. n.22339/2019).
Tale documento che, tra l'altro, pare ad opinione dello scrivente non poter essere nemmeno considerato equivalente ad un estratto catastale non può dunque essere idoneo a fornire la prova della titolarità del diritto di dell'immobile in questione.
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Né, tantomeno, la documentazione allegata alle note di trattazione scritta del 17 marzo
2025, pur trattandosi di visura storica e di visura aggiornata catastale, può sortire un migliore esito poiché comunque inidonea allo scopo.
In tale situazione, sarebbe stato onere del indagare, sulla base delle risultanze Pt_1 catastali, fino a risalire agli estremi dell'atto pubblico dal quale incontrovertibilmente potesse evincersi l'identità del proprietario del bene immobile oggetto dei lavori urgenti, al fine di procurarsene una copia da produrre agli atti del presente giudizio secondo canoni di ordinaria diligenza processuale.
Ritenuta, pertanto, del tutto carente la prova circa la titolarità del diritto di proprietà in capo all'odierna resistente, questo Tribunale non può non rilevare il difetto di prova della legittimazione passiva della stessa che, come rilevato anche dalla Corte di
Cassazione in diverse occasioni (v., ex multis, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n.
12729/2016), può essere fatto valere dalla parte in ogni stato e grado del processo e anche d'ufficio dal giudice.
Né sulla questione andava provocato il contraddittorio delle parti essendo la legittimazione passiva un presupposto processuale, la cui prova grava sull'attore e la cui verifica è sempre obbligatoria in ogni stato e grado del giudizio.
Come affermato in giurisprudenza, infatti, “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito”, ed ancora, “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. Civ., Sez. III, n. 16904 del 27 giugno 2018; Sez. III, ord. n. 11744 del 15 maggio 2018).
Conseguentemente, la domanda del non può trovare Parte_1 accoglimento e va rigettata.
Le spese del giudizio, stante la contumacia della parte resistente, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_1
- Rigetta la domanda di parte ricorrente;
- Compensa interamente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.
Patti, 19.03.2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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