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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 184/24 + 189/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente Dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
Disposta, in via preliminare, all'udienza del 5.07.2024, la riunione del procedimento n. 184/2024 r.g.c. al procedimento n. 189/2024 r.g.c. e sentite le parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 184/2024 r.g.c. + 189/2024 r.g.c. promossa in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione n. 24297/2022, pubb. in data 14.11.2023
da
(n. 184/2024 r.g.c), elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1
Campana n. 36, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Rosboch in forza di procura in atti;
ricorrente in riassunzione e
(n. 189/2024 r.g.c.), elettivamente domiciliata in Torino, Via CP_1
Goffredo Casalis n. 75, presso lo studio dell'Avv. Enrica Villavecchia in forza di procura in atti;
ricorrente in riassunzione dato atto che il Procuratore Generale, in data 21.06.2024, ha espresso parere favorevole a nuovo giudizio limitatamente al motivo accolto dalla Corte di Cassazione con l'applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte stessa;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza dell'11.07.2025, in particolare, Parte appellante sig. : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31719/2023, resa in data 27 ottobre 2023 e pubblicata in data 14 novembre 2023; in riforma della sentenza n. 239/2022 della Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia, Pres. Relatore dott. Enrico Della Fina, resa in data 24 febbraio 2022, a definizione del processo iscritto al n. RG 406/2021, depositata in data 3 marzo 2022; e conseguentemente della sentenza n. 3286/2020 del Tribunale di Torino, Sezione VII Civile, Presidente dott.ssa Daniela Lodovica Giannone, resa in data 21 settembre 2020 a definizione del processo iscritto al n. R.G. 20194/2017, depositata in data 28 settembre 2020, in via principale:
- previo accertamento dei redditi percepiti dalla sig.ra egli anni dal 2012 al 2020 e non
CP_1 dichiarati al dott. in particolare a titolo di retribuzione per l'attività professionale svolta Pt_1 dalla medesima sig.ra presso la Procura della Repubblica di Torino, condannare la
CP_1 medesima sig.ra lla restituzione, a favore del ricorrente, dell'importo che risulti a seguito
CP_1 dello storno di tali redditi da quelli percepiti dalla sig.ra titolo di mantenimento, da parte
CP_1 del dott. in relazione ai medesimi periodi a decorrere dalla data di deposito del ricorso Pt_1 introduttivo di primo grado;
-dichiarare il dott. tenuto a versare in favore dei figli un importo non superiore ad Euro Pt_1 300,00 mensili per ciascun figlio;
- dichiarare estinto il diritto all'assegno divorzile di Euro 700,00/mese a favore della sig.ra con conseguente condanna alla restituzione di tutto quanto versato in eccesso CP_1 dall'esponente dalla data di deposito della domanda del ricorso introduttivo di primo grado;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse non estinto il diritto della sig.ra all'assegno divorzile, ridurre l'importo dovuto dal dott. ad un importo non CP_1 Pt_1 superiore ad Euro 300,00 mensili, con conseguente condanna alla restituzione di tutto quanto versato in eccesso dall'esponente dalla data di deposito della domanda del ricorso introduttivo di primo grado;
in via istruttoria
- ordinare alla sig.ra ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di produrre gli estratti conti bancari CP_1 relativi agli ultimi cinque anni nonché le ultime tre dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle Entrate ed i giustificativi delle spese straordinarie (vacanze, attività sportive, ecc.) sostenute per i figli minori ed , a decorrere dal 20 luglio 2012; Per_1 Per_2
- chiedere, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., alla Procura della Repubblica di Torino, se e quanti emolumenti siano stati versati alla sig.ra a titolo di retribuzione per l'attività professionale CP_1 dalla medesima svolta, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; Senza che ciò importi alcuna inversione dell'onere probatorio, parte attrice insta affinché codesto Ill.ma Corte di Appello voglia ammettere prova per testi sui seguenti capi di prova, da intendersi preceduti dal formale “vero che”:
1.La sig.ra volge a tempo pieno attività lavorativa quale interprete;
CP_1
2.la sig.ra ha ripetutamente delegato a terzi il prelevamento dei bambini da scuola e la CP_1 custodia degli stessi in attesa di rientrare dall'attività lavorativa, nonostante la sig.ra CP_1 debba prelevare i bambini da scuola tre giorni a settimana;
3.il dott. anche in ragione della diminuzione della sua attività lavorativa, si dedica Pt_1 all'accudimento dei figli e per almeno dodici giorni ogni 28 giorni;
Per_1 Per_2
4.il dott. appresenta un punto di riferimento costante nella vita dei bambini, riservando ad Pt_1 essi tutte le proprie risorse sia dal punto di vista materiale sia da quello affettivo-emotivo, seguendoli anche nelle attività scolastiche e negli studi,
5.in ragione dell'impegno del dott. verso i figli anche gli insegnanti di questi ultimi si sono Pt_1 resi conto del miglior rendimento scolastico quando i bambini stanno con il padre;
6.il dott. nel corso dell'ultimo anno ha svolto la propria attività di medico specializzato in Pt_1 chirurgia vascolare unicamente a favore del con sede in Torino, corso Controparte_2 Regina Margherita 136, per undici ore settimanali;
7.nel mese di dicembre 2018 il ha sospeso il rapporto di collaborazione Controparte_2 con il dott. er mancanza di budget;
Pt_1
8.il dott. oltre a corrispondere mensilmente alla moglie Euro 1.300,00 per ciascun figlio, Pt_1 provvede integralmente al mantenimento dei bambini nei periodi di tempo in cui vivono con lui e cioè, attualmente, 12 giorni ogni 28 giorni;
9.il dott. sin dalla pronuncia del provvedimento presidenziale in data 20.07.2012, al fine di Pt_1 consentire ai figli e il mantenimento del precedente tenore di vita si è fatto Per_1 Per_2 esclusivamente carico di numerose attività extra scolastiche nonché ha consentito ai figli di trascorrere effettivi periodi di vacanza al mare, in montagna e all'estero;
10.il dott. el corso degli ultimi anni ha sottoposto i figli a propria cura e spese a varie visite Pt_1 specialistiche, tra cui due interventi per il posizionamento dell'apparecchio ortodontico per ciascun figlio, quattro visite otorinolaringoiatriche, varie visite ed esami cardiologici. Si indicano come testimoni, eventualmente anche in prova contraria:
- la sig.ra domiciliata in Torino, su tutti i capi. Testimone_1
- la sig.ra , residente a [...], su tutti i capi;
Parte_2
- il dott. domiciliato in Torino, sui capi 6 e 7; Parte_3
- il dott. , domiciliato in Torino, sul capo 10; Controparte_3
- il dott. , domiciliato in Torino, sul capo 10; Parte_4
- la dott.ssa , domiciliata in Torino, sul capo 10. Parte_5 in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità, oltre che del giudizio di rinvio”.
Parte appellante sig.ra CP_1
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, Contrariis reiectis, in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte di cassazione con ordinanza numero raccolta generale 31719/2023, RG. 24297/2022, del 27/10/2023, pubblicata in data 14/11/2023, a integrazione della sentenza n. 239/2022 della Corte d'Appello di Torino del 24/02/2022, depositata in data 03/03/2022 RG, 406/2021; previa acquisizione dei fascicoli relativi al primo grado del Tribunale di Torino, RG. 20194/2017, del secondo grado della Corte d'Appello di Torino, RG. 406/2021 e della Corte di cassazione RG. 24297/2022; IN VIA PRELIMINARE: si chiede disporsi la riunione del presente procedimento con quello istaurato dal dott. , RG. 184/2024, pendente davanti la Corte d'Appello di Torino, Giudice Parte_1 Relatore Dott.ssa Melilli, prima udienza fissata al 05/07/2024, previa disposizione dopo la riunione del mutamento di rito tenuto conto che la materia oggetto del presente procedimento è diritto di famiglia;
IN VIA ISTRUTTORIA: respingersi gli ordini di esibizione in quanto trattasi di documentazione già integralmente prodotta;
respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto contrarie a prova documentale, non circostanziate, generiche, valutative e relative a circostanze di tempo superate da molti anni soprattutto tenuto conto che da circa tre anni i figli non hanno rapporti con il padre, inoltre, riguardanti circostanze già oggetto di indagine e verificate in primo grado pertanto inammissibili, con riserva di argomentare, dedurre ed indicare testi in caso di ritenuta ulteriore indagine istruttoria;
NEL MERITO: respingersi le domande ex adverso formulate anche in via subordinata e il ricorso in appello promosso dal dott. perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte Parte_1 con richiesta di confermarsi integralmente la sentenza n. 3286/2020 del 21/09/2020 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata in data 28/09/2020 e conseguentemente confermarsi la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 239/2022 del 03/03/2022, integrandone la relativa motivazione sulla base dei principi forniti dalla Suprema Corte di Cassazione e come in atto argomentati;
condannarsi il dott. all'integrale refusione delle spese di giudizio relative al Parte_1 procedimento avanti alla Corte di cassazione e al presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c. per le ragioni in atti argomentate;
In ogni caso, con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario e C.P.A”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso:
CHE con sentenza 21.09.2020 il Tribunale di Torino dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, disponendo che il sig. versasse Pt_1 alla sig.ra la somma di € 2.600,00 mensili per il mantenimento dei figli CP_1 allora minori (n. il 21.03.2006) e (n. il 29.06.2007), collocati presso Per_2 Per_1 la madre, oltr assegno divorzile di 00 mensili;
CHE la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 24.02.2022, a seguito del ricorso presentato dal sig. rigettava l'appello, non ravvisando ragioni per ridurre il Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli posto a carico dell'appellante, al fine di assicurare loro, in un'età in cui le esigenze erano certamente in aumento, il tenore di vita a cui erano abituati;
riteneva altresì di confermare la statuizione assunta dal Primo Giudice in ordine all'obbligo di versare un assegno divorzile, tenuto conto che la sig.ra era impegnata, come in precedenza, nella cura CP_1 della prole;
il Primo Giudice, peraltro, aveva già considerato l'aumento delle entrate della signora, la sua giovane età e la breve durata del matrimonio, limitando l'entità dell'assegno divorzile ad € 700,00 (rispetto all'entità del contributo al mantenimento, già stabilito in sentenza di separazione in
€1.250,00); irrilevanti si ritenevano peraltro i risparmi accumulati e gli immobili di proprietà in Albania, di cui non erano note le consistenze e le concrete potenzialità di reddito;
CHE il sig. proponeva dunque ricorso per Cassazione, con il quale Pt_1 deduceva:
- con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 9, comma 1, l. 898/1970, in relazione all'individuazione dei fattori a cui era necessario parametrare la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per i figli. Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte territoriale non aveva tenuto conto del peggioramento delle condizioni economiche del sig. sopravvenute alla sentenza di separazione, ed aveva Pt_1 erroneamente incluso nella valutazione della sua capacità economica anche il patrimonio immobiliare, costituto da un'abitazione recentemente acquistata al solo fine di garantire il “minor trauma” ai figli ed a consentire ai medesimi, di godere di analoghe condizioni di vita nei periodi di tempo in cui erano a lui affidati;
non erano inoltre stati presi in considerazione i redditi materni, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e l'esborso economico che questa permanenza comportava;
- con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 9, comma 1, l. 898/1970, in relazione all'individuazione degli elementi che giustificavano l'erogazione periodica all'ex coniuge di un assegno divorzile. Lamentava, in particolare, il ricorrente essersi confermato l'assegno divorzile a favore della sig.ra valorizzando CP_1 esclusivamente il profilo assistenziale dello stesso, in ragione della differenza reddituale esistente fra gli ex coniugi, senza considerare le capacità e le possibilità effettive di lavoro in capo alla signora;
- con il terzo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, in quanto la Corte di merito non aveva esaminato la documentazione prodotta dal sig. a dimostrazione delle sue mutate Pt_1 condizioni economiche, né aveva fornito alcuna motivazione circa il giudizio di inattendibilità formulato rispetto ad essa;
- con il quarto motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, considerato che la Corte di merito non aveva esaminato la documentazione prodotta dal sig. a dimostrazione delle Pt_1 circostanze che avrebbero escluso l'erogazione dell'assegno di mantenimento nonché delle mutate condizioni economiche della sig.ra senza fornire alcuna motivazione in merito alla loro irrilevanza ai CP_1 fini della conferma del riconoscimento dell'assegno divorzile;
La sig.ra si costituiva in giudizio con controricorso e chiedeva il rigetto CP_1 dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza impugnata;
CHE la Corte di Cassazione, con sentenza 27.10.2023 (pubb. il 14.11.2023), accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettava il primo e dichiarava assorbiti gli altri;
rinviava quindi la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rilevava, in particolare, la Suprema Corte che, quanto al primo motivo di ricorso, la decisione impugnata non si prestava a censure sotto il profilo dei criteri cui i Giudici distrettuali avevano fatto applicazione per giungere alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori, in quanto esso era stato quantificato non solo applicando il principio di proporzionalità – mediante una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori – ma anche facendo riferimento agli elementi previsti dall'art. 337-ter, comma 4, c.c.. Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, si riteneva che la Corte distrettuale avesse omesso di attribuire all'assegno divorzile riconosciuto la funzione equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente svolgere, tralasciando di verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. Non era stato poi accertato se – con riferimento all'intera vicenda coniugale, protrattasi nel caso di specie per dodici anni – tale condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, concentrandosi, al contrario, il Giudice distrettuale unicamente sulla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti. Si imponeva dunque un nuovo pronunciamento della Corte torinese, che tenesse conto di tali principi;
CHE il sig. riassumeva tempestivamente la causa dinanzi la Corte Pt_1
d'Appello di Torino sulle conclusioni di cui in epigrafe (ossia in via principale, previo accertamento dei redditi percepiti dalla sig.ra negli anni dal 2012 CP_1 al 2020, la condanna della medesima alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'importo risultante a seguito dello storno di tali redditi da quelli percepiti dalla sig.ra titolo di mantenimento da parte del sig. a decorrere dalla CP_1 Pt_1 data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado;
chiedeva, inoltre, dichiararsi il sig. tenuto a versare, in favore dei figli, un importo non Pt_1 superiore ad € 300,00 mensili per ciascun figlio;
chiedeva altresì dichiararsi estinto il diritto all'assegno divorzile a favore della sig.ra pari ad € CP_1
700,00 mensili, con conseguente condanna alla restituzione di tutto quanto versato in eccesso dal ricorrente dalla data di deposito della domanda del ricorso introduttivo di primo grado;
in via subordinata, chiedeva quantomeno ridursi l'importo in misura non superiore ad € 300,00 mensili;
formulava inoltre istanze in via istruttoria come indicate in epigrafe;
con vittoria di spese e competenze di lite per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità, oltre che del giudizio di rinvio). Lamentava, in particolare, il ricorrente – alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nel caso di specie – la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra posto che i Pt_1 Giudici di merito si erano limitati a comparare la situazione economico- patrimoniale delle parti senza considerare le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all'età, nonché in relazione all'intervenuto mutamento delle disponibilità di risorse della richiedente. Non era, infatti, stato tenuto in alcun conto il fatto che la controparte, già in costanza di matrimonio, avesse svolto l'attività di traduttrice presso la Procura della Repubblica: la sig.ra infatti, non aveva mai sacrificato le proprie aspettative professionali;
CP_1
l'unione coniugale, inoltre, aveva avuto durata relativamente breve (sette anni). Quanto al mutamento delle proprie condizioni economiche, ribadiva che, come dimostrato nei precedenti gradi di giudizio, negli anni successivi alla sentenza di separazione, resa nell'agosto del 2014, l'attività di medico specializzato in chirurgia vascolare dallo stesso esercitata, si era ridotta sensibilmente, con inevitabile peggioramento della propria situazione economica (all'epoca delle separazione, infatti, egli prestava la propria attività lavorativa per più centri medici, a cui si aggiungevano le visite private, al momento, invece, lavorava per un solo centro per undici ore settimanali); al contrario, la situazione economica della sig.ra era nettamente migliorata: ella, infatti, pur negando lo CP_1 svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, aveva dichiarato redditi da lavoro ammontanti a circa Euro 15.000,00 nell'anno 2014, Euro 12.000,00 nell'anno 2015 ed Euro 15.600,00 nell'anno 2016;
CHE la sig.ra riassumeva tempestivamente, anch'essa, la causa dinanzi CP_1 la Corte d'App rino sulle conclusioni di cui in epigrafe (ossia, chiedendo – in applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte di Cassazione – che fossero respinti gli ordini di esibizione, trattandosi di documentazione già integralmente prodotta;
chiedeva, inoltre, respingersi le istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto contrarie alla prova documentale e riferite a circostanze già oggetto di indagine e verificate in primo grado;
domandava, pertanto, che fosse respinto il ricorso in appello, con conferma integrale della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 3.03.2022, integrandone la relativa motivazione sulla base dei principi forniti dalla Suprema Corte di Cassazione;
chiedeva infine condannarsi il sig. all'integrale refusione delle spese di Pt_1 giudizio relative al procedimento av a Corte di Cassazione e al presente giudizio;
con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario e C.P.A). Precisava, anzitutto, la ricorrente che erano presenti tutti i criteri richiesti dalla Corte di Cassazione per riconoscere l'assegno divorzile in suo favore: la somma dovuta dal sig. infatti, non era stata considerata come dovuta solo in Pt_1 proporzione alle ingenti disponibilità economiche dell'ex coniuge, ma, soprattutto, per permettere alla sig.ra di raggiungere un'autosufficienza economica, CP_1 dovendosi dedicare alla cura dei figli, posto che il padre non incontrava più i ragazzi da circa tre anni;
rimaneva, quindi, alla medesima poco tempo da poter dedicare ad un'attività lavorativa. Precisava che la somma riconosciuta svolgeva una funzione assistenziale, in quanto con tale importo ella poteva far fronte alle ingenti spese dell'ex casa coniugale e a quelle connesse alle varie attività svolte dai figli, che il padre si era sempre rifiutato di pagare;
parimenti, l'assegno svolgeva anche una funzione perequativo-compensativa, poiché la Sig.ra CP_1 in costanza di matrimonio, aveva sempre consentito al sig. di dedicarsi Pt_1 integralmente alla propria attività lavorativa, permettendogli di accumulare un patrimonio che aveva sempre trattenuto solo per sé, mentre ella era stata costretta a rinunciare alla propria crescita professionale. Secondo la ricorrente, quindi, l'assegno divorzile doveva svolgere anche una funzione riequilibratrice, posto che, come detto, tutta la gestione dei figli ricadeva sulla madre. Peraltro, il fatto che la stessa avesse iniziato a svolgere un'attività lavorativa percependo un reddito minimo (si trattava comunque di lavoro occasionale) e che, venuto meno il vincolo coniugale, non dovesse essere garantito lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, erano elementi già stati pienamente valutati dal Tribunale e rispettati dalla Corte d'Appello, la quale aveva infatti ritenuto congrua la riduzione del contributo al mantenimento a favore della moglie da €1.250,00 ad €700,00 al mese. Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni economiche del sig. Pt_1 precisava, invero, che tale decremento era già stato ampiamente considerato dai Giudici, i quali avevano rilevato come, dalla fine del 2013, il dott. avesse Pt_1 ridotto la sua attività lavorativa ad un giorno e mezzo la settimana. La ricorrente rappresentava, in ogni caso, che il reddito da lavoro percepito dall'ex coniuge costituiva solo la minima parte delle disponibilità economiche di cui lo stesso godeva, tenuto conto delle consistenti proprietà immobiliari di sua proprietà, il cui valore era stato correttamente stimato dal Giudice di prime cure. La capacità reddituale, formata da reddito da lavoro e patrimonio del sig. era quindi Pt_1 rimasta consistente negli anni e, anzi, grazie alla diversificazione dei soggetti per cui prestava l'attività medica, poteva ad oggi ritenersi pacificamente incrementata e ulteriormente incrementabile nel lungo periodo.
La Corte ha quindi rimesso la causa a decisione all'udienza dell'11.07.2025, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
Il ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra (n. 189/2024 r.g.c.) è CP_1 fondato e merita accoglimento mentre deve, viceversa, respingersi il ricorso in riassunzione proposto dal sig. (n. 184/2024 r.g.c). Pt_1
Invero questa Corte in sede di rinvio, in adesione ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, previa conseguente integrazione della motivazione, ritiene doversi confermare l'an ed il quantum dell'assegno divorzile di € 700,00 mensili in favore della sig.ra come già disposto dalle precedenti pronunce di merito CP_1
(primo grado e precedente grado d'appello) nel presente procedimento. Invero, la Suprema Corte ha evidenziato, nel caso concreto sottoposto al suo esame (precisando, in esito allo stesso, che il riesame demandato alla Corte d'appello in sede di rinvio riguarderà “il solo assegno divorzile”), che il giudice del merito dovrà, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, tenere conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensare l'ex coniuge per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge. Orbene, sotto il preliminare profilo dell'accertamento “dell'entità del gettito reddituale e patrimoniale” (cfr. pag. 9 ordinanza della Cassazione in oggetto), in ossequio al contestuale rilievo della Suprema Corte circa l'effetto espansivo del giudicato formatosi in ordine all'assegno di mantenimento dovuto per i figli, questa Corte ricorda qui sinteticamente quanto già accertato sulla questione sia dal Giudice di prime cure sia dal Giudicante del precedente grado d'appello (dati reddituali e patrimoniali sugli ex coniugi, già esaminati nella loro veste di genitori, ai fini della quantificazione dell'assegno per i due figli, aspetto sul quale si è appunto formato già il giudicato). Conseguentemente, in particolare si osserva: il sig. è un chirurgo vascolare, lavoratore autonomo, con redditi Pt_1 lavorativi, che seppur variabili negli anni (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti e analiticamente riportate già nel corpo motivazionale dei due precedenti gradi di merio, cui si rinvia), documentano significative entrate, spesso ben superiori ad € 10.000,00 netti mensili. Sul punto, oltre a ribadirsi le osservazioni del precedente Giudice d'Appello circa l'indimostrata contrazione dei redditi, atteso che per alcuni anni vi è agli atti solo certificazione unica di un committente, (anziché dichiarazione dei CP_2 redditi, non potendosi quindi escludere che lo stesso abbia prestato attività per più committenti), occorre porsi in evidenza che dalla documentazione prodotta nel presente grado di rinvio da parte della sig.ra previa richiesta all'Agenzia CP_1 delle Entrate di Torino (sub doc. 13), è emerso che, esemplificamente, per l'anno fiscale 2022 il sig. vanta un reddito complessivo lordo di € 237.423,00, con Pt_1 reddito imponibile di € 201.073,00 (sub doc. 12 della sig.ra , ciò CP_1 escludendo qualsiasi significativa diminuzione reddituale, anche attuale, dallo stesso lamentata. Anche sotto il profilo patrimoniale, in riferimento al sig. Pt_1 non possono che ricordarsi gli elementi di fatto già evidenziati dai precedenti Giudici a quibus (dati in allora analizzati anche per la valutazione del profilo, passato in giudicato, del quantum del contributo paterno per i due figli): il sig. è proprietario di una grande villa nel centro storico di Rivoli, acquistata nel Pt_1
2013 al prezzo dichiarato di € 700.000,00 versati in contanti, immobile di 680 mq con oltre 7.000 mq di giardino ed è altresì proprietario della villa di 300 mq sita in Rosta, già casa coniugale ed assegnata alla sig.ra in quanto attualmente CP_1 convivente con i figli, maggiorenni ma pacificamente non autonomi economicamente (dovendosi quindi evidenziare, circa la complessiva situazione economica delle parti, anche in ottica prospettica, che tale villa in Rosta, una volta resisi indipendenti economicamente i figli, tornerà nella esclusiva disponibilità del sig. . Pt_1
Quanto alla sig.ra la stessa svolge l'attività di interprete di albanese CP_1 presso la Procura di Torino;
trattasi di attività occasionale, priva ovviamente di tutte le garanzie previdenziali e lavorative tipiche del lavoro dipendente e con redditi che, seppur ovviamente variabili, si aggirano intorno ad € 1.000,00 mensili o poco di più. La stessa è priva di beni immobili, quantomeno in Italia e, come già rilevato, il godimento dell'alloggio ex coniugale (villa in Rosta) è funzionalizzato alla sua convivenza con i due figli, attualmente già maggiorenni. Non può che ribadirsi preliminarmente, quindi, l'evidentissima disparità reddituale e patrimoniale tra i due ex coniugi, mai sostanzialmente contestata in alcun grado di giudizio. Venendo ora alle indicazioni della Suprema Corte (già riassunte ed evidenziate in parte motiva, ut supra), rileva questa Corte la sussistenza di una stretta connessione tra la assoluta modestia della complessiva situazione economica della sig.ra (e della impossibilità per la stessa di vivere autonomamente e CP_1 dignitosamente con le proprie risorse) e la presenza di un aspetto compensativo- perequativo del richiesto assegno divorzile, che si sostanzia alla luce dell' assetto di vita matrimoniale, condotto durante la convivenza coniugale. In altri termini, con motivazione integrativa delle precedenti pronunce di merito, alla luce delle indicazioni della Suprema Corte, ritiene questa Corte che l'inadeguatezza dei mezzi della sig.ra e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive CP_1 dipenda dalle modalità della pregressa conduzione della vita familiare e del conseguente sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della stessa;
come premesso si deve ritenere quindi sussistente anche il profilo e la funzione equilibratrice- perequativa del richiesto assegno divorzile. Emerge, infatti, dagli atti che al momento del matrimonio la sig.ra aveva solo 25 anni (mentre CP_1 il sig. era già professionalmente attivo e aveva 46 anni), subito dopo ha Pt_1 avuto i due figli (nati, rispettivamente, nel 2006 e 2007), ai quali si è interamente dedicata, omettendo di sviluppare una propria professionalità e permettendo al coniuge di impegnarsi pienamente nell'attività lavorativa, con eccellenti risultati professionali ed economici. E' emerso inoltre che la scelta di non lavorare non è stata neppure una decisione condivisa dai coniugi, ma di fatto imposta dal marito alla moglie (cfr. sentenza penale di condanna del sig. ai sensi dell'art 572 Pt_1
c.p., ai danni della moglie, emessa nel 2017 e confermata in sede di appello, dal cui capo di imputazione si evince che lo stesso aveva preteso che la moglie non lavorasse per occuparsi dei figli e delle faccende domestiche;
sub doc. 10 della sig.ra . Alla luce di ciò appare di tutta evidenza che l'impossibilità di CP_1 lavorare in giovane età da parte della sig.ra è derivata da una imposizione CP_1 del marito, connessa anche alla nascita dei due figli subito dopo il matrimonio e che, come è fatto di notoria esperienza, la possibilità di svolgere un percorso di qualificazione professionale (e, conseguentemente, anche economica) in età non più giovanile ossia, nel caso di specie, dopo la separazione avvenuta nel 2014, e con il carico familiare di due minori, ancora in tenera età, è ben diversa e deteriore rispetto alle possibilità che si possono avere a 25 anni, senza oneri familiari e di accudimento della prole. Il fatto, quindi, che attualmente la stessa svolga una attività lavorativa occasionale, scarsamente tutelata e con modeste entrate economiche è del tutto conseguente alla situazione creatasi durante la vita coniugale, con i connessi riflessi in ordine al carattere anche perequativo- compensativo dell'assegno divorzile richiesto. A ciò devono aggiungersi, per completezza, anche le osservazioni del precedente Giudice d'Appello, ove si osservava che anche i figli adolescenti richiedono impegno da parte del genitore (viste le sempre possibili derive “oppositive” tipiche dell'età), impegno che sottrae evidentemente tempo alla disponibilità lavorativa, ancor più ove si tenga conto che, come emerge dagli atti, i due figli attualmente non hanno rapporti con il padre e dunque anche ogni onere di tempo da dedicare agli stessi grava sulla sola madre. Sussistono, quindi, tutti gli elementi sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello perequativo-compensativo per l'an del richiesto assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1
In ordine al quantum dell'assegno divorzile, occorre altresì ricordare che l'importo di € 700,00 mensili, come deciso dai precedenti Giudici (e che la Corte ritiene equo confermare anche nel presente giudizio di rinvio), già tiene conto, rispetto alla quantificazione del precedente contributo al mantenimento in sede di separazione (in allora determinato in € 1.250,00 mensili), della limitata durata del matrimonio ossia 7 anni (dalla sua celebrazione alla autorizzazione a vivere separati, intervenuta nel 2012) ovvero 12 (se si computa il periodo dal matrimonio all'instaurazione del giudizio divorzile, come effettuato dalla Suprema Corte) e della giovane età della sig.ra CP_1
Alla luce di tutto quanto sino ad ora evidenziato, devono respingersi quindi tutte le domande proposte in riassunzione dal sig. (comprese quelle di natura Pt_1 istruttoria, in quanto superflue e/o inconferenti), con accoglimento del ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra (peraltro non ritenuti sussistenti gli CP_1 estremi per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.), con conseguente integrale conferma delle statuizioni dei due precedenti gradi di merito.
Sotto il profilo delle spese di lite, in primo luogo, si conferma anche sotto questo profilo la precedente pronuncia d'Appello (datata 24.2.2022), laddove ha condannato il sig. alle spese di lite del grado, atteso che l'esito della lite nel Pt_1 presente giudizio di rinvio è il medesimo, previa solo integrazione della motivazione in osservanza del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte.
Residua la regolamentazione delle spese del presente grado e di quello di legittimità, secondo il principio della soccombenza.
In punto spese del presente grado, il sig. , soccombente, va Parte_1 condannato al pagamento delle spese sostenute per la lite dalla sig.ra CP_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum di € 700,00 x24), pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
In punto spese della fase di legittimità, il sig. , soccombente, va Parte_1 condannato al pagamento delle spese sostenute per la lite dalla sig.ra CP_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (in base al petitum di € 2.600,00+700,00x24), pari a euro € 5.880 (ossia conteggiando € 3.402,00 per la fase studio ed € 2.478,00 per la fase introduttiva, con esclusione della fase decisoria in quanto ivi svoltasi in udienza non partecipata), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Non è dovuto ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228, ciò alla luce della pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 356/2022 pubbl. il 03/03/2022 RG n. 406/2018 Repert. n. 520/2022 del 03/03/2022), laddove si è osservato che “il giudizio di rinvio, in quanto fase rescissoria della precedente fase di legittimità, non costituisca né una nuova impugnazione né, a maggior ragione, un nuovo primo grado di giudizio” e che pertanto “nel giudizio di rinvio, quindi, il maggior costo del servizio dipende solo dall'inadeguatezza delle precedenti decisioni di merito accertata dalla pronuncia di legittimità. Pertanto lo Stato non può da un lato riconoscere l'inadeguatezza e dall'altro sanzionare l'utente che, forte di quel riconoscimento, chieda una decisione più giusta”.
PQM
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 184/2024 r.g.c. + 189/2024 r.g.c., promossa in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione n. 24297/2022, pubb. in data 14.11.2023,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria;
respinte tutte le domande proposte in riassunzione dal sig. (n. 184/2024 Pt_1
r.g.c.), comprese quelle di natura istruttoria, in accoglimento del ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra (n. CP_1
189/2024 r.g.c.), non ritenuti sussistenti gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.,
conferma integralmente le statuizioni dei due precedenti gradi di merito (sentenza divorzile del Tribunale di Torino, intercorsa tra le parti, emessa in data 21.9.2020, pubblicata il 28.9.2020, così come confermata da sentenza della Corte d'Appello di Torino, emessa in data 24.2.2022, pubblicata il 3.3.2022).
Condanna il sig. al pagamento delle spese sostenute per la lite nel Parte_1 presente grado di rinvio dalla sig.ra , spese che vengono liquidate CP_1 secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (in base al petitum di € 700,00 x24), pari a euro € 3.966,00 (ossia conteggiando € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Condanna il sig. al pagamento delle spese sostenute per la lite in Parte_1 fase di legittimità dalla sig.ra , spese che vengono liquidate secondo CP_1
i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 52.000,01 ad € 260.000,00 (in base al petitum di € 2.600,00+700,00x24), pari a euro € 5.880 (ossia conteggiando € 3.402,00 per la fase studio ed € 2.478,00 per la fase introduttiva, con esclusione della fase decisoria in quanto ivi svoltasi in udienza non partecipata), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Così deciso in data 12.12.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia Melilli LA PRESIDENTE Dott.ssa Roberta COLLIDA'